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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2219/2023 promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TODARO MARIA GRAZIA
PARTE RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, Parte_1 chiedeva pronunziarsi l'interdizione della propria figlia, per trovarsi costei,
pagina 1 di 6 dai 3-4 mesi di vita e progressivamente, in un grave stato di infermità mentale e fisica, in quanto affetto da disturbo pervasivo, Autismo, condizione in grado di gravità tale da impedirle di provvedere ai propri bisogni ed interessi.
Deduceva, altresì, che la condizione di sostanziale incapacità afferente la figlia era stata confermata da Controparte_1 plurime visite ed infine dalla struttura presso la quale la giovane è ancora ricoverata per interventi multidisciplinari.
Ritenendo anche di potere promuovere il rientro a casa della giovane, chiedeva, pertanto, nella assenza di figure parentali ulteriori, provvedersi alla propria nomina quale tutore.
Veniva svolto il libero interrogatorio della parte ricorrente,
l'osservazione della resistente, accompagnata da operatore della struttura ospitante, CTU anche sulle preferibili condizioni ambientali e di vita della giovane.
Venivano acquisiti atti del TM di Messina, essendo stata sottoposta la ricorrente a limitazione di responsabilità genitoriale per alcune inadeguatezze e per preferibili esigenze di cura e tutela di allora CP_1 minorenne.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di non poter accogliere allo stato la domanda come proposta da parte ricorrente per quanto di seguito esposto.
Nel merito, deve infatti osservarsi che, secondo la nuova formulazione dell'art. 414 c.c., come modificato dalla L. 6/2004 (“Persone che possono essere interdette”) il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Sussiste, quindi, l'obbligo, per il giudice procedente, di verificare la sussistenza di un requisito ulteriore ed in precedenza non previsto, costituito pagina 2 di 6 dalla effettiva necessità della misura richiesta per la tutela dell'incapace, comparativamente valutando anche l'opportunità di utilizzare le altre misure di protezione previste dall'ordinamento, alla luce del principio espressamente enunciato (art. 1), a tenore del quale devono essere adottate misure di tutela che comportino la minore limitazione possibile dell'autonomia degli incapaci medesimi.
Considerando che il sistema delle misure di protezione risulta oggi variamente declinato (la rubrica del titolo XII del codice risulta infatti oggi intitolata: “Della misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”), il Supremo Consesso ha quindi più volte chiarito che l'interdizione ha natura residuale, dovendo le misure di protezione perseguire il descritto obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare, naturalmente tenendo presenti le istanze di protezione espresse in ricorso, l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (tra tante, Cass. Civ. sent. n.
4866 del 2010).
Del resto, nel senso della residualità dell'interdizione, si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 2005, che ha espressamente statuito che è possibile ricorrere alle misure più invasive dell'inabilitazione e dell'interdizione quale extrema ratio, ove non si ravvisino nel caso di specie interventi di sostegno idonei ad assicurare la protezione dell'incapace.
pagina 3 di 6 Nell'individuazione degli elementi di distinzione tra la misura dell'amministrazione di sostegno e l'interdizione, i giudici di legittimità hanno quindi stabilito che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè dalla maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, ma piuttosto in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé.
La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base a tutte le circostanze del caso concreto, alla luce di un criterio che assicuri la massima tutela all'incapace, col suo minor sacrificio (Cass. Civ., sent. n. 13584 del 2006), postulando infatti l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno l'esame non già del diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. n. 22332 del 26/10/2011).
Detta valutazione, ad esempio, può tenere in considerazione la eventuale complessità – ove emergente - delle decisioni sia di vita quotidiana sia relative all'amministrazione dei beni dello stesso beneficiario, valutabili in relazione all'ampiezza, consistenza e natura del patrimonio.
Ciò posto, nel caso di esame, si ritiene che la misura maggiormente idonea a tutelare in modo efficace Controparte_1
, sia l'amministrazione di sostegno, in piena compatibilità con la
[...]
Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18 - nella parte che concerne l'obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all' esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, siano pagina 4 di 6 applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (artt. 1 e 2).
Ed invero, all'esito dell'esame svolto, è apparso il grado delle patologie che purtroppo affliggono la beneficianda – tale da giustificarne comunque la protezione – ma dalla evidenza disponibile non è apparsa ingente la consistenza del patrimonio, né di complessa gestione.
Così la misura dell'amministrazione di sostegno, si porrà per quale sostegno flessibile, sebbene permanente, come CP_1 verosimilmente necessario nel caso di specie alla luce delle attuali conoscenze scientifiche (cfr. CTU, pag. 10).
Allo stato non è neppure profilabile un rientro in famiglia, come desumibile dalle conclusioni della CTU.
Infatti, in primo luogo, non risulta alcuna relazione privilegiata con la madre: “non si è reso manifesto alcun atteggiamento dal quale avere contezza della capacità della paziente di riconoscere la madre (unico riferimento familiare e del quale riceve visita una volta alla settimana, secondo i protocolli organizzativi della Struttura) come figura
“affettivamente” diversa”; in secondo luogo, appare -sempre allo stato - confliggente con l'interesse della giovane la proposta riattivazione di convivenza diadica, atteso che (sempre come chiarito dal CTU con conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica) è imprescindibile la costante supervisione da parte di terzi, (dovendosi intendere terzi qualificati) ed è certamente raccomandato … un intervento terapeutico multidisciplinare con la prosecuzione delle attività riabilitative correlate a programmi individualizzati adattati alle esigenze specifiche del soggetto (supporto alla comunicazione, terapie comportamentali, terapie di integrazione sensoriale), oltre che il mantenimento a pari scopo di stimoli affettivo-relazionali.
pagina 5 di 6 Così, pur rigettata la richiesta come spiegata da parte ricorrente, va nominato un amministratore esterno, apparendo necessaria una terzietà per l'assunzione anche delle future decisioni residenziali della giovane, non condizionate da affettività o da una possibile sottovalutazione dei rischi connessi ad eventuali variazioni, nonché onde provvedere alle eventuali esigenze urgenti connesse alla cura della persona e del patrimonio della beneficiaria.
Va contestualmente disposta la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare, per ogni altro provvedimento che riterrà di competenza, ed al P.M.
Nulla deve disporsi per le spese in considerazione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso come promosso;
nomina amministratore provvisorio di Controparte_1
l'avv. Antonino Di Trapani, per la cura degli
[...]
adempimenti fiscali e sanitari urgenti nell'interesse della beneficiaria;
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza ed al P.M.
Nulla per le spese.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2219/2023 promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TODARO MARIA GRAZIA
PARTE RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, Parte_1 chiedeva pronunziarsi l'interdizione della propria figlia, per trovarsi costei,
pagina 1 di 6 dai 3-4 mesi di vita e progressivamente, in un grave stato di infermità mentale e fisica, in quanto affetto da disturbo pervasivo, Autismo, condizione in grado di gravità tale da impedirle di provvedere ai propri bisogni ed interessi.
Deduceva, altresì, che la condizione di sostanziale incapacità afferente la figlia era stata confermata da Controparte_1 plurime visite ed infine dalla struttura presso la quale la giovane è ancora ricoverata per interventi multidisciplinari.
Ritenendo anche di potere promuovere il rientro a casa della giovane, chiedeva, pertanto, nella assenza di figure parentali ulteriori, provvedersi alla propria nomina quale tutore.
Veniva svolto il libero interrogatorio della parte ricorrente,
l'osservazione della resistente, accompagnata da operatore della struttura ospitante, CTU anche sulle preferibili condizioni ambientali e di vita della giovane.
Venivano acquisiti atti del TM di Messina, essendo stata sottoposta la ricorrente a limitazione di responsabilità genitoriale per alcune inadeguatezze e per preferibili esigenze di cura e tutela di allora CP_1 minorenne.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di non poter accogliere allo stato la domanda come proposta da parte ricorrente per quanto di seguito esposto.
Nel merito, deve infatti osservarsi che, secondo la nuova formulazione dell'art. 414 c.c., come modificato dalla L. 6/2004 (“Persone che possono essere interdette”) il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Sussiste, quindi, l'obbligo, per il giudice procedente, di verificare la sussistenza di un requisito ulteriore ed in precedenza non previsto, costituito pagina 2 di 6 dalla effettiva necessità della misura richiesta per la tutela dell'incapace, comparativamente valutando anche l'opportunità di utilizzare le altre misure di protezione previste dall'ordinamento, alla luce del principio espressamente enunciato (art. 1), a tenore del quale devono essere adottate misure di tutela che comportino la minore limitazione possibile dell'autonomia degli incapaci medesimi.
Considerando che il sistema delle misure di protezione risulta oggi variamente declinato (la rubrica del titolo XII del codice risulta infatti oggi intitolata: “Della misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”), il Supremo Consesso ha quindi più volte chiarito che l'interdizione ha natura residuale, dovendo le misure di protezione perseguire il descritto obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare, naturalmente tenendo presenti le istanze di protezione espresse in ricorso, l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (tra tante, Cass. Civ. sent. n.
4866 del 2010).
Del resto, nel senso della residualità dell'interdizione, si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 2005, che ha espressamente statuito che è possibile ricorrere alle misure più invasive dell'inabilitazione e dell'interdizione quale extrema ratio, ove non si ravvisino nel caso di specie interventi di sostegno idonei ad assicurare la protezione dell'incapace.
pagina 3 di 6 Nell'individuazione degli elementi di distinzione tra la misura dell'amministrazione di sostegno e l'interdizione, i giudici di legittimità hanno quindi stabilito che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè dalla maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, ma piuttosto in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé.
La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base a tutte le circostanze del caso concreto, alla luce di un criterio che assicuri la massima tutela all'incapace, col suo minor sacrificio (Cass. Civ., sent. n. 13584 del 2006), postulando infatti l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno l'esame non già del diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. n. 22332 del 26/10/2011).
Detta valutazione, ad esempio, può tenere in considerazione la eventuale complessità – ove emergente - delle decisioni sia di vita quotidiana sia relative all'amministrazione dei beni dello stesso beneficiario, valutabili in relazione all'ampiezza, consistenza e natura del patrimonio.
Ciò posto, nel caso di esame, si ritiene che la misura maggiormente idonea a tutelare in modo efficace Controparte_1
, sia l'amministrazione di sostegno, in piena compatibilità con la
[...]
Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18 - nella parte che concerne l'obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all' esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, siano pagina 4 di 6 applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (artt. 1 e 2).
Ed invero, all'esito dell'esame svolto, è apparso il grado delle patologie che purtroppo affliggono la beneficianda – tale da giustificarne comunque la protezione – ma dalla evidenza disponibile non è apparsa ingente la consistenza del patrimonio, né di complessa gestione.
Così la misura dell'amministrazione di sostegno, si porrà per quale sostegno flessibile, sebbene permanente, come CP_1 verosimilmente necessario nel caso di specie alla luce delle attuali conoscenze scientifiche (cfr. CTU, pag. 10).
Allo stato non è neppure profilabile un rientro in famiglia, come desumibile dalle conclusioni della CTU.
Infatti, in primo luogo, non risulta alcuna relazione privilegiata con la madre: “non si è reso manifesto alcun atteggiamento dal quale avere contezza della capacità della paziente di riconoscere la madre (unico riferimento familiare e del quale riceve visita una volta alla settimana, secondo i protocolli organizzativi della Struttura) come figura
“affettivamente” diversa”; in secondo luogo, appare -sempre allo stato - confliggente con l'interesse della giovane la proposta riattivazione di convivenza diadica, atteso che (sempre come chiarito dal CTU con conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica) è imprescindibile la costante supervisione da parte di terzi, (dovendosi intendere terzi qualificati) ed è certamente raccomandato … un intervento terapeutico multidisciplinare con la prosecuzione delle attività riabilitative correlate a programmi individualizzati adattati alle esigenze specifiche del soggetto (supporto alla comunicazione, terapie comportamentali, terapie di integrazione sensoriale), oltre che il mantenimento a pari scopo di stimoli affettivo-relazionali.
pagina 5 di 6 Così, pur rigettata la richiesta come spiegata da parte ricorrente, va nominato un amministratore esterno, apparendo necessaria una terzietà per l'assunzione anche delle future decisioni residenziali della giovane, non condizionate da affettività o da una possibile sottovalutazione dei rischi connessi ad eventuali variazioni, nonché onde provvedere alle eventuali esigenze urgenti connesse alla cura della persona e del patrimonio della beneficiaria.
Va contestualmente disposta la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare, per ogni altro provvedimento che riterrà di competenza, ed al P.M.
Nulla deve disporsi per le spese in considerazione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso come promosso;
nomina amministratore provvisorio di Controparte_1
l'avv. Antonino Di Trapani, per la cura degli
[...]
adempimenti fiscali e sanitari urgenti nell'interesse della beneficiaria;
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza ed al P.M.
Nulla per le spese.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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