Art. 12.
In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli 102 e 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.
In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli 102 e 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.