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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/07/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Potenza, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Irene Maria Licchelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 20.4.1987 in Salve Controparte_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano due figli, maggiorenni ed economicamente autonomi;
che con decreto del 18.11.2022 del Tribunale di
Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi data 12.7.2022, era stata omologata la separazione personale, alle condizioni concordate tra le parti e specificate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che il convenuto, tuttavia, non aveva ancora adempiuto all'obbligo, assunto in sede di separazione, di rilasciare i vani posti al piano terra dell'immobile di proprietà della ricorrente e di trasferire altrove la sua abitazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, senza alcuna ulteriore statuizione.
si è costituito, con comparsa depositata il 22.4.2025, aderendo Controparte_1 alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 22.5.2025 sono state ascoltate le parti, comparse personalmente, le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
Nella stessa udienza, quindi, i procuratori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente di dichiarare il divorzio senza ulteriori statuizioni, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole minorenne.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 15.2.2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salve (LE) il 20.4.1987 tra e , trascritto nei registri di matrimonio di Parte_1 Controparte_1 quel Comune al n. 4 Parte II serie A anno 1987;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore