Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.3.2025 e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonella
Salvatori e dell'Avv. Roberta Ferrazza che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Albiate (MB) in Via Garibaldi n. 2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Valeria Barbanti che la rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere in parziale modifica alle condizioni di divorzio: pagina 1 di 4
• a fine settimana alterni dalle ore 14.00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22.00, le ragazze resteranno con il padre, il quale rispettivamente le preleverà dalla casa materna e le riaccompagnerà al termine del periodo di permanenza;
• ogni settimana, preferibilmente il giorno infrasettimanale del giovedì, dall'uscita della scuola sino al dopocena, le ragazze resteranno con il padre, il quale curerà il loro prelievo da scuola e il loro riaccompagnamento presso la casa materna;
• nel periodo delle vacanze di Natale: il giorno di Natale e quello di Santo Stefano saranno alternati tra i due genitori, con facoltà di scelta delle minori;
al pari verranno alternati i due periodi in cui sarà divisa la pausa scolastica, ovvero dal 23/12 al
30/12 (primo periodo) e dal 31/12 al 6/01 (secondo periodo). L'alternanza seguirà la sequenza sino ad ora adottata dai genitori;
• nel periodo delle vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta verranno alternati tra i due genitori e di conseguenza anche i relativi periodi, da suddividersi in parti uguali. L'alternanza seguirà la sequenza sino ad ora adottata dai genitori;
• durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. I genitori si obbligano inoltre a comunicarsi i rispettivi indirizzi ed i recapiti di villeggiatura per garantire la reperibilità delle figlie e prestano inoltre l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per le minori;
• i ponti scolastici dell'8/12, del 25/04, del 1/05, del 2/06, del 1/11 verranno trascorsi secondo il principio dell'alternanza.
Per il ponte dell'8/12 si precisa che, poiché compie gli anni il 10/12, verrà lasciata alla minore la facoltà di decidere Per_1 dove, come e con chi trascorrere il periodo;
- il signor concorrerà al mantenimento delle due figlie e corrispondendo alla signora Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_2
l'importo mensile di euro 1.200,00 (ovvero pari ad euro 600,00 mensili per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ai sensi degli indici ISTAT già decorrente dalla pronuncia di modifica. Spetterà, inoltre, ad entrambi i coniugi provvedere al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche e sportive/ricreative), sostenute nell'interesse di e di , suddividendole tra loro al 50%. Il signor continuerà a contribuire in via esclusiva al pagamento Per_2 Per_1 Pt_1 delle rette scolastiche per la frequentazione di presso la scuola paritaria “S. Freud” (Liceo Scienze Umane Economico Per_2
Sociale) con sede in via Fulvio Testi a Milano, sino al termine del corrente anno scolastico 2024-2025, impegnandosi anche per gli anni successivi, sino al conseguimento del diploma di maturità di a condizione che la ragazza venga promossa senza Per_2 materie da recuperare. I ricorrenti convengono che, in ipotesi diversa da quella sopra precisata, verrà iscritta, per comune Per_2 accordo dei genitori, presso una scuola statale e, pertanto, gli stessi torneranno ad essere obbligati al pagamento di tutte le spese pagina 2 di 4 scolastiche in pari misura, cessando l'obbligo del versamento esclusivo in capo al padre di Saranno al pari divise a metà Per_2 tra i due genitori le spese scolastiche di , che i genitori concordano, sin d'ora, di iscrivere presso l'istituto scolastico Giuseppe Per_1
Parini i- Liceo Scienze umane – opzione Economico Sociale di Seregno. Quanto alle spese mediche per entrambe le figlie, il signor – quale dipendente di Generali Italia – risulta beneficiare di una polizza in virtù del C.C.N.L delle Pt_1
Assicurazioni e relativo Contratto Integrativo estesa anche alle stesse e che saranno quindi a suo carico esclusivo ove rientranti nella copertura assicurativa e sino a che il signor ne beneficerà in quanto dipendente;
eventuali costi e franchigie nonchè Pt_1 le differenze rispetto ai massimali di polizza saranno invece ripartite al 50% tra i genitori e così varrà per le spese mediche dal momento in cui la polizza assicurativa non venisse più rinnovata. Le parti dichiarano che continueranno ad avvalersi del
Protocollo contenente le linee guida concernenti le spese per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, che disciplina modalità, termini e tempi di pagamento/rimborso delle spese sostenute.
- Resta invariata qualsiasi altra intesa assunta in sede divorzile, anche con riguardo alla ripartizione dell'assegno unico.
- Le spese legali relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate”.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Briosco in data Parte_1 Parte_2
17.7.2015;
- dalla loro unione sono nate (18.11.2009) ed (10.12.2011); Per_2 Per_1
-è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 238/24 emessa dal Tribunale di Monza in data 18.1.2024 e pubblicata il 25.1.2024, passata in giudicato come da attestazione agli atti;
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, atteso che anche la figlia , dal 9.9.2024, si è trasferita a vivere con la madre, Per_2
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , così provvede a parziale modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 238/2024: Parte_2
pagina 3 di 4 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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