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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato ex art. 282 duodecies e sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRA
in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Malesci;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello stato;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 liquidazione delle spettanze dovute al custode giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Nola nel
Proc. N.R. 6548/2024 in data 09.08.2024 e comunicato in data 09.09.2024 con il quale, relativamente alla custodia dell'autoveicolo OPEL CROSSLAND targato FX286EH per il periodo dal 22.03.2024 al 13.06.2024 veniva liquidato l'importo pari ad euro 62,83 comprensivo di IVA.
A fondamento della proposta opposizione, la parte rilevava che il primo giudice aveva errato nel liquidare il compenso in quanto il PM aveva irragionevolmente ridotto gli importi dovuti secondo le tariffe di cui al DM
265/2006, non riconoscendo il compenso come richiesto per il trasporto e non ritenendo provata la effettività della complessiva prestazione. Concludeva, quindi, perché il compenso ad essa spettante fosse liquidato nella misura di euro 368,16 oltre IVA. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedevano CP_1
l'integrale rigetto.
Tanto brevemente premesso in fatto, l'opposizione si è rilevata fondata sebbene in parte e nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto giova rammentare che il DPR n. 115 del 2002 art. 276 stabilisce che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59 della stessa legge. Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione delle indennità di custodia è stato emanato con D.M. Ministero della Giustizia 09.02.2006 n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile. Il D.M. n. 265/2006 contiene l'espressa regolamentazione della tariffa da applicare per la custodia dei veicoli a motore e per i natanti e va pertanto applicata al caso di specie.
Non sussistono, inoltre, elementi che consentano di ritenere sproporzionati gli importi riconosciuti dalle tariffe.
Circa i motivi di doglianza svolti dall'opponente, ritiene questo giudice che debbano essere riconosciute le spese di trasporto come previste nelle tariffe atteso che dal verbale di affidamento in atti emerge che il trasporto del veicolo veniva effettuato da Sant'Anastasia con due carri e due operai fino a Casalnuovo di
Napoli con operazioni di recupero che si svolgevano dalle ore 12,00 alle ore 17,00. Tanto considerato si ritengono congrue e non sproporzionate le tariffe di trasporto previste dal DM 265/2006 non emergendo elementi tali da non riconoscere il predetto compenso, predeterminato, appunto dall'art. 1 lettera e) DM
265/2006 in euro 60,00.
Circa il compenso per l'attività di custodia, posto che non vi è prova che la custodia del mezzo avveniva in area coperta, e tenuto conto della circostanza che la custodia durava dal 22.03.2024 al 13.06.2024, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la custodia in area scoperta pari ad euro 1,68 al giorno per un importo totale, per 83 gg, di euro 139,44. Dagli atti di causa e, segnatamente, dal verbale di dissequestro emerge che effettivamente la provvide alla custodia del veicolo (cfr. notifica verbale di dissequestro notificato Pt_1
a ). Parte_2
Da quanto precede deriva che, in riforma del decreto di liquidazione opposto, in favore di Parte_1 per l'attività di custodia di cui è causa, va liquidata la somma pari ad euro 199,44 oltre IVA.
[...]
Spese compensate tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
PQM
1) Accoglie l'opposizione e a modifica del decreto reso dalla Procura della Repubblica di Nola
Proc. N.R. 6548/2024 in data 09.08.2024 liquida in favore della per Parte_1 compenso della custodia sull'autoveicolo OPEL CROSSLAND targato FX286EH per il periodo dal 22.03.2024 al 13.06.2024 la somma di euro 199,44 oltre IVA;
2) Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 06.05.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato ex art. 282 duodecies e sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRA
in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Malesci;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello stato;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 liquidazione delle spettanze dovute al custode giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Nola nel
Proc. N.R. 6548/2024 in data 09.08.2024 e comunicato in data 09.09.2024 con il quale, relativamente alla custodia dell'autoveicolo OPEL CROSSLAND targato FX286EH per il periodo dal 22.03.2024 al 13.06.2024 veniva liquidato l'importo pari ad euro 62,83 comprensivo di IVA.
A fondamento della proposta opposizione, la parte rilevava che il primo giudice aveva errato nel liquidare il compenso in quanto il PM aveva irragionevolmente ridotto gli importi dovuti secondo le tariffe di cui al DM
265/2006, non riconoscendo il compenso come richiesto per il trasporto e non ritenendo provata la effettività della complessiva prestazione. Concludeva, quindi, perché il compenso ad essa spettante fosse liquidato nella misura di euro 368,16 oltre IVA. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedevano CP_1
l'integrale rigetto.
Tanto brevemente premesso in fatto, l'opposizione si è rilevata fondata sebbene in parte e nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto giova rammentare che il DPR n. 115 del 2002 art. 276 stabilisce che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59 della stessa legge. Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione delle indennità di custodia è stato emanato con D.M. Ministero della Giustizia 09.02.2006 n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile. Il D.M. n. 265/2006 contiene l'espressa regolamentazione della tariffa da applicare per la custodia dei veicoli a motore e per i natanti e va pertanto applicata al caso di specie.
Non sussistono, inoltre, elementi che consentano di ritenere sproporzionati gli importi riconosciuti dalle tariffe.
Circa i motivi di doglianza svolti dall'opponente, ritiene questo giudice che debbano essere riconosciute le spese di trasporto come previste nelle tariffe atteso che dal verbale di affidamento in atti emerge che il trasporto del veicolo veniva effettuato da Sant'Anastasia con due carri e due operai fino a Casalnuovo di
Napoli con operazioni di recupero che si svolgevano dalle ore 12,00 alle ore 17,00. Tanto considerato si ritengono congrue e non sproporzionate le tariffe di trasporto previste dal DM 265/2006 non emergendo elementi tali da non riconoscere il predetto compenso, predeterminato, appunto dall'art. 1 lettera e) DM
265/2006 in euro 60,00.
Circa il compenso per l'attività di custodia, posto che non vi è prova che la custodia del mezzo avveniva in area coperta, e tenuto conto della circostanza che la custodia durava dal 22.03.2024 al 13.06.2024, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la custodia in area scoperta pari ad euro 1,68 al giorno per un importo totale, per 83 gg, di euro 139,44. Dagli atti di causa e, segnatamente, dal verbale di dissequestro emerge che effettivamente la provvide alla custodia del veicolo (cfr. notifica verbale di dissequestro notificato Pt_1
a ). Parte_2
Da quanto precede deriva che, in riforma del decreto di liquidazione opposto, in favore di Parte_1 per l'attività di custodia di cui è causa, va liquidata la somma pari ad euro 199,44 oltre IVA.
[...]
Spese compensate tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
PQM
1) Accoglie l'opposizione e a modifica del decreto reso dalla Procura della Repubblica di Nola
Proc. N.R. 6548/2024 in data 09.08.2024 liquida in favore della per Parte_1 compenso della custodia sull'autoveicolo OPEL CROSSLAND targato FX286EH per il periodo dal 22.03.2024 al 13.06.2024 la somma di euro 199,44 oltre IVA;
2) Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 06.05.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)