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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
RC
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 novembre 2025. pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata il [...] e con stato libero, esponeva che: Parte_1
- sin dall'infanzia aveva percepito la propria diversità dalle coetanee femminili e questa percezione era stata fonte di grandi sofferenze e disagi. In particolare, aveva vissuto con sofferenza i cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
- dopo un primo periodo in cui si identificava come ragazza lesbica, in adolescenza esplorava la propria identità arrivando a definirsi definitivamente transgender, acquisendo consapevolezza della dicotomia tra identità di genere biologica e psichica;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2023 si era rivolta al dott. psicologo, al fine di valutare la sussistenza delle Testimone_1 indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Il dott. emetteva Tes_1 diagnosi di disforia di genere (doc. 3);
- nel 2024 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano all'attenzione della dott.ssa e nel Persona_1 iniziava la terapia ormonale mascolinizzante, con evidenza di un sostanziale beneficio della terapia in atto anche dal punto di vista psicologico. La ricorrente è stata valutata da un punto di vista clinico con valutazioni ambulatoriali ed esami ematochimici regolari per una durata complessiva di circa 12 mesi (doc. 4);
- la parte aveva seguito tutti i passaggi senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere e l'accertamento del diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile, la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile, la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso (doc. 3 e 4).
All'udienza del 12.11.2025 la parte, comparsa personalmente, si presentava con abbigliamento maschile e confermava che stava proseguendo il percorso con l'endocrinologa.
pagina 2 di 5 Dichiarava, inoltre, di presentarsi già come sia nel contesto lavorativo che privato. Tes_1
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”. pagina 3 di 5 In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, deve essere accolta anche la domanda di accertamento del diritto della parte a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari affinchè possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. pagina 4 di 5 Laddove il ricorrente abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di nata il Parte_1
25.12.1999 a Sesto San Giovanni, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di , Persona_2 in luogo di Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Sesto San Giovanni come disposto nel capo che precede;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da femminili a maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 13 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
RC
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 novembre 2025. pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata il [...] e con stato libero, esponeva che: Parte_1
- sin dall'infanzia aveva percepito la propria diversità dalle coetanee femminili e questa percezione era stata fonte di grandi sofferenze e disagi. In particolare, aveva vissuto con sofferenza i cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
- dopo un primo periodo in cui si identificava come ragazza lesbica, in adolescenza esplorava la propria identità arrivando a definirsi definitivamente transgender, acquisendo consapevolezza della dicotomia tra identità di genere biologica e psichica;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2023 si era rivolta al dott. psicologo, al fine di valutare la sussistenza delle Testimone_1 indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Il dott. emetteva Tes_1 diagnosi di disforia di genere (doc. 3);
- nel 2024 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano all'attenzione della dott.ssa e nel Persona_1 iniziava la terapia ormonale mascolinizzante, con evidenza di un sostanziale beneficio della terapia in atto anche dal punto di vista psicologico. La ricorrente è stata valutata da un punto di vista clinico con valutazioni ambulatoriali ed esami ematochimici regolari per una durata complessiva di circa 12 mesi (doc. 4);
- la parte aveva seguito tutti i passaggi senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere e l'accertamento del diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile, la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile, la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso (doc. 3 e 4).
All'udienza del 12.11.2025 la parte, comparsa personalmente, si presentava con abbigliamento maschile e confermava che stava proseguendo il percorso con l'endocrinologa.
pagina 2 di 5 Dichiarava, inoltre, di presentarsi già come sia nel contesto lavorativo che privato. Tes_1
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”. pagina 3 di 5 In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, deve essere accolta anche la domanda di accertamento del diritto della parte a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari affinchè possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. pagina 4 di 5 Laddove il ricorrente abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di nata il Parte_1
25.12.1999 a Sesto San Giovanni, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di , Persona_2 in luogo di Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Sesto San Giovanni come disposto nel capo che precede;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da femminili a maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 13 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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