CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LL CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3088/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 15/7/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MATTEO PACE appellante
E
Controparte_1
Avv. LEONARDO ALESII
1 appellata
Controparte_2
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5204/2022 pubblicata in data 31.5.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.11.2022, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di
Roma, sulla domanda proposta dal in sede monitoria nei Pt_1 confronti della (in qualità di committente) e di Controparte_1
(in qualità di società appaltatrice datrice di Controparte_2 lavoro) per il pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto, quali i ratei di 13a e 14a mensilità, ferie e festività i differenze retributive, rilevata la carenza di competenza territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in danno delle due società, in solido, compensando tra le parti le spese di lite.
1.1. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.2. Disposta, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , già parte in primo grado (ancorché non Controparte_2 costituita) ma non evocata nel giudizio di appello, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale, nella contumacia della menzioanta società.
2. L'appellante, ha insistito, preliminarmente, per la riunione del presente giudizio al procedimento recante il n. R.G. 2152/2024,
2 pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo collegio e chiamato all'odierna udienza, in virtù del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra i due procedimenti.
2.1. Parte appellante censura, quindi, la sentenza di primo grado per aver rilevato l'incompetenza territoriale del giudice adito, in violazione dell'art. 413 c.p.c., deducendo di aver correttamente azionato il giudizio monitorio tenendo conto del foro di competenza del soggetto appaltatore, coobbligato in solido, , che ha sede Controparte_1 legale in Roma.
2.2. Nel merito, l'appellante ha ribadito le contestazioni mosse alle eccezioni sollevate dalla società in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, insistendo in particolare: nell'insussistenza del ne bis in idem per frazionamento del credito e nell'ammissibilità della pretesa creditoria azionato con due distinti ricorsi monitori;
nell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; nell'applicabilità del principio di responsabilità solidale anche ai permessi, ROL e alle ex festività che hanno carattere retributivo e non risarcitorio;
nell'applicabilità della solidarietà anche alle ritenute fiscali.
3. Preliminarmente il Collegio ha ritenuto di non disporre la riunione dei procedimenti indicati, sia perché non ricorrono i presupposti della riunione necessaria, trattandosi di appelli avverso diverse pronunce, sia per ragioni di celerità processuale essendo i due giudizi assegnati a differenti relatori, tenuto anche conto che le cause sono state trattenute in decisione alla medesima udienza.
4. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma rispetto all'azione monitoria proposta, in favore del Tribunale di Ivrea, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di lite.
3 4.2. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. Ord. Cass. n. 32003/2021 che richiama, in particolare, Cass. n.
9268/2015) «Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria».
4.3. Con la pronuncia citata la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto inammissibile ricorso per cassazione con cui veniva censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, contenuta in un decreto della Corte d'appello, in quanto ha ritenuto che tale impugnazione dovesse essere proposta con il regolamento di competenza (nello stesso senso, sent. Cass. n. 20839/2021 in fattispecie processuale analoga a quella in esame, e n. 34766/2021).
4.4. L'art. 42 c.p.c., nello statuire che l'ordinanza che pronunciando sulla competenza non decide il merito della causa deve essere impugnata “soltanto con istanza di regolamento di competenza”, non pone alcuna differenza tra i provvedimenti emessi in primo o in secondo grado, prevedendo in via generale come unico mezzo di impugnazione delle pronunce sulla competenza il regolamento di competenza – che dunque deve ritenersi mezzo ordinario tipico.
4.5. Ancora era stato già stabilito, con pronuncia ancora più risalente
(v. sent. Cass. 23289/2011, idem ord. Cass. SS.UU. n. 21858/2007), che la decisione delle questioni concernenti il rilievo dell'eccezione
4 d'incompetenza devono essere fatte valere mediante il regolamento di competenza, in quanto si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza.
5. Né sussiste, al riguardo, alcun obbligo per il Collegio di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di mero diritto, per come costantemente affermato dal giudice di legittimità (“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” – Cass. sent. n. 822 del 2024; v. anche Cass. Ord. n. 30716 del 2018, Cass.
SS.UU. N. 20935 del 2009).
6. Per tali ragioni, il ricorso in appello dev'essere dichiarato inammissibile, restando i rapporti tra le parti regolati dalla sentenza di primo grado che alla declaratoria della incompetenza territoriale ha fatto conseguire la caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Nulla va disposto quanto alla posizione di
, rimasta contumace. Controparte_2
8. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
5 - condanna l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_1
delle spese del grado che liquida in complessivi € 962,00,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- nulla sulle spese quanto alla posizione di;
Controparte_2
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
LL CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LL CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3088/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 15/7/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MATTEO PACE appellante
E
Controparte_1
Avv. LEONARDO ALESII
1 appellata
Controparte_2
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5204/2022 pubblicata in data 31.5.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.11.2022, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di
Roma, sulla domanda proposta dal in sede monitoria nei Pt_1 confronti della (in qualità di committente) e di Controparte_1
(in qualità di società appaltatrice datrice di Controparte_2 lavoro) per il pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto, quali i ratei di 13a e 14a mensilità, ferie e festività i differenze retributive, rilevata la carenza di competenza territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in danno delle due società, in solido, compensando tra le parti le spese di lite.
1.1. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.2. Disposta, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , già parte in primo grado (ancorché non Controparte_2 costituita) ma non evocata nel giudizio di appello, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale, nella contumacia della menzioanta società.
2. L'appellante, ha insistito, preliminarmente, per la riunione del presente giudizio al procedimento recante il n. R.G. 2152/2024,
2 pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo collegio e chiamato all'odierna udienza, in virtù del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra i due procedimenti.
2.1. Parte appellante censura, quindi, la sentenza di primo grado per aver rilevato l'incompetenza territoriale del giudice adito, in violazione dell'art. 413 c.p.c., deducendo di aver correttamente azionato il giudizio monitorio tenendo conto del foro di competenza del soggetto appaltatore, coobbligato in solido, , che ha sede Controparte_1 legale in Roma.
2.2. Nel merito, l'appellante ha ribadito le contestazioni mosse alle eccezioni sollevate dalla società in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, insistendo in particolare: nell'insussistenza del ne bis in idem per frazionamento del credito e nell'ammissibilità della pretesa creditoria azionato con due distinti ricorsi monitori;
nell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; nell'applicabilità del principio di responsabilità solidale anche ai permessi, ROL e alle ex festività che hanno carattere retributivo e non risarcitorio;
nell'applicabilità della solidarietà anche alle ritenute fiscali.
3. Preliminarmente il Collegio ha ritenuto di non disporre la riunione dei procedimenti indicati, sia perché non ricorrono i presupposti della riunione necessaria, trattandosi di appelli avverso diverse pronunce, sia per ragioni di celerità processuale essendo i due giudizi assegnati a differenti relatori, tenuto anche conto che le cause sono state trattenute in decisione alla medesima udienza.
4. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma rispetto all'azione monitoria proposta, in favore del Tribunale di Ivrea, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di lite.
3 4.2. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. Ord. Cass. n. 32003/2021 che richiama, in particolare, Cass. n.
9268/2015) «Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria».
4.3. Con la pronuncia citata la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto inammissibile ricorso per cassazione con cui veniva censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, contenuta in un decreto della Corte d'appello, in quanto ha ritenuto che tale impugnazione dovesse essere proposta con il regolamento di competenza (nello stesso senso, sent. Cass. n. 20839/2021 in fattispecie processuale analoga a quella in esame, e n. 34766/2021).
4.4. L'art. 42 c.p.c., nello statuire che l'ordinanza che pronunciando sulla competenza non decide il merito della causa deve essere impugnata “soltanto con istanza di regolamento di competenza”, non pone alcuna differenza tra i provvedimenti emessi in primo o in secondo grado, prevedendo in via generale come unico mezzo di impugnazione delle pronunce sulla competenza il regolamento di competenza – che dunque deve ritenersi mezzo ordinario tipico.
4.5. Ancora era stato già stabilito, con pronuncia ancora più risalente
(v. sent. Cass. 23289/2011, idem ord. Cass. SS.UU. n. 21858/2007), che la decisione delle questioni concernenti il rilievo dell'eccezione
4 d'incompetenza devono essere fatte valere mediante il regolamento di competenza, in quanto si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza.
5. Né sussiste, al riguardo, alcun obbligo per il Collegio di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di mero diritto, per come costantemente affermato dal giudice di legittimità (“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” – Cass. sent. n. 822 del 2024; v. anche Cass. Ord. n. 30716 del 2018, Cass.
SS.UU. N. 20935 del 2009).
6. Per tali ragioni, il ricorso in appello dev'essere dichiarato inammissibile, restando i rapporti tra le parti regolati dalla sentenza di primo grado che alla declaratoria della incompetenza territoriale ha fatto conseguire la caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Nulla va disposto quanto alla posizione di
, rimasta contumace. Controparte_2
8. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
5 - condanna l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_1
delle spese del grado che liquida in complessivi € 962,00,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- nulla sulle spese quanto alla posizione di;
Controparte_2
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
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