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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1206 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
Parte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARINONI ILARIA ( ) con P.IVA_1 C.F._1
Studio in VIA BARBERIA 24 BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
APPELLANTE
Contro
( ) e Parte_1 C.F._2 Controparte_1
( ) con il patrocinio dell'Avv. DOMENICA PAOLA VALTANCOLI, con C.F._3 domicilio eletto presso lo Studio del difensore in FAENZA VIA XX SETTEMBRE, 15
APPELLATI
1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MELANDRI FLORINDA Controparte_2 C.F._4
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA A. VOLTA, 1 C.F._5
48018 FAENZA;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 328 del 20.4-14.5.2020 del Tribunale di Ravenna
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc dell'atto di compravendita in data 26.05.2016 a rogiti Dott. , n. 18019 di Repertorio e n. 8396 di Raccolta con cui il Persona_1 IG. , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e la moglie IG.ra , nata a [...] il C.F._6 Controparte_1 17.10.1975,codice fiscale , hanno alienato alla IG.ra nata CodiceFiscale_7 Controparte_2 a Faenza (RA) il 02/12/1989, codice fiscale , il diritto di piena proprietà ½ CodiceFiscale_8 ciascuno sui seguente bene immobile: Fabbricato in Faenza (RA), via Borgo Pieve Ponte, n. 6,distinto al NCEU di detto comune al foglio 114, particella 67, subalterno 9, consistenza vani 8,5, categoria A3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge per i due gradi di giudizio.
Parte appellata ( + 1):(i) respingere l'appello spiegato da Pt_1 Parte_1 Pt_1
e in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto ed in ogni
[...] Parte_1 caso respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dalla stessa formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
(ii) condannare la società Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore degli appellati sigg. e
[...] Controparte_1
di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 Parte_1 c.p.c.;(iii) condannare la società Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite, disponendo, ex art. 93 i° comma c.p.c., la distrazione
[...] a favore del sottoscritto difensore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipate.
Parte appellata ( : respingere l'appello proposto da CP_2 Parte_1 [...]
perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 328/2020 pubblicata il 14.05.2020. In via istruttoria si chiede prova per testi della signora di IA EC SA (Studio Lamone s.r.l.) Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova: 1) Dica la teste se i signori e Parte_1 Controparte_1
, promissari venditori, e la signora promissaria acquirente, si conoscevano
[...] Controparte_2 prima del suo intervento di intermediazione finalizzato alla compravendita dell'immobile sito in Faenza, Via Pieve Ponte n. 6. 2) Dica la teste quali sono stati i rapporti tra i promissari venditori e la promissaria acquirente dalla data della sottoscrizione del preliminare sino alla data del rogito. 3) Dica la teste se la signora a seguito delle precipitazioni occorse nel mese di ottobre Controparte_2 2016 aveva riscontrato che nell'immobile oggetto di compravendita pioveva abbondantemente e per questo motivo aveva richiesto una riduzione del prezzo. Con vittoria di spese e compensi legali ex
2 D.M. 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio e con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. al danno da liquidarsi in via equitativa nella misura equa e di giustizia.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 328/2020 il Tribunale di Ravenna pur riconoscendo, a favore della
[...]
, l'esistenza di un residuo credito Parte_1 Parte_1 Parte_1 sociale vantato nei confronti del socio di € 18.896,07, respingeva la domanda ex art. Parte_1
2901 c.c. proposta da detta società per la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di trasferimento del 26.05.2017 con cui gli ex coniugi e Parte_1 Controparte_1 avevano alienato, ciascuno la propria quota di ½ dell'immobile sito in Faenza via Borgo Pieve Ponte,
6 a rilevando, ex art. 115 cpc, l'assenza del consilium fraudis del terzo acquirente Controparte_2
risultata ignara, alla data della stipula del contratto preliminare, dell'esistenza di Controparte_2 esposizioni debitorie in capo all'alienante; dichiarava inoltre inammissibile per difetto di interesse la domanda di nullità dell'atto di cessione del credito tra e Controparte_2 Controparte_1 per essere stata detta cessione risolta consensualmente con scrittura privata del 28.02.2017; spese secondo soccombenza.
Proponeva appello Parte_1 Parte_1 Parte_1 censurando la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva escluso il consilium fraudis dell'acquirente, la quale, sosteneva l'appellante, pur non conoscendo i venditori prima delle trattative per l'acquisto dell'immobile, aveva comunque sospettato l'esistenza di possibili esposizioni debitorie del venditore, tant'è che si era limitata a versare un importo di soli € 5.000 alla proposta ed aveva atteso l'avvenuta trascrizione del preliminare prima di versare un ulteriore acconto di € 25.000; inoltre avrebbe comunque potuto e quindi dovuto sciogliersi dalle obbligazioni assunte in sede di contratto preliminare visto che si erano verificati eventi che l'avrebbero giustificata, quali l'esistenza dei vizi nell'immobile e la notifica degli atti esecutivi di uno dei creditori. L'appellante rinunciava infine alla domanda di nullità dell'atto di cessione del credito stante Controparte_3 la prova della risoluzione consensuale di detta cessione avvenuta con scrittura privata del 28.02.2017
e concludeva come in epigrafe.
Si costituivano tutti gli appellati contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese, evidenziando altresì e Parte_1 Controparte_1
3 l'inammissibilità del gravame per difetto di valida procura che risultava rilasciata al difensore per una diversa causa.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Occorre premettere che il deposito della procura corretta rilasciata dall'appellante al proprio difensore
è stato regolarizzato in corso di causa e con esso è stata altresì prodotta una espressa dichiarazione del liquidatore e legale rappresentante della società appellante in cui questi attesta che il rilascio fosse precedente il giudizio, di talché risulta che solo per mero errore materiale la procura inizialmente depositata si riferisse ad un diverso giudizio.
Ciò premesso deve comunque rilevarsi l'infondatezza dell'appello.
Condivisibilmente, infatti, il primo giudice ha evidenziato il difetto del consilium fraudis in capo all'acquirente, la quale peraltro, dalla data in cui ha avuto notizia dell'esistenza di posizioni debitorie del suo dante causa, è con i creditori di quest'ultimo che ha concordato la consegna del prezzo residuo, al netto delle somme già versate alla proposta e al preliminare (ovvero in epoca antecedente la scoperta dei debiti dell' ed al netto delle somme destinate alla banca per l'estinzione del Pt_1 mutuo.
Peraltro, ha soddisfatto direttamente, fra gli altri, anche un creditore dell'appellante il quale CP_2
a fronte della somma di € 18.000,00 ha liberato la sua debitrice ( Parte_1 Pt_1
e Gabriela Alina Vartolomei), rinunciando al suo maggior credito di € 33.000,00.
[...]
È vero, come correttamente osservato dal Tribunale, che detta operazione, pur vantaggiosa per l'appellante, non ha liberato il socio nei confronti della propria società, ma è altrettanto vero che quest'ultima non ha fornito alcuna prova, nemmeno indiziaria che fosse al corrente CP_2 dell'esistenza di detto debito al momento della stipula del preliminare di compravendita, ovvero nel momento in cui ha espresso la sua volontà di obbligarsi all'acquisto dell'immobile. La tesi dell'appellante che si debba considerare una prova presuntiva della conoscenza dei debiti del promittente venditore, la circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato nella forma dell'atto notarile e che sia stato, così come avrebbe infatti dovuto essere, registrato e trascritto, equivarrebbe, infondatamente, a dire che seguire la procedura regolarmente prevista per la stipula di un preliminare di compravendita immobiliare sia il segnale della mala fede dell'acquirente.
Quest'ultima, peraltro, era legittimata a ritenere che la società odierna appellante, nulla avesse da obiettare sulla compravendita, tant'è che l'aveva resa possibile proprio detta società rinunciando
4 all'esecuzione promossa nei confronti della avendo quest'ultima procrastinato la stipula CP_2 dell'atto di trasferimento fino alla definizione delle procedure esecutive iniziate a seguito dell'atto preliminare di compravendita.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello
Il gravame, per quanto azzardato, non consente comunque di ravvisare la dedotta responsabilità aggravata dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n.328/2020 del Tribunale di Ravenna
[...]
condanna e a Parte_1 Parte_1 rifondere a e in solido, nonché a Parte_1 Controparte_1
, le spese di lite del presente grado, che liquida, a favore di ciascuna delle due Controparte_2 parti, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1206 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
Parte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARINONI ILARIA ( ) con P.IVA_1 C.F._1
Studio in VIA BARBERIA 24 BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
APPELLANTE
Contro
( ) e Parte_1 C.F._2 Controparte_1
( ) con il patrocinio dell'Avv. DOMENICA PAOLA VALTANCOLI, con C.F._3 domicilio eletto presso lo Studio del difensore in FAENZA VIA XX SETTEMBRE, 15
APPELLATI
1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MELANDRI FLORINDA Controparte_2 C.F._4
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA A. VOLTA, 1 C.F._5
48018 FAENZA;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 328 del 20.4-14.5.2020 del Tribunale di Ravenna
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc dell'atto di compravendita in data 26.05.2016 a rogiti Dott. , n. 18019 di Repertorio e n. 8396 di Raccolta con cui il Persona_1 IG. , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e la moglie IG.ra , nata a [...] il C.F._6 Controparte_1 17.10.1975,codice fiscale , hanno alienato alla IG.ra nata CodiceFiscale_7 Controparte_2 a Faenza (RA) il 02/12/1989, codice fiscale , il diritto di piena proprietà ½ CodiceFiscale_8 ciascuno sui seguente bene immobile: Fabbricato in Faenza (RA), via Borgo Pieve Ponte, n. 6,distinto al NCEU di detto comune al foglio 114, particella 67, subalterno 9, consistenza vani 8,5, categoria A3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge per i due gradi di giudizio.
Parte appellata ( + 1):(i) respingere l'appello spiegato da Pt_1 Parte_1 Pt_1
e in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto ed in ogni
[...] Parte_1 caso respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dalla stessa formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
(ii) condannare la società Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore degli appellati sigg. e
[...] Controparte_1
di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 Parte_1 c.p.c.;(iii) condannare la società Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite, disponendo, ex art. 93 i° comma c.p.c., la distrazione
[...] a favore del sottoscritto difensore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipate.
Parte appellata ( : respingere l'appello proposto da CP_2 Parte_1 [...]
perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 328/2020 pubblicata il 14.05.2020. In via istruttoria si chiede prova per testi della signora di IA EC SA (Studio Lamone s.r.l.) Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova: 1) Dica la teste se i signori e Parte_1 Controparte_1
, promissari venditori, e la signora promissaria acquirente, si conoscevano
[...] Controparte_2 prima del suo intervento di intermediazione finalizzato alla compravendita dell'immobile sito in Faenza, Via Pieve Ponte n. 6. 2) Dica la teste quali sono stati i rapporti tra i promissari venditori e la promissaria acquirente dalla data della sottoscrizione del preliminare sino alla data del rogito. 3) Dica la teste se la signora a seguito delle precipitazioni occorse nel mese di ottobre Controparte_2 2016 aveva riscontrato che nell'immobile oggetto di compravendita pioveva abbondantemente e per questo motivo aveva richiesto una riduzione del prezzo. Con vittoria di spese e compensi legali ex
2 D.M. 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio e con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. al danno da liquidarsi in via equitativa nella misura equa e di giustizia.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 328/2020 il Tribunale di Ravenna pur riconoscendo, a favore della
[...]
, l'esistenza di un residuo credito Parte_1 Parte_1 Parte_1 sociale vantato nei confronti del socio di € 18.896,07, respingeva la domanda ex art. Parte_1
2901 c.c. proposta da detta società per la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di trasferimento del 26.05.2017 con cui gli ex coniugi e Parte_1 Controparte_1 avevano alienato, ciascuno la propria quota di ½ dell'immobile sito in Faenza via Borgo Pieve Ponte,
6 a rilevando, ex art. 115 cpc, l'assenza del consilium fraudis del terzo acquirente Controparte_2
risultata ignara, alla data della stipula del contratto preliminare, dell'esistenza di Controparte_2 esposizioni debitorie in capo all'alienante; dichiarava inoltre inammissibile per difetto di interesse la domanda di nullità dell'atto di cessione del credito tra e Controparte_2 Controparte_1 per essere stata detta cessione risolta consensualmente con scrittura privata del 28.02.2017; spese secondo soccombenza.
Proponeva appello Parte_1 Parte_1 Parte_1 censurando la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva escluso il consilium fraudis dell'acquirente, la quale, sosteneva l'appellante, pur non conoscendo i venditori prima delle trattative per l'acquisto dell'immobile, aveva comunque sospettato l'esistenza di possibili esposizioni debitorie del venditore, tant'è che si era limitata a versare un importo di soli € 5.000 alla proposta ed aveva atteso l'avvenuta trascrizione del preliminare prima di versare un ulteriore acconto di € 25.000; inoltre avrebbe comunque potuto e quindi dovuto sciogliersi dalle obbligazioni assunte in sede di contratto preliminare visto che si erano verificati eventi che l'avrebbero giustificata, quali l'esistenza dei vizi nell'immobile e la notifica degli atti esecutivi di uno dei creditori. L'appellante rinunciava infine alla domanda di nullità dell'atto di cessione del credito stante Controparte_3 la prova della risoluzione consensuale di detta cessione avvenuta con scrittura privata del 28.02.2017
e concludeva come in epigrafe.
Si costituivano tutti gli appellati contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese, evidenziando altresì e Parte_1 Controparte_1
3 l'inammissibilità del gravame per difetto di valida procura che risultava rilasciata al difensore per una diversa causa.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Occorre premettere che il deposito della procura corretta rilasciata dall'appellante al proprio difensore
è stato regolarizzato in corso di causa e con esso è stata altresì prodotta una espressa dichiarazione del liquidatore e legale rappresentante della società appellante in cui questi attesta che il rilascio fosse precedente il giudizio, di talché risulta che solo per mero errore materiale la procura inizialmente depositata si riferisse ad un diverso giudizio.
Ciò premesso deve comunque rilevarsi l'infondatezza dell'appello.
Condivisibilmente, infatti, il primo giudice ha evidenziato il difetto del consilium fraudis in capo all'acquirente, la quale peraltro, dalla data in cui ha avuto notizia dell'esistenza di posizioni debitorie del suo dante causa, è con i creditori di quest'ultimo che ha concordato la consegna del prezzo residuo, al netto delle somme già versate alla proposta e al preliminare (ovvero in epoca antecedente la scoperta dei debiti dell' ed al netto delle somme destinate alla banca per l'estinzione del Pt_1 mutuo.
Peraltro, ha soddisfatto direttamente, fra gli altri, anche un creditore dell'appellante il quale CP_2
a fronte della somma di € 18.000,00 ha liberato la sua debitrice ( Parte_1 Pt_1
e Gabriela Alina Vartolomei), rinunciando al suo maggior credito di € 33.000,00.
[...]
È vero, come correttamente osservato dal Tribunale, che detta operazione, pur vantaggiosa per l'appellante, non ha liberato il socio nei confronti della propria società, ma è altrettanto vero che quest'ultima non ha fornito alcuna prova, nemmeno indiziaria che fosse al corrente CP_2 dell'esistenza di detto debito al momento della stipula del preliminare di compravendita, ovvero nel momento in cui ha espresso la sua volontà di obbligarsi all'acquisto dell'immobile. La tesi dell'appellante che si debba considerare una prova presuntiva della conoscenza dei debiti del promittente venditore, la circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato nella forma dell'atto notarile e che sia stato, così come avrebbe infatti dovuto essere, registrato e trascritto, equivarrebbe, infondatamente, a dire che seguire la procedura regolarmente prevista per la stipula di un preliminare di compravendita immobiliare sia il segnale della mala fede dell'acquirente.
Quest'ultima, peraltro, era legittimata a ritenere che la società odierna appellante, nulla avesse da obiettare sulla compravendita, tant'è che l'aveva resa possibile proprio detta società rinunciando
4 all'esecuzione promossa nei confronti della avendo quest'ultima procrastinato la stipula CP_2 dell'atto di trasferimento fino alla definizione delle procedure esecutive iniziate a seguito dell'atto preliminare di compravendita.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello
Il gravame, per quanto azzardato, non consente comunque di ravvisare la dedotta responsabilità aggravata dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n.328/2020 del Tribunale di Ravenna
[...]
condanna e a Parte_1 Parte_1 rifondere a e in solido, nonché a Parte_1 Controparte_1
, le spese di lite del presente grado, che liquida, a favore di ciascuna delle due Controparte_2 parti, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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