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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 10 giugno 2025
Nella controversia avente R.G. 2642/2023
promossa da
(p.iva ), in persona di Parte_1 P.IVA_1 [...]
, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via del Parte_2
Corso Garibaldi n. 468/B presso l'avv. Giuseppe Iatì, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Opponente
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare e legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Controparte_2
Via Reggio Campi I Tronco n. 159, presso l'avv. Luciano Terra che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta Opposto
Visto il decreto del 26.5.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto della partecipazione all'udienza di entrambe le parti, stante il deposito delle relative note di trattazione scritta in cui si precisano le conclusioni;
Il GOT
pronuncia come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2643/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del suo legale rappresentante, sig. , Parte_3 Parte_2
ha contestato il decreto ingiuntivo n. 615/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 12.9.23,
con cui è stato ingiunto il pagamento in favore del Sig. titolare della Controparte_1 [...]
della somma di € 11.224,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, Controparte_2
nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria.
Ha eccepito che il preventivo n. 01/21 del 12.05.2021, cui fa riferimento la fattura 3/FE del
03.03.2022 azionata in monitorio dal sig. (dell'importo originario di € 20.374,00 di cui € CP_2
9.150,00 versati a titolo di anticipi) sulla cui base erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione da cui sarebbe derivato il credito, aveva come intestatario un'altra società (e cioè la Parte_1
, e un altro titolare, tant'è che il preventivo stesso era stato sottoscritto dalla sig.ra
[...] Parte_4
e non dall'attuale ingiungente. Ricostruendo poi i passaggi salienti del rapporto intercorso con l'opposta e producendo la corrispondenza avuta tra i legali, evidenziava che il 14.4.23, subito dopo il ricevimento della diffida di pagamento, aveva formalmente contestato sia l'esosità della pretesa, che la quantità e qualità dei lavori eseguiti presso la;
tant'è che aveva offerto Parte_1
a tacitazione di tutto la cifra di €. 5.000,00, ribadita anche più tardi in €. 6.000,00, con l'aggiunta di lavori a definizione della vicenda. Parte opposta aveva accolto l'offerta transattiva negando però di dovere svolgere ulteriori lavori che non risultavano preventivati a suo tempo.
Ciò premesso ed allegato e ritenendo che il decreto ingiuntivo riguardasse altro soggetto giuridico,
concludeva chiedeva che fosse dichiarato nullo, ovvero annullato e revocato.
1.1 - Si costituiva regolarmente l'opposto deducendo “la mera strumentalità dell'eccezione di
carenza di legittimazione passiva” e rilevando che , come per mero Parte_1
2 disguido risultava sul preventivo, e l'attuale opponente fossero la medesima società, tant'è che i lavori erano stati eseguiti esattamente là dove indicato in preventivo e cioè presso la sede della società
che la sig.ra era socia al 30% della Parte_3 Parte_4 Parte_1
ed aveva pieni poteri di sottoscrizione per accettazione di un preventivo.
[...]
Nel merito, rilevava che nulla di quanto sostenuto dall'opponente consentiva di ritenere provato l'inesatto adempimento tant'è che mai prima della diffida di pagamento veniva mossa contestazione alcuna, sicché era ampiamente spirato il termine decadenziale di cui all'art. 1167 c.c., con conseguente accettazione dell'opera da parte del committente. Che le opere in preventivo erano state eseguite tutte. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi preliminarmente esecutivo. Con vittoria delle spese.
1.2 - Il GI formulava una proposta transattiva che veniva accettata dall'opposto ma non dall'opponente il quale sosteneva che i lavori andassero completati. Quindi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva delegata a questo fine.
2. - L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Appare evidente che, nonostante la formale contestazione sull'erronea intestazione del preventivo e sull'accettazione dello stesso ad opera della socia l'opponente non contesta Parte_4
minimamente il rapporto di committenza avuto con il sig. per i lavori eseguiti Controparte_2
nella sede dell'attività commerciale della “ sita in via C. Garibaldi Parte_3
n. 285 a Reggio Calabria;
né la consegna avvenuta il 13.8.2021 - come lo stesso opponente dichiara nella memoria depositata il 14.4.2024 - e la pendenza di una partita debitoria ancora aperta, tant'è
che ha anche avanzato un'offerta transattiva, prima per 5.000,00 euro Parte_3
poi per 6.000,00 sulle somme ancora da pagare.
Quindi, ciò consente di ritenere provato nel giudizio ordinario il rapporto sottostante l'emissione della fattura per la cui rimanenza a saldo è stata promossa l'azione monitoria.
D'altronde, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative, che ben possono
3 anche provenire dall'opponente) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cassazione civile sez.
VI, 29/01/2019).
Si aggiunga che appare perfettamente dimostrato, senza peraltro controdeduzioni dell'opponente, che
è una società con sede in altra e diversa Regione come si desume dalla Parte_1
visura (all. 5) prodotta dall'opposta, sicché è evidente che quello sul preventivo è stato solo un errore materiale;
mentre è altresì provato (cfr all. 4) che sia socia della committente e quindi Parte_4
perfettamente legittimata a partecipare alla vita e alle vicende societarie.
2.1 - Ciò detto, va anche considerato - sempre nell'ottica del dovere del Giudice di valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso - che:
- è in atti il preventivo lavori sulla cui scorta è avvenuto il versamento di anticipi, come espressamente ammesso dall'opponente, ad ulteriore conferma, peraltro, del rapporto di committenza esistente tra le parti, nonostante l'erronea intestazione, e a conferma della pacifica accettazione delle lavorazioni via via eseguite, nonché dell'importo ivi preventivato;
- di contro, non c'è prova di una qualche contestazione di inesatta o incompleta esecuzione dei lavori commissionati, né nel corso dei lavori, né dopo l'emissione della fattura, né a distanza di oltre un anno dalla sua emissione e di oltre due anni dalla consegna dei lavori;
- non risulta prodotta una qualche contestazione di vizi sui lavori eseguiti, entro il termine di cui all'art 1667 c.c. ultimo comma - che indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi essendo ciò in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 19146 del 09/08/2013 e Tribunale di Milano Sentenza n.
5808/2021 del 02-07-2021) - nè c'è prova degli stessi o una qualche valutazione tecnica che supporti l'assunta presenza di difetti, vizi o mancanze rispetto a quanto preventivato;
- il preventivo in atti non elenca i lavori cui fa riferimento l'opponente nella mail a firma dell'avv.
Giurato del 3 giugno 2023 (chiusura del quadro del contatore;
ripristino delle parti difettose del pavimento del bar;
realizzazione del controsoffitto del laboratorio;
gradini di accesso al bagno del laboratorio, posa in opera di una porta divisoria tra il bagno e l'antibagno), il che, in mancanza di prova di un diverso accordo
4 rispetto al preventivo in atti, su cui la committente ha versato anticipi e rispetto a cui non ha sollevato contestazione nel corso di 2 anni dalla consegna dei lavori, induce a ritenere che si tratta di lavori nuovi e diversi da quelli per cui è causa.
Ebbene, tutto ciò configura un quadro istruttorio decisamente sfavorevole per l'opponente.
2.2 - Ritenuto infatti che, anche per pacifica giurisprudenza (tra le tante Cassazione civile sez. II,
13/12/2021, n.39599), l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica,
dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate;
e che due anni dalla consegna (la prima contestazione di cui c'è prova in atti è di data successiva al 4
aprile del 2023 e la consegna è avvenuta ad agosto 2021) siano un termine più che sufficiente per ritenere tacitamente accettata l'opera;
l'opposizione all'esito del vaglio istruttorio risulta evidentemente infondata e va rigettata
3. - Le spese di causa, che si ritiene di liquidare come in dispositivo, secondo i parametri di legge anche minimi in ragione della concreta attività svolta dalle parti, vengono poste a carico del soccombente.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 615 del 12.9.2023 (RG
2026_2023), che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna P.I. , in persona del l.r.p.t. a Parte_1 P.IVA_1
pagare all'opposto (C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1
5 titolare e legale rappresentante della , le spese di causa che Controparte_2
liquida in €. 3.800,00, oltre rimborso forfettario di legge e Cap e Iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.6.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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