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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1504/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 25.6.2025 vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MERLIN ANDREA
ATTORE OPPONENTE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. FONTANA MICHELE
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni: all'udienza del 25.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È Opposto il decreto ingiuntivo n. 492/2024 reso dal Tribunale di Rovigo in data 16.07.2024 con il quale è stato intimato agli odierni opponenti di pagare la somma di €74.189,00 oltre interessi e spese;
i medesimi sono destinatari dell'ingiunzione quali fideiussori unitamente al debitore principale Parte_4
che non ha spiegato opposizione.
[...]
3. L'unico motivo di opposizione è, sostanzialmente, la dedotta nullità
(totale o parziale) della fideiussione sottoscritta il 2.3.2017 per riproduzione dello schema ABI oggetto della dichiarazione di contrarietà ai principi concorrenziali.
Per il caso di ritenuta nullità solo parziale della fideiussione, formula poi eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca, a fronte dell'inadempimento del soggetto garantito e alla Parte_4 conseguente comunicazione di revoca degli affidamenti del 20.03.2023 ha agito giudizialmente, con ricorso monitorio, solo nel maggio 2024.
Non vi è alcuna contestazione sui rapporti fondamentali, che sono pacifici.
4. L'opposizione è fondata.
4.1. Va innanzitutto osservato che la fideiussione de qua, sottoscritta da tutti e tre gli opponenti (i quali ricoprivano a vario titolo cariche sociali, non risultando dunque essere muniti della qualità di consumatori), è una fideiussione omnibus, coprendo ogni e qualunque esposizione bancaria sino al massimale di €250.000,00.
Essa è, dunque, astrattamente riconducibile alla fattispecie esaminata all'epoca dalla Banca d'Italia.
2 4.2. Il ricorrente ha tempestivamente allegato e prodotto lo schema ABI del 2002 e il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005
(docc. 1 e 2 opponente).
4.3. Le fideiussioni oggetto di impugnazione riproducono tutte le clausole- tipo censurate dal provvedimento sopra richiamato (cc.dd.
“clausola di reviviscenza”, art. 2 schema ABI;
clausola di deroga all'art. 1957 c.c., art. 6; clausola di sopravvivenza della garanzia alle invalidità delle obbligazioni garantite, art. 8): dette clausole sono riprodotte in maniera esattamente testuale agli artt. 2, 6 ed 8 della fideiussione oggetto di causa.
4.4. Sebbene la fideiussione sia stata redatta in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia già citato (fideiussione del
24.2.2017), deve ritenersi che la parte opponente abbia facoltà di fornire prova del perdurare dell'intesa (Cass. Ord. Ordinanza n. 1170 del 2025, non massimata, pag. 5 e 6 in motivazione); tale onere probatorio, per non trasformarsi in una probatio diabolica tale da obliterare il diritto di difesa, dovrà ritenersi ben compatibile con la prova presuntiva.
Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto una raccolta estremamente cospicua di fideiussioni, riferibili a un nutrito ventaglio di istituti creditizi e tali da coprire il periodo compreso tra il 2005 e il 2023, per un totale complessivo di 152 contratti (docc. 7, 7°,
7B e 7C). Dall'esame di tale documentazione, e ai soli fini del presente giudizio, appare non potersi escludere, anche quale mera prosecuzione tacita di fatto, il pregresso accordo già oggetto di censura da parte dell'organo di vigilanza, essendo stato offerto un principio di prova della sistematica e perdurante riproduzione delle tre clausole già formalmente ritenute in contrasto con la concorrenza.
4.5. Conseguentemente, deve essere accolta l'eccezione di nullità della fideiussione nella parte in cui riproduce lo schema ABI, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
4.6. L'opponente ha tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi di difesa qualificabile
3 come eccezione in senso stretto secondo la ormai costante giurisprudenza.
4.7. L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 1957 c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riferimento alla proposizione delle istanze contro il debitore va intesa come esperimento dell'azione giudiziale, non essendo sufficienti le mere istanze extragiudiziali.
Non pare poi condivisibile la tesi difensiva della banca, secondo cui l'odierna fideiussione andrebbe qualificata come garanzia a prima richiesta, con conseguente inapplicabilità di tale limitazione quanto agli oneri richiesti al creditore in punto di tempestiva azione contro il creditore principale. Appare dirimente, al riguardo, l'esame complessivo delle clausole negoziali: in particolare, l'art. 6 della fideiussione, nel derogare all'art. 1957 c.c., usa il termine “escutere”, sintomatico del ricorso all'azione giurisdizionale;
inoltre, l'art. 7, su cui si fonderebbe la clausola a prima richiesta, non prevede una esclusione della proponibilità delle eccezioni da parte del garante, ma solo l'irrilevanza dell'opposizione formulata dal debitore garantito:
l'unica eccezione testualmente inopponibile dal garante è quella relativa al momento del recesso della banca dal rapporto (art. 9).
Il rapporto va dunque correttamente qualificato come fideiussione, e non come garanzia a prima richiesta.
Nel caso di specie, al debitore principale è stata Parte_4 comunicata la revoca degli affidamenti in data 20.03.2023, con esperimento dell'azione giudiziale alla successiva data del maggio
4 2024, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, ampiamente oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c.
4.8. Conseguentemente, l'eccezione di decadenza dalla garanzia va accolta, e il decreto revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4, co. 4 DM cit. per assenza di ogni rilevante questione di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto.
2. Condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli opponenti, che liquida in €4.936,40 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di contributo unificato e marche.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 23.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1504/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 25.6.2025 vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MERLIN ANDREA
ATTORE OPPONENTE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. FONTANA MICHELE
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni: all'udienza del 25.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È Opposto il decreto ingiuntivo n. 492/2024 reso dal Tribunale di Rovigo in data 16.07.2024 con il quale è stato intimato agli odierni opponenti di pagare la somma di €74.189,00 oltre interessi e spese;
i medesimi sono destinatari dell'ingiunzione quali fideiussori unitamente al debitore principale Parte_4
che non ha spiegato opposizione.
[...]
3. L'unico motivo di opposizione è, sostanzialmente, la dedotta nullità
(totale o parziale) della fideiussione sottoscritta il 2.3.2017 per riproduzione dello schema ABI oggetto della dichiarazione di contrarietà ai principi concorrenziali.
Per il caso di ritenuta nullità solo parziale della fideiussione, formula poi eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca, a fronte dell'inadempimento del soggetto garantito e alla Parte_4 conseguente comunicazione di revoca degli affidamenti del 20.03.2023 ha agito giudizialmente, con ricorso monitorio, solo nel maggio 2024.
Non vi è alcuna contestazione sui rapporti fondamentali, che sono pacifici.
4. L'opposizione è fondata.
4.1. Va innanzitutto osservato che la fideiussione de qua, sottoscritta da tutti e tre gli opponenti (i quali ricoprivano a vario titolo cariche sociali, non risultando dunque essere muniti della qualità di consumatori), è una fideiussione omnibus, coprendo ogni e qualunque esposizione bancaria sino al massimale di €250.000,00.
Essa è, dunque, astrattamente riconducibile alla fattispecie esaminata all'epoca dalla Banca d'Italia.
2 4.2. Il ricorrente ha tempestivamente allegato e prodotto lo schema ABI del 2002 e il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005
(docc. 1 e 2 opponente).
4.3. Le fideiussioni oggetto di impugnazione riproducono tutte le clausole- tipo censurate dal provvedimento sopra richiamato (cc.dd.
“clausola di reviviscenza”, art. 2 schema ABI;
clausola di deroga all'art. 1957 c.c., art. 6; clausola di sopravvivenza della garanzia alle invalidità delle obbligazioni garantite, art. 8): dette clausole sono riprodotte in maniera esattamente testuale agli artt. 2, 6 ed 8 della fideiussione oggetto di causa.
4.4. Sebbene la fideiussione sia stata redatta in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia già citato (fideiussione del
24.2.2017), deve ritenersi che la parte opponente abbia facoltà di fornire prova del perdurare dell'intesa (Cass. Ord. Ordinanza n. 1170 del 2025, non massimata, pag. 5 e 6 in motivazione); tale onere probatorio, per non trasformarsi in una probatio diabolica tale da obliterare il diritto di difesa, dovrà ritenersi ben compatibile con la prova presuntiva.
Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto una raccolta estremamente cospicua di fideiussioni, riferibili a un nutrito ventaglio di istituti creditizi e tali da coprire il periodo compreso tra il 2005 e il 2023, per un totale complessivo di 152 contratti (docc. 7, 7°,
7B e 7C). Dall'esame di tale documentazione, e ai soli fini del presente giudizio, appare non potersi escludere, anche quale mera prosecuzione tacita di fatto, il pregresso accordo già oggetto di censura da parte dell'organo di vigilanza, essendo stato offerto un principio di prova della sistematica e perdurante riproduzione delle tre clausole già formalmente ritenute in contrasto con la concorrenza.
4.5. Conseguentemente, deve essere accolta l'eccezione di nullità della fideiussione nella parte in cui riproduce lo schema ABI, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
4.6. L'opponente ha tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi di difesa qualificabile
3 come eccezione in senso stretto secondo la ormai costante giurisprudenza.
4.7. L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 1957 c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riferimento alla proposizione delle istanze contro il debitore va intesa come esperimento dell'azione giudiziale, non essendo sufficienti le mere istanze extragiudiziali.
Non pare poi condivisibile la tesi difensiva della banca, secondo cui l'odierna fideiussione andrebbe qualificata come garanzia a prima richiesta, con conseguente inapplicabilità di tale limitazione quanto agli oneri richiesti al creditore in punto di tempestiva azione contro il creditore principale. Appare dirimente, al riguardo, l'esame complessivo delle clausole negoziali: in particolare, l'art. 6 della fideiussione, nel derogare all'art. 1957 c.c., usa il termine “escutere”, sintomatico del ricorso all'azione giurisdizionale;
inoltre, l'art. 7, su cui si fonderebbe la clausola a prima richiesta, non prevede una esclusione della proponibilità delle eccezioni da parte del garante, ma solo l'irrilevanza dell'opposizione formulata dal debitore garantito:
l'unica eccezione testualmente inopponibile dal garante è quella relativa al momento del recesso della banca dal rapporto (art. 9).
Il rapporto va dunque correttamente qualificato come fideiussione, e non come garanzia a prima richiesta.
Nel caso di specie, al debitore principale è stata Parte_4 comunicata la revoca degli affidamenti in data 20.03.2023, con esperimento dell'azione giudiziale alla successiva data del maggio
4 2024, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, ampiamente oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c.
4.8. Conseguentemente, l'eccezione di decadenza dalla garanzia va accolta, e il decreto revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4, co. 4 DM cit. per assenza di ogni rilevante questione di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto.
2. Condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli opponenti, che liquida in €4.936,40 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di contributo unificato e marche.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 23.7.2025.
IL GIUDICE
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