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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7425 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Anzaldi, presso il cui studio a Palermo, via Generale
Arimondi n. 1/Z, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigna, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni
Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da rispettive comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 5181/2023 emessa il 17/11/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli nata a [...] in data [...], Per_1
e , nato a [...] in data [...]. Per_2
In sede di ricorso ha chiesto l'affidamento esclusivo dei due figli, in Parte_1
considerazione delle condotte tenute dal resistente, destinatario della misura cautelare del
1 divieto di avvicinamento per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. e poi condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Il resistente ha, invece, lamentato l'atteggiamento ostruzionistico della ricorrente, che lo avrebbe gradualmente escluso da ogni decisione riguardante i figli minori, di cui ha, invece, chiesto l'affido congiunto.
3. Con ordinanza presidenziale del 21/12/2022 sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, ossia:
- l'affidamento congiunto dei due minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonchè a fine settimana alternati;
- l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole;
- l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 09/03/2023 è pervenuta la relazione del servizio di Neuropsichiatria infantile, al quale, alla prima udienza di comparizione dei coniugi, era stato dato incarico di valutare le condizioni psicologiche dei minori, anche in considerazione di alcuni comportamenti tenuti a scuola dal figlio . Per_2
Nella relazione si legge quanto segue:
Per_
“il minore si presenta con la madre, accetta il setting individuale, mostra interesse per il materiale di gioco proposto e l'attività appare strutturata e adeguata all'età. Sa sostenere la conversazione, ha iniziativa comunicativa spontanea, l'eloquio è ricco ed elaborato, racconta la sua giornata e afferma che, al rientro da scuola, a casa della mamma vede la tv, gioca al cellulare e con i suoi giocattoli. Spontaneamente riferisce di
incontrare il papà , di andare con piacere presso la sua abitazione e di condividere delle attività CP_1 Per_ ricreative anche con la presenza della compagna del padre, con la quale ha una buona relazione. riferisce con tristezza che l'ex compagno della madre, , con il quale aveva un buon rapporto, è andato Per_3 via per motivi di lavoro e si trova a Messina.
Per_ È stata effettuata una successiva seduta congiunta con il padre del minore. si coinvolge affettivamente nella relazione con il padre che appare rispondente ai suoi bisogni.
Dalle osservazioni non emergono elementi di opposività e instabilità. Per_ La minore al primo appuntamento viene accompagnata dalla madre, accetta il setting individuale, inizialmente appare un po' inibita, ma si mostra disponibile alla relazione;
dal colloquio si evince un adeguato sviluppo cognitivo con una produzione verbale ricca ed alaborata, sa raccontare la sua giornata con ricchezza di dettagli, sia quando al ritorno della scuola è con la mamma, sia quando si reca a casa del padre il giovedì.
A tal proposito, riferisce di avere una buona relazione con la compagna del padre, perché capace di condividere
i giochi con i bambini affermando che è una insegnante di scuola dell'infanzia. Durante il racconto delle giornate trascorse con il padre piange, presumibilmente per il riattivarsi del trauma legato alla separazione.
Nel proseguo della seduta, piange nuovamente quando parla della rottura del legame affettivo del signor Per_3
2 (ex compagno della madre) con la madre. La perdita di tale legame riattiva verosimilmente il sentimento di
abbandono già sperimentato.
Nella successiva seduta, la minore viene accompagnata dal padre, mostra nei suoi confronti un buon legame affettivo, non appare inibita dalla sua presenza, ma anzi appare serena e aperta alla relazione e alla conversazione.
I genitori si sono mostrati partecipativi, ma si è rilevata ancora oggi una marcata conflittualità tra i due attraverso le loro narrazioni intrise di continue accuse, dove al momento predomina un pensiero ricorrente dato dallo stress delle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti e che sono tutt'ora in corso.
In occasione dei colloqui individuali con i genitori si è tentato di far comprendere come le loro dinamiche
relazionali e le vicende giudiziarie in corso (il padre non può avvicinarsi alla madre) abbiano una ricaduta negativa nei bambini e come fosse necessario non perdere il “focus” sul conseguente disagio emotivo degli stessi.
Infatti, relativamente alle osservazioni cliniche effettuate, si evince un forte coinvolgimento di entrambi i minori nelle vicende familiari tra adulti che turbano il loro equilibrio emotivo-affettivo. I bambini appaiono dentro un forte conflitto di lealtà che impedisce loro di vivere con serenità la relazione con entrambi. Per_ Si fa presente che la madre, nell'ultimo colloquio, riferisce che i minori sembrano più sereni, non ha manifestato a scuola comportamenti oppositivi precedentemente segnalati dalle insegnanti, anche in Aura la sintomatologia ansiosa si è leggermente ridotta”.
4. Disposta la prosecuzione del giudizio, con ordinanza del 09/04/2024, considerata la permanenza di una certa conflittualità tra le parti e le difficoltà incontrate nella gestione dei figli, è stato chiesto al Servizio Sociale di Palermo di trasmettere una relazione in ordine all'attività di monitoraggio sul nucleo familiare;
contestualmente, il procedimento è stato rinviato per l'ascolto dei coniugi.
All'udienza del 23/05/2024 il Giudice ha raccolto il consenso delle parti alla modifica del regime di visita paterno, rendendolo compatibile con gli orari di lavoro del resistente.
Pertanto, le parti hanno concordato il seguente regime di visita da parte del padre:
- ogni giovedì alle ore 16:00 alle ore 21:00;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica.
In data 11/09/2024 sono pervenute le relazioni degli operatori del Servizio Sociale;
nella prima si legge:
“(…) la signora infine, pur non evidenziando problematiche importanti nel rapporto padre-figli, Parte_1 alla luce di alcune domande e/o racconti che fanno i bambini dopo aver trascorso il fine settimana con il padre, teme un ipotetico tentativo di quest'ultimo di screditare la figura materna e addebitare alla stessa la totale responsabilità della separazione.
Si rappresenta che la comunicazione all'interno della coppia genitoriale è veicolata dai rispettivi legali, pur essendo sospesa la misura cautelare di non avvicinamento a carico del signor CP_1
Non è stato possibile effettuare un colloquio con il padre dei minori poiché non è raggiungibile al numero di
cellulare fornito, su richiesta, dalla ex moglie (…)”;
3 nella seconda:
“(…) A proposito della gestione dei minori [la ricorrente] lamenta poco collaborazione dell'ex marito e, spesso, Per_ Per_ il mancato rispetto del regime di visita. Riferisce che questa estate e non hanno trascorso con il
padre le due settimane previste dalla sentenza.
Il signor riferisce di vedere regolarmente i figli il giovedì dalle 16.00 (all'uscita dalla scuola Controparte_1 nel corso dell'anno scolastico) alle 19.30 e due fine settimana al mese.
Lamenta un orario di lavoro che non gli consente di trascorrere più tempo con i figli;
lo stesso, addetto alle
vendite presso la lavora dal lunedi alla domenica, ha un giorno libero a settimana e due domeniche Parte_2 al mese. Ha chiesto una sola settimana di ferie a luglio e riferisce di avere trascorso 4 giorni con i figli.
Racconta che i bambini hanno un buon rapporto con la sua compagna e che sono a conoscenza della imminente nascita della sorellina prevista per fine ottobre.
E' a conoscenza del disagio manifestato in ambito scolastico dal suo secondogenito e dice di essere favorevole alla presa in carico del minore da parte del servizio di Neuropsichiatria infantile della ASP di Palermo, non potendo sostenere i costi di un eventuale percorso psicologico in forma privata.
Appare consapevole di essere poco partecipe alla vita scolastica dei figli.
Riconduce, in più occasioni, nel corso del colloquio il disagio del figlio alla relazione conflittuale con la sua ex moglie e si dice disponibile ad un eventuale percorso di mediazione familiare. Appare turbato per la recente Per_ Per_ condanna definitiva e teme le conseguenze nel rapporto e nella gestione dei figli. e appaiono decorosamente curati nell'aspetto e nell'igiene, intelligenti e vivaci , mostrano un buon attaccamento alla figura materna e si relazionano con naturalezza con la scrivente.
Chi scrive ritiene opportuno la presa in carico della coppia genitoriale da parte di un servizio specialistico e la valutazione delle condizioni psicologiche dei minori a tutela di un sereno sviluppo psico fisico di questi ultimi”.
Dopodichè, il Giudice ha onerato le parti ad integrare la documentazione economica ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La riorrente ha concluso insistendo nella domanda di affidamento esclusivo dei figli;
il resistente, invece, ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, con diritto di visita da esercitarsi il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e ogni fine settimana dalle 20.00 del sabato alle 20.00 della domenica.
5. Orbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ritiene il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori.
Invero, l'esito positivo dell'incarico conferito ai Servizi ed il legame affettivo esistente tra il padre ed i figli ed il loro rapporto di frequenza, costante e mai interrotto, inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori mantenere l'affidamento ad entrambi i genitori;
peraltro, la misura cautelare originariamente disposta a carico del resistente è cessata e con il trascorrere del tempo anche la conflittualità tra le parti si è lievemente mitigata, come anche dichiarato dalla stessa ricorrente agli assistenti sociali.
4 In diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella fattispecie, in sostanza, non vi sono elementi ostativi alla conferma del regime di affido congiunto dei due minori, trattandosi, invero, del regime più conforme all'interesse della prole minorenne.
I minori continueranno ad avere dimora prevalente presso la madre e potranno incontrare il padre, salvo diversi, accordi, secondo le modalità concordate all'udienza del 23/05/2024, ovvero:
- ogni giovedì alle ore 16:00 alle ore 21:00;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nonché
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
04 gennaio, ad anni alterni;
- nel periodo delle vacanze estive, per dieci giorni consecutivi, da concordare tra le parti, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno dei minori, a pranzo od a cena;
6. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via Monte Ercta n. 1629, di proprietà esclusiva della ricorrente, essa deve rimanere assegnata a quest'ultima, quale genitore collocatario della prole minorenne, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
7. Quanto al contributo per il mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
5 sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Come già detto, in fase presidenziale sono state confermate le statuizioni della separazione, definita qualche mese prima (il 28/11/2022), ovvero la previsione di un contributo paterno di
€ 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di comparse conclusionali, la ricorrente ha chiesto aumentarsi l'assegno ad € 500,00 al mese o, in subordine, di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico;
il resistente, invece, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione.
8. Ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1986) ha dedotto di aver svolto attività lavorativa sino al Parte_1
31/12/2019, data in cui è stata licenziata (cf. uniLav); di aver iniziato a percepire da aprile
2024 l'assegno di inclusione di € 215,00 al mese.
Non ha prodotto, come previsto per legge, le dichiarazioni fiscali, ma i soli modelli ISEE, da soli insufficienti a dimostrare l'entità dei redditi;
da tali modelli risulta per gli anni 2021, 2023
e 2024 un indicatore di € 8.397,45, € 9.121,34 e € 6.966,37.
La stessa vive con i due figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
(classe 1982) lavora alle dipendenze della ditta . Controparte_1 Parte_2
Dalle certificazioni uniche prodotte risulta:
- anno d'imposta 2020: € 5.781,00 (reddito complessivo) - € 0,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2021: € 16.529,00 (reddito complessivo) - € 1.061,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2022: € 19.929,00 (reddito complessivo) - € 1.358,00 (imposta netta).
È proprietario al 50% di due immobili siti a Capaci (PA).
Vive in un immobile di proprietà della compagna, di professione insegnante, con la quale ha generato una figlia nata in data [...].
Lo stesso non ha depositato gli estratti conto richiesti dal Tribunale.
E', infine, emerso che l'Assegno unico per la prole viene percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
9. Orbene, prima di quantificare il contributo per il mantenimento della prole, occorre riprendere le motivazioni della sentenza di separazione del 2022, in cui si legge: “Nel caso di
6 specie, all'udienza presidenziale ha dichiarato di essere Parte_1 arredatrice d'interni e di essere impiegata presso una ditta gestita dai suoi genitori, guadagnando circa € 1.200,00. Nel corso del giudizio ha poi prodotto comunicazione
di licenziamento collettivo dalla senza però documentare oltre e più Pt_3 CP_2
diffusamente in ordine alle sue forme di sostentamento. A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , si rileva che il medesimo è impiegato presso Controparte_1 la percependo uno stipendio di € 1.200,00 circa. Il resistente, infine, Controparte_3
risulta aver trasferito la propria residenza in immobile in locazione per il quale corrisponderebbe un canone di € 400,00”.
Dunque, dalle superiori emergenze, risulta che all'epoca della sentenza di separazione la ricorrente era stata da poco licenziata dall'azienda di famiglia e che il resistente viveva in un immobile condotto in locazione al canone di € 400,00 al mese.
Attualmente, invece, il resistente vive con la compagna, percettrice di redditi, presso un immobile di proprietà della stessa, e non deve, pertanto, più sostenere il pagamento del canone;
è vero che ha avuto di recente una figlia, ma l'onere di mantenimento grava anche sulla compagna, titolare di redditi.
Vanno, inoltre, i considerati i ridotti tempi di permanenza dei figli presso il padre (quattro pomeriggi al mese e due notti al mese, dal sabato sera alla domenica sera), con la conseguenza che il carico della gestione dei minori ricade quasi esclusivamente sulla ricorrente, anche in considerazione degli impegnativi orari di lavoro del resistente;
non può, infine, non tenersi conto del fatto che il resistente percepisce la metà dell'Assegno unico per i due figli per un importo di € 200,00 al mese circa.
Alla luce delle superiori emergenze, ritiene pertanto il Tribunale di dover elevare l'assegno per il mantenimento dei due figli all'importo di € 450,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie per la prole continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% delle secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
10. L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 5181/2023 emessa il 17/11/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
7 , nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
a) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori (01/10/2013) e Per_1 Per_2
(11/09/2017), con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
b) Assegna la casa coniugale sita a Palermo, via Monte Ercta n. 1629, a Parte_1
, genitore convivente con la prole.
[...]
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza,
l'assegno di € 450,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
d) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7425 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Anzaldi, presso il cui studio a Palermo, via Generale
Arimondi n. 1/Z, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigna, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni
Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da rispettive comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 5181/2023 emessa il 17/11/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli nata a [...] in data [...], Per_1
e , nato a [...] in data [...]. Per_2
In sede di ricorso ha chiesto l'affidamento esclusivo dei due figli, in Parte_1
considerazione delle condotte tenute dal resistente, destinatario della misura cautelare del
1 divieto di avvicinamento per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. e poi condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Il resistente ha, invece, lamentato l'atteggiamento ostruzionistico della ricorrente, che lo avrebbe gradualmente escluso da ogni decisione riguardante i figli minori, di cui ha, invece, chiesto l'affido congiunto.
3. Con ordinanza presidenziale del 21/12/2022 sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, ossia:
- l'affidamento congiunto dei due minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonchè a fine settimana alternati;
- l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole;
- l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 09/03/2023 è pervenuta la relazione del servizio di Neuropsichiatria infantile, al quale, alla prima udienza di comparizione dei coniugi, era stato dato incarico di valutare le condizioni psicologiche dei minori, anche in considerazione di alcuni comportamenti tenuti a scuola dal figlio . Per_2
Nella relazione si legge quanto segue:
Per_
“il minore si presenta con la madre, accetta il setting individuale, mostra interesse per il materiale di gioco proposto e l'attività appare strutturata e adeguata all'età. Sa sostenere la conversazione, ha iniziativa comunicativa spontanea, l'eloquio è ricco ed elaborato, racconta la sua giornata e afferma che, al rientro da scuola, a casa della mamma vede la tv, gioca al cellulare e con i suoi giocattoli. Spontaneamente riferisce di
incontrare il papà , di andare con piacere presso la sua abitazione e di condividere delle attività CP_1 Per_ ricreative anche con la presenza della compagna del padre, con la quale ha una buona relazione. riferisce con tristezza che l'ex compagno della madre, , con il quale aveva un buon rapporto, è andato Per_3 via per motivi di lavoro e si trova a Messina.
Per_ È stata effettuata una successiva seduta congiunta con il padre del minore. si coinvolge affettivamente nella relazione con il padre che appare rispondente ai suoi bisogni.
Dalle osservazioni non emergono elementi di opposività e instabilità. Per_ La minore al primo appuntamento viene accompagnata dalla madre, accetta il setting individuale, inizialmente appare un po' inibita, ma si mostra disponibile alla relazione;
dal colloquio si evince un adeguato sviluppo cognitivo con una produzione verbale ricca ed alaborata, sa raccontare la sua giornata con ricchezza di dettagli, sia quando al ritorno della scuola è con la mamma, sia quando si reca a casa del padre il giovedì.
A tal proposito, riferisce di avere una buona relazione con la compagna del padre, perché capace di condividere
i giochi con i bambini affermando che è una insegnante di scuola dell'infanzia. Durante il racconto delle giornate trascorse con il padre piange, presumibilmente per il riattivarsi del trauma legato alla separazione.
Nel proseguo della seduta, piange nuovamente quando parla della rottura del legame affettivo del signor Per_3
2 (ex compagno della madre) con la madre. La perdita di tale legame riattiva verosimilmente il sentimento di
abbandono già sperimentato.
Nella successiva seduta, la minore viene accompagnata dal padre, mostra nei suoi confronti un buon legame affettivo, non appare inibita dalla sua presenza, ma anzi appare serena e aperta alla relazione e alla conversazione.
I genitori si sono mostrati partecipativi, ma si è rilevata ancora oggi una marcata conflittualità tra i due attraverso le loro narrazioni intrise di continue accuse, dove al momento predomina un pensiero ricorrente dato dallo stress delle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti e che sono tutt'ora in corso.
In occasione dei colloqui individuali con i genitori si è tentato di far comprendere come le loro dinamiche
relazionali e le vicende giudiziarie in corso (il padre non può avvicinarsi alla madre) abbiano una ricaduta negativa nei bambini e come fosse necessario non perdere il “focus” sul conseguente disagio emotivo degli stessi.
Infatti, relativamente alle osservazioni cliniche effettuate, si evince un forte coinvolgimento di entrambi i minori nelle vicende familiari tra adulti che turbano il loro equilibrio emotivo-affettivo. I bambini appaiono dentro un forte conflitto di lealtà che impedisce loro di vivere con serenità la relazione con entrambi. Per_ Si fa presente che la madre, nell'ultimo colloquio, riferisce che i minori sembrano più sereni, non ha manifestato a scuola comportamenti oppositivi precedentemente segnalati dalle insegnanti, anche in Aura la sintomatologia ansiosa si è leggermente ridotta”.
4. Disposta la prosecuzione del giudizio, con ordinanza del 09/04/2024, considerata la permanenza di una certa conflittualità tra le parti e le difficoltà incontrate nella gestione dei figli, è stato chiesto al Servizio Sociale di Palermo di trasmettere una relazione in ordine all'attività di monitoraggio sul nucleo familiare;
contestualmente, il procedimento è stato rinviato per l'ascolto dei coniugi.
All'udienza del 23/05/2024 il Giudice ha raccolto il consenso delle parti alla modifica del regime di visita paterno, rendendolo compatibile con gli orari di lavoro del resistente.
Pertanto, le parti hanno concordato il seguente regime di visita da parte del padre:
- ogni giovedì alle ore 16:00 alle ore 21:00;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica.
In data 11/09/2024 sono pervenute le relazioni degli operatori del Servizio Sociale;
nella prima si legge:
“(…) la signora infine, pur non evidenziando problematiche importanti nel rapporto padre-figli, Parte_1 alla luce di alcune domande e/o racconti che fanno i bambini dopo aver trascorso il fine settimana con il padre, teme un ipotetico tentativo di quest'ultimo di screditare la figura materna e addebitare alla stessa la totale responsabilità della separazione.
Si rappresenta che la comunicazione all'interno della coppia genitoriale è veicolata dai rispettivi legali, pur essendo sospesa la misura cautelare di non avvicinamento a carico del signor CP_1
Non è stato possibile effettuare un colloquio con il padre dei minori poiché non è raggiungibile al numero di
cellulare fornito, su richiesta, dalla ex moglie (…)”;
3 nella seconda:
“(…) A proposito della gestione dei minori [la ricorrente] lamenta poco collaborazione dell'ex marito e, spesso, Per_ Per_ il mancato rispetto del regime di visita. Riferisce che questa estate e non hanno trascorso con il
padre le due settimane previste dalla sentenza.
Il signor riferisce di vedere regolarmente i figli il giovedì dalle 16.00 (all'uscita dalla scuola Controparte_1 nel corso dell'anno scolastico) alle 19.30 e due fine settimana al mese.
Lamenta un orario di lavoro che non gli consente di trascorrere più tempo con i figli;
lo stesso, addetto alle
vendite presso la lavora dal lunedi alla domenica, ha un giorno libero a settimana e due domeniche Parte_2 al mese. Ha chiesto una sola settimana di ferie a luglio e riferisce di avere trascorso 4 giorni con i figli.
Racconta che i bambini hanno un buon rapporto con la sua compagna e che sono a conoscenza della imminente nascita della sorellina prevista per fine ottobre.
E' a conoscenza del disagio manifestato in ambito scolastico dal suo secondogenito e dice di essere favorevole alla presa in carico del minore da parte del servizio di Neuropsichiatria infantile della ASP di Palermo, non potendo sostenere i costi di un eventuale percorso psicologico in forma privata.
Appare consapevole di essere poco partecipe alla vita scolastica dei figli.
Riconduce, in più occasioni, nel corso del colloquio il disagio del figlio alla relazione conflittuale con la sua ex moglie e si dice disponibile ad un eventuale percorso di mediazione familiare. Appare turbato per la recente Per_ Per_ condanna definitiva e teme le conseguenze nel rapporto e nella gestione dei figli. e appaiono decorosamente curati nell'aspetto e nell'igiene, intelligenti e vivaci , mostrano un buon attaccamento alla figura materna e si relazionano con naturalezza con la scrivente.
Chi scrive ritiene opportuno la presa in carico della coppia genitoriale da parte di un servizio specialistico e la valutazione delle condizioni psicologiche dei minori a tutela di un sereno sviluppo psico fisico di questi ultimi”.
Dopodichè, il Giudice ha onerato le parti ad integrare la documentazione economica ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La riorrente ha concluso insistendo nella domanda di affidamento esclusivo dei figli;
il resistente, invece, ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, con diritto di visita da esercitarsi il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e ogni fine settimana dalle 20.00 del sabato alle 20.00 della domenica.
5. Orbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ritiene il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori.
Invero, l'esito positivo dell'incarico conferito ai Servizi ed il legame affettivo esistente tra il padre ed i figli ed il loro rapporto di frequenza, costante e mai interrotto, inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori mantenere l'affidamento ad entrambi i genitori;
peraltro, la misura cautelare originariamente disposta a carico del resistente è cessata e con il trascorrere del tempo anche la conflittualità tra le parti si è lievemente mitigata, come anche dichiarato dalla stessa ricorrente agli assistenti sociali.
4 In diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella fattispecie, in sostanza, non vi sono elementi ostativi alla conferma del regime di affido congiunto dei due minori, trattandosi, invero, del regime più conforme all'interesse della prole minorenne.
I minori continueranno ad avere dimora prevalente presso la madre e potranno incontrare il padre, salvo diversi, accordi, secondo le modalità concordate all'udienza del 23/05/2024, ovvero:
- ogni giovedì alle ore 16:00 alle ore 21:00;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nonché
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
04 gennaio, ad anni alterni;
- nel periodo delle vacanze estive, per dieci giorni consecutivi, da concordare tra le parti, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno dei minori, a pranzo od a cena;
6. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via Monte Ercta n. 1629, di proprietà esclusiva della ricorrente, essa deve rimanere assegnata a quest'ultima, quale genitore collocatario della prole minorenne, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
7. Quanto al contributo per il mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
5 sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Come già detto, in fase presidenziale sono state confermate le statuizioni della separazione, definita qualche mese prima (il 28/11/2022), ovvero la previsione di un contributo paterno di
€ 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di comparse conclusionali, la ricorrente ha chiesto aumentarsi l'assegno ad € 500,00 al mese o, in subordine, di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico;
il resistente, invece, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione.
8. Ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1986) ha dedotto di aver svolto attività lavorativa sino al Parte_1
31/12/2019, data in cui è stata licenziata (cf. uniLav); di aver iniziato a percepire da aprile
2024 l'assegno di inclusione di € 215,00 al mese.
Non ha prodotto, come previsto per legge, le dichiarazioni fiscali, ma i soli modelli ISEE, da soli insufficienti a dimostrare l'entità dei redditi;
da tali modelli risulta per gli anni 2021, 2023
e 2024 un indicatore di € 8.397,45, € 9.121,34 e € 6.966,37.
La stessa vive con i due figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
(classe 1982) lavora alle dipendenze della ditta . Controparte_1 Parte_2
Dalle certificazioni uniche prodotte risulta:
- anno d'imposta 2020: € 5.781,00 (reddito complessivo) - € 0,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2021: € 16.529,00 (reddito complessivo) - € 1.061,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2022: € 19.929,00 (reddito complessivo) - € 1.358,00 (imposta netta).
È proprietario al 50% di due immobili siti a Capaci (PA).
Vive in un immobile di proprietà della compagna, di professione insegnante, con la quale ha generato una figlia nata in data [...].
Lo stesso non ha depositato gli estratti conto richiesti dal Tribunale.
E', infine, emerso che l'Assegno unico per la prole viene percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
9. Orbene, prima di quantificare il contributo per il mantenimento della prole, occorre riprendere le motivazioni della sentenza di separazione del 2022, in cui si legge: “Nel caso di
6 specie, all'udienza presidenziale ha dichiarato di essere Parte_1 arredatrice d'interni e di essere impiegata presso una ditta gestita dai suoi genitori, guadagnando circa € 1.200,00. Nel corso del giudizio ha poi prodotto comunicazione
di licenziamento collettivo dalla senza però documentare oltre e più Pt_3 CP_2
diffusamente in ordine alle sue forme di sostentamento. A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , si rileva che il medesimo è impiegato presso Controparte_1 la percependo uno stipendio di € 1.200,00 circa. Il resistente, infine, Controparte_3
risulta aver trasferito la propria residenza in immobile in locazione per il quale corrisponderebbe un canone di € 400,00”.
Dunque, dalle superiori emergenze, risulta che all'epoca della sentenza di separazione la ricorrente era stata da poco licenziata dall'azienda di famiglia e che il resistente viveva in un immobile condotto in locazione al canone di € 400,00 al mese.
Attualmente, invece, il resistente vive con la compagna, percettrice di redditi, presso un immobile di proprietà della stessa, e non deve, pertanto, più sostenere il pagamento del canone;
è vero che ha avuto di recente una figlia, ma l'onere di mantenimento grava anche sulla compagna, titolare di redditi.
Vanno, inoltre, i considerati i ridotti tempi di permanenza dei figli presso il padre (quattro pomeriggi al mese e due notti al mese, dal sabato sera alla domenica sera), con la conseguenza che il carico della gestione dei minori ricade quasi esclusivamente sulla ricorrente, anche in considerazione degli impegnativi orari di lavoro del resistente;
non può, infine, non tenersi conto del fatto che il resistente percepisce la metà dell'Assegno unico per i due figli per un importo di € 200,00 al mese circa.
Alla luce delle superiori emergenze, ritiene pertanto il Tribunale di dover elevare l'assegno per il mantenimento dei due figli all'importo di € 450,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie per la prole continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% delle secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
10. L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 5181/2023 emessa il 17/11/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
7 , nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
a) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori (01/10/2013) e Per_1 Per_2
(11/09/2017), con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
b) Assegna la casa coniugale sita a Palermo, via Monte Ercta n. 1629, a Parte_1
, genitore convivente con la prole.
[...]
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza,
l'assegno di € 450,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
d) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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