TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/11/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 188/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2025 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Parte_1 C.F._1
Ancona I^ Trav., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macrì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E (C.F. - P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti
48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: pagamento prestazione previdenziale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, deduceva: - di aver proposto ricorso, in Parte_1 data 18.04.2023, per accertamento tecnico preventivo obbligatorio affinché gli fosse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità; - che il CTU riconosceva il beneficio a decorrere dal
18.04.2023, data del ricorso;
- che il Giudice omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU;
- che il decreto di omologa veniva debitamente notificato CP_ in data 10/09/2024; - che l' non provvedeva ad effettuare il pagamento entro il termine di 120 gg.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno ordinario d'invalidità dal giorno 18/04/2023 e condannare
[...]
- in persona del suo Legale Rapp.te pro tempore, Controparte_2 alla corresponsione in favore del Sig. dell'assegno ordinario d'invalidità dal giorno Parte_1
18/04/2023, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria nonché alle spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' rilevando di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della riconosciuta prestazione e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta successivamente depositate parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere chiedendo però la vittoria delle spese in ragione dei tempi di attivazione dell' . CP_1
Con provvedimento del 18.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato di aver provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione, circostanza non contestata da parte ricorrente (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto annullamento CP_1 solo nel mese di febbraio 2025 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 22.01.2025, senza che sul punto sia stata dedotta alcuna particolare motivazione.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi liquidati in CP_1 ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 188/2025, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente liquidate in complessivi € 1.017,10 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Locri, 08.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 188/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2025 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Parte_1 C.F._1
Ancona I^ Trav., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macrì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E (C.F. - P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti
48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: pagamento prestazione previdenziale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, deduceva: - di aver proposto ricorso, in Parte_1 data 18.04.2023, per accertamento tecnico preventivo obbligatorio affinché gli fosse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità; - che il CTU riconosceva il beneficio a decorrere dal
18.04.2023, data del ricorso;
- che il Giudice omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU;
- che il decreto di omologa veniva debitamente notificato CP_ in data 10/09/2024; - che l' non provvedeva ad effettuare il pagamento entro il termine di 120 gg.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno ordinario d'invalidità dal giorno 18/04/2023 e condannare
[...]
- in persona del suo Legale Rapp.te pro tempore, Controparte_2 alla corresponsione in favore del Sig. dell'assegno ordinario d'invalidità dal giorno Parte_1
18/04/2023, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria nonché alle spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' rilevando di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della riconosciuta prestazione e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta successivamente depositate parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere chiedendo però la vittoria delle spese in ragione dei tempi di attivazione dell' . CP_1
Con provvedimento del 18.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato di aver provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione, circostanza non contestata da parte ricorrente (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto annullamento CP_1 solo nel mese di febbraio 2025 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 22.01.2025, senza che sul punto sia stata dedotta alcuna particolare motivazione.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi liquidati in CP_1 ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 188/2025, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente liquidate in complessivi € 1.017,10 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Locri, 08.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli