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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/05/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1394 /2023 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. CAUZZI LORENZA Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. MERCANTI GIUSEPPE CP_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Parte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi per ivi
[...] CP_2
sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo,
accertare e dichiarare l'insussistenza del a procedere ad CP_1
esecuzione forzata e l'inesistenza, invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione della esecutività del titolo.
Depositate le memorie integrative, senza necessità di istruttoria il giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 189 cpc.
Le parti precisavano le proprie conclusioni come segue:
Conclusioni di parte attrice.
Piaccia al Tribunale di Lodi Ill.mo adito, contraiis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare:
1. Preliminarmente: sospendere, inaudita altera parte, in considerazione della urgenza, nonché della concorrenza di gravi motivi, o in subordine sentite le parti, l'efficacia esecutiva del titolo posto dal a fondamento della richiesta portata dal CP_1 precetto notificato al signor Parte_1
2. Nel merito: accertare e dichiarare la insussistenza del diritto di a procedere CP_1 ad esecuzione forzata in forza del precetto notificato nei confronti del signor
[...]
e la inesistenza, invalidità ed inefficacia o come meglio ritenuto Parte_1 del titolo esecutivo posto da a fondamento della richiesta portata dal CP_1 precetto notificato al signor per le ragioni espresse nelle Parte_1 premesse, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo al del diritto di CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del signor in Parte_1 forza del suddetto titolo esecutivo.
3. Con vittoria di spese.
Si produce:
4. Decreto del Presidente della Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 26.9.2023 di estinzione del giudizio di Cassazione di cui al ricorso avversario prodotto sub.
3 Conclusioni di parte convenuta.
1. Nel merito Per tutte le ragioni esposte in atti e nei verbali di causa, rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, l'opposizione e le domande avversarie e/o i singoli motivi di opposizione.
2. In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Trattasi di opposizione ex art. 615 cpc ad atto di precetto notificato dal CP_1
al signor er un debito del di lui padre
[...] Parte_1 [...]
Parte_2
Il signor sostiene di aver accettato l'eredità del Parte_1
padre con beneficio di inventario, pertanto le somme a lui intimate non sono dovute in quanto non personalmente debitore.
A fondamento di tale affermazione l'odierno attore richiama la causa conclusasi con la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa n. 845/2020 – titolo esecutivo su cui è stato redatto il precetto – nella quale il signor si era qualificato erede con Parte_1
beneficio di inventario.
Il sostiene, al contrario, che la qualifica di erede beneficiato non CP_1
sia mai stata conseguita dal signor in quanto lo stesso non ha mai Parte_1
depositato nei termini di legge l'inventario dei beni ereditari né ha compiuto ulteriori attività conseguenti all'atto di accettazione con beneficio di inventario.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla convenuta, il giudizio tenutosi avanti la
Corte d'Appello di Milano, richiamato dall'attore, non ha mai avuto ad oggetto l'accertamento della qualifica di erede con beneficio di inventario del signor e comunque il signor non ha mai dato prova della sua Parte_1 Parte_1
limitata responsabilità per i debiti ereditari.
Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Va preliminarmente rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte
d'Appello di Milano non si evince che vi sia stata alcuna pronuncia in merito alla qualifica di erede o erede con beneficio di inventario del signor il Parte_1
fatto che lo stesso si sia dichiarato erede beneficiato non può ritenersi sufficiente a statuire un accertamento di tale qualifica nel corpo e dispositivo di una sentenza che non aveva ad oggetto tale accertamento.
L'accettazione con beneficio di inventario è disciplinata dagli artt. 484-511 c.c.
Il terzo comma dell'art. 484 c.c. prevede che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario debba essere preceduta o seguita dall'inventario.
L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, salva la possibilità di richiedere una proroga all'autorità giudiziaria.
La mancata erezione dell'inventario, secondo la giurisprudenza costante ha,
quale effetto, l'accettazione pura e semplice dell'eredità; per l'erede che non ha effettuato l'inventario nel termine di legge ed è nel possesso dei beni è
anche preclusa la possibilità di rinunciare all'eredità.
Alla luce delle contestazioni di parte convenuta in merito alla qualifica di erede beneficiato, il signor on ha provato, depositando Parte_1
idonea documentazione, ivi compreso l'inventario, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario.
In mancanza di tale prova questo Tribunale non può accogliere le domande attoree.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte_1
- condanna l pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 3.000,00 per
[...]
competenze, oltre R.F. cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 7 Maggio 2024.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini