TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 839/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC TI, elettivamente domiciliato in Torino, via Andrea Massena n. 87 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Franca Borla e dall'avv. Tommaso Parisi, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' ; CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: lavoro parasubordinato – risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CP_
“decisione dell' il dottor ha subito un danno per il mancato guadagno nel periodo Parte_1
CP dal 2.4.2024 sino al 24.5.2024 e per conseguenza dichiarare tenuta e condannare l' convenuto a corrispondere al dottor la somma di euro 6501,60 o quella veriore accertanda in corso di Parte_1 causa oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di lite”;
Per parte convenuta:
1 CP_
“Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte del dr. assolvendo l' da ogni Pt_1 richiesta.
Spese per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. conviene in giudizio l' esponendo di avere stipulato con Parte_1 CP_1 quest'ultimo il 29.3.2024 (doc. 5 di parte ricorrente) un contratto di collaborazione per prestazioni relative ai procedimenti di invalidità civile e ad attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell' . Il termine iniziale di CP_1 efficacia del contratto era indicato nella data di sottoscrizione (29.3.2024), con inizio della collaborazione dal primo giorno lavorativo successivo.
Lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto, il 29.3.2024, il dott. riceveva Pt_1 la comunicazione dalla dott.ssa (direttrice provinciale ) Persona_1 CP_1 del differimento della data di inizio della collaborazione a data da destinarsi, alla quale il medico replicava lo stesso giorno, a mezzo del proprio difensore, sempre mediante pec, chiedendo l'immediata accettazione della prestazione di lavoro.
Con pec del 20.5.2024 la dott.ssa comunicava al dott. la ripresa della Per_1 Pt_1 collaborazione a partire dal 24.5.2024, con adibizione ad altro incarico. Solo dal
18.3.2025 è stata disposta la reintegrazione nelle funzioni previste dal contratto.
In ragione del comportamento tenuto dall' , il dott. propone domanda di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di collaborazione, quantificando il danno in misura pari al compenso che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di avvio effettivo della collaborazione.
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , rilevando che la sospensione del CP_1 dott. è avvenuta ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale tra Pt_1
l' e le OOSS per il conferimento di incarichi professionali in materia di invalidità CP_1 civile.
L'Istituto afferma di avere fatto ricorso alla sospensione d'urgenza del dott. per Pt_1 esigenze cautelative dopo avere appreso il 26.3.2024 dell'esistenza di un sequestro preventivo della Procura di Ivrea emesso nei confronti del sig. CP_3
Detto provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale per il reato di truffa aggravata in cui l' era indicato come persona offesa, a carico del sig. CP_1
2 titolare di assegno di invalidità civile per cecità, e del dott. , in quanto CP_3 Pt_1 medico legale che avrebbe redatto la certificazione dello stato di cieco assoluto del sig.
CP_3
Non ricevendo il parere obbligatorio della Commissione mista nazionale previsto dallo stesso art. 16 ACN, e avendo ricevuto notizia della richiesta di archiviazione del procedimento a carico del dott. , l' ha consentito l'avvio della Pt_1 CP_1 collaborazione con il dott. dal 24.5.2024, ma con preclusione per le attività Pt_1 relative all'invalidità civile, non essendosi ancora pronunciato il Tribunale di Ivrea sulla richiesta di archiviazione.
Il ricorso del dott. è fondato e deve trovare accoglimento. Pt_1
1.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in materia di sospensione cautelare del medico convenzionato con le aziende sanitarie locali rilevando che:
a) il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego;
corollario di tale configurazione è l'inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro;
b) è priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego;
la disciplina della sospensione cautelare di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha carattere eccezionale, si riferisce ai soli dipendenti statali, in quanto "..inidonea ad assurgere a principio generale dell'ordinamento..." e dunque inapplicabile ai lavoratori parasubordinati;
c) l'istituto della "sospensione cautelare" del lavoratore dal servizio, in pendenza di procedimento penale o disciplinare promosso a suo carico, non ha una funzione sanzionatoria, ma, come la locuzione pone chiaramente in evidenza, quella di una misura cautelativa ed interinale, destinata a durare fino all'esaurimento del detto procedimento e ad assicurare, nelle more del medesimo, la tutela del buon andamento dell'apparato organizzativo nel cui contesto si colloca la prestazione lavorativa temporaneamente rifiutata;
3 d) la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale, con la precisazione che l'esercizio i tale potere non è indiscriminato, ma risulta condizionato, nella sua legittimità, dall'idoneità del provvedimento concretamente adottato ad assicurare la tutela delle suddette esigenze, all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede, dall'assenza di intenti discriminatori;
e) la sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (i principi di diritto di cui alle lett. a) e b) sono contenuti nella sentenza Cass. civ. sez. lav.,
05/12/2018, n. 31502; gli ulteriori principi sono tratti da Cass. civ. sez. lav.,
23/02/2021, n. 4891).
2.
Ora, mentre con riferimento alla disciplina dei medici convenzionati con le ASL la giurisprudenza ha rilevato l'assenza di una disciplina legale o contrattuale che preveda espressamente il potere di sospensione cautelare, ricavando da tale assenza il diritto al compenso nei periodi di sospensione, nel caso dei medici convenzionati con l' il CP_1 potere di sospensione cautelare è espressamente previsto dall'Accordo Collettivo
Nazionale tra l' e le er il conferimento di incarichi professionali a medici, CP_1 Pt_2 finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all' CP_1 sottoscritto l'11.10.2022 (doc. 4 di parte convenuta).
L'art. 16 dispone:
“
1. Il Direttore provinciale/di filiale metropolitana territorialmente competente/soggetto delegato dal Direttore centrale risorse umane e per il CGML può adottare provvedimenti sospensivi d'urgenza per esigenze cautelative, per motivi connessi all'irrogazione di sanzioni, per sospensione dell'Albo professionale, per
4 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dalla autorità giudiziaria e per provvedimenti giudiziari emessi nel corso di procedimenti per reati che vedono l' CP_1 come parte offesa, da sottoporre con la massima tempestività al parere obbligatorio della Commissione mista nazionale.
2. I periodi di sospensione dell'incarico convenzionale non possono essere considerati,
a nessun titolo, come attività prestata e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico dell ” CP_2
Contr Tanto dalla giurisprudenza citata quanto dallo stesso (art. 16 co. 2) si ricava pertanto che nel periodo di sospensione cautelare è altresì sospesa l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della prestazione.
In presenza di una disposizione contrattuale che prevede espressamente il potere dell' di sospendere in via cautelativa il medico, con sospensione altresì CP_1 dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, resta da verificare:
- se nel caso di specie sussistessero i presupposti indicati dall'art. 16 per la sospensione cautelare;
- se la sospensione sia stata attuata nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
3.
La risposta, positiva per il primo quesito, deve invece ritenersi negativa per il secondo.
Nel caso di specie, la sospensione è stata disposta in conseguenza della conoscenza da parte dell' dell'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 CP_1
c.p.c. disposto dall'autorità penale nei confronti di un soggetto indagato, in concorso con il dott. , per il delitto di truffa per avere ottenuto l'aggravamento Pt_1 dell'invalidità civile in assenza dei requisiti medici, sulla base di certificazioni non veritiere, con un danno dell' prospettato in euro 89.3189,30 (pari all'ammontare CP_1 dei ratei percepiti dal percettore della pensione).
L'ampia formulazione dell'art. 16 “provvedimenti giudiziari emessi nel corso di procedimenti per reati che vedono l' come parte offesa” consente di sussumere CP_1 nella disposizione contrattuale la fattispecie verificatasi nel caso concreto, non essendo richiesto che la comunicazione del provvedimento giudiziario provenga dall'autorità che lo ha emesso e non richiedendo che il provvedimento (nel caso di specie di sequestro) abbia come destinatario il medico. La disposizione contrattuale richiede unicamente l'esistenza di provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito di procedimenti
5 per reati che vedono l' come parte offesa e, ovviamente, che il medico risulti quale CP_1 soggetto indagato, ciò che si è verificato nel caso di specie.
Si ritiene, tuttavia, che la fattispecie contrattuale della sospensione cautelare legittimante la sospensione del compenso, non si sia perfezionata, sotto il profilo procedimentale, con conseguente ingiustificato inadempimento da parte dell' CP_1 dell'obbligo contrattuale di corresponsione del compenso.
L'art. 16 ACN richiede che la sospensione cautelare venga sottoposta “con la massima tempestività al parere obbligatorio della Commissione mista nazionale”.
Nel caso in esame, la sede territoriale si è attivata il 18.4.2024 per richiedere il parere della Commissione mista nazionale, parere che ad oggi, ad oltre un anno dalla richiesta, non è mai pervenuto.
Ad avviso del Tribunale, tenuto conto del tenore letterale del secondo comma dell'art. 16 (“i periodi di sospensione dell'incarico convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività prestata e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico dell' ”), la sospensione della prestazione che CP_2 legittima la sospensione del compenso è solo quella che interviene al compimento di tutte le formalità prescritte dall'art. 16, primo comma.
In attesa del compimento dell'ultima delle formalità suddette, la sospensione cautelativa, non trovando ancora copertura nella disposizione contrattuale, resta soggetta alla regola generale (Cass. civ. sez. lav., 23/02/2021, n. 4891) e dunque può essere esercitata al più con riferimento alla prestazione lavorativa e non con riferimento al diritto al compenso.
4.
In ragione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del contratto datato 1.4.2024 (doc. 1 di parte ricorrente, “le ore settimanali indicate al precedente art. 2 sono remunerate solo se effettivamente prestate”) appare corretta la prospettazione attorea della domanda in termini risarcitori, così come corretta appare la quantificazione del danno, anche tenuto conto della peculiarità del rapporto, soggetto, come confermato dalla difesa dell' CP_1 in sede di discussione, a rinnovo alla scadenza.
Il danno subìto è infatti pari al compenso che il dott. avrebbe percepito in caso Pt_1 di svolgimento della prestazione e la contestazione dell' sul punto appare del tutto CP_1 generica.
6 La domanda deve pertanto trovare accoglimento come da ricorso.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l' al pagamento in favore del dott. della somma di CP_1 Parte_1 euro 6.501,60, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì l' a rimborsare al dott. le spese di lite, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato, oltre 15% per spese generali e oltre accessori di legge.
Torino, 06/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC TI, elettivamente domiciliato in Torino, via Andrea Massena n. 87 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Franca Borla e dall'avv. Tommaso Parisi, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' ; CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: lavoro parasubordinato – risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CP_
“decisione dell' il dottor ha subito un danno per il mancato guadagno nel periodo Parte_1
CP dal 2.4.2024 sino al 24.5.2024 e per conseguenza dichiarare tenuta e condannare l' convenuto a corrispondere al dottor la somma di euro 6501,60 o quella veriore accertanda in corso di Parte_1 causa oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di lite”;
Per parte convenuta:
1 CP_
“Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte del dr. assolvendo l' da ogni Pt_1 richiesta.
Spese per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. conviene in giudizio l' esponendo di avere stipulato con Parte_1 CP_1 quest'ultimo il 29.3.2024 (doc. 5 di parte ricorrente) un contratto di collaborazione per prestazioni relative ai procedimenti di invalidità civile e ad attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell' . Il termine iniziale di CP_1 efficacia del contratto era indicato nella data di sottoscrizione (29.3.2024), con inizio della collaborazione dal primo giorno lavorativo successivo.
Lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto, il 29.3.2024, il dott. riceveva Pt_1 la comunicazione dalla dott.ssa (direttrice provinciale ) Persona_1 CP_1 del differimento della data di inizio della collaborazione a data da destinarsi, alla quale il medico replicava lo stesso giorno, a mezzo del proprio difensore, sempre mediante pec, chiedendo l'immediata accettazione della prestazione di lavoro.
Con pec del 20.5.2024 la dott.ssa comunicava al dott. la ripresa della Per_1 Pt_1 collaborazione a partire dal 24.5.2024, con adibizione ad altro incarico. Solo dal
18.3.2025 è stata disposta la reintegrazione nelle funzioni previste dal contratto.
In ragione del comportamento tenuto dall' , il dott. propone domanda di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di collaborazione, quantificando il danno in misura pari al compenso che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di avvio effettivo della collaborazione.
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , rilevando che la sospensione del CP_1 dott. è avvenuta ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale tra Pt_1
l' e le OOSS per il conferimento di incarichi professionali in materia di invalidità CP_1 civile.
L'Istituto afferma di avere fatto ricorso alla sospensione d'urgenza del dott. per Pt_1 esigenze cautelative dopo avere appreso il 26.3.2024 dell'esistenza di un sequestro preventivo della Procura di Ivrea emesso nei confronti del sig. CP_3
Detto provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale per il reato di truffa aggravata in cui l' era indicato come persona offesa, a carico del sig. CP_1
2 titolare di assegno di invalidità civile per cecità, e del dott. , in quanto CP_3 Pt_1 medico legale che avrebbe redatto la certificazione dello stato di cieco assoluto del sig.
CP_3
Non ricevendo il parere obbligatorio della Commissione mista nazionale previsto dallo stesso art. 16 ACN, e avendo ricevuto notizia della richiesta di archiviazione del procedimento a carico del dott. , l' ha consentito l'avvio della Pt_1 CP_1 collaborazione con il dott. dal 24.5.2024, ma con preclusione per le attività Pt_1 relative all'invalidità civile, non essendosi ancora pronunciato il Tribunale di Ivrea sulla richiesta di archiviazione.
Il ricorso del dott. è fondato e deve trovare accoglimento. Pt_1
1.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in materia di sospensione cautelare del medico convenzionato con le aziende sanitarie locali rilevando che:
a) il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego;
corollario di tale configurazione è l'inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro;
b) è priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego;
la disciplina della sospensione cautelare di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha carattere eccezionale, si riferisce ai soli dipendenti statali, in quanto "..inidonea ad assurgere a principio generale dell'ordinamento..." e dunque inapplicabile ai lavoratori parasubordinati;
c) l'istituto della "sospensione cautelare" del lavoratore dal servizio, in pendenza di procedimento penale o disciplinare promosso a suo carico, non ha una funzione sanzionatoria, ma, come la locuzione pone chiaramente in evidenza, quella di una misura cautelativa ed interinale, destinata a durare fino all'esaurimento del detto procedimento e ad assicurare, nelle more del medesimo, la tutela del buon andamento dell'apparato organizzativo nel cui contesto si colloca la prestazione lavorativa temporaneamente rifiutata;
3 d) la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale, con la precisazione che l'esercizio i tale potere non è indiscriminato, ma risulta condizionato, nella sua legittimità, dall'idoneità del provvedimento concretamente adottato ad assicurare la tutela delle suddette esigenze, all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede, dall'assenza di intenti discriminatori;
e) la sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (i principi di diritto di cui alle lett. a) e b) sono contenuti nella sentenza Cass. civ. sez. lav.,
05/12/2018, n. 31502; gli ulteriori principi sono tratti da Cass. civ. sez. lav.,
23/02/2021, n. 4891).
2.
Ora, mentre con riferimento alla disciplina dei medici convenzionati con le ASL la giurisprudenza ha rilevato l'assenza di una disciplina legale o contrattuale che preveda espressamente il potere di sospensione cautelare, ricavando da tale assenza il diritto al compenso nei periodi di sospensione, nel caso dei medici convenzionati con l' il CP_1 potere di sospensione cautelare è espressamente previsto dall'Accordo Collettivo
Nazionale tra l' e le er il conferimento di incarichi professionali a medici, CP_1 Pt_2 finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all' CP_1 sottoscritto l'11.10.2022 (doc. 4 di parte convenuta).
L'art. 16 dispone:
“
1. Il Direttore provinciale/di filiale metropolitana territorialmente competente/soggetto delegato dal Direttore centrale risorse umane e per il CGML può adottare provvedimenti sospensivi d'urgenza per esigenze cautelative, per motivi connessi all'irrogazione di sanzioni, per sospensione dell'Albo professionale, per
4 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dalla autorità giudiziaria e per provvedimenti giudiziari emessi nel corso di procedimenti per reati che vedono l' CP_1 come parte offesa, da sottoporre con la massima tempestività al parere obbligatorio della Commissione mista nazionale.
2. I periodi di sospensione dell'incarico convenzionale non possono essere considerati,
a nessun titolo, come attività prestata e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico dell ” CP_2
Contr Tanto dalla giurisprudenza citata quanto dallo stesso (art. 16 co. 2) si ricava pertanto che nel periodo di sospensione cautelare è altresì sospesa l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della prestazione.
In presenza di una disposizione contrattuale che prevede espressamente il potere dell' di sospendere in via cautelativa il medico, con sospensione altresì CP_1 dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, resta da verificare:
- se nel caso di specie sussistessero i presupposti indicati dall'art. 16 per la sospensione cautelare;
- se la sospensione sia stata attuata nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
3.
La risposta, positiva per il primo quesito, deve invece ritenersi negativa per il secondo.
Nel caso di specie, la sospensione è stata disposta in conseguenza della conoscenza da parte dell' dell'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 CP_1
c.p.c. disposto dall'autorità penale nei confronti di un soggetto indagato, in concorso con il dott. , per il delitto di truffa per avere ottenuto l'aggravamento Pt_1 dell'invalidità civile in assenza dei requisiti medici, sulla base di certificazioni non veritiere, con un danno dell' prospettato in euro 89.3189,30 (pari all'ammontare CP_1 dei ratei percepiti dal percettore della pensione).
L'ampia formulazione dell'art. 16 “provvedimenti giudiziari emessi nel corso di procedimenti per reati che vedono l' come parte offesa” consente di sussumere CP_1 nella disposizione contrattuale la fattispecie verificatasi nel caso concreto, non essendo richiesto che la comunicazione del provvedimento giudiziario provenga dall'autorità che lo ha emesso e non richiedendo che il provvedimento (nel caso di specie di sequestro) abbia come destinatario il medico. La disposizione contrattuale richiede unicamente l'esistenza di provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito di procedimenti
5 per reati che vedono l' come parte offesa e, ovviamente, che il medico risulti quale CP_1 soggetto indagato, ciò che si è verificato nel caso di specie.
Si ritiene, tuttavia, che la fattispecie contrattuale della sospensione cautelare legittimante la sospensione del compenso, non si sia perfezionata, sotto il profilo procedimentale, con conseguente ingiustificato inadempimento da parte dell' CP_1 dell'obbligo contrattuale di corresponsione del compenso.
L'art. 16 ACN richiede che la sospensione cautelare venga sottoposta “con la massima tempestività al parere obbligatorio della Commissione mista nazionale”.
Nel caso in esame, la sede territoriale si è attivata il 18.4.2024 per richiedere il parere della Commissione mista nazionale, parere che ad oggi, ad oltre un anno dalla richiesta, non è mai pervenuto.
Ad avviso del Tribunale, tenuto conto del tenore letterale del secondo comma dell'art. 16 (“i periodi di sospensione dell'incarico convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività prestata e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico dell' ”), la sospensione della prestazione che CP_2 legittima la sospensione del compenso è solo quella che interviene al compimento di tutte le formalità prescritte dall'art. 16, primo comma.
In attesa del compimento dell'ultima delle formalità suddette, la sospensione cautelativa, non trovando ancora copertura nella disposizione contrattuale, resta soggetta alla regola generale (Cass. civ. sez. lav., 23/02/2021, n. 4891) e dunque può essere esercitata al più con riferimento alla prestazione lavorativa e non con riferimento al diritto al compenso.
4.
In ragione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del contratto datato 1.4.2024 (doc. 1 di parte ricorrente, “le ore settimanali indicate al precedente art. 2 sono remunerate solo se effettivamente prestate”) appare corretta la prospettazione attorea della domanda in termini risarcitori, così come corretta appare la quantificazione del danno, anche tenuto conto della peculiarità del rapporto, soggetto, come confermato dalla difesa dell' CP_1 in sede di discussione, a rinnovo alla scadenza.
Il danno subìto è infatti pari al compenso che il dott. avrebbe percepito in caso Pt_1 di svolgimento della prestazione e la contestazione dell' sul punto appare del tutto CP_1 generica.
6 La domanda deve pertanto trovare accoglimento come da ricorso.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l' al pagamento in favore del dott. della somma di CP_1 Parte_1 euro 6.501,60, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì l' a rimborsare al dott. le spese di lite, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato, oltre 15% per spese generali e oltre accessori di legge.
Torino, 06/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
7