Articolo 34 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 33Articolo 35
Versione
26 aprile 1972
Art. 34.
I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.
Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel primo comma.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972