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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3006/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 30 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 07.05.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. ACCETTOLA ATTILIO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 29/09/2025 per l'avv. DI CIOLLO FRANCESCO ha concluso come da nota Controparte_1 depositata in data 29/09/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:09 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3006/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3006/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ACCETTOLA ATTILIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sora (FR), Vicolo
Alonzi, n. 10, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico in data 6/6/2021; attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._2
CIOLLO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
Carducci, n. 7, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: accertamento della proprietà; usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'ex coniuge, sig. al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
è comproprietaria al 50%, anche per maturata usucapione acquisitiva, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, dell'immobile sito nel comune di Sperlonga (LT), località Salette, censito al N.C.T. al foglio 7 mappale 2016 (il terreno) e (il fabbricato) al N.C.E.U. al foglio 7 part. 689. 2. Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere divenuta, in forza della sentenza di divorzio n. 43/2015, destinataria dell'esclusiva proprietà di alcuni beni immobili, ad eccezione di un terreno, con soprastante fabbricato, sito in Sperlonga (LT), località Salette, identificati, rispettivamente, a seguiti di successivi frazionamenti (vd. all.to n. 2), al N.C.T., f. 7, part. 216, e al
N.C.E.U., f. 7, part. 689 (vd. all.to n. 1); - di avere avuto il pieno ed incontrastato possesso ultratrentennale sia del terreno, che del fabbricato in parola, così come attestato dalla sentenza n.
181/2017, passata in giudicato, emessa dall'intestato Tribunale, Sez. distaccata di RA (vd. all.to n. 3); - di aver sempre avuto la disponibilità degli immobili in parola e di averli utilizzati come casa di villeggiatura per sé, nonché per figli, amici e parenti, provvedendo a pagare le utenze ed i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vd. all.to n. 5); - di avere appreso, a seguito di accertamento ipocatastale (vd. all.to n. 6), che l'immobile summenzionato risultava essere intestato esclusivamente all'ex marito in forza della sentenza n. 196 del 16.04.2010, intervenuta prima dello scioglimento della comunione legale, emessa dall'intestato Tribunale, Sez. distaccata di RA, attestante l'acquisto del cespite in commento per usucapione (vd. all.to n. 7).
Il convenuto costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata il 02.10.2019, contestando la ricostruzione attorea, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, così provvedere:
1. dichiarare la nullità della domanda proposta dall'attrice;
2. in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale si chiede condannarsi l'attrice alla rimozione delle opere abusivamente realizzate sull'immobile di proprietà del convenuto ed all'immediato rilascio del bene stesso;
3. condannarsi
l'attrice al risarcimento dei danni, patrimoniali e personali, causati e che potranno derivare dalle opere abusivamente realizzate. Con il favore delle spese.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, si osserva come non vi sia contestazione sull'esatta individuazione degli immobili oggetto del presente giudizio, segnatamente costituiti da un terreno, con soprastante fabbricato, siti in Sperlonga (LT), località Salette, siano quelli distinti al N.C.T. del medesimo Comune, Fg. 7, part. 216, e al N.C.E.U. del medesimo Comune, Fg. 7, part. 689 (vd. all.to attoreo “relazione notarile”, memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c.).
Ciò posto, la domanda attorea origina dalla pretesa che i cespiti in parola appartengano in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, tanto al convenuto quanto alla predetta, in quanto le parti, al momento dell'acquisto per usucapione degli stessi da parte del convenuto, si trovavano ancora in regime di comunione legale dei beni (vd. p. 3, memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 1),
c.p.c.).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio… è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass. 25.2.2025, n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 10.9.2018,
n.21940).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'attrice, avendo parte convenuta contestato specificatamente la proprietà e il possesso dei beni, risulta particolarmente rigoroso, dovendo dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto, ma l'intera catena dei passaggi di proprietà fino poter assumere un acquisto a titolo originario.
Alla luce dei superiori principi, la prova dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa attorea può ritenersi effettivamente raggiunta sulla base della istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Innanzitutto, si osserva che le parti avevano contratto matrimonio in data 03.08.1974 (vd. all.to, memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c.) e che il regime legale della famiglia è stato quello della comunione legale dei beni, circostanza, peraltro, confermata dalla sentenza, emessa dal
Tribunale di Cassino il 13.01.2015, a definizione di giudizio di divisione dei beni facenti parte della comunione tra i coniugi (vd. all.to n. 1, citazione).
Ciò posto, dai documenti versati in atti risulta che il convenuto, con ricorso ex art. 1159 bis, c.c. del
21.05.2007, aveva introdotto il procedimento per il riconoscimento dell'usucapione agraria degli immobili oggetto dell'odierno giudizio, a definizione del quale, il Tribunale di Latina, Sez. distaccata di RA, con la sentenza n. 196 del 19.04.2010, aveva dichiarato la piena proprietà dei beni in suo favore, avendo questi “dimostrato documentalmente e mediante escussione di testi di godere di un possesso pacifico, pubblico e continuato da oltre quindici anni” (vd. all.to n. 7, citazione).
Si rammenta che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona automaticamente, ai sensi dell'art. 1158 c.c., al decorso del termine previsto dalla legge.
Pertanto, mentre il diritto si acquisisce ope legis al compimento del ventennio (quindicennio per l'usucapione agraria), la sentenza, invece, ha natura meramente dichiarativa di un diritto già acquisito, avendo una funzione di mero accertamento (ex multis, Cass. 29.03.2018, n.7853; App. Roma
01.04.2025, n.2007; Trib. Palermo 24.12.2024, n.6267; App. Napoli 06.12.2022, n.5158).
Logico corollario di quanto sopra è che gli acquisti per usucapione, come statuito da consolidato indirizzo di legittimità, verificatisi in costanza di matrimonio, tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano nella comunione stessa, ex art. 177, co. 1, lett. a), c.c., ancorché compiuti da un solo coniuge (ex multis, Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass. 23.07.2008, n.20296; Trib. Napoli Nord
30.11.2022, n.4206).
Occorre, dunque, stabilire, se l'acquisto per usucapione da parte del convenuto sia avvenuto in costanza di matrimonio, in quanto la circostanza comporta l'assoggettamento del bene alla disciplina della comunione legale.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il momento rilevante, per il verificarsi dell'acquisto ope legis, ex articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perché avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione” (Cass. 11.08.2016, n.17033), “così che...nel caso di specie occorre accertare, sulla scorta del contenuto della sentenza medesima, la precedente data in cui si era compiuto a favore dell'usucapiente il ventennio di ininterrotto possesso onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e in vigenza della norma di cui all'articolo 177” (Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass. 23.07.2008, n.20296).
Ciò rilevato, la sentenza n. 196 del 19.04.2010 emessa dal Tribunale di Latina, Sez. distaccata di
RA, ha dichiarato l'usucapione, in favore del convenuto, degli immobili oggetto dell'odierna controversia in quanto maturato il termine quindicennale ex art. 1159 bis c.c..
Pertanto, posto che l'usucapione deve essersi già perfezionata al momento della domanda, - avendo il provvedimento che la dichiara natura meramente dichiarativa -, e che la domanda è stata promossa in data 21.05.2007, il termine di decorrenza dell'esercizio del possesso ad usucapionem va ricondotto alla data del 21.05.1992, ovvero ai 15 anni anteriori alla stessa, computo, peraltro, condiviso dalla parte convenuta (vd. ultimi righi, p. 4, note conclusionali dep. 24.6.24, convenuto).
Orbene, alla data del 21.05.1992, è dato pacifico che le odierne parti del presente giudizio risultassero coniugate in regime di comunione legale dei beni e che tale situazione si sia protratta sino alla data
(23.02.2007) del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale n. 688/2004 del
16.4.2004 (vd. all.to denominato “Estratto di matrimonio”, memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., attrice), allorquando lo scioglimento della comunione legale si perfezionava (ex multis, Cass.
26.02.2010, n.4757).
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, il termine di decorrenza dell'esercizio di un possesso valido ai fini dell'usucapione da parte del convenuto, alla luce della documentazione versata in atti e dei risultati della prova per testi, andrà individuato in un momento antecedente alla data del 21.05.1992.
