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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9386/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9386 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 30.12.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 20.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Scalbi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico Mancini, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18602/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 57478/2020 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2024.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18602/2020 nei confronti della Controparte_1 per l'importo di € 13.884,00 a titolo di corrispettivo per i lavori svolti presso il cantiere Parte_1 di via Giulio Frascheri s.n.c.
pagina 1 di 5 La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con Parte_1
l'accertamento che la società opponente non fosse tenuta al pagamento di qualsiasi somma in relazione alla fattura di cui al procedimento monitorio.
A tal fine ha esposto: - che il credito azionato dalla controparte avrebbe dovuto ritenersi prescritto, essendo decorso il termine di cui all'art. 2948 c.c. in relazione alla prestazione di locazione di beni mobili e di cui all'art. 2951 c.c. con riferimento alla dedotta attività di trasporto, in quanto le prestazioni sarebbero state rese tra il giugno ed il novembre 2014; - che nel merito comunque la controparte non aveva documentato in alcun modo l'esecuzione delle prestazioni e neppure di aver formulato richiesta di pagamento del corrispettivo nell'arco di tempo trascorso;
- che l'onere probatorio gravava sulla controparte e non poteva ritenersi assolto con la mera produzione della fattura.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo.
A tal fine ha esposto: - che l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi totalmente infondata, in quanto non si trattava di prestazioni di natura periodica e comunque non si verteva in materia di contratto di locazione, bensì di noleggio, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale;
- che in considerazione dei rapporti esistenti tra le parti, che si erano protratti nel corso di vari anni, non erano mai stati formalizzati accordi scritti, - che in passato non erano mai sorte questioni tra le parti in ordine all'adempimento delle reciproche obbligazioni;
- che prima di agire giudizialmente l'opposta aveva tentato di risolvere bonariamente la questione;
- che le prestazioni erano state senza dubbio svolte;
- che sussistevano tutti i presupposti per il positivo accertamento del credito.
L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione è stata respinta.
Non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 1.9.2023.
All'udienza del 28.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da Controparte_1 nei confronti di sulla base della fattura n. 21/2014 recante l'indicazione “lavori presso Parte_1 vostro cantiere in via Giulio Frascheri s.n.c. svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre e nello specifico pulizia garage e realizzazione della fogna acque chiare, calcinacci riciclati n. 3 viaggi, noleggio mini escavatore e bob ore 212, per un totale di € 13.350,00. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di tale documento e dell'estratto autentico notarile, contenente tale fattura.
pagina 2 di 5 La parte opponente ha dedotto anzitutto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, sostenendo che le prestazioni per cui la controparte aveva agito fossero qualificabili come relative ad un contratto di locazione, con conseguente applicabilità dell'art. 2948 c.c., o comunque attinenti ad un contratto di trasporto, richiamando quindi l'art. 2951 c.c.
La prospettazione della sul punto non può ritenersi fondata: dallo stesso esame del Parte_1 contenuto della fattura, nella quale si fa riferimento all'esecuzione di lavori presso un immobile, nello specifico costituiti da pulizia del garage, realizzazione di una fognatura, con prestazioni accessorie costituite dal trasporto dei calcinacci e dall'utilizzo dell'escavatore per l'esecuzione dell'intervento. Il rapporto asseritamente intercorso tra le parti deve essere quindi qualificato come appalto, dovendosi tener conto della prospettazione dell'originaria ricorrente in ordine alle prestazioni svolte. Ne consegue che il termine di prescrizione correttamente invocabile è quello ordinario decennale e che quindi, risalendo le prestazioni all'anno 2014 ed avendo la agito nell'anno 2020 per ottenere il Parte_2 relativo corrispettivo, non è possibile ritenere estinto il relativo diritto per prescrizione.
Nel merito, l'opponente ha negato l'avvenuto espletamento delle prestazioni indicate nella fattura azionata, limitandosi a riconoscere che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale nell'anno
2012, documentato dall'invio di un preventivo, dalla relativa accettazione, dalla trasmissione delle fatture relative al corrispettivo e dal pagamento avvenuto entro pochi mesi ed evidenziando che invece in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nell'anno 2014 non era stato prodotto alcun analogo documento.
Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In particolare, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). pagina 3 di 5 E' stato inoltre ribadito dalla Suprema Corte che quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 806 del
15/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
Applicando i principi esposti al caso di specie, deve ritenersi che l'opponente, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova dell'espletamento delle prestazioni e della maturazione del relativo diritto di credito, essendosi limitato a produrre, come detto, in sede monitoria copia della fattura e l'estratto autentico, ed in sede ordinaria estratti conto bancari da cui risultano alcuni pagamenti effettuati dalla in relazione ad altre fatture e a richiedere la prova orale sui Parte_1 capitoli indicati nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c.
L'istanza di ammissione di prova orale è stata respinta, per le motivazioni che è opportuno meglio specificare in questa sede, come segue:
capitoli 1) e 2) hanno contenuto generico, essendo idonei esclusivamente ad individuare il luogo di esecuzione dei lavori ed il loro eventuale oggetto ma non a provare il corrispettivo maturato;
capitoli 3) e 6) hanno contenuto valutativo, essendo volti a chiarire il contenuto della fattura in ordine alle prestazioni elencate;
capitoli 4), 5), 7) e 10) hanno ad oggetto circostanze non oggetto di contestazione;
capitoli 8), 9), 11), 12) e 13) hanno ad oggetto circostanza generiche, non dirimenti ai fini della decisione.
Anche l'eventuale ammissione dei primi due capitoli di prova non avrebbe comunque consentito di ritenere provati tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, non essendovi alcun riferimento all'ammontare del corrispettivo richiesto. Peraltro, si sarebbe trattato di richiedere ai testimoni di riferire fatti relativi a svolgimento di lavori, che si sarebbero verificati ben sette anni prima pagina 4 di 5 dell'espletamento della prova, essendo improbabile che anche il teste , indicato come Testimone_1 colui che aveva in concreto lavorato nel cantiere, possa a distanza di tanto tempo ricordare precisamente le attività svolte.
In generale, inoltre, il lungo lasso di tempo trascorso tra il periodo in cui sarebbero state svolte le prestazioni (da giugno a novembre 2014) e la prima ed unica richiesta di pagamento (ottobre 2020) seguita poi dal ricorso monitorio, costituisce ulteriore elemento di valutazione in ordine alla carenza del necessario supporto probatorio della domanda della Controparte_1
L'opposizione deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 18602/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 57478/2020;
condanna la al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte_3 Parte_1 che liquida in € 2.800,00 per compensi ed in € 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
[...]
Così deciso in Roma l'11.2.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9386 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 30.12.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 20.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Scalbi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico Mancini, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18602/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 57478/2020 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2024.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18602/2020 nei confronti della Controparte_1 per l'importo di € 13.884,00 a titolo di corrispettivo per i lavori svolti presso il cantiere Parte_1 di via Giulio Frascheri s.n.c.
pagina 1 di 5 La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con Parte_1
l'accertamento che la società opponente non fosse tenuta al pagamento di qualsiasi somma in relazione alla fattura di cui al procedimento monitorio.
A tal fine ha esposto: - che il credito azionato dalla controparte avrebbe dovuto ritenersi prescritto, essendo decorso il termine di cui all'art. 2948 c.c. in relazione alla prestazione di locazione di beni mobili e di cui all'art. 2951 c.c. con riferimento alla dedotta attività di trasporto, in quanto le prestazioni sarebbero state rese tra il giugno ed il novembre 2014; - che nel merito comunque la controparte non aveva documentato in alcun modo l'esecuzione delle prestazioni e neppure di aver formulato richiesta di pagamento del corrispettivo nell'arco di tempo trascorso;
- che l'onere probatorio gravava sulla controparte e non poteva ritenersi assolto con la mera produzione della fattura.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo.
A tal fine ha esposto: - che l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi totalmente infondata, in quanto non si trattava di prestazioni di natura periodica e comunque non si verteva in materia di contratto di locazione, bensì di noleggio, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale;
- che in considerazione dei rapporti esistenti tra le parti, che si erano protratti nel corso di vari anni, non erano mai stati formalizzati accordi scritti, - che in passato non erano mai sorte questioni tra le parti in ordine all'adempimento delle reciproche obbligazioni;
- che prima di agire giudizialmente l'opposta aveva tentato di risolvere bonariamente la questione;
- che le prestazioni erano state senza dubbio svolte;
- che sussistevano tutti i presupposti per il positivo accertamento del credito.
L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione è stata respinta.
Non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 1.9.2023.
All'udienza del 28.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da Controparte_1 nei confronti di sulla base della fattura n. 21/2014 recante l'indicazione “lavori presso Parte_1 vostro cantiere in via Giulio Frascheri s.n.c. svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre e nello specifico pulizia garage e realizzazione della fogna acque chiare, calcinacci riciclati n. 3 viaggi, noleggio mini escavatore e bob ore 212, per un totale di € 13.350,00. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di tale documento e dell'estratto autentico notarile, contenente tale fattura.
pagina 2 di 5 La parte opponente ha dedotto anzitutto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, sostenendo che le prestazioni per cui la controparte aveva agito fossero qualificabili come relative ad un contratto di locazione, con conseguente applicabilità dell'art. 2948 c.c., o comunque attinenti ad un contratto di trasporto, richiamando quindi l'art. 2951 c.c.
La prospettazione della sul punto non può ritenersi fondata: dallo stesso esame del Parte_1 contenuto della fattura, nella quale si fa riferimento all'esecuzione di lavori presso un immobile, nello specifico costituiti da pulizia del garage, realizzazione di una fognatura, con prestazioni accessorie costituite dal trasporto dei calcinacci e dall'utilizzo dell'escavatore per l'esecuzione dell'intervento. Il rapporto asseritamente intercorso tra le parti deve essere quindi qualificato come appalto, dovendosi tener conto della prospettazione dell'originaria ricorrente in ordine alle prestazioni svolte. Ne consegue che il termine di prescrizione correttamente invocabile è quello ordinario decennale e che quindi, risalendo le prestazioni all'anno 2014 ed avendo la agito nell'anno 2020 per ottenere il Parte_2 relativo corrispettivo, non è possibile ritenere estinto il relativo diritto per prescrizione.
Nel merito, l'opponente ha negato l'avvenuto espletamento delle prestazioni indicate nella fattura azionata, limitandosi a riconoscere che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale nell'anno
2012, documentato dall'invio di un preventivo, dalla relativa accettazione, dalla trasmissione delle fatture relative al corrispettivo e dal pagamento avvenuto entro pochi mesi ed evidenziando che invece in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nell'anno 2014 non era stato prodotto alcun analogo documento.
Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In particolare, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). pagina 3 di 5 E' stato inoltre ribadito dalla Suprema Corte che quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 806 del
15/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
Applicando i principi esposti al caso di specie, deve ritenersi che l'opponente, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova dell'espletamento delle prestazioni e della maturazione del relativo diritto di credito, essendosi limitato a produrre, come detto, in sede monitoria copia della fattura e l'estratto autentico, ed in sede ordinaria estratti conto bancari da cui risultano alcuni pagamenti effettuati dalla in relazione ad altre fatture e a richiedere la prova orale sui Parte_1 capitoli indicati nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c.
L'istanza di ammissione di prova orale è stata respinta, per le motivazioni che è opportuno meglio specificare in questa sede, come segue:
capitoli 1) e 2) hanno contenuto generico, essendo idonei esclusivamente ad individuare il luogo di esecuzione dei lavori ed il loro eventuale oggetto ma non a provare il corrispettivo maturato;
capitoli 3) e 6) hanno contenuto valutativo, essendo volti a chiarire il contenuto della fattura in ordine alle prestazioni elencate;
capitoli 4), 5), 7) e 10) hanno ad oggetto circostanze non oggetto di contestazione;
capitoli 8), 9), 11), 12) e 13) hanno ad oggetto circostanza generiche, non dirimenti ai fini della decisione.
Anche l'eventuale ammissione dei primi due capitoli di prova non avrebbe comunque consentito di ritenere provati tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, non essendovi alcun riferimento all'ammontare del corrispettivo richiesto. Peraltro, si sarebbe trattato di richiedere ai testimoni di riferire fatti relativi a svolgimento di lavori, che si sarebbero verificati ben sette anni prima pagina 4 di 5 dell'espletamento della prova, essendo improbabile che anche il teste , indicato come Testimone_1 colui che aveva in concreto lavorato nel cantiere, possa a distanza di tanto tempo ricordare precisamente le attività svolte.
In generale, inoltre, il lungo lasso di tempo trascorso tra il periodo in cui sarebbero state svolte le prestazioni (da giugno a novembre 2014) e la prima ed unica richiesta di pagamento (ottobre 2020) seguita poi dal ricorso monitorio, costituisce ulteriore elemento di valutazione in ordine alla carenza del necessario supporto probatorio della domanda della Controparte_1
L'opposizione deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 18602/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 57478/2020;
condanna la al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte_3 Parte_1 che liquida in € 2.800,00 per compensi ed in € 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
[...]
Così deciso in Roma l'11.2.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
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