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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 287/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 808 del 15.11.2023; avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Le Pera ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano - Rossano – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cristina Maffia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze – appellata nonché:
e di Controparte_2 NT
Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna e domiciliati presso i relativi uffici in Bologna – appellati trattata all'udienza collegiale del 19.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “Parte ricorrente, con due ricorsi successivamente riuniti, lamenta l'illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata dalla resistente concessionaria (in relazione a crediti INAIL e della
Direzione Provinciale del Lavoro) per una serie di motivi, quali la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte [cartella esattoriale n.
02020140013770639000, notificata il 15.11.2014, relativa a crediti dell'I.N.A.I.L. e cartella n. 02020160006183017000, notificata il 28.6.2016, relativa a sanzioni amministrative dovute all' ]; la prescrizione dei NT crediti alla base dell'iscrizione; lamenta altresì l'illegittimità di una intimazione di pagamento da parte dell' per crediti della Direzione Controparte_1
Provinciale del Lavoro di Bologna, sul presupposto che mancherebbe la notifica degli atti presupposti, della cartella e sarebbe comunque matura la prescrizione quinquennale”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' e Controparte_4 dell' di Bologna1, ritenuta dimostrata, da parte di NT
, l'avvenuta notifica delle cartelle costituenti il Controparte_4 presupposto dell'iscrizione e, da parte dell' , la notifica degli atti CP_3 prodromici, rigettava l'eccezione di prescrizione dei crediti richiesti con la comunicazione di iscrizione ipotecaria (questo essendo, più esattamente, l'atto opposto) e con l'intimazione di pagamento, asseritamente maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Evidenziava, il Giudice, che “In linea di massima, considerato che la comunicazione di iscrizione di ipoteca (doc. 1, fasc. ricorrente) è stata notificata alla parte ricorrente il 17 aprile 2023, dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti nelle cartelle asseritamente notificate prima dell'aprile 2018 (ritenendo il termine quinquennale), ovvero del 2013 (aderendo all'ipotesi del termine decennale).Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale … lo stesso deve ritenersi quinquennale.
4- Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021,
2 con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata, considerando che una delle due cartelle risulta notificata il 15 novembre 2014 (cfr., doc. 2, fasc.
), con una prima interruzione con una intimazione nel febbraio 2017 (cfr.,
CP_4 doc. 5, fasc. ); mentre per la seconda, notificata il 28 giugno 2016 (cfr.,
CP_4 doc. 3, fasc. ), vi è una intimazione spedita nel maggio 2022 e una del
CP_4 marzo 2023 (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ), oltre a quella oggetto di
CP_4 impugnazione del diverso procedimento poi riunito.
Dunque, si ricade, per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Peraltro, come anticipato, parte ricorrente non ha chiamato in giudizio validamente INAIL, ma non trattandosi di litisconsorte necessario, alla luce della tipologia di vizi lamentati, o meglio, del fatto che la regolare notifica della cartella relativa ha reso inammissibili le eccezioni che avrebbero riguardato la posizione dell' suddetto, non è stato necessario integrare il CP_6 contraddittorio.
La medesima soluzione è valsa per l'altro ricorso (contro l'intimazione di pagamento), rispetto al quale, (fondandosi su una sentenza della Suprema Corte che in realtà esprimeva il principio opposto), parte ricorrente ha ritenuto di non chiamare in giudizio il concessionario, pur spiegando alcune eccezioni di competenza esclusiva dello stesso.
Sul punto, la riunione del giudizio e la comunanza dell'intimazione hanno permesso di sanare il contraddittorio automaticamente, mentre, per parte dei crediti dedotti nell'intimazione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, non vertendosi su poste richieste dall' , ma dalla CP_3
Camera di Commercio.
Infine, considerando l'ammontare dei debiti contenuti nel preavviso di ipoteca, resta infondata l'ultima eccezione della parte ricorrente, relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori ad euro 20.000,00”.
Il Tribunale, pertanto, emetteva le seguenti statuizioni: “A) respinge in parte il ricorso e, in parte, lo dichiara inammissibile;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente costituito, in complessivi euro 3.750,00 oltre spese generali e accessori se dovuti”.
2. ha proposto appello avverso la sentenza “nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure non accoglie l'eccezione di prescrizione dei crediti richiesti con l'iscrizione ipotecaria e con l'intimazione di pagamento, maturate successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento”, nella parte in cui ha ritenuto sospeso per il periodo sopra indicato il decorso della prescrizione in relazione all'emergenza pandemica e, ancora, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a crediti della Camera di Commercio,
3 rinunciando ad impugnare “altro capo della sentenza, seppur ritenuto erroneo, ovvero quello in cui il Giudice di Prime cure ritiene inesistente la notifica nei confronti dell'Inail e non ammette il ricorrente alla rinotifica, unico ente nei cui confronti è stata comunque dimostrata la non prescrizione dei crediti per un importo complessivo di 2.051,46 € indicato nella cartella esattoriale n.
02020140013770639000, notificata in data 15.11.2014 i cui termini di prescrizione sono stati interrotti in data 25.02.2017 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020179000149516000 e in data 27.03.2023 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Le controparti si sono costituite in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con riferimento ai crediti dell' – essendo ormai NT definitive le statuizioni presenti nella sentenza relative all'I.N.A.I.L. e alla relativa posizione – si osserva che i motivi di appello riguardano la cartella di pagamento n. 02020160006183017000 dell'importo complessivo di € 18.569,81 e l'intimazione di pagamento n. 02020229005053452000 che riporta, per le stesse voci, un credito complessivo di € 18.544,57 (€ 18.390,25 dovuti all' NT
negli anni 2006 e 2007 e € 148,44 € a titolo di diritto annuale di Camera di
[...]
Commercio).
Tanto premesso, il primo e il secondo motivo sono fondati, essendo decorso il quinquennio tra la data di notifica della cartella il 28.6.2016 e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.3.2023 (l'ipoteca è stata notificata il 17.4.2023).
Sul punto A.D.E-R richiama la “disposta proroga dei termini di prescrizione scadenti nella vigenza del periodo di sospensione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della fine del periodo di sospensione in vigore fino al 31.8.2021, disposta dall'art. 12 comma 2 del D.Lvo
n. 159/2015 applicabile in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020, conv. L. 27/2020 …
Pertanto, applicandosi al caso l'art. 68 di sopra citato, ne deriva che:
- per la cartella n. 02020160006183017000, notificata in data 28.6.2016, il termine ultimo per la notifica del successivo atto interruttivo, che sarebbe andato
a scadere il 28.6.2021, dunque nella vigenza del predetto periodo di sospensione,
è stato, per effetto delle sopra richiamate norme, prorogato fino al 31.12.2023.
Pertanto, al momento della notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta avvenuta in data 27.3.2023, alcun termine di prescrizione poteva considerarsi ancora maturato”.
L'argomentazione non persuade, occorrendo in realtà tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di
4 prescrizione stabiliti dall'art. 37 del d. l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020
(“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni) e dall'art. 11 del d. l. n.
83/2020, conv. nella l. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni).
Il richiamo agli artt. 68, comma 1, cit. e 12 cit. non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione all'avviso di addebito presupposto risultavano già ampiamente scaduti alla data dell'8.3.2020 (termine iniziale del periodo di sospensione).
La sospensione, di 311 giorni, non ha evidentemente potuto impedire la maturazione del quinquennio tra la data di notifica della cartella il 28.6.2016 e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.3.2023.
Non è allora dovuto il pagamento di € 18.390,25, pari al valore del credito così come azionato con l'intimazione di pagamento, atto inviato in data più recente (la comunicazione di iscrizione ipotecaria fa riferimento al valore indicato nella più risalente cartella di pagamento).
4. È invece infondato il terzo motivo con cui l'interessato censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto rivolta anche a crediti della Camera di commercio che l'appellante dichiara di non aver opposto in questa sede.
La statuizione è pertinente in quanto, come riferito nell'atto di appello, in primo grado l'interessato ha proposto “formale opposizione anche nei confronti della intimazione di pagamento - per i crediti di competenza del Tribunale ovvero
5 per 18.544,47 euro asseritamente dovuti all' ”. L'importo, NT però, comprende anche i crediti della Camera di commercio, come è agevole verificare dalla lettura dell'intimazione di pagamento.
5. Occorre, dunque, accogliere l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, dichiarare non dovuto il pagamento di € 18.390,25, essendosi estinto il credito dell' Controparte_7 per intervenuta prescrizione, con inefficacia nella corrispondente
[...] misura dell'iscrizione ipotecaria (del valore complessivo di € 159.134,34, non ponendosi una questione di sopravvivenza dell'iscrizione per un valore inferiore a
€ 20.000,00) e dell'intimazione di pagamento opposte.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano con
[...]
nella misura di un terzo, con condanna della stessa al Controparte_1 pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario.
Le spese di compensano con l' , il cui operato non ha NT inciso sulle ragioni della decisione, essendo rimasto estraneo alla vicenda esaminata al fine di dirimere la controversia.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, dichiara non dovuto il pagamento di €
18.390,25, essendosi estinto il credito dell' per Controparte_7 intervenuta prescrizione, con inefficacia nella corrispondente misura dell'iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento opposte;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio con
[...]
nella misura di un terzo e condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento del residuo, che liquida per il primo grado, per compensi, in €
2.484,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado, per compensi, in €
2.644,00, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Erario; compensa le spese con l' di Bologna. NT
Così deciso in Bologna il 19.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non dell'I.N.A.I.L., in relazione al quale la notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, non eseguita, non era fatta rinnovare dal Giudice, costituendosi invece l' che CP_5 si dichiarava estraneo al giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 287/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 808 del 15.11.2023; avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Le Pera ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano - Rossano – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cristina Maffia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze – appellata nonché:
e di Controparte_2 NT
Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna e domiciliati presso i relativi uffici in Bologna – appellati trattata all'udienza collegiale del 19.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “Parte ricorrente, con due ricorsi successivamente riuniti, lamenta l'illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata dalla resistente concessionaria (in relazione a crediti INAIL e della
Direzione Provinciale del Lavoro) per una serie di motivi, quali la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte [cartella esattoriale n.
02020140013770639000, notificata il 15.11.2014, relativa a crediti dell'I.N.A.I.L. e cartella n. 02020160006183017000, notificata il 28.6.2016, relativa a sanzioni amministrative dovute all' ]; la prescrizione dei NT crediti alla base dell'iscrizione; lamenta altresì l'illegittimità di una intimazione di pagamento da parte dell' per crediti della Direzione Controparte_1
Provinciale del Lavoro di Bologna, sul presupposto che mancherebbe la notifica degli atti presupposti, della cartella e sarebbe comunque matura la prescrizione quinquennale”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' e Controparte_4 dell' di Bologna1, ritenuta dimostrata, da parte di NT
, l'avvenuta notifica delle cartelle costituenti il Controparte_4 presupposto dell'iscrizione e, da parte dell' , la notifica degli atti CP_3 prodromici, rigettava l'eccezione di prescrizione dei crediti richiesti con la comunicazione di iscrizione ipotecaria (questo essendo, più esattamente, l'atto opposto) e con l'intimazione di pagamento, asseritamente maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Evidenziava, il Giudice, che “In linea di massima, considerato che la comunicazione di iscrizione di ipoteca (doc. 1, fasc. ricorrente) è stata notificata alla parte ricorrente il 17 aprile 2023, dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti nelle cartelle asseritamente notificate prima dell'aprile 2018 (ritenendo il termine quinquennale), ovvero del 2013 (aderendo all'ipotesi del termine decennale).Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale … lo stesso deve ritenersi quinquennale.
4- Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021,
2 con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata, considerando che una delle due cartelle risulta notificata il 15 novembre 2014 (cfr., doc. 2, fasc.
), con una prima interruzione con una intimazione nel febbraio 2017 (cfr.,
CP_4 doc. 5, fasc. ); mentre per la seconda, notificata il 28 giugno 2016 (cfr.,
CP_4 doc. 3, fasc. ), vi è una intimazione spedita nel maggio 2022 e una del
CP_4 marzo 2023 (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ), oltre a quella oggetto di
CP_4 impugnazione del diverso procedimento poi riunito.
Dunque, si ricade, per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Peraltro, come anticipato, parte ricorrente non ha chiamato in giudizio validamente INAIL, ma non trattandosi di litisconsorte necessario, alla luce della tipologia di vizi lamentati, o meglio, del fatto che la regolare notifica della cartella relativa ha reso inammissibili le eccezioni che avrebbero riguardato la posizione dell' suddetto, non è stato necessario integrare il CP_6 contraddittorio.
La medesima soluzione è valsa per l'altro ricorso (contro l'intimazione di pagamento), rispetto al quale, (fondandosi su una sentenza della Suprema Corte che in realtà esprimeva il principio opposto), parte ricorrente ha ritenuto di non chiamare in giudizio il concessionario, pur spiegando alcune eccezioni di competenza esclusiva dello stesso.
Sul punto, la riunione del giudizio e la comunanza dell'intimazione hanno permesso di sanare il contraddittorio automaticamente, mentre, per parte dei crediti dedotti nell'intimazione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, non vertendosi su poste richieste dall' , ma dalla CP_3
Camera di Commercio.
Infine, considerando l'ammontare dei debiti contenuti nel preavviso di ipoteca, resta infondata l'ultima eccezione della parte ricorrente, relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori ad euro 20.000,00”.
Il Tribunale, pertanto, emetteva le seguenti statuizioni: “A) respinge in parte il ricorso e, in parte, lo dichiara inammissibile;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente costituito, in complessivi euro 3.750,00 oltre spese generali e accessori se dovuti”.
2. ha proposto appello avverso la sentenza “nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure non accoglie l'eccezione di prescrizione dei crediti richiesti con l'iscrizione ipotecaria e con l'intimazione di pagamento, maturate successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento”, nella parte in cui ha ritenuto sospeso per il periodo sopra indicato il decorso della prescrizione in relazione all'emergenza pandemica e, ancora, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a crediti della Camera di Commercio,
3 rinunciando ad impugnare “altro capo della sentenza, seppur ritenuto erroneo, ovvero quello in cui il Giudice di Prime cure ritiene inesistente la notifica nei confronti dell'Inail e non ammette il ricorrente alla rinotifica, unico ente nei cui confronti è stata comunque dimostrata la non prescrizione dei crediti per un importo complessivo di 2.051,46 € indicato nella cartella esattoriale n.
02020140013770639000, notificata in data 15.11.2014 i cui termini di prescrizione sono stati interrotti in data 25.02.2017 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020179000149516000 e in data 27.03.2023 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Le controparti si sono costituite in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con riferimento ai crediti dell' – essendo ormai NT definitive le statuizioni presenti nella sentenza relative all'I.N.A.I.L. e alla relativa posizione – si osserva che i motivi di appello riguardano la cartella di pagamento n. 02020160006183017000 dell'importo complessivo di € 18.569,81 e l'intimazione di pagamento n. 02020229005053452000 che riporta, per le stesse voci, un credito complessivo di € 18.544,57 (€ 18.390,25 dovuti all' NT
negli anni 2006 e 2007 e € 148,44 € a titolo di diritto annuale di Camera di
[...]
Commercio).
Tanto premesso, il primo e il secondo motivo sono fondati, essendo decorso il quinquennio tra la data di notifica della cartella il 28.6.2016 e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.3.2023 (l'ipoteca è stata notificata il 17.4.2023).
Sul punto A.D.E-R richiama la “disposta proroga dei termini di prescrizione scadenti nella vigenza del periodo di sospensione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della fine del periodo di sospensione in vigore fino al 31.8.2021, disposta dall'art. 12 comma 2 del D.Lvo
n. 159/2015 applicabile in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020, conv. L. 27/2020 …
Pertanto, applicandosi al caso l'art. 68 di sopra citato, ne deriva che:
- per la cartella n. 02020160006183017000, notificata in data 28.6.2016, il termine ultimo per la notifica del successivo atto interruttivo, che sarebbe andato
a scadere il 28.6.2021, dunque nella vigenza del predetto periodo di sospensione,
è stato, per effetto delle sopra richiamate norme, prorogato fino al 31.12.2023.
Pertanto, al momento della notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta avvenuta in data 27.3.2023, alcun termine di prescrizione poteva considerarsi ancora maturato”.
L'argomentazione non persuade, occorrendo in realtà tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di
4 prescrizione stabiliti dall'art. 37 del d. l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020
(“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni) e dall'art. 11 del d. l. n.
83/2020, conv. nella l. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni).
Il richiamo agli artt. 68, comma 1, cit. e 12 cit. non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione all'avviso di addebito presupposto risultavano già ampiamente scaduti alla data dell'8.3.2020 (termine iniziale del periodo di sospensione).
La sospensione, di 311 giorni, non ha evidentemente potuto impedire la maturazione del quinquennio tra la data di notifica della cartella il 28.6.2016 e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.3.2023.
Non è allora dovuto il pagamento di € 18.390,25, pari al valore del credito così come azionato con l'intimazione di pagamento, atto inviato in data più recente (la comunicazione di iscrizione ipotecaria fa riferimento al valore indicato nella più risalente cartella di pagamento).
4. È invece infondato il terzo motivo con cui l'interessato censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto rivolta anche a crediti della Camera di commercio che l'appellante dichiara di non aver opposto in questa sede.
La statuizione è pertinente in quanto, come riferito nell'atto di appello, in primo grado l'interessato ha proposto “formale opposizione anche nei confronti della intimazione di pagamento - per i crediti di competenza del Tribunale ovvero
5 per 18.544,47 euro asseritamente dovuti all' ”. L'importo, NT però, comprende anche i crediti della Camera di commercio, come è agevole verificare dalla lettura dell'intimazione di pagamento.
5. Occorre, dunque, accogliere l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, dichiarare non dovuto il pagamento di € 18.390,25, essendosi estinto il credito dell' Controparte_7 per intervenuta prescrizione, con inefficacia nella corrispondente
[...] misura dell'iscrizione ipotecaria (del valore complessivo di € 159.134,34, non ponendosi una questione di sopravvivenza dell'iscrizione per un valore inferiore a
€ 20.000,00) e dell'intimazione di pagamento opposte.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano con
[...]
nella misura di un terzo, con condanna della stessa al Controparte_1 pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario.
Le spese di compensano con l' , il cui operato non ha NT inciso sulle ragioni della decisione, essendo rimasto estraneo alla vicenda esaminata al fine di dirimere la controversia.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, dichiara non dovuto il pagamento di €
18.390,25, essendosi estinto il credito dell' per Controparte_7 intervenuta prescrizione, con inefficacia nella corrispondente misura dell'iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento opposte;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio con
[...]
nella misura di un terzo e condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento del residuo, che liquida per il primo grado, per compensi, in €
2.484,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado, per compensi, in €
2.644,00, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Erario; compensa le spese con l' di Bologna. NT
Così deciso in Bologna il 19.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non dell'I.N.A.I.L., in relazione al quale la notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, non eseguita, non era fatta rinnovare dal Giudice, costituendosi invece l' che CP_5 si dichiarava estraneo al giudizio.