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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di TO Annunziata, in funzione di giudice DE lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi DEla sezione lavoro, al n. 5744/2022 a cui sono riuniti i procedimenti 6047/2022 e 6050/22
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e
[...] difesi dall'avv.to Emanuele Guarino con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Bologna n. 138, come da giusta procura in atti RICORRENTI E
in persona DE suo legale rappresentante p.t, rappresentata e CP_1 difesa, dall'avv. Francesca Ammendola presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo n. 296, come da giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito DE deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 25/10/2022 e in data 08/11/2022, riunti in corso di giudizio per identità DEle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: -di essere stati assunti dalla a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di CP_1 passaggio diretto ed immediato di cantiere eseguito tra il e la CP_2 resistente, con mansioni di operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A DE CCNL Fise Assoambiente DE 06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo,
1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso il cantiere di TO EL RE;
-che il rapporto di lavoro con la convenuta società era cessato in data 30/04/2022 a seguito di fitto di ramo d'azienda, con transito nella società Velia Ambiente srl ed instaurazione DE rapporto di lavoro a far data dal 01/05/2022 e che non era stato pagato il TFR, maturato durante il rapporto alle dipendenze DEl'azienda convenuta e rimasto nella materiale disponibilità DEla nonché le somme loro dovute a causale “permessi” ed CP_1
“ex festività”, nonché gli importi connessi a due specifici accordi sindacali siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021, quantificati come nei ricorsi. Tanto precisato, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice DE lavoro, chiedendo la condanna DEla convenuta al pagamento DEle somme indicate nei rispettivi ricorsi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare si deve rilevare che, anche alla luce degli interventi DEla Corte Costituzionale sul punto, nessuna prescrizione presuntiva appare poter decorrere, nel caso in esame, durante lo svolgimento DE rapporto di lavoro (non potendo il rapporto di lavoro considerarsi estinto per effetto DEl'affitto di azienda cfr. anche infra sul punto). Questo a prescindere dalla verosimiglianza DEle modalità di pagamento allegate dall'odierno resistente. Nel presente giudizio si è proceduto ad una istruttoria testimoniale (cfr. in particolare le deposizioni di , e ). Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Tuttavia le loro deposizioni appaiono generiche, a prescindere dai profili di attendibilità dei testi, considerati i vari rapporti sussistenti con le parti, e, quindi, non sembrano aver apportato rilevanti elementi probatori nel presente giudizio. Va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione DElo scrivente, sono, di recente, intervenute sentenze di questo Tribunale, che hanno vagliato la identica questione oggetto DE presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art.118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, DEla legge n. 69 DE 2009. I ricorrenti sostengono: di essere stati assunti il 28 marzo 2019 alle dipendenze DEl'Azienda convenuta a seguito di passaggio di cantiere Consorzio Gema/Buttol s.r.l. ed inquadrati nel Livello 2/A C.C.N.L. “Fise-Assoambiente” con mansioni di “operatore ecologico” disimpegnate sul cantiere di TO DE RE e che il rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile 2022, allorquando fu siglato un contratto di fitto di ramo d'azienda fra l'odierna convenuta e Velia Ambiente s.r.l.. Le particolari clausole DE predetto contratto comporterebbero l'impossibilità di ritenere valido il meccanismo di tutele previsto dall'art. 2112 c.c., anche se tutti i lavoratori erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze DEla affittuaria e da ciò, secondo la tesi attorea, sarebbe sorto il diritto di ciascun istante alla immediata erogazione DE T.F.R. maturato nel periodo 28 marzo 2019 - 30 aprile 2022, nonché quanto maturato - e non riscosso - nel medesimo
2 periodo lavorativo alle dipendenze DEla a titolo di “permessi” ed CP_1
“ex festività”. I ricorrenti hanno pure lamentato l'omessa corresponsione di quanto era stato oggetto di pattuizione negli accordi sindacali, siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021. Tanto premesso si osserva quanto segue. 1) Con riferimento alla questione relativa all'erogazione DE TFR e non riscosso l'art. 5 DE predetto contratto di fitto di ramo d'azienda stabilisce quanto segue: “Tutti i debiti e crediti sorti anteriormente alla data di sottoscrizione DE presente atto sono a carico e a favore DEla parte 'concedente'; mentre i debiti e crediti sorti durante il periodo di durata DE contratto di affitto saranno a carico e a favo-re DE 'concessionario'. Restano a carico DEla parte 'concedente', inoltre, tutti i debiti, di qualsivoglia natura, che dovessero essere accertati in futuro, riguardanti il periodo anteriore la stipula DE presente atto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo … debiti traenti titolo da rapporti con lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, istituti bancari, finanziari, assicurativi e fornitori. A tal riguardo, premesso che i dipendenti DEla società a socio unico ' hanno maturato per i periodi a CP_1 carico DEla medesima società a socio unico indennità CP_1 come permessi non ancora retribuiti, ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi ex festività, ratei di premio di produzione, qualora l'azienda avesse accantonato somme a titolo di TFR (trattamento fine rapporto) anche tali somme rimangono a carico DEla CP_1
Premesso, inoltre, che i dipendenti DEla società a socio unico ' CP_1 hanno maturato per i periodi a carico DEla stessa, giorni di ferie
[...] non ancora godute, le stesse verranno trasferite nei contatori ferie DEla srl Velia Ambiente. Al contempo la società a socio unico 'Velia Ambiente S.R.L.' rendiconterà alla società a socio unico il CP_1 quantitativo mensile di ferie godute, emettendo fattura a carico DEla stessa A tal fine la società a socio unico ' Controparte_1 CP_1 fornirà un elenco dettagliato per dipendente dei contatori ferie residue al 30 aprile 2022, in modo da poter distinguere le ferie non godute di competenza DEla società a socio unico ' rispetto a quelle CP_1 maturate dal 01 maggio 2022 di competenza DEla Velia Ambiente S.R.L.”. Come sottolineato nella sentenze di questo Tribunale, le clausole negoziali in disamina si limitano ad una disciplina diversa DEla responsabilità solidale prevista dalla legge fra “concedente” e
“concessionario”, senza incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze DEla “subentrante”. Il problema non riguarda la responsabilità solidale, che non costituisce elemento DEla prospettazione dei ricorrenti, il quale nemmeno hanno impugnato i relativi accordi. Proprio da questi ultimi non è possibile dedurre, con interpretazione
3 abrogante di ben precise clausole negoziali, la cessazione dei rapporti con la cedente e la conseguente, seppure mai esplicitata, nascita di altri e nuovi rapporti con la cessionaria. Per tale ragione, l'erogazione DE T.F.R. parziale, maturato durante il periodo in cui gli istanti erano dipendenti DEla non può essere chiesta in maniera unilaterale dai CP_1 lavoratori. Infatti, il pagamento DE T.F.R. costituirà obbligazione datoriale esigibile alla cessazione dei rapporti che sono unici, in quanto sono continuati con Velia Ambiente s.r.l.. 2) Per quanto concerne il capo di domanda relativo alle somme dovute per
“permessi” ed “ex festività”, va rilevato che tali voci salariali restano dovute in corso di rapporto e, pertanto, sono rivendicabili in ogni momento dai lavoratori, laddove i relativi importi risultino non corrisposti. Nel dettaglio, non essendo mai sorta contestazione sull'an e sul quantum DE dovuto maturato dai ricorrenti, la conclusione resta necessitata e sfocia nella condanna DEla convenuta al pagamento degli importi CP_1 rivendicati, come segue: 964,36 a causale “permessi”; e Parte_1
425,70 a causale “ex festività”; 1028,27 a causale Parte_3
“permessi”; e 423,70 a causale “ex festività”; 1114,39 a Parte_2 causale “permessi”; e 382,02 a causale “ex festività”; 3) Riguardo al terzo capo di domanda, ossia la richiesta per il pagamento degli importi conseguenti all'accordo sindacale DE 26 giugno 2020, va detto che quest'ultimo prevedeva il “premio di risultato” o “di produttività”, suddiviso in due distinte sezioni, la prima giornaliera, la seconda bimestrale.
I ricorrenti hanno dedotto di avere percepito solo il premio giornaliero di produttività fino a settembre 2020 e di non avere più nulla ricevuto per detto titolo dal mese di ottobre, mentre il premio “bimestrale” non sarebbe mai stato corrisposto dalla convenuta. Le previsioni DEl'accordo sindacale DE 26 giugno 2020 rimandano, per l'erogazione DE premio “giornaliero”, alla corretta esecuzione DEla missione e alla disponibilità di ciascun dipendente a coprire l'intero orario di lavoro, con espressa previsione di pubblicazione, ad opera DEl'Azienda, di tabelle DEla produttività entro 48 ore dal turno di lavoro. Tale profilo attiene al fatto costitutivo DE diritto azionato ed è espressamente contestato dalla società datoriale per il periodo rivendicato nei ricorsi. A fronte DEl'assenza di idonei supporti allegatori e probatori sul punto (cfr. quanto allegato supra sulla prova testimoniale) da parte dei lