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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Maria Grazia Caserta - Consigliere/rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 310/2024, promossa da
e col prof. avv. Giampiero Balena Parte_1 Parte_2
Appellanti
Contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con l'avv. Vito Lillo
[...]
Appellati
avverso la sentenza n. 5118/2023 pubbl. il 13.12.2023, emessa dal Tribunale di Bari.
All'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, celebrata in trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 12
1. Il processo di primo grado
Le odierne appellanti, quali eredi di loro germana, hanno convenuto in Persona_1 giudizio , e , nipoti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 lei, per sentir << a) dichiarare l'esclusiva proprietà in capo alla de cuius Persona_2 delle somme esistenti sul deposito n. D0100004006648, acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di Santeramo in Colle dalla sig.ra e cointestato a Persona_2 CP_1
, e , essendo superata la
[...] Controparte_2 Controparte_3 presunzione di contitolarità di cui all'art. 1298 comma 2° c.c.; b) per l'effetto condannare
, e , ognuno per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quanto prelevato, il giorno del malore ed il giorno del decesso della sig.ra , Persona_2 dal sui conto n. D0100004006648, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, alla restituzione in favore dei germani eredi e , Parte_1 Parte_2 maggiorate di interessi legali e rivalutazione;
c) in via subordinata, qualora non si riterrà di esclusiva pertinenza della de cuius le somme presenti sul conto n. D0100004006648 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, condannare CP_1
, e alla restituzione in favore delle
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi e , della quota di esclusiva pertinenza di Parte_1 Parte_2 Parte_1
, maggiorata di interessi legali e rivalutazione;
d) accertare e dichiarare, in assenza di
[...] giustificazione causale, quali somme date in donazione, gli importi al punto 26 della narrativa dell'atto di citazione e in conseguenza di ciò, mancando le forme di cui all'art. 782, dichiarare nulle le dette donazioni;
e) in conseguenza della dichiarazioni di nullità delle donazioni, condannare chi le ha ricevute alla restituzione delle somme in favore delle eredi della sig.ra
, sigg.re e , maggiorate di interessi e Persona_2 Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi difensivi >>.
Sulla premessa qualità di uniche eredi legittime, mancando il testamento, della germana
[...]
deceduta il 23.05.2012, vedova del sig. , deceduto il 12.08.2006 Persona_2 Controparte_1 senza lasciare figli, hanno riferito che:
1) la de cuius era titolare di un deposito a risparmio nominativo n. D0100004002766 acceso presso la BCC di Santeramo in Colle, su cui alla data del 09.08.2006 risultava depositata la somma di € 250.590,00 e da cui, in data 29.09.2009 veniva prelevata la somma di € pagina 2 di 12 160.000,00 per farne dono, con atto pubblico a ministero del Notaio (rep. Persona_3
4919 e racc. n. 2121), ai convenuti, ciascheduno per la somma di € 50.000,00 oltre le spese notarili e fiscali per l'importo di € 10.000,00, rispetto alla cui donazione le attrici si riservavano di agire in separato giudizio;
2) in data 25.02.2010, la defunta germana aveva trasferito il saldo del predetto deposito, che estingueva, pari ad € 96.250,00, su altro deposito recante n. D0100004006648, che cointestava anche ai convenuti e da cui in data 22.05.2012, giorno precedente la morte della de cuius, le convenute e , trasferivano a mezzo Controparte_2 CP_3 bonifico bancario, la somma di € 25.000 ciascuna, sui rispettivi conti, mentre il giorno stesso del decesso della de cuius, il convenuto , oltre ad Controparte_1 effettuare un prelievo in contanti di € 1.000,00 emetteva, sempre da quel conto, un assegno circolare a sé medesimo dell'importo di € 41.300,00;
3) la de cuius, in vita, aveva elargito ai convenuti plurime donazioni di somme di denaro, a volte in contanti, mediante prelievo dal deposito n. D0100004006648, altre volte mediante emissione di assegni circolari in favore di con prelievo Controparte_1 dal deposito n. D010000400766.
Costituitisi in giudizio, i convenuti instavano per il rigetto della domanda attorea e, il solo,
spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna Controparte_1 delle attrici alla restituzione in suo favore delle spese funerarie della de cuius, da lui sostenute ed anticipate, per l'importo pari ad €. 7.741,19 oltre rivalutazione ed interessi. Precisavano i convenuti che la cointestazione del libretto di deposito a risparmio n. D0100004006648 a firma disgiunta a loro favore costituiva una donazione indiretta o atipica ex art. 809 c.c. delle somme di denaro ivi depositate ragione per cui essi non erano tenuti alla restituzione, non essendo invocabile la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. Aggiungevano che la cointestazione era un escamotage deciso dalla defunta zia per andare esente da spese ulteriori, quali quelle di un atto pubblico di donazione, visto che già per l'atto di donazione a rogito del Notaio del Persona_3
29.09.2009, ella aveva sostenuto l'esborso della somma di euro 10.000,00 a titolo di spese notarili e fiscali, avverso cui aveva mostrato la propria diffidenza e contrarietà.
Circa la domanda di restituzione delle somme di cui al punto 26 del libello introduttivo, circa i contanti, i convenuti riferivano trattarsi di prelievi operati tutti personalmente dalla de cuius, che pagina 3 di 12 aveva adoperato quelle somme per i propri bisogni, mentre gli assegni circolari emessi a favore del convenuto costituivano il rimborso delle spese da quest'ultimo Controparte_1 anticipate per conto della de cuius, quale le spese funerarie e di sepoltura del di lei coniuge, nonché per il pagamento delle imposte relative alla sua successione, delle quali spese ed imposte il convenuto forniva la relativa prova documentale. Controparte_1
Espletate le prove orali, con la sentenza n. 5118 / 2023 il Tribunale così provvedeva:
<< - rigetta le domande attoree;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e , in proporzione della loro quota ereditaria, alla Parte_2 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € 7.741,19 oltre interessi Controparte_1 nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- rigetta nel resto la domanda riconvenzionale;
-
Condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_2 Parte_1 processuali in favore di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
liquidate in € 7.051,50 per compensi ed in € 244,20 per esborsi documentati, oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari >>.
2. L'appello
Avverso tale sentenza hanno interposto appello le , chiedendo di: Pt_3 Per_1
“1) condannare i convenuti a restituire alle attrici le somme da ciascuno di essi prelevate nei giorni 22-23/5/2012 dal conto D0100004006648, acceso presso la Banca Cooperativa di Credito di Santeramo in Colle, nella misura per ciascuno dei convenuti precisata in narrativa e ammontante in totale ad euro 92.600,00, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c.; 2) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata da o almeno, in subordine, accoglierla per un importo non Controparte_1 superiore ad euro 2.500,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. …omissis…” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello)
Il gravame è stato affidato a tre motivi.
Col primo motivo (rubricato ') Erronea valutazione delle prove relative all'esistenza di una donazione indiretta in favore dei convenuti, consistente nella cointestazione in loro favore del deposito bancario da parte della de cuius') gli appellanti censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto erroneamente provata la donazione indiretta delle somme depositate sul conto pagina 4 di 12 intestato alla de cuius e ai convenuti, precisando che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, essi non hanno mai proposto azione di nullità della donazione per difetto di forma.
Chiariscono che la donazione indiretta indicata come titolo per l'apprensione delle somme rispetto alle quali è chiesta la restituzione richiede la prova rigorosa dell'animus donandi e che tale prova andava fornita dagli appellati.
Precisano che il Tribunale fonda la propria decisione su deposizioni (di e ) Tes_1 Tes_2 inattendibili e contraddittorie significando in modo specifico contraddizioni rivelatrici della denunziata inattendibilità (una, la dopo avere affermato di aver frequentato la casa Tes_2 della de cuius afferma ch'ella viveva al piano terra e che raramente salita al primo piano e la invece afferma <<…che passava la giornata al piano superiore della sua abitazione, Tes_1 perché scendere le scale era pericoloso…>> (cfr. atto di appello).
Inoltre, nonostante le gravi patologie da cui era pacificamente affetta la de cuius, tra cui il diabete, la teste afferma essere vero ch'ella era in buona salute e che faceva biscotti e Tes_2 marmellate per sé; anche la riferisce di avere mangiato pasticcini con la de cuius. Tes_1
Inoltre, che la teste nel deporre a domanda della convenuta, ha spiegato «L'ho sentita Tes_1 anche due giorni dal suo decesso e stava bene»; mentre nel rispondere alla domanda sub 1) di parte attrice ha ribadito: «Non risponde al vero la predetta circostanza, perché la sig.ra Pt_1 stava bene». Poi, circa il capitolo 6) della seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. ha riferito che:
«Preciso che due giorni prima del decesso ho sentito telefonicamente al mattino la sig.ra Per_2
, la quale mi riferiva che aveva consegnato il predetto libretto cointestato al nipote
[...]
dicendomi “tanto me ne devo andare” perché non si sentiva bene» (cfr. Controparte_1 testualmente).
Riferiscono di altre contraddizioni emergenti dall'istruttoria che smentirebbero le conclusioni raggiunte con la sentenza impugnata e sostengon che la cointestazione del conto ai tre nipoti non documentava lo spirito di mera liberalità necessario per la donazione CP_1 indiretta ma esclusivamente a garantire l'operatività del conto in caso di impedimento della zia.
Col secondo motivo (rubricato 'II) Omesso esame – o comunque erroneo rigetto – della domanda subordinata formulata nell'atto introduttivo sub c), relativa alla restituzione della quota delle somme presenti sul conto cointestato di esclusiva pertinenza della de cuius.'), si contesta pagina 5 di 12 l'impugnata sentenza dal momento che, ove si ritenesse che il conto abbia realizzato una donazione indiretta comunque un quarto delle somme si apparteneva alla defunta e tale domanda
è stata completamente pretermessa.
Col terzo motivo (rubricato 'III) Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di
, relativa al rimborso delle spese anticipate per il funerale') gli Controparte_1 appellanti denunziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui le ha condannate alla restituzione ai germani delle somme sopportate per i funerali della germana. CP_1
Ed infatti, osservano che, se è vero che i convenuti non avevano alcun obbligo di provvedere alle suddette spese, la spesa sostenuta da si inquadra nell'istituto Controparte_1 della gestione d'affari, di cui agli artt. 2028 e segg. c.c. giustificato dall'impossibilità del soggetto gerito di provvedere direttamente al compimento dell'atto. Nel caso di specie, risulta pacifico che i convenuti omisero di avvertire tempestivamente le sorelle del decesso della sig.ra Per_2
e ciò è confermato dal fatto che gli stessi, in atto stragiudiziale, confermano di avere
[...] assicurato assistenza alla de cuius quando era in vita e di avere provveduto alle spese funerarie.
Come già avevano fatto per il defunto zio, e come la zia aveva riferito alla Controparte_1 teste avrebbero fatto per lei. Chiedono quindi di riformare anche tale capo del sentenza Tes_1
e, in ogni caso, di ridurre l'importo, ritenuto esorbitante ad 1/3 del suo ammontare.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
Rimessa in decisione la causa, depositate note scritte da parte degli appellanti, la causa è stata riservata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
3. Il primo motivo di appello incentrato sull'omessa dimostrazione dell'animus donandi della defunta è infondato. Persona_1
La ritenuta sussistenza di una donazione indiretta in favore dei germani , mediante la CP_1 cointestazione del conto alimentato unicamente con denaro della de cuius, assume rilievo determinante nell'economia della motivazione, dal momento che, ove fondata, consustanzia un titolo idoneo a paralizzare qualunque pretesa degli appellanti finalizzata alla rimozione del realizzato arricchimento degli appellati. pagina 6 di 12 Ora, la donazione indiretta si ha ogni qual volta si ponga in essere un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia sorretto dal fine di liberalità nei confronti del beneficiario e abbia lo scopo e l'effetto di arricchirlo gratuitamente (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n.
9282). Con la detta donazione (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione) la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, in seguito all'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso e nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
Secondo la sentenza impugnata, la donazione indiretta sarebbe dimostrata, nella specie, essenzialmente:
1) dal fatto che la de cuius, negli anni antecedenti alla sua morte, aveva posto in essere alcuni negozi giuridici per permettere ai convenuti di beneficiare di beni di sua proprietà (la donazione delle quote dell'azienda agricola di suo marito e, poi, la donazione della somma di euro
50.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti) per poi decidere di cointestare il conto su cui erano depositate le somme residue in suo possesso in considerazione delle esose spese sopportate per le donazioni già effettuate;
2) dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria orale svoltasi in prime cure e, segnatamente, dalle decisive dichiarazioni delle testi e che hanno confermato Tes_1 Tes_2 la defunta aveva voluto beneficiare i germani appellati del denaro depositato nel libretto cointestato.
Di conseguenza, a tenore della sentenza, anche la cointestazione del libretto di risparmio deposito n. D0100004006648 su cui insistevano le somme di denaro oggetto del presente giudizio doveva ritenersi rientrante in quegli atti di liberalità posti in essere dalla , ciò rappresentando una Pt_1 donazione indiretta.
L'assunto è condivisibile.
Va premesso che la possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei pagina 7 di 12 contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. Sez. 2, 12/11/2008, n.
26983, Rv. 605302 - 01). Nel caso di specie, tale univoco scopo della de cuius è confermato dall'istruttoria espletata in prime cure sicché appare provata l'eccezione sollevata dai convenuti/appellati, vale a dire che quelle somme siano state donate indirettamente a loro al momento della cointestazione del conto.
Va in proposito rimarcato che la volontà di arricchire liberalmente i cointestatari andava dimostrata con specifico riferimento al momento dell'apertura del conto e nel caso di specie, a fronte di specifiche e dettagliate testimonianze, valorizzate dal Tribunale per dimostrare la sussistenza del detto spirito liberale (testimonianze su cui non può assestarsi il denunziato sospetto di inattendibilità dal momento che i plurimi elementi distonici offerti con l'atto di appello riguardano circostanze minusvalenti rispetto al nucleo del thema probandum), ve ne sono altre, qual è quella di (escussa l'1/12/2016) che solo all'apparenza sembrano Persona_4
contrastare con l'assunto contestato dalle appellanti e comunque scontano un difetto di specificità rispetto alle altre molto dettagliate e ritenute prevalenti nella valutazione offerta dal Tribunale. Ed infatti, in particolare, la lettura integrale del verbale della deposizione della teste fuga Tes_1 ogni sospetto di inattendibilità e consente di confermare che la defunta sorella delle attrici, odierne appellanti, voleva beneficiare i convenuti appellati anche col denaro depositato sul conto cointestato a loro e, precisamente, a far data dalla cointestazione. La testimone, con un racconto preciso e dettagliato, ha riferito plurimi elementi da cui si ricava l'animus donandi della defunta zia (fra questi, si segnala la precisa conoscenza, per essere stato suo marito testimone dell'atto, dell'atto di donazione del 29.09.2009 e delle ragioni per cui il successivo 25.02.2020 decise di accendere un rapporto di deposito cointestato coi nipoti) sicché essa non viene scalfita dai dettagli segnalati con l'appello che, ancorchè suggestivi, non valgono a minare l'attendibilità della teste. 1 La teste ha riferito invece di essere a conoscenza che i soldi residuati alle donazioni già fatte la defunta aveva voluto tenerli per sé: cfr. <<… non ricordo esattamente quando avvenne, forse era inverno, la sig.ra Persona_2 mi disse che aveva dato dei soldi ai nipoti e le sorelle e nell'occasione mi disse che Controparte_1 quant'altro aveva lo avrebbe tenuto per sé. ()>> cfr. verbale cit. pagina 8 di 12 Ne deriva che appare credibile che la defunta, dopo la donazione del 29.09.2009 effettuata con atto pubblico con cui beneficiava i convenuti di una consistente somma e per sfuggire alle tasse
(come si sostiene ripetutamente negli atti dei convenuti), il successivo 25.02.2010 cointestava il conto su cui venivano depositate le somme residue di sua proprietà ammontanti a circa euro
97.000,00. In tal modo, come dice la teste , ella teneva per sé quel denaro per eventuali Tes_1 emergenze sanitarie ma cointestava il conto coi suoi nipoti con l'intento preciso di renderli proprietari delle dette somme e contemporaneamente dava loro la possibilità di operare disgiuntamente sul conto alimentato solo dalle sue sostanze visto che essi l'assistevano amorevolmente. Ciò è riferito dalla teste in quanto espressamente detto a lei dall'amica Tes_1 defunta che sentiva quotidianamente, anche più volte al giorno (cfr. testimonianza). Di conseguenza, e per le appena esposte ragioni, ancora più pregnanti di quelle esposte dal Tribunale in quanto ricavate da altri arresti della testimonianza raccolta, è possibile ritenere che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, della somma di denaro depositata sul deposito sia stata il mezzo per arricchire i cointestatari senza corrispettivo dal momento che è dimostrato che all'atto della cointestazione, la somma era appartenente alla defunta zia che, con il mezzo del contratto di deposito bancario, ha realizzato una donazione (cfr. per il detto orientamento Cass. n.
26983/2008; n. 3499/1999).
Si conferma pertanto la donazione indiretta delle somme depositate su quel conto con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
4. Circa il secondo motivo di appello, la donazione delle somme ivi depositate è pertanto incompatibile con le ragioni ad esso sottese in conseguenza delle quali gli istanti chiedono la restituzione della somma pari ad ¼ del deposito in quanto di esclusiva proprietà della zia. Invero, il fatto che ella fosse cointestataria del conto non attinge la volontà sopra accertata di rendere i nipoti cointestatari proprietari dell'intero saldo alimentato con le sue sostanze di talché nessuna parte di esso risulta caduto in successione.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto respinto.
5. Circa il terzo motivo di appello, con cui si contesta il capo della sentenza impugnata che ha ordinato la restituzione in favore di delle spese anticipate per il Controparte_1 funerale della zia e con cui si chiede la riforma del capo mediante il rigetto della domanda ovvero mediante l'accoglimento della stessa in misura ridotta, va osservato quanto segue. pagina 9 di 12 Anzitutto la contestazione della debenza e degli importi sostenuti per il funerale avvenne già con la memoria attorea ex art. 183, co. 6 nr. 1 c.p.c. e in replica alla riconvenzionale proposta dagli appellati. E sempre con la stessa memoria le appellanti contestarono le spese funerarie ribadendo l'eccessiva onerosità delle stesse ed evidenziando che la spesa media per un funerale ammontava ad euro 3.000,00 circa. Di conseguenza tale difesa non è da considerarsi nuova come invece affermano gli appellati.
Ciò detto, risulta che i nipoti della defunta informarono le sorelle di lei la mattina stessa del decesso ma anche che il funerale fu commissionato dal sig. appena avvenuto il CP_1 decesso (cfr. deposizione del teste ) e, quindi, prima che le sorelle della defunta ne Tes_3 avessero notizia e potessero eventualmente attivarsi per organizzare il funerale. Ne deriva che, se
è vero che le spese funerarie vanno ricomprese tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, 02/02/2016,
n. 1994, Rv. 638787 – 01), è anche vero che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. 3 gennaio 2002, n. 28; Cass. 4 agosto 1977, n. 3489; Cass.
23 luglio 1966, n. 2023). Risulta acquisito al patrimonio giurisprudenziale che il diritto di rimborso da parte dei coeredi di colui che ha anticipato tali spese deve fare i conti con l'entità delle stesse sicché il mancato dissenso non giustifica il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul
"quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.
Nel caso di specie, a fronte della eccepita inammissibilità della richiesta di rimborso da determinarsi nella misura di euro 3.000,00 (con la memoria istruttoria cit.) e 2.500,00 (con gli atti di appello e le memorie conclusive) non vi è stata alcuna contestazione degli appellati sicché, considerato quanto sopra e in considerazione di tutti gli elementi esposti, pare equo riconoscere il pagina 10 di 12 rimborso al nella misura ridotta ritenuta congrua di euro 3.000,00 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
Nei detti termini si intende riformata la sentenza impugnata.
5. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e del correlativo grado di soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3 sono posti a carico delle appellanti in solido e vanno rifuse in favore degli appellati;
esse sono liquidate come da dispositivo che segue in ragione del valore della controversia, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado, non svoltasi2 essendo stata la causa rimessa in decisione alla prima udienza.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza n. 5118/2023 pubbl. il 13.12.2023,
[...] Controparte_3 emessa dal Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e Parte_2
, in proporzione della loro quota ereditaria, alla restituzione in favore Parte_1 di della somma di €. 2.500,00 oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla domanda al soddisfo;
2. conferma nel resto;
3. condanna le appellanti in solido alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, spese che, compensate per 1/3, sono liquidate per compensi nei 2 Cfr. sul punto Cass. 7343/2025 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (cfr. già Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024) pagina 11 di 12 restanti 2/3 nella misura di euro 4.701,00 per il primo grado e in euro 3.331,00, per il presente grado, oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello Bari, il 15 luglio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Maria Grazia Caserta - Consigliere/rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 310/2024, promossa da
e col prof. avv. Giampiero Balena Parte_1 Parte_2
Appellanti
Contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con l'avv. Vito Lillo
[...]
Appellati
avverso la sentenza n. 5118/2023 pubbl. il 13.12.2023, emessa dal Tribunale di Bari.
All'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, celebrata in trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 12
1. Il processo di primo grado
Le odierne appellanti, quali eredi di loro germana, hanno convenuto in Persona_1 giudizio , e , nipoti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 lei, per sentir << a) dichiarare l'esclusiva proprietà in capo alla de cuius Persona_2 delle somme esistenti sul deposito n. D0100004006648, acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di Santeramo in Colle dalla sig.ra e cointestato a Persona_2 CP_1
, e , essendo superata la
[...] Controparte_2 Controparte_3 presunzione di contitolarità di cui all'art. 1298 comma 2° c.c.; b) per l'effetto condannare
, e , ognuno per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quanto prelevato, il giorno del malore ed il giorno del decesso della sig.ra , Persona_2 dal sui conto n. D0100004006648, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, alla restituzione in favore dei germani eredi e , Parte_1 Parte_2 maggiorate di interessi legali e rivalutazione;
c) in via subordinata, qualora non si riterrà di esclusiva pertinenza della de cuius le somme presenti sul conto n. D0100004006648 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, condannare CP_1
, e alla restituzione in favore delle
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi e , della quota di esclusiva pertinenza di Parte_1 Parte_2 Parte_1
, maggiorata di interessi legali e rivalutazione;
d) accertare e dichiarare, in assenza di
[...] giustificazione causale, quali somme date in donazione, gli importi al punto 26 della narrativa dell'atto di citazione e in conseguenza di ciò, mancando le forme di cui all'art. 782, dichiarare nulle le dette donazioni;
e) in conseguenza della dichiarazioni di nullità delle donazioni, condannare chi le ha ricevute alla restituzione delle somme in favore delle eredi della sig.ra
, sigg.re e , maggiorate di interessi e Persona_2 Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi difensivi >>.
Sulla premessa qualità di uniche eredi legittime, mancando il testamento, della germana
[...]
deceduta il 23.05.2012, vedova del sig. , deceduto il 12.08.2006 Persona_2 Controparte_1 senza lasciare figli, hanno riferito che:
1) la de cuius era titolare di un deposito a risparmio nominativo n. D0100004002766 acceso presso la BCC di Santeramo in Colle, su cui alla data del 09.08.2006 risultava depositata la somma di € 250.590,00 e da cui, in data 29.09.2009 veniva prelevata la somma di € pagina 2 di 12 160.000,00 per farne dono, con atto pubblico a ministero del Notaio (rep. Persona_3
4919 e racc. n. 2121), ai convenuti, ciascheduno per la somma di € 50.000,00 oltre le spese notarili e fiscali per l'importo di € 10.000,00, rispetto alla cui donazione le attrici si riservavano di agire in separato giudizio;
2) in data 25.02.2010, la defunta germana aveva trasferito il saldo del predetto deposito, che estingueva, pari ad € 96.250,00, su altro deposito recante n. D0100004006648, che cointestava anche ai convenuti e da cui in data 22.05.2012, giorno precedente la morte della de cuius, le convenute e , trasferivano a mezzo Controparte_2 CP_3 bonifico bancario, la somma di € 25.000 ciascuna, sui rispettivi conti, mentre il giorno stesso del decesso della de cuius, il convenuto , oltre ad Controparte_1 effettuare un prelievo in contanti di € 1.000,00 emetteva, sempre da quel conto, un assegno circolare a sé medesimo dell'importo di € 41.300,00;
3) la de cuius, in vita, aveva elargito ai convenuti plurime donazioni di somme di denaro, a volte in contanti, mediante prelievo dal deposito n. D0100004006648, altre volte mediante emissione di assegni circolari in favore di con prelievo Controparte_1 dal deposito n. D010000400766.
Costituitisi in giudizio, i convenuti instavano per il rigetto della domanda attorea e, il solo,
spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna Controparte_1 delle attrici alla restituzione in suo favore delle spese funerarie della de cuius, da lui sostenute ed anticipate, per l'importo pari ad €. 7.741,19 oltre rivalutazione ed interessi. Precisavano i convenuti che la cointestazione del libretto di deposito a risparmio n. D0100004006648 a firma disgiunta a loro favore costituiva una donazione indiretta o atipica ex art. 809 c.c. delle somme di denaro ivi depositate ragione per cui essi non erano tenuti alla restituzione, non essendo invocabile la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. Aggiungevano che la cointestazione era un escamotage deciso dalla defunta zia per andare esente da spese ulteriori, quali quelle di un atto pubblico di donazione, visto che già per l'atto di donazione a rogito del Notaio del Persona_3
29.09.2009, ella aveva sostenuto l'esborso della somma di euro 10.000,00 a titolo di spese notarili e fiscali, avverso cui aveva mostrato la propria diffidenza e contrarietà.
Circa la domanda di restituzione delle somme di cui al punto 26 del libello introduttivo, circa i contanti, i convenuti riferivano trattarsi di prelievi operati tutti personalmente dalla de cuius, che pagina 3 di 12 aveva adoperato quelle somme per i propri bisogni, mentre gli assegni circolari emessi a favore del convenuto costituivano il rimborso delle spese da quest'ultimo Controparte_1 anticipate per conto della de cuius, quale le spese funerarie e di sepoltura del di lei coniuge, nonché per il pagamento delle imposte relative alla sua successione, delle quali spese ed imposte il convenuto forniva la relativa prova documentale. Controparte_1
Espletate le prove orali, con la sentenza n. 5118 / 2023 il Tribunale così provvedeva:
<< - rigetta le domande attoree;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e , in proporzione della loro quota ereditaria, alla Parte_2 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € 7.741,19 oltre interessi Controparte_1 nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- rigetta nel resto la domanda riconvenzionale;
-
Condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_2 Parte_1 processuali in favore di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
liquidate in € 7.051,50 per compensi ed in € 244,20 per esborsi documentati, oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari >>.
2. L'appello
Avverso tale sentenza hanno interposto appello le , chiedendo di: Pt_3 Per_1
“1) condannare i convenuti a restituire alle attrici le somme da ciascuno di essi prelevate nei giorni 22-23/5/2012 dal conto D0100004006648, acceso presso la Banca Cooperativa di Credito di Santeramo in Colle, nella misura per ciascuno dei convenuti precisata in narrativa e ammontante in totale ad euro 92.600,00, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c.; 2) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata da o almeno, in subordine, accoglierla per un importo non Controparte_1 superiore ad euro 2.500,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. …omissis…” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello)
Il gravame è stato affidato a tre motivi.
Col primo motivo (rubricato ') Erronea valutazione delle prove relative all'esistenza di una donazione indiretta in favore dei convenuti, consistente nella cointestazione in loro favore del deposito bancario da parte della de cuius') gli appellanti censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto erroneamente provata la donazione indiretta delle somme depositate sul conto pagina 4 di 12 intestato alla de cuius e ai convenuti, precisando che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, essi non hanno mai proposto azione di nullità della donazione per difetto di forma.
Chiariscono che la donazione indiretta indicata come titolo per l'apprensione delle somme rispetto alle quali è chiesta la restituzione richiede la prova rigorosa dell'animus donandi e che tale prova andava fornita dagli appellati.
Precisano che il Tribunale fonda la propria decisione su deposizioni (di e ) Tes_1 Tes_2 inattendibili e contraddittorie significando in modo specifico contraddizioni rivelatrici della denunziata inattendibilità (una, la dopo avere affermato di aver frequentato la casa Tes_2 della de cuius afferma ch'ella viveva al piano terra e che raramente salita al primo piano e la invece afferma <<…che passava la giornata al piano superiore della sua abitazione, Tes_1 perché scendere le scale era pericoloso…>> (cfr. atto di appello).
Inoltre, nonostante le gravi patologie da cui era pacificamente affetta la de cuius, tra cui il diabete, la teste afferma essere vero ch'ella era in buona salute e che faceva biscotti e Tes_2 marmellate per sé; anche la riferisce di avere mangiato pasticcini con la de cuius. Tes_1
Inoltre, che la teste nel deporre a domanda della convenuta, ha spiegato «L'ho sentita Tes_1 anche due giorni dal suo decesso e stava bene»; mentre nel rispondere alla domanda sub 1) di parte attrice ha ribadito: «Non risponde al vero la predetta circostanza, perché la sig.ra Pt_1 stava bene». Poi, circa il capitolo 6) della seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. ha riferito che:
«Preciso che due giorni prima del decesso ho sentito telefonicamente al mattino la sig.ra Per_2
, la quale mi riferiva che aveva consegnato il predetto libretto cointestato al nipote
[...]
dicendomi “tanto me ne devo andare” perché non si sentiva bene» (cfr. Controparte_1 testualmente).
Riferiscono di altre contraddizioni emergenti dall'istruttoria che smentirebbero le conclusioni raggiunte con la sentenza impugnata e sostengon che la cointestazione del conto ai tre nipoti non documentava lo spirito di mera liberalità necessario per la donazione CP_1 indiretta ma esclusivamente a garantire l'operatività del conto in caso di impedimento della zia.
Col secondo motivo (rubricato 'II) Omesso esame – o comunque erroneo rigetto – della domanda subordinata formulata nell'atto introduttivo sub c), relativa alla restituzione della quota delle somme presenti sul conto cointestato di esclusiva pertinenza della de cuius.'), si contesta pagina 5 di 12 l'impugnata sentenza dal momento che, ove si ritenesse che il conto abbia realizzato una donazione indiretta comunque un quarto delle somme si apparteneva alla defunta e tale domanda
è stata completamente pretermessa.
Col terzo motivo (rubricato 'III) Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di
, relativa al rimborso delle spese anticipate per il funerale') gli Controparte_1 appellanti denunziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui le ha condannate alla restituzione ai germani delle somme sopportate per i funerali della germana. CP_1
Ed infatti, osservano che, se è vero che i convenuti non avevano alcun obbligo di provvedere alle suddette spese, la spesa sostenuta da si inquadra nell'istituto Controparte_1 della gestione d'affari, di cui agli artt. 2028 e segg. c.c. giustificato dall'impossibilità del soggetto gerito di provvedere direttamente al compimento dell'atto. Nel caso di specie, risulta pacifico che i convenuti omisero di avvertire tempestivamente le sorelle del decesso della sig.ra Per_2
e ciò è confermato dal fatto che gli stessi, in atto stragiudiziale, confermano di avere
[...] assicurato assistenza alla de cuius quando era in vita e di avere provveduto alle spese funerarie.