Ed invero, dalla complessiva disamina della documentazione versata in atti, sussistono plurimi, precisi e concordanti elementi, dai cui evincere che il possesso ad usucapionem da parte del convenuto fosse iniziato, quanto meno, dall'anno 1986 e, nello specifico, ciò lo si ricava dalla scrittura privata di vendita del possesso, avente ad oggetto gli immobili in contestazione, tra il convenuto, in qualità di acquirente, e la sig.ra , datata 29.07.1990 (vd. all.to n. 10, memoria ex art. Parte_2
183, co. VI, n. 2), c.p.c., convenuto), dall'atto di querela del 29.03.2018, nel quale lo stesso dichiarava, con valore confessorio, che il fabbricato oggetto di causa “è stato edificato in assenza di titoli edilizi e che successivamente è stata presentata regolare domanda di licenza in sanatoria presso il Comune di Sperlonga in data 29 maggio 1986” (vd. all.to n. 6, memoria ex art. 183, co. VI, n. 2),
c.p.c., convenuto).
Tali circostanze hanno ricevuto conforto dalle concordi dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal fratello dell'attrice e dalla figlia della coppia, attestanti l'acquisto e l'utilizzo dell'immobile da parte dell'intero nucleo familiare, sin da epoca antecedente gli anni '90 (verbale di udienza del 19.01.2021, teste : “l'immobile è stato acquistato intorno agli anni novanta”; (vd. verbale di Testimone_1 udienza del 25.02.2021, teste “è vero che sin dagli anni '80 la famiglia unita Testimone_2 ha utilizzato la casa”).
Ciò posto, si può ragionevolmente concludere che il dies a quo, da cui far decorrere il termine del possesso ad usucapionem del convenuto, sia da individuarsi, quanto meno, a partire dall'anno 1986
e, dunque, in costanza di matrimonio, con la conseguenza che il termine quindicennale dell'usucapione agraria era già ampiamente maturato al momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Alla luce di quanto sopra e in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, si può concludere che i beni usucapiti dal convenuto, in forza della sentenza del Tribunale di Latina,
Sez. distaccata di RA, n. 196 del 19.04.2010, facevano parte della massa comune di beni rientranti nella comunione legale, sicché gli stessi sono ricaduti in comproprietà, in quote eguali, tra entrambi i coniugi. Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, va, invece, ravvisata la sua inammissibilità stante il tardivo deposito della comparsa di costituzione, avvenuto in data 02.10.2019, a fronte di una prima udienza differita d'ufficio ex art. 168-bis, co. 4, c.p.c., al 22.10.2019.
Come noto, ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. il convenuto si deve di regola costituire almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione e in tal caso la costituzione si definisce tempestiva;
predetta costituzione deve avvenire nel suddetto termine anche se l'udienza è stata rinviata d'ufficio ex articolo 168 bis, co. 4, c.p.c., a nulla rilevando la sua postergazione (vd. ex multis, Cass.
16562/2003; Cass. 29.03.2025, n.8309).
Nel caso di specie, la prima udienza (indicata in atto di citazione al 21.10.2019) era stata differita ex officio ai sensi dell'art. 168 bis, co. 4, c.p.c. alla data del 22.10.2019, di talché la costituzione di parte convenuta per potersi qualificare come tempestiva sarebbe dovuta intervenire in data 1/10/2019 e non, invece, il 2/10/2019 come avvenuto.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato il diritto dell'attrice alla comproprietà del 50% degli immobili oggetto di causa, costituiti da terreno e soprastante fabbricato, siti in Sperlonga (LT), località Salette, distinti al
N.C.T. del medesimo Comune, f. 7, part. 216, e al N.C.E.U. del medesimo Comune, f. 7, part. 689.
Va altresì dato ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta andrà, invece, dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della reiezione in rito della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
Il convenuto va altresì condannato – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stato regolarmente invitato (vd. all.ti attorei nn. 10-13, verb. 10.5.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto di comproprietà del 50% dell'attrice sugli immobili oggetto di causa, costituiti da terreno e soprastante fabbricato, siti in Sperlonga (LT), località Salette, distinti al N.C.T. del medesimo Comune, Fg. 7, part. 216,
e al N.C.E.U. del medesimo Comune, Fg. 7, part. 689;
b) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
d) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 274,53 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge;
e) condanna altresì il convenuto - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini