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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/10/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4958 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
CIRCOSTA ILARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
SALERNO FAUSTO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/12/2023 premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 08/08/1998 con e che a causa di incompatibilità Controparte_1 caratteriali i coniugi decidevano di redigere accordo di separazione, con cui disponevano assegnazione della casa coniugale alla , affido condiviso dei tre figli con collocamento CP_1 presso la madre, assegno di mantenimento in loro favore di € 1.500,00 a carico del il Parte_1 quale si impegnava a pagare il 100 % delle spese relative agli oneri scolastici e sportivi e il 50 % delle spese straordinarie, accordo che veniva omologato con decreto del 05 aprile 2018.
1 Adduceva, altresì, che con ricorso depositato il 1/03/2022 la domandava dichiararsi la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla cui domanda il non si opponeva e, Parte_1 attesi gli accordi raggiunti dai coniugi nelle more, il giudizio veniva tramutato in congiunto e concluso con la sentenza n°1543 del 03/11/2022, con cui si confermavano le condizioni di separazione, fatta eccezione per le spese inerenti ai figli, suddivise al 50 % tra le parti.
Eccependo che il figlio , maggiorenne, conseguito il diploma di geometra, ha Persona_1 reperito occupazione lavorativa presso la ditta Istral impianti stradali srl, con retribuzione mensile netta di circa €. 1.500, 00 e che la ha migliorato la propria condizione economica, avendo CP_1 acquisito il 40% delle quote dell'Azienda di famiglia, e aumentando il proprio stipendio, domandava la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
Deducendo, dunque, il raggiungimento dell'autonomia economica del figlio e il miglioramento della posizione reddituale della così concludeva: CP_1
“a) Accertare e Dichiarare che il Sig. per i motivi di cui sopra è soggetto Persona_1 autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento, nonché che le condizioni economiche della Sig.ra sono migliorate;
Controparte_1
b) per l'effetto a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 1543/2022 del 03/11/2022 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento del proprio figlio Parte_1 Per_1
;
[...]
c) Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 1543/2002 del 03/11/2022, giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio disponendo che la somma da Persona_1 versare a titolo di mantenimento del figlio sia corrisposta direttamente alla prole;
d) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge.”
Con comparsa del 7 maggio 2024 si costituiva , la quale, contestando quanto Controparte_1 riferito da controparte sia in ordine al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio sia in ordine alla propria posizione economica, domandava il rigetto dell'avverso libello. Per_1
Eccependo in via preliminare la tardività della notifica dell'atto introduttivo, con compressione dei temini a comparire, nel merito, riferiva che il figlio era stato assunto con contratto a Per_1
2 termine, scaduto il 30.04.2024, dalla società di cui la stessa è socia, al solo fine di avviare il ragazzo al mondo del lavoro.
Deducendo, inoltre, che l'acquisizione del 40 % delle quote societarie da parte della stessa sia risalente all'8.03.2021, e che la sentenza di divorzio è stata emessa in data 3.11.2022, quindi non rilevando come fatto sopravvenuto così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito –contrariis reiectis- così provvedere:
-in via preliminare, previa declaratoria di violazione del temine assegnato per la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con contestuale violazione del diritto di difesa, fissare nuova udienza di comparizione delle parti rimettendo nei termini la convenuta per le eccezioni di cui agli art. 38 e
167 c.p.c.
-nel merito, e salva ogni ulteriore difesa all'esito della fissazione della nuova udienza e della rimessione in termini, rigettare la domanda proposta dal sig. stante l'evidente Parte_1 insussistenza della stessa e, segnatamente, l'inesistenza di qualsivoglia sopravvenuto giustificato motivo che possa adeguatamente supportarne l'accoglimento, confermando l'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche e soprattutto in considerazione del comportamento processuale tenuto dal ricorrente, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Sentite le parti all'udienza dell'8 ottobre 2024 e rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , è fondata e merita accoglimento. Per_1
Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure
3 modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. Civ., n. 19696/2019).
Nel caso di specie, è incontestato l'ingresso nel mondo di lavoro da parte di , sebbene la Per_1 società alle cui dipendenze lo stesso presta servizio è quella in cui la madre risulta anche CP_1 socia al 40 %.
Né può valere la ragione dell'assunzione di presso la Istral impianti stradali Srl, come Per_2 giustificata dalla , come occasione per impiegare il figlio “per non tenerlo a casa”, CP_1 maggiormente considerando che a fronte di un iniziale contratto a tempo determinato sottoscritto dal ragazzo, lo stesso è stato assunto a tempo indeterminato a far data da luglio 2024, con stipendio mensile che varia da 1.200 a 1.500 euro, per come dichiarato dalla all'udienza dell'8 CP_1 ottobre 2024.
A nulla valgono, invece, le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine al miglioramento della posizione economica della , attesa l'insussistenza di assegno di mantenimento in suo CP_1 favore.
In conclusione, pertanto, tenuto conto dell'effettivo ingresso di nel mondo del Persona_1 lavoro deve disporsi la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, atteso che dal maggio 2023 risultava già impiegato con contratto a tempo determinato presso la Istral impianti stradali Srl, poi trasformato a tempo indeterminato da luglio 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio per le ragioni di cui Persona_1 in parte motiva;
• Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.906,00, per compensi oltre a rimborso forfettario, cpa e IVA se dovuta.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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