Come già avevano fatto per il defunto zio, e come la zia aveva riferito alla Controparte_1 teste avrebbero fatto per lei. Chiedono quindi di riformare anche tale capo del sentenza Tes_1
e, in ogni caso, di ridurre l'importo, ritenuto esorbitante ad 1/3 del suo ammontare.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
Rimessa in decisione la causa, depositate note scritte da parte degli appellanti, la causa è stata riservata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
3. Il primo motivo di appello incentrato sull'omessa dimostrazione dell'animus donandi della defunta è infondato. Persona_1
La ritenuta sussistenza di una donazione indiretta in favore dei germani , mediante la CP_1 cointestazione del conto alimentato unicamente con denaro della de cuius, assume rilievo determinante nell'economia della motivazione, dal momento che, ove fondata, consustanzia un titolo idoneo a paralizzare qualunque pretesa degli appellanti finalizzata alla rimozione del realizzato arricchimento degli appellati. pagina 6 di 12 Ora, la donazione indiretta si ha ogni qual volta si ponga in essere un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia sorretto dal fine di liberalità nei confronti del beneficiario e abbia lo scopo e l'effetto di arricchirlo gratuitamente (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n.
9282). Con la detta donazione (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione) la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, in seguito all'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso e nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
Secondo la sentenza impugnata, la donazione indiretta sarebbe dimostrata, nella specie, essenzialmente:
1) dal fatto che la de cuius, negli anni antecedenti alla sua morte, aveva posto in essere alcuni negozi giuridici per permettere ai convenuti di beneficiare di beni di sua proprietà (la donazione delle quote dell'azienda agricola di suo marito e, poi, la donazione della somma di euro
50.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti) per poi decidere di cointestare il conto su cui erano depositate le somme residue in suo possesso in considerazione delle esose spese sopportate per le donazioni già effettuate;
2) dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria orale svoltasi in prime cure e, segnatamente, dalle decisive dichiarazioni delle testi e che hanno confermato Tes_1 Tes_2 la defunta aveva voluto beneficiare i germani appellati del denaro depositato nel libretto cointestato.
Di conseguenza, a tenore della sentenza, anche la cointestazione del libretto di risparmio deposito n. D0100004006648 su cui insistevano le somme di denaro oggetto del presente giudizio doveva ritenersi rientrante in quegli atti di liberalità posti in essere dalla , ciò rappresentando una Pt_1 donazione indiretta.
L'assunto è condivisibile.
Va premesso che la possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei pagina 7 di 12 contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. Sez. 2, 12/11/2008, n.
26983, Rv. 605302 - 01). Nel caso di specie, tale univoco scopo della de cuius è confermato dall'istruttoria espletata in prime cure sicché appare provata l'eccezione sollevata dai convenuti/appellati, vale a dire che quelle somme siano state donate indirettamente a loro al momento della cointestazione del conto.
Va in proposito rimarcato che la volontà di arricchire liberalmente i cointestatari andava dimostrata con specifico riferimento al momento dell'apertura del conto e nel caso di specie, a fronte di specifiche e dettagliate testimonianze, valorizzate dal Tribunale per dimostrare la sussistenza del detto spirito liberale (testimonianze su cui non può assestarsi il denunziato sospetto di inattendibilità dal momento che i plurimi elementi distonici offerti con l'atto di appello riguardano circostanze minusvalenti rispetto al nucleo del thema probandum), ve ne sono altre, qual è quella di (escussa l'1/12/2016) che solo all'apparenza sembrano Persona_4
contrastare con l'assunto contestato dalle appellanti e comunque scontano un difetto di specificità rispetto alle altre molto dettagliate e ritenute prevalenti nella valutazione offerta dal Tribunale. Ed infatti, in particolare, la lettura integrale del verbale della deposizione della teste fuga Tes_1 ogni sospetto di inattendibilità e consente di confermare che la defunta sorella delle attrici, odierne appellanti, voleva beneficiare i convenuti appellati anche col denaro depositato sul conto cointestato a loro e, precisamente, a far data dalla cointestazione. La testimone, con un racconto preciso e dettagliato, ha riferito plurimi elementi da cui si ricava l'animus donandi della defunta zia (fra questi, si segnala la precisa conoscenza, per essere stato suo marito testimone dell'atto, dell'atto di donazione del 29.09.2009 e delle ragioni per cui il successivo 25.02.2020 decise di accendere un rapporto di deposito cointestato coi nipoti) sicché essa non viene scalfita dai dettagli segnalati con l'appello che, ancorchè suggestivi, non valgono a minare l'attendibilità della teste. 1 La teste ha riferito invece di essere a conoscenza che i soldi residuati alle donazioni già fatte la defunta aveva voluto tenerli per sé: cfr. <<… non ricordo esattamente quando avvenne, forse era inverno, la sig.ra Persona_2 mi disse che aveva dato dei soldi ai nipoti e le sorelle e nell'occasione mi disse che Controparte_1 quant'altro aveva lo avrebbe tenuto per sé. ()>> cfr. verbale cit. pagina 8 di 12 Ne deriva che appare credibile che la defunta, dopo la donazione del 29.09.2009 effettuata con atto pubblico con cui beneficiava i convenuti di una consistente somma e per sfuggire alle tasse
(come si sostiene ripetutamente negli atti dei convenuti), il successivo 25.02.2010 cointestava il conto su cui venivano depositate le somme residue di sua proprietà ammontanti a circa euro
97.000,00. In tal modo, come dice la teste , ella teneva per sé quel denaro per eventuali Tes_1 emergenze sanitarie ma cointestava il conto coi suoi nipoti con l'intento preciso di renderli proprietari delle dette somme e contemporaneamente dava loro la possibilità di operare disgiuntamente sul conto alimentato solo dalle sue sostanze visto che essi l'assistevano amorevolmente. Ciò è riferito dalla teste in quanto espressamente detto a lei dall'amica Tes_1 defunta che sentiva quotidianamente, anche più volte al giorno (cfr. testimonianza). Di conseguenza, e per le appena esposte ragioni, ancora più pregnanti di quelle esposte dal Tribunale in quanto ricavate da altri arresti della testimonianza raccolta, è possibile ritenere che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, della somma di denaro depositata sul deposito sia stata il mezzo per arricchire i cointestatari senza corrispettivo dal momento che è dimostrato che all'atto della cointestazione, la somma era appartenente alla defunta zia che, con il mezzo del contratto di deposito bancario, ha realizzato una donazione (cfr. per il detto orientamento Cass. n.
26983/2008; n. 3499/1999).
Si conferma pertanto la donazione indiretta delle somme depositate su quel conto con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
4. Circa il secondo motivo di appello, la donazione delle somme ivi depositate è pertanto incompatibile con le ragioni ad esso sottese in conseguenza delle quali gli istanti chiedono la restituzione della somma pari ad ¼ del deposito in quanto di esclusiva proprietà della zia. Invero, il fatto che ella fosse cointestataria del conto non attinge la volontà sopra accertata di rendere i nipoti cointestatari proprietari dell'intero saldo alimentato con le sue sostanze di talché nessuna parte di esso risulta caduto in successione.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto respinto.
5. Circa il terzo motivo di appello, con cui si contesta il capo della sentenza impugnata che ha ordinato la restituzione in favore di delle spese anticipate per il Controparte_1 funerale della zia e con cui si chiede la riforma del capo mediante il rigetto della domanda ovvero mediante l'accoglimento della stessa in misura ridotta, va osservato quanto segue. pagina 9 di 12 Anzitutto la contestazione della debenza e degli importi sostenuti per il funerale avvenne già con la memoria attorea ex art. 183, co. 6 nr. 1 c.p.c. e in replica alla riconvenzionale proposta dagli appellati. E sempre con la stessa memoria le appellanti contestarono le spese funerarie ribadendo l'eccessiva onerosità delle stesse ed evidenziando che la spesa media per un funerale ammontava ad euro 3.000,00 circa. Di conseguenza tale difesa non è da considerarsi nuova come invece affermano gli appellati.
Ciò detto, risulta che i nipoti della defunta informarono le sorelle di lei la mattina stessa del decesso ma anche che il funerale fu commissionato dal sig. appena avvenuto il CP_1 decesso (cfr. deposizione del teste ) e, quindi, prima che le sorelle della defunta ne Tes_3 avessero notizia e potessero eventualmente attivarsi per organizzare il funerale. Ne deriva che, se
è vero che le spese funerarie vanno ricomprese tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, 02/02/2016,
n. 1994, Rv. 638787 – 01), è anche vero che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. 3 gennaio 2002, n. 28; Cass. 4 agosto 1977, n. 3489; Cass.
23 luglio 1966, n. 2023). Risulta acquisito al patrimonio giurisprudenziale che il diritto di rimborso da parte dei coeredi di colui che ha anticipato tali spese deve fare i conti con l'entità delle stesse sicché il mancato dissenso non giustifica il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul
"quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.
Nel caso di specie, a fronte della eccepita inammissibilità della richiesta di rimborso da determinarsi nella misura di euro 3.000,00 (con la memoria istruttoria cit.) e 2.500,00 (con gli atti di appello e le memorie conclusive) non vi è stata alcuna contestazione degli appellati sicché, considerato quanto sopra e in considerazione di tutti gli elementi esposti, pare equo riconoscere il pagina 10 di 12 rimborso al nella misura ridotta ritenuta congrua di euro 3.000,00 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
Nei detti termini si intende riformata la sentenza impugnata.
5. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e del correlativo grado di soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3 sono posti a carico delle appellanti in solido e vanno rifuse in favore degli appellati;
esse sono liquidate come da dispositivo che segue in ragione del valore della controversia, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado, non svoltasi2 essendo stata la causa rimessa in decisione alla prima udienza.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza n. 5118/2023 pubbl. il 13.12.2023,
[...] Controparte_3 emessa dal Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e Parte_2
, in proporzione della loro quota ereditaria, alla restituzione in favore Parte_1 di della somma di €. 2.500,00 oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla domanda al soddisfo;
2. conferma nel resto;
3. condanna le appellanti in solido alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, spese che, compensate per 1/3, sono liquidate per compensi nei 2 Cfr. sul punto Cass. 7343/2025 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (cfr. già Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024) pagina 11 di 12 restanti 2/3 nella misura di euro 4.701,00 per il primo grado e in euro 3.331,00, per il presente grado, oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello Bari, il 15 luglio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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