Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/04/2025, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16302 del 2022, proposto da Radio Azzurra S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Polese e Antonio Lucianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Polese in Roma, via Francesco De Sanctis n. 15;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0162967.11-11-2022, a firma del Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP - Divisione XVII - Ispettorato Territoriale Campania, avente ad oggetto “l’immediata disattivazione dell’impianto radioelettrico di Radio Anni 60 operante sulla frequenza 88.600 MHz località Vesuvio (NA)”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, sotteso, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, proprietaria dell’emittente radiofonica denominata “Radio Italia Anni 60”, titolare di concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale ed esercente un impianto sito in località Vesuvio (NA), operante sulla frequenza 86.600 MHz, ha impugnato il provvedimento, dagli estremi indicati in epigrafe, a mezzo del quale il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Campania dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha intimato alla società l’immediata disattivazione dell’impianto radioelettrico in questione;
- il provvedimento gravato risulta motivato dal riscontro di modifiche alla funzionalità tecnico operativa dell’impianto non preventivamente autorizzate, oggetto di precedente diffida del 20 ottobre del 2022;
Rilevato che:
- costituendosi in giudizio, il Ministero resistente ha concluso per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 18 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni:
- quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, appare pienamente condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare (ord. n. 1759/23), nel senso che l’atto gravato “ in ottica partecipativa, è stato preceduto dalla tempestiva comunicazione degli atti monitori per consentire alla ricorrente di porre termine sua sponte alle interferenze abusive ”, con la conseguenza che la ricorrente è stata pienamente edotta dall’amministrazione delle ragioni dell’emanando provvedimento e posta in condizione di avvalersi degli strumenti partecipativi previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo;
- peraltro, la ricorrente non ha allegato alcuna ragione di carattere sostanziale che avrebbe potuto condurre l’amministrazione ad assumere una diversa determinazione; “ è infatti il privato che deve portare in giudizio le argomentazioni che avrebbe veicolato nel procedimento, onde consentire all'Amministrazione di dimostrarne l'irrilevanza ai fini degli esiti dello stesso ” (Cons. St., sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537);
- il senso di quanto evidenziato nella predetta ordinanza cautelare del Consiglio di Stato si coglie guardando al contenuto della precedente diffida del 20 ottobre 2022, ove l’Ispettorato ha contestato alla società l’attivazione di un impianto operante su di una frequenza non autorizzata e fonte di problemi interferenziali, dal che deriva l’infondatezza anche del secondo motivo concernente l’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che a tale diffida esplicitamente rinvia, individuando puntualmente anche le norme applicate;
- infine, non è meritevole di accoglimento l’ultimo motivo di ricorso, concernente l’incompetenza dell’Ispettorato Territoriale ad adottare l’ordine di disattivazione, questione già affrontata e risolta negativamente da T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 14864, cui il Collegio intende dare continuità;
- infatti, occorre tenere ben distinto il potere di revoca del titolo abilitativo (spettante agli uffici centrali del Ministero) dai poteri di vigilanza, di natura correttiva, non ablatori del diritto, funzionali esclusivamente a ricondurre l’esercizio degli impianti di radiodiffusione a conformità, spettanti agli organi periferici;
- coerentemente, il Consiglio di Stato, con la più volte menzionata ordinanza, ha affermato la “ competenza dell’organo periferico ad adottare l’atto impugnato ”;
- in considerazione della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO