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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2977/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Vianello e Francesco Iaderosa, in virtù di procura materialmente congiunta all'atto di citazione in appello ex art. 83, comma 3, c.p.c. appellante
e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti prof. Maurizio Logozzo, prof. Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n. 6282/2025, rep. n. 4806/2025, pubblicata in data 28/04/2025.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in relazione agli importi versati a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all' accisa sull'energia elettrica nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione del Tribunale, pur muovendo dal contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, è motivata sulla scorta del principio dell'inefficacia delle direttive nei rapporti orizzontali, anche nel caso di disposizioni chiare, precise ed incondizionate, e della conseguente impossibilità per il consumatore finale di agire nei confronti del fornitore, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022. In particolare, afferma il primo giudice: “La Corte del Lussemburgo ha infatti chiarito in maniera definitiva che, laddove sia stata introdotta un'imposta in violazione di una direttiva comunitaria, il soggetto che ha sopportato il correlativo onere (anche se non si tratta del soggetto passivo dell'imposta), ha diritto ad essere rimborsato, e tale rimborso gli deve essere riconosciuto, in via principale, direttamente dallo Stato, che non solo ha riscosso l'imposta illegittima, ma è anche il soggetto che era destinatario diretto delle prescrizioni della direttiva ed è quindi responsabile della violazione del diritto comunitario, dando così causa alla percezione indebita e traendone un vantaggio economico, con correlativo pregiudizio del soggetto inciso. Di contro, il soggetto che, pur essendo entrato a far parte del rapporto trilaterale proprio dell'imposta indiretta, quale obbligato a versare il tributo all'amministrazione fiscale (c.d. soggetto passivo dell'imposta), non può essere chiamato a rispondere in un'azione civilistica di ripetizione di indebito e, quindi, a sopportare l'onere di restituzione dell'imposta non dovuta, pena l'imposizione a suo carico di un obbligo aggiuntivo, derivante dall'applicazione di una Direttiva UE in un rapporto tra privati;
e ciò, in violazione dei principi del diritto unionale, nuovamente ribaditi e confermati nella sentenza de qua. Il tutto, fatte salve eventuali disposizioni specifiche del diritto interno, che consentano diverse procedure e modalità di attuazione dei principi di diritto eurounitario;
disposizioni che, nella specie, non sono però presenti nel nostro ordinamento”.
L'atto di appello di è articolato in due motivi. Resiste all'appello Parte_1
Controparte_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare, in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 6285/2025 Rep. nel procedimento rubricato al n. 28484/2022 R.G. ed in accoglimento dello spiegato appello: Nel merito, in via principale
- accogliere per i motivi dedotti il proposto appello, in particolare in ragione della intervenuta illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del D.L. n.511/1988, come convertito e sostituito, per violazione degli articoli 11 e 11, comma 1 Cost, in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva n. 2008/118/CE, pronunciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025 e, in riforma della sentenza gravata del Tribunale di Roma del Tribunale di Roma n. 6285/2025 Rep. nel procedimento rubricato al n. 28484/2022 R.G., accertare e dichiarare il diritto di
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere Parte_1 da - quale ripetizione di indebito - la restituzione degli importi Controparte_1 versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica consumata e fatturata nel periodo compreso da gennaio 2011 a dicembre 2011 per le ragioni esposte nella sovrascritta narrativa e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 corrispondere l'importo complessivo di € 27.268,80 per i titoli indicati in atti ovvero la diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
In ogni caso
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione dei compensi e spese del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Per le ragioni esposte, si chiede a codesta Ecc.ma Corte d'appello ove accolga l'appello a motivo della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 del 15 aprile 2025, di voler compensare le spese di lite”.
§ 2. - L'appello è articolato in due motivi. Primo motivo: “Sull'errata individuazione dell'RA quale soggetto legittimato passivo della domanda di ripetizione/rimborso dell'addizionale alle accise attesa l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva della stessa”; Secondo motivo: “In subordine, sull'errata individuazione dell'RA quale soggetto legittimato passivo della domanda di ripetizione/rimborso dell'addizionale alle accise attesa l'irrilevanza del principio c.d. di inefficacia orizzontale delle direttive unionali anche alla luce della sentenza della CGUE dell'11.04.2024, primato del diritto unionale e principio di effettività”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione, in quanto le ragioni addotte dal giudice di prime cure sono state superate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impositiva di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, come convertito e sostituito. In detta pronuncia, la Corte Costituzionale ha, altresì, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), che prevede la possibilità per il fornitore di agire contro l'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso di quanto anticipato al cliente. In tal modo, a detta dell'appellante, la Consulta avrebbe sostanzialmente validato la distinzione tra rapporto privatistico – tra consumatore finale e fornitore – e rapporto pubblicistico - tra fornitore e Amministrazione finanziaria.
§2.2. – L'appello va accolto sulla base del primo motivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impositiva di cui all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE -, assorbe e supera le argomentazioni poste dal giudice di primo grado alla base della sentenza impugnata, in ordine all'inefficacia delle direttive nei rapporti orizzontali e alla conseguente impossibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore. Parimenti assorbito è il secondo motivo dell'appello, che presuppone la vigenza della norma impositiva e il contrasto della stessa con disposizioni della direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati nell'anno 2011 dalla società odierna appellante ad a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise Controparte_1 sull'energia elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'RA. Per quel che concerne il quantum debeatur, occorre rilevare che l'odierna appellante ha comprovato per tabulas di aver corrisposto a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica nel periodo gennaio 2011 – dicembre 2011 l'importo complessivo di € 27.268,80. Inoltre, la circostanza dell'avvenuto pagamento delle fatture non è stata contestata dalla controparte, sicché è da considerarsi pacifica. Sulla sorte quantificata come sopra sono dovuti gli interessi come richiesti, al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda, ex art.2033 c.c..
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali, occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. L'accoglimento di questo appello, invece, proposto dal consumatore finale, è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la riforma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6282/2025, rep. n. 4806/2025, pubblicata in data 28/04/2025, così decide:
- accoglie l'appello e condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 27.268,80, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
ON ZZ
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2977/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Vianello e Francesco Iaderosa, in virtù di procura materialmente congiunta all'atto di citazione in appello ex art. 83, comma 3, c.p.c. appellante
e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti prof. Maurizio Logozzo, prof. Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n. 6282/2025, rep. n. 4806/2025, pubblicata in data 28/04/2025.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in relazione agli importi versati a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all' accisa sull'energia elettrica nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione del Tribunale, pur muovendo dal contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, è motivata sulla scorta del principio dell'inefficacia delle direttive nei rapporti orizzontali, anche nel caso di disposizioni chiare, precise ed incondizionate, e della conseguente impossibilità per il consumatore finale di agire nei confronti del fornitore, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022. In particolare, afferma il primo giudice: “La Corte del Lussemburgo ha infatti chiarito in maniera definitiva che, laddove sia stata introdotta un'imposta in violazione di una direttiva comunitaria, il soggetto che ha sopportato il correlativo onere (anche se non si tratta del soggetto passivo dell'imposta), ha diritto ad essere rimborsato, e tale rimborso gli deve essere riconosciuto, in via principale, direttamente dallo Stato, che non solo ha riscosso l'imposta illegittima, ma è anche il soggetto che era destinatario diretto delle prescrizioni della direttiva ed è quindi responsabile della violazione del diritto comunitario, dando così causa alla percezione indebita e traendone un vantaggio economico, con correlativo pregiudizio del soggetto inciso. Di contro, il soggetto che, pur essendo entrato a far parte del rapporto trilaterale proprio dell'imposta indiretta, quale obbligato a versare il tributo all'amministrazione fiscale (c.d. soggetto passivo dell'imposta), non può essere chiamato a rispondere in un'azione civilistica di ripetizione di indebito e, quindi, a sopportare l'onere di restituzione dell'imposta non dovuta, pena l'imposizione a suo carico di un obbligo aggiuntivo, derivante dall'applicazione di una Direttiva UE in un rapporto tra privati;
e ciò, in violazione dei principi del diritto unionale, nuovamente ribaditi e confermati nella sentenza de qua. Il tutto, fatte salve eventuali disposizioni specifiche del diritto interno, che consentano diverse procedure e modalità di attuazione dei principi di diritto eurounitario;
disposizioni che, nella specie, non sono però presenti nel nostro ordinamento”.
L'atto di appello di è articolato in due motivi. Resiste all'appello Parte_1
Controparte_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare, in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 6285/2025 Rep. nel procedimento rubricato al n. 28484/2022 R.G. ed in accoglimento dello spiegato appello: Nel merito, in via principale
- accogliere per i motivi dedotti il proposto appello, in particolare in ragione della intervenuta illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del D.L. n.511/1988, come convertito e sostituito, per violazione degli articoli 11 e 11, comma 1 Cost, in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva n. 2008/118/CE, pronunciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025 e, in riforma della sentenza gravata del Tribunale di Roma del Tribunale di Roma n. 6285/2025 Rep. nel procedimento rubricato al n. 28484/2022 R.G., accertare e dichiarare il diritto di
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere Parte_1 da - quale ripetizione di indebito - la restituzione degli importi Controparte_1 versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica consumata e fatturata nel periodo compreso da gennaio 2011 a dicembre 2011 per le ragioni esposte nella sovrascritta narrativa e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 corrispondere l'importo complessivo di € 27.268,80 per i titoli indicati in atti ovvero la diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
In ogni caso
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione dei compensi e spese del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Per le ragioni esposte, si chiede a codesta Ecc.ma Corte d'appello ove accolga l'appello a motivo della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 del 15 aprile 2025, di voler compensare le spese di lite”.
§ 2. - L'appello è articolato in due motivi. Primo motivo: “Sull'errata individuazione dell'RA quale soggetto legittimato passivo della domanda di ripetizione/rimborso dell'addizionale alle accise attesa l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva della stessa”; Secondo motivo: “In subordine, sull'errata individuazione dell'RA quale soggetto legittimato passivo della domanda di ripetizione/rimborso dell'addizionale alle accise attesa l'irrilevanza del principio c.d. di inefficacia orizzontale delle direttive unionali anche alla luce della sentenza della CGUE dell'11.04.2024, primato del diritto unionale e principio di effettività”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione, in quanto le ragioni addotte dal giudice di prime cure sono state superate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impositiva di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, come convertito e sostituito. In detta pronuncia, la Corte Costituzionale ha, altresì, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), che prevede la possibilità per il fornitore di agire contro l'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso di quanto anticipato al cliente. In tal modo, a detta dell'appellante, la Consulta avrebbe sostanzialmente validato la distinzione tra rapporto privatistico – tra consumatore finale e fornitore – e rapporto pubblicistico - tra fornitore e Amministrazione finanziaria.
§2.2. – L'appello va accolto sulla base del primo motivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impositiva di cui all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE -, assorbe e supera le argomentazioni poste dal giudice di primo grado alla base della sentenza impugnata, in ordine all'inefficacia delle direttive nei rapporti orizzontali e alla conseguente impossibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore. Parimenti assorbito è il secondo motivo dell'appello, che presuppone la vigenza della norma impositiva e il contrasto della stessa con disposizioni della direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati nell'anno 2011 dalla società odierna appellante ad a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise Controparte_1 sull'energia elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'RA. Per quel che concerne il quantum debeatur, occorre rilevare che l'odierna appellante ha comprovato per tabulas di aver corrisposto a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica nel periodo gennaio 2011 – dicembre 2011 l'importo complessivo di € 27.268,80. Inoltre, la circostanza dell'avvenuto pagamento delle fatture non è stata contestata dalla controparte, sicché è da considerarsi pacifica. Sulla sorte quantificata come sopra sono dovuti gli interessi come richiesti, al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda, ex art.2033 c.c..
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali, occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. L'accoglimento di questo appello, invece, proposto dal consumatore finale, è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la riforma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6282/2025, rep. n. 4806/2025, pubblicata in data 28/04/2025, così decide:
- accoglie l'appello e condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 27.268,80, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
ON ZZ
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.