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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1049/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1049/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr.
324/2006 R.G.;
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato Parte_1 Parte_2 allegato all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Appellante–
CONTRO
e rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Franco ET ed CP_1 Controparte_2
GE DA ET ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Appellato–
E
, contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_3
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della
Lucania in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo
1 nr. 324/2006 R.G., non notificata (domanda di accertamento e condanna afferente obbligazione restitutoria).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per gli appellati sigg. CP_1
e e per l'appellato - ed iscritto a ruolo presso l'intestata Controparte_2 Controparte_3
Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr.
550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n.
324/2006 R.G., con la quale così è stato deciso: “ in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e in qualità di eredi testamentari Controparte_3 Parte_1 Parte_2 della signora , al pagamento, a titolo di residuo del debito ereditario, e ciascuno solo in Persona_1 proporzione della propria quota ereditaria, e con le precisazioni di cui in motivazione, della complessiva somma di 61.000,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo effettivo, in favore degli attori e;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata CP_1 Controparte_2 dal convenuto condanna i convenuti e in solido fra loro, alla Controparte_3 Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore degli odierni attori, spese di lite che si liquidano in €. 600,00 per spese documentate e €. 10.500,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forf. come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra gli attori e il convenuto pone definitivamente a carico dei Controparte_3 convenuti e in solido fra loro le spese occorse per la stesura della consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio e liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e , CP_1 Controparte_2 nella qualità di attori nel presente giudizio, esponevano che era figlia dei CP_1 coniugi e Rappresentavano, altresì, che avevano Controparte_4 Persona_1 concesso in prestito ai suddetti genitori della e segnatamente alla madre CP_1 Per_1
la somma di marchi tedeschi 284.665 al fine di finanziare l'attività agrituristica
[...] denominata “Casa Leone”, con sede nel Comune di Ascea. Esponevano che in data 9 febbraio 1993 era venuto a mancare , e che, successivamente, in data 14 Controparte_4 agosto 1998, aveva formalmente riconosciuto l'esistenza del proprio debito Persona_1 nei confronti dei coniugi e, contestualmente, aveva proceduto alla restituzione CP_2
pag. 2/11 parziale della somma ricevuta in prestito, versando in favore degli stessi l'importo di lire
72.000.000. Asserivano che, nonostante reiterati tentativi informali volti ad ottenere la restituzione del residuo importo dovuto, tali iniziative erano rimaste prive di alcun riscontro concreto. A seguito del decesso della avvenuto in data successiva, gli attori Persona_1 riferivano che, con testamento pubblico del 22 gennaio 1999, la medesima aveva nominato quali eredi unici i figli , e , attribuendo a ciascuno le seguenti quote Pt_1 CP_3 Pt_2 ereditarie: 45% in favore di , 45% in favore di e 10% in favore di . Pt_1 CP_3 Pt_2
Riferivano inoltre che il convenuto fratello dell'attrice e coerede della de Controparte_3 cuius, avuta conoscenza del prestito effettuato alla propria dante causa e si dichiarava disponibile alla restituzione dell'importo residuo, nei limiti della propria quota ereditaria e mediante pagamento rateizzato. Alla luce di quanto sopra, gli attori chiedevano che il
Tribunale adito accertasse il loro diritto alla restituzione dell'intera somma residua pari ad euro 75.000, ponendo detta somma a carico dei convenuti, nella loro qualità di eredi testamentari e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, Parte_1 Parte_2 eccepivano il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per parte attrice. Nel merito, disconoscevano la scrittura privata datata 14 agosto 1998, attribuita alla defunta affermando che la sottoscrizione non era riconducibile alla loro dante Persona_1 causa. Rappresentavano inoltre che ogni eventuale obbligazione debitoria nei confronti della era stata già integralmente soddisfatta in data 21 luglio 1995, allorquando le parti CP_1 avevano stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un terreno denominato
“Costa” o “Cerevolo”, sito in Ascea, per un corrispettivo pari a lire 140.000.000. Detta operazione, a loro dire, era stata conclusa con finalità estintiva del debito vantato dalla sorella, per cui nessuna ulteriore somma risultava dovuta. Concludevano, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio proposto dagli attori, e che, comunque, fosse rigettata nel merito ogni domanda avversaria, il tutto con vittoria di spese.
In data 25 maggio 2006 si costituiva il convenuto il quale contestava le Controparte_3 avverse deduzioni e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo.
In via riconvenzionale, domandava accertarsi che egli avesse già provveduto al versamento, in favore degli attori, della somma di euro 14.000, e che pertanto residuasse a suo carico pag. 3/11 l'obbligo di corrispondere unicamente l'importo di euro 18.000, con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, nonché mediante interrogatorio formale delle parti e assunzione della prova testimoniale e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, in data 14 dicembre 2022, a seguito dell'assegnazione del fascicolo al giudicante attualmente investito del ruolo, a decorrere dal 21 aprile 2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte di tutte le parti costituite.
Con sentenza nr. 550/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 324/2006 R.G., emessa in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti , Controparte_3 Parte_1
e , nella qualità di eredi testamentari della signora al
[...] Parte_2 Persona_1 pagamento, a titolo di residuo debito ereditario, della somma complessiva di euro 61.000,00, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'integrale soddisfo, in favore degli attori e CP_1 CP_2
, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, condannando i convenuti e , in solido tra Controparte_3 Parte_1 Parte_2 loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, compensando integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto , e ponendo definitivamente a Controparte_3 carico dei convenuti e , in via solidale, le spese relative alla Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel corso del giudizio.
Con la proposizione del gravame, gli odierni appellanti censurano suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio: “In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art.351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nell'istanza di seguito formulata.
-In via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica di ufficio, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'appello. - Nel merito, riformare integralmente la sentenza n°550/2023, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice Dr.ssa Frangiosa, pubblicata il 29-6-23 e rigettare la domanda proposta da e perché infondata in fatto ed in diritto. Per l'effetto, dichiarare CP_1 Controparte_2 gli appellanti esenti da qualsiasi obbligo economico nei confronti dei predetti appellati. -Condannare la
pag. 4/11 controparte alla rifusione delle spese di lite sia del I° che del II° grado del giudizio, con accessori di legge.
Istanza di sospensione Gli appellanti rilevano che: -alla stregua delle censure innanzi mosse alla sentenza di
I grado, il gravame si appalesa ammissibile e fondato;
- la ingiusta ed errata decisione impugnata li esporrebbe al pericolo di un'illegittima esecuzione ove la sentenza venisse posta in esecuzione nelle more del giudizio di impugnazione;
- inoltre, sul piano della valutazione dei contrapposti interessi, gli appellanti risulterebbero maggiormente pregiudicati. Infatti: - ha un reddito di circa euro 10.684, come da Modello 730 Parte_2 dell'anno 2022, ha contratto un mutuo di 46.436,97 euro, con rate mensili di euro 595,25 (vedi attestazione di pagamento del 25-9-23) ed è debitore della somma di euro 2.881,21 nei confronti del Condominio in cui risiede in Lonato del Garda (BS) – come da nota dell'8-9-2023 - . - invece, ha un reddito Parte_1 relativamente al 2022 di euro 21.580 ma ha contratto presso la CA NT SA PA un mutuo di euro
22.686 con rata mensile di euro 264,12, altro mutuo di euro 33.513,58 con rate mensile di euro 408,98 ed infine un terzo di euro 97.726,84 con rata mensile di euro 569,51 - come da n°3 quietanze di pagamento della CA NT SA PA -. Pertanto Chiedono che Voglia la Corte adita, in prima udienza, nelle more della decisione dell'appello, sospendere con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata e, se iniziata nelle more, l'esecuzione della stessa”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e degli artt.112 – 115 - 116 e 195
c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente omesso di attribuire valenza probatoria alla dichiarazione sottoscritta il 21 luglio 1995 da tutti i componenti della famiglia ivi compresa la de cuius CP_1 Per_1
con la quale si darebbe atto che la compravendita stipulata per il tramite del notaio
[...]
in pari data sarebbe stata in realtà effettuata a compensazione di un credito di lire Per_2
140.000.000 vantato dall'acquirente nei confronti dei venditori, i quali CP_1 avrebbero rilasciato quietanza liberatoria, mentre l'acquirente si sarebbe dichiarata integralmente soddisfatta del proprio credito.
Deduce parte appellante che tale dichiarazione, esplicitamente ricognitiva dell'intervenuto soddisfacimento del credito azionato in primo grado, sarebbe incompatibile con la successiva pretesa fatta valere dagli attori con atto di citazione del 28 febbraio 2006, volta a ottenere la restituzione della somma di euro 75.000 a titolo di residuo prestito.
Osservano, altresì, gli appellanti che la dichiarazione del 14 agosto 1998, su cui si fonda la pronuncia gravata e nella quale per la prima volta si quantificherebbe il prestito nella somma pag. 5/11 di 284.665 marchi (pari a circa lire 284 milioni), risulterebbe sottoscritta da Persona_1 ma, al contempo, da essi disconosciuta come non autografa. Sottolineano che la comparazione tra tale documento e la dichiarazione coeva redatta da nella CP_1 quale si ammette di aver ricevuto solo lire 140.000.000, indurrebbe a ritenere entrambe le scritture ideate e predisposte in epoca successiva, con modalità che, ad avviso degli appellanti, solleverebbero dubbi circa la genuinità e la spontaneità delle sottoscrizioni.
Lamentano che il Tribunale abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza grafologica d'ufficio, ritenendo con elevato grado di certezza l'autenticità della firma attribuita a senza considerare le puntuali contestazioni mosse dalla difesa, Persona_1 né valutare le difformità rispetto ad atti pregressi sottoscritti dalla medesima parte in epoca prossima ai fatti. La sentenza risulterebbe inidonea a giustificare l'accoglimento della domanda, per avere omesso di considerare elementi documentali contrastanti, e per non aver disposto il rinnovo della consulenza tecnica, nonostante le circostanziate eccezioni sollevate;
chiede, pertanto, che venga dichiarata la falsità della firma “ Gaetana” apposta alla Per_1 dichiarazione del 14 agosto 1998, con conseguente rigetto della pretesa creditoria azionata da e . Gli odierni appellati resistono in giudizio, chiedendo CP_1 Controparte_2
a Questo Collegio: “IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dagli odierni appellanti, con irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 283, co. 3, c.p.c., per quanto meglio esposto in narrativa;
2) NEL MERITO, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'appello proposto dagli odierni appellanti, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, come meglio esposto in narrativa;
3) PER L'EFFETTO, confermare la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania n. 550/2023, emessa in data 28.06.2023 e depositata in cancelleria in data 29.06.2023, relativa al procedimento n. 324/2006 Reg. Gen.; 4) PER L'EFFETTO, condannare gli odierni appellanti ex art. 96, co. 3, c.p.c. per quanto meglio esposto in narrativa;
5) IN OGNI CASO, condannare le parti appellanti anche alle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA
4%, con riconoscimento dell'aumento previsto dall' art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali agli allegati contenuti nel presente atto. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta formulata dalla parte appellante di rinnovazione della CTU per quanto già espressamente dedotto in narrativa”. Le ragioni dei costituiti appellati sono articolate come di seguito.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO RELATIVO ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE
DELLA DECISIONE D - Gli appellati eccepiscono l'infondatezza del motivo CP_5
d'appello relativo al preteso difetto di motivazione sulla consulenza tecnica d'ufficio grafologica,
pag. 6/11 osservando che, secondo consolidata giurisprudenza, l'omesso esame di specifici elementi istruttori non integra vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualora il fatto decisivo sia stato comunque considerato dal giudice, anche senza analisi dettagliata delle singole prove. Aggiungono che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione incompatibile con la tesi difensiva, implicitamente rigettata. Concludono opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU, ribadendo l'attendibilità della consulenza d'ufficio e la congruità della motivazione adottata dal
Tribunale.
VIOLAZIONE DELL'ART. 345, CO. 3, C.P.C. E INAMMISSIBILITÀ DELLA
PRODUZIONE DI NUOVO DOCUMENTO - Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità della produzione, in appello, del parere grafologico pro veritate redatto dalla dott.ssa , osservando che si tratta di documento tardivo e già nella disponibilità Persona_3 della controparte nel primo grado di giudizio. Rilevano che la data originaria del parere (2 novembre 2015) sarebbe stata modificata in quella del 10 settembre 2023 nella versione prodotta in appello, come emergerebbe dal confronto tra gli atti depositati. A loro avviso, ciò conferma la tardività della produzione, non giustificata da alcuna causa non imputabile, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.. In via gradata e difensiva, evidenziano l'irrilevanza del parere, in quanto esprime valutazioni soggettive e non decisive, già superate dal giudice di primo grado. Concludono chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., e che sia rigettato l'appello nella parte relativa alla contestazione della consulenza tecnica d'ufficio.
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SANCITI DALL'ART. 88
C.P.C., TEMERARIETA' DELL'IMPUGNAZIONE E CONDANNA AI SENSI
DELL'ART. 96, CO. 3, C.P.C. - Gli appellati eccepiscono la scorrettezza processuale degli appellanti e invocano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando una violazione dei doveri di lealtà e probità processuale. Concludono chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_6
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 18.01.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 08.02.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con ordinanza collegiale del 21.02.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 550/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania. Con provvedimento del pag. 7/11 22.02.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 13.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.01.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 13.02.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 591/2025 del 06/03/2025, la causa è stata rinviata per esigenze di ruolo al 6/11/2025. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2509/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nr. 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, contestando: la valutazione della dichiarazione del 21 luglio 1995 e il suo valore liberatorio;
l'autenticità della sottoscrizione apposta alla dichiarazione del 14 agosto 1998; la consulenza tecnica d'ufficio, e la mancata rinnovazione della stessa. Inoltre, producono in appello un parere pro veritate e ne rivendicano l'ammissibilità; chiedono nuova
CTU in grado d'appello.
L'impugnazione proposta risulta infondata, nei termini che seguono.
Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e degli artt.112 – 115 - 116 e 195
c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Il primo motivo di gravame si fonda sulla valorizzazione della scrittura privata sottoscritta in pari data rispetto alla compravendita immobiliare, con la quale – secondo gli appellanti – si sarebbe cristallizzato un accordo transattivo tra la de cuius Per_1
e l'odierna appellante tale da determinare l'estinzione integrale del
[...] CP_1 credito vantato da quest'ultima.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Va anzitutto osservato che l'interpretazione dell'efficacia liberatoria di una scrittura privata richiede la rigorosa applicazione del principio di cui all'art. 1362 c.c., il quale impone di pag. 8/11 privilegiare la comune intenzione delle parti rispetto al significato letterale delle parole. Nel caso di specie, la dichiarazione del 21 luglio 1995, pur menzionando l'intervenuta compravendita immobiliare e la soddisfazione del credito originario, risulta contraddetta da successive dichiarazioni formalizzate in data 14 agosto 1998, sottoscritte da entrambe le parti, le quali – in maniera reciprocamente speculare – confermano da un lato l'avvenuto parziale rimborso del debito (per lire 140.000.000), e dall'altro la sussistenza del residuo importo ancora da restituire. Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'efficacia confessoria di una dichiarazione negoziale non può essere elisa da una scrittura di segno contrario, priva di data certa, ove la medesima si limiti a formulazioni di stile, prive di idonea portata estintiva. Nel caso concreto, non solo la dichiarazione del 1995 difetta di specifica individuazione dell'importo originario del credito, ma non contiene alcun espresso riferimento a una rinuncia definitiva o a un'espressa transazione delle reciproche pretese.
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione del giudice di primo grado circa il carattere non liberatorio della scrittura in questione, trattandosi di documento ambiguo, non idoneo a sovvertire le risultanze probatorie successive, fondate su scritture analitiche, circostanziate e sottoscritte.
La seconda e la terza censura investono l'accertamento tecnico svolto in primo grado e, in particolare, la valutazione di autenticità della sottoscrizione attribuita alla de cuius.
La Corte ritiene tali censure infondate.
Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di valutazione delle prove già esistenti. Tuttavia, in presenza di indagini peritali fondate su metodo rigoroso e articolate in maniera argomentata, è legittimo per il giudice accoglierne le conclusioni, anche senza adesione formale del consulente di parte. Nel caso di specie, la CTU grafologica disposta dal Tribunale risulta completa, coerente e supportata da un'analisi grafotecnica puntuale. In particolare, si legge nella relazione tecnica, come riformulata, che “Il tracciato in esame non appare soggetto ad interventi di ripresa, correzione, di interpolazione di lettere e di parti di lettere, né porta in luce sbavature ed altri indici che possano far ipotizzare una sua estensione mediante azione alterativa per calco o decalco da firma modello. (…) Vergata con tratteggio sicuro, spedito, con gestualità disinvolta, la firma in esame si caratterizza per un buon equilibrio tra forma e movimento. (…) Gli scritti comparativi analizzati sono stati numerosi, tutti di buona qualità, giudicati naturali e spontanei ed hanno consentito di rilevare i principali automatismi e abitudini grafiche della de
pag. 9/11 cuius”. L'esame comparativo ha rivelato identità ritmiche, strutturali e fisionomiche, senza alcun segno di alterazione o contraffazione.
Anche la richiesta di rinnovazione della CTU non appare meritevole di accoglimento, atteso che la medesima presuppone l'esistenza di specifiche contestazioni idonee a far dubitare della correttezza dell'elaborato originario. La giurisprudenza, in proposito, è univoca nel ritenere che il giudice può disporre la rinnovazione della consulenza solo in presenza di lacune o vizi logici nella prima indagine, e, nel caso di specie, le critiche formulate non superano la soglia della genericità e non incidono sul cuore dell'accertamento tecnico. Nessuna delle deduzioni contenute nel parere di parte si traduce in una confutazione concreta degli elementi determinanti indicati dal CTU.
Fondata, al contrario, è l'eccezione proposta dagli Appellati, che si incentra sull'inammissibilità, in appello, del parere tecnico redatto dalla dott.ssa , Persona_3 prodotto per la prima volta in grado di impugnazione. Ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., infatti, non sono ammessi nuovi documenti in appello se non nei limiti della prova contraria o salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile. Nel caso di specie, è pacifico che il documento sia stato redatto in epoca antecedente al primo grado (come indicato dalla data originaria del 2 novembre 2015), e che gli appellanti non abbiano fornito alcuna giustificazione circa l'omessa produzione tempestiva. La semplice natura “difensiva” del documento non esime dall'onere di dimostrarne la rilevanza processuale e la tempestività.
Infine, l'istanza avanzata dagli appellati di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere rigettata. Pur trattandosi di appello infondato, non si rinvengono gli estremi soggettivi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma. Come chiarito dalla Cassazione, l'applicazione della sanzione per responsabilità aggravata presuppone la prova di un uso strumentale del processo, con consapevolezza dell'infondatezza delle tesi difensive. Nel caso di specie, le censure mosse dagli appellanti si sono sviluppate su profili effettivamente controversi – dichiarazioni contrapposte, validità delle scritture, valutazioni peritali – e non possono qualificarsi temerarie, quantomeno sotto il profilo soggettivo.
In conclusione, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
Non ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza, la quale, nel caso di specie, deve ritenersi pag. 10/11 piena e univoca a carico degli appellanti, essendo stato l'appello rigettato integralmente, sia con riguardo alle censure proposte nel merito, sia con riferimento alle istanze istruttorie formulate in grado d'appello. In applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno pertanto condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellati costituiti. Non è invece luogo a provvedere in ordine alla rifusione delle spese nei confronti dell'appellato , rimasto contumace, non avendo Controparte_3 egli svolto attività difensiva né sostenuto oneri suscettibili di ristoro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. Parte_1 Parte_2
550/2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida in 7.200,00 CP_1 Controparte_2 compenso difensore, oltre iva ecnap e spese generali come per legge.
4. dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
5. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 / 11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1049/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1049/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr.
324/2006 R.G.;
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato Parte_1 Parte_2 allegato all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Appellante–
CONTRO
e rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Franco ET ed CP_1 Controparte_2
GE DA ET ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Appellato–
E
, contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_3
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della
Lucania in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo
1 nr. 324/2006 R.G., non notificata (domanda di accertamento e condanna afferente obbligazione restitutoria).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per gli appellati sigg. CP_1
e e per l'appellato - ed iscritto a ruolo presso l'intestata Controparte_2 Controparte_3
Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr.
550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n.
324/2006 R.G., con la quale così è stato deciso: “ in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e in qualità di eredi testamentari Controparte_3 Parte_1 Parte_2 della signora , al pagamento, a titolo di residuo del debito ereditario, e ciascuno solo in Persona_1 proporzione della propria quota ereditaria, e con le precisazioni di cui in motivazione, della complessiva somma di 61.000,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo effettivo, in favore degli attori e;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata CP_1 Controparte_2 dal convenuto condanna i convenuti e in solido fra loro, alla Controparte_3 Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore degli odierni attori, spese di lite che si liquidano in €. 600,00 per spese documentate e €. 10.500,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forf. come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra gli attori e il convenuto pone definitivamente a carico dei Controparte_3 convenuti e in solido fra loro le spese occorse per la stesura della consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio e liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e , CP_1 Controparte_2 nella qualità di attori nel presente giudizio, esponevano che era figlia dei CP_1 coniugi e Rappresentavano, altresì, che avevano Controparte_4 Persona_1 concesso in prestito ai suddetti genitori della e segnatamente alla madre CP_1 Per_1
la somma di marchi tedeschi 284.665 al fine di finanziare l'attività agrituristica
[...] denominata “Casa Leone”, con sede nel Comune di Ascea. Esponevano che in data 9 febbraio 1993 era venuto a mancare , e che, successivamente, in data 14 Controparte_4 agosto 1998, aveva formalmente riconosciuto l'esistenza del proprio debito Persona_1 nei confronti dei coniugi e, contestualmente, aveva proceduto alla restituzione CP_2
pag. 2/11 parziale della somma ricevuta in prestito, versando in favore degli stessi l'importo di lire
72.000.000. Asserivano che, nonostante reiterati tentativi informali volti ad ottenere la restituzione del residuo importo dovuto, tali iniziative erano rimaste prive di alcun riscontro concreto. A seguito del decesso della avvenuto in data successiva, gli attori Persona_1 riferivano che, con testamento pubblico del 22 gennaio 1999, la medesima aveva nominato quali eredi unici i figli , e , attribuendo a ciascuno le seguenti quote Pt_1 CP_3 Pt_2 ereditarie: 45% in favore di , 45% in favore di e 10% in favore di . Pt_1 CP_3 Pt_2
Riferivano inoltre che il convenuto fratello dell'attrice e coerede della de Controparte_3 cuius, avuta conoscenza del prestito effettuato alla propria dante causa e si dichiarava disponibile alla restituzione dell'importo residuo, nei limiti della propria quota ereditaria e mediante pagamento rateizzato. Alla luce di quanto sopra, gli attori chiedevano che il
Tribunale adito accertasse il loro diritto alla restituzione dell'intera somma residua pari ad euro 75.000, ponendo detta somma a carico dei convenuti, nella loro qualità di eredi testamentari e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, Parte_1 Parte_2 eccepivano il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per parte attrice. Nel merito, disconoscevano la scrittura privata datata 14 agosto 1998, attribuita alla defunta affermando che la sottoscrizione non era riconducibile alla loro dante Persona_1 causa. Rappresentavano inoltre che ogni eventuale obbligazione debitoria nei confronti della era stata già integralmente soddisfatta in data 21 luglio 1995, allorquando le parti CP_1 avevano stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un terreno denominato
“Costa” o “Cerevolo”, sito in Ascea, per un corrispettivo pari a lire 140.000.000. Detta operazione, a loro dire, era stata conclusa con finalità estintiva del debito vantato dalla sorella, per cui nessuna ulteriore somma risultava dovuta. Concludevano, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio proposto dagli attori, e che, comunque, fosse rigettata nel merito ogni domanda avversaria, il tutto con vittoria di spese.
In data 25 maggio 2006 si costituiva il convenuto il quale contestava le Controparte_3 avverse deduzioni e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo.
In via riconvenzionale, domandava accertarsi che egli avesse già provveduto al versamento, in favore degli attori, della somma di euro 14.000, e che pertanto residuasse a suo carico pag. 3/11 l'obbligo di corrispondere unicamente l'importo di euro 18.000, con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, nonché mediante interrogatorio formale delle parti e assunzione della prova testimoniale e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, in data 14 dicembre 2022, a seguito dell'assegnazione del fascicolo al giudicante attualmente investito del ruolo, a decorrere dal 21 aprile 2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte di tutte le parti costituite.
Con sentenza nr. 550/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 324/2006 R.G., emessa in data 28-6-23 e pubblicata il 29-6-2023, non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti , Controparte_3 Parte_1
e , nella qualità di eredi testamentari della signora al
[...] Parte_2 Persona_1 pagamento, a titolo di residuo debito ereditario, della somma complessiva di euro 61.000,00, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'integrale soddisfo, in favore degli attori e CP_1 CP_2
, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, condannando i convenuti e , in solido tra Controparte_3 Parte_1 Parte_2 loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, compensando integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto , e ponendo definitivamente a Controparte_3 carico dei convenuti e , in via solidale, le spese relative alla Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel corso del giudizio.
Con la proposizione del gravame, gli odierni appellanti censurano suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio: “In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art.351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nell'istanza di seguito formulata.
-In via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica di ufficio, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'appello. - Nel merito, riformare integralmente la sentenza n°550/2023, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice Dr.ssa Frangiosa, pubblicata il 29-6-23 e rigettare la domanda proposta da e perché infondata in fatto ed in diritto. Per l'effetto, dichiarare CP_1 Controparte_2 gli appellanti esenti da qualsiasi obbligo economico nei confronti dei predetti appellati. -Condannare la
pag. 4/11 controparte alla rifusione delle spese di lite sia del I° che del II° grado del giudizio, con accessori di legge.
Istanza di sospensione Gli appellanti rilevano che: -alla stregua delle censure innanzi mosse alla sentenza di
I grado, il gravame si appalesa ammissibile e fondato;
- la ingiusta ed errata decisione impugnata li esporrebbe al pericolo di un'illegittima esecuzione ove la sentenza venisse posta in esecuzione nelle more del giudizio di impugnazione;
- inoltre, sul piano della valutazione dei contrapposti interessi, gli appellanti risulterebbero maggiormente pregiudicati. Infatti: - ha un reddito di circa euro 10.684, come da Modello 730 Parte_2 dell'anno 2022, ha contratto un mutuo di 46.436,97 euro, con rate mensili di euro 595,25 (vedi attestazione di pagamento del 25-9-23) ed è debitore della somma di euro 2.881,21 nei confronti del Condominio in cui risiede in Lonato del Garda (BS) – come da nota dell'8-9-2023 - . - invece, ha un reddito Parte_1 relativamente al 2022 di euro 21.580 ma ha contratto presso la CA NT SA PA un mutuo di euro
22.686 con rata mensile di euro 264,12, altro mutuo di euro 33.513,58 con rate mensile di euro 408,98 ed infine un terzo di euro 97.726,84 con rata mensile di euro 569,51 - come da n°3 quietanze di pagamento della CA NT SA PA -. Pertanto Chiedono che Voglia la Corte adita, in prima udienza, nelle more della decisione dell'appello, sospendere con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata e, se iniziata nelle more, l'esecuzione della stessa”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e degli artt.112 – 115 - 116 e 195
c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente omesso di attribuire valenza probatoria alla dichiarazione sottoscritta il 21 luglio 1995 da tutti i componenti della famiglia ivi compresa la de cuius CP_1 Per_1
con la quale si darebbe atto che la compravendita stipulata per il tramite del notaio
[...]
in pari data sarebbe stata in realtà effettuata a compensazione di un credito di lire Per_2
140.000.000 vantato dall'acquirente nei confronti dei venditori, i quali CP_1 avrebbero rilasciato quietanza liberatoria, mentre l'acquirente si sarebbe dichiarata integralmente soddisfatta del proprio credito.
Deduce parte appellante che tale dichiarazione, esplicitamente ricognitiva dell'intervenuto soddisfacimento del credito azionato in primo grado, sarebbe incompatibile con la successiva pretesa fatta valere dagli attori con atto di citazione del 28 febbraio 2006, volta a ottenere la restituzione della somma di euro 75.000 a titolo di residuo prestito.
Osservano, altresì, gli appellanti che la dichiarazione del 14 agosto 1998, su cui si fonda la pronuncia gravata e nella quale per la prima volta si quantificherebbe il prestito nella somma pag. 5/11 di 284.665 marchi (pari a circa lire 284 milioni), risulterebbe sottoscritta da Persona_1 ma, al contempo, da essi disconosciuta come non autografa. Sottolineano che la comparazione tra tale documento e la dichiarazione coeva redatta da nella CP_1 quale si ammette di aver ricevuto solo lire 140.000.000, indurrebbe a ritenere entrambe le scritture ideate e predisposte in epoca successiva, con modalità che, ad avviso degli appellanti, solleverebbero dubbi circa la genuinità e la spontaneità delle sottoscrizioni.
Lamentano che il Tribunale abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza grafologica d'ufficio, ritenendo con elevato grado di certezza l'autenticità della firma attribuita a senza considerare le puntuali contestazioni mosse dalla difesa, Persona_1 né valutare le difformità rispetto ad atti pregressi sottoscritti dalla medesima parte in epoca prossima ai fatti. La sentenza risulterebbe inidonea a giustificare l'accoglimento della domanda, per avere omesso di considerare elementi documentali contrastanti, e per non aver disposto il rinnovo della consulenza tecnica, nonostante le circostanziate eccezioni sollevate;
chiede, pertanto, che venga dichiarata la falsità della firma “ Gaetana” apposta alla Per_1 dichiarazione del 14 agosto 1998, con conseguente rigetto della pretesa creditoria azionata da e . Gli odierni appellati resistono in giudizio, chiedendo CP_1 Controparte_2
a Questo Collegio: “IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dagli odierni appellanti, con irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 283, co. 3, c.p.c., per quanto meglio esposto in narrativa;
2) NEL MERITO, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'appello proposto dagli odierni appellanti, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, come meglio esposto in narrativa;
3) PER L'EFFETTO, confermare la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania n. 550/2023, emessa in data 28.06.2023 e depositata in cancelleria in data 29.06.2023, relativa al procedimento n. 324/2006 Reg. Gen.; 4) PER L'EFFETTO, condannare gli odierni appellanti ex art. 96, co. 3, c.p.c. per quanto meglio esposto in narrativa;
5) IN OGNI CASO, condannare le parti appellanti anche alle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA
4%, con riconoscimento dell'aumento previsto dall' art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali agli allegati contenuti nel presente atto. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta formulata dalla parte appellante di rinnovazione della CTU per quanto già espressamente dedotto in narrativa”. Le ragioni dei costituiti appellati sono articolate come di seguito.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO RELATIVO ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE
DELLA DECISIONE D - Gli appellati eccepiscono l'infondatezza del motivo CP_5
d'appello relativo al preteso difetto di motivazione sulla consulenza tecnica d'ufficio grafologica,
pag. 6/11 osservando che, secondo consolidata giurisprudenza, l'omesso esame di specifici elementi istruttori non integra vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualora il fatto decisivo sia stato comunque considerato dal giudice, anche senza analisi dettagliata delle singole prove. Aggiungono che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione incompatibile con la tesi difensiva, implicitamente rigettata. Concludono opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU, ribadendo l'attendibilità della consulenza d'ufficio e la congruità della motivazione adottata dal
Tribunale.
VIOLAZIONE DELL'ART. 345, CO. 3, C.P.C. E INAMMISSIBILITÀ DELLA
PRODUZIONE DI NUOVO DOCUMENTO - Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità della produzione, in appello, del parere grafologico pro veritate redatto dalla dott.ssa , osservando che si tratta di documento tardivo e già nella disponibilità Persona_3 della controparte nel primo grado di giudizio. Rilevano che la data originaria del parere (2 novembre 2015) sarebbe stata modificata in quella del 10 settembre 2023 nella versione prodotta in appello, come emergerebbe dal confronto tra gli atti depositati. A loro avviso, ciò conferma la tardività della produzione, non giustificata da alcuna causa non imputabile, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.. In via gradata e difensiva, evidenziano l'irrilevanza del parere, in quanto esprime valutazioni soggettive e non decisive, già superate dal giudice di primo grado. Concludono chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., e che sia rigettato l'appello nella parte relativa alla contestazione della consulenza tecnica d'ufficio.
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SANCITI DALL'ART. 88
C.P.C., TEMERARIETA' DELL'IMPUGNAZIONE E CONDANNA AI SENSI
DELL'ART. 96, CO. 3, C.P.C. - Gli appellati eccepiscono la scorrettezza processuale degli appellanti e invocano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando una violazione dei doveri di lealtà e probità processuale. Concludono chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_6
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 18.01.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 08.02.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con ordinanza collegiale del 21.02.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 550/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania. Con provvedimento del pag. 7/11 22.02.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 13.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.01.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 13.02.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 591/2025 del 06/03/2025, la causa è stata rinviata per esigenze di ruolo al 6/11/2025. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2509/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nr. 550/2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, contestando: la valutazione della dichiarazione del 21 luglio 1995 e il suo valore liberatorio;
l'autenticità della sottoscrizione apposta alla dichiarazione del 14 agosto 1998; la consulenza tecnica d'ufficio, e la mancata rinnovazione della stessa. Inoltre, producono in appello un parere pro veritate e ne rivendicano l'ammissibilità; chiedono nuova
CTU in grado d'appello.
L'impugnazione proposta risulta infondata, nei termini che seguono.
Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e degli artt.112 – 115 - 116 e 195
c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Il primo motivo di gravame si fonda sulla valorizzazione della scrittura privata sottoscritta in pari data rispetto alla compravendita immobiliare, con la quale – secondo gli appellanti – si sarebbe cristallizzato un accordo transattivo tra la de cuius Per_1
e l'odierna appellante tale da determinare l'estinzione integrale del
[...] CP_1 credito vantato da quest'ultima.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Va anzitutto osservato che l'interpretazione dell'efficacia liberatoria di una scrittura privata richiede la rigorosa applicazione del principio di cui all'art. 1362 c.c., il quale impone di pag. 8/11 privilegiare la comune intenzione delle parti rispetto al significato letterale delle parole. Nel caso di specie, la dichiarazione del 21 luglio 1995, pur menzionando l'intervenuta compravendita immobiliare e la soddisfazione del credito originario, risulta contraddetta da successive dichiarazioni formalizzate in data 14 agosto 1998, sottoscritte da entrambe le parti, le quali – in maniera reciprocamente speculare – confermano da un lato l'avvenuto parziale rimborso del debito (per lire 140.000.000), e dall'altro la sussistenza del residuo importo ancora da restituire. Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'efficacia confessoria di una dichiarazione negoziale non può essere elisa da una scrittura di segno contrario, priva di data certa, ove la medesima si limiti a formulazioni di stile, prive di idonea portata estintiva. Nel caso concreto, non solo la dichiarazione del 1995 difetta di specifica individuazione dell'importo originario del credito, ma non contiene alcun espresso riferimento a una rinuncia definitiva o a un'espressa transazione delle reciproche pretese.
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione del giudice di primo grado circa il carattere non liberatorio della scrittura in questione, trattandosi di documento ambiguo, non idoneo a sovvertire le risultanze probatorie successive, fondate su scritture analitiche, circostanziate e sottoscritte.
La seconda e la terza censura investono l'accertamento tecnico svolto in primo grado e, in particolare, la valutazione di autenticità della sottoscrizione attribuita alla de cuius.
La Corte ritiene tali censure infondate.
Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di valutazione delle prove già esistenti. Tuttavia, in presenza di indagini peritali fondate su metodo rigoroso e articolate in maniera argomentata, è legittimo per il giudice accoglierne le conclusioni, anche senza adesione formale del consulente di parte. Nel caso di specie, la CTU grafologica disposta dal Tribunale risulta completa, coerente e supportata da un'analisi grafotecnica puntuale. In particolare, si legge nella relazione tecnica, come riformulata, che “Il tracciato in esame non appare soggetto ad interventi di ripresa, correzione, di interpolazione di lettere e di parti di lettere, né porta in luce sbavature ed altri indici che possano far ipotizzare una sua estensione mediante azione alterativa per calco o decalco da firma modello. (…) Vergata con tratteggio sicuro, spedito, con gestualità disinvolta, la firma in esame si caratterizza per un buon equilibrio tra forma e movimento. (…) Gli scritti comparativi analizzati sono stati numerosi, tutti di buona qualità, giudicati naturali e spontanei ed hanno consentito di rilevare i principali automatismi e abitudini grafiche della de
pag. 9/11 cuius”. L'esame comparativo ha rivelato identità ritmiche, strutturali e fisionomiche, senza alcun segno di alterazione o contraffazione.
Anche la richiesta di rinnovazione della CTU non appare meritevole di accoglimento, atteso che la medesima presuppone l'esistenza di specifiche contestazioni idonee a far dubitare della correttezza dell'elaborato originario. La giurisprudenza, in proposito, è univoca nel ritenere che il giudice può disporre la rinnovazione della consulenza solo in presenza di lacune o vizi logici nella prima indagine, e, nel caso di specie, le critiche formulate non superano la soglia della genericità e non incidono sul cuore dell'accertamento tecnico. Nessuna delle deduzioni contenute nel parere di parte si traduce in una confutazione concreta degli elementi determinanti indicati dal CTU.
Fondata, al contrario, è l'eccezione proposta dagli Appellati, che si incentra sull'inammissibilità, in appello, del parere tecnico redatto dalla dott.ssa , Persona_3 prodotto per la prima volta in grado di impugnazione. Ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., infatti, non sono ammessi nuovi documenti in appello se non nei limiti della prova contraria o salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile. Nel caso di specie, è pacifico che il documento sia stato redatto in epoca antecedente al primo grado (come indicato dalla data originaria del 2 novembre 2015), e che gli appellanti non abbiano fornito alcuna giustificazione circa l'omessa produzione tempestiva. La semplice natura “difensiva” del documento non esime dall'onere di dimostrarne la rilevanza processuale e la tempestività.
Infine, l'istanza avanzata dagli appellati di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere rigettata. Pur trattandosi di appello infondato, non si rinvengono gli estremi soggettivi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma. Come chiarito dalla Cassazione, l'applicazione della sanzione per responsabilità aggravata presuppone la prova di un uso strumentale del processo, con consapevolezza dell'infondatezza delle tesi difensive. Nel caso di specie, le censure mosse dagli appellanti si sono sviluppate su profili effettivamente controversi – dichiarazioni contrapposte, validità delle scritture, valutazioni peritali – e non possono qualificarsi temerarie, quantomeno sotto il profilo soggettivo.
In conclusione, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
Non ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza, la quale, nel caso di specie, deve ritenersi pag. 10/11 piena e univoca a carico degli appellanti, essendo stato l'appello rigettato integralmente, sia con riguardo alle censure proposte nel merito, sia con riferimento alle istanze istruttorie formulate in grado d'appello. In applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno pertanto condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellati costituiti. Non è invece luogo a provvedere in ordine alla rifusione delle spese nei confronti dell'appellato , rimasto contumace, non avendo Controparte_3 egli svolto attività difensiva né sostenuto oneri suscettibili di ristoro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. Parte_1 Parte_2
550/2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida in 7.200,00 CP_1 Controparte_2 compenso difensore, oltre iva ecnap e spese generali come per legge.
4. dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
5. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 / 11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 11/11