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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4534/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, giusta procura alle liti in atti;
e
(C.F. , nato a [...] in data [...], residente a Parte_2 C.F._2
Macherio (MB), Via Leopardi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Blasi Francesca e dall'Avv. Alessandra Vallini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Monza, Via Gian Lorenzo Bernini n. 7, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti il 22 giugno 2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 32, parte II, Serie A, anno 2019, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare per quanto necessario le statuizioni della sentenza di separazione ed in particolare che:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) a seguito della cessione della casa coniugale, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché i regali di nozze e che, con la suddetta ripartizione, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
3) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
4) le Parti rinunciano ad ogni ulteriore istanza presente negli atti introduttivi;
5) le spese legali sono compensate tra le Parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 615/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 23.01.2025 e pubblicata in data 25.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 02.07.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 22 giugno 2019 (atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4534/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, giusta procura alle liti in atti;
e
(C.F. , nato a [...] in data [...], residente a Parte_2 C.F._2
Macherio (MB), Via Leopardi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Blasi Francesca e dall'Avv. Alessandra Vallini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Monza, Via Gian Lorenzo Bernini n. 7, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti il 22 giugno 2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 32, parte II, Serie A, anno 2019, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare per quanto necessario le statuizioni della sentenza di separazione ed in particolare che:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) a seguito della cessione della casa coniugale, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché i regali di nozze e che, con la suddetta ripartizione, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
3) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
4) le Parti rinunciano ad ogni ulteriore istanza presente negli atti introduttivi;
5) le spese legali sono compensate tra le Parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 615/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 23.01.2025 e pubblicata in data 25.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 02.07.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 22 giugno 2019 (atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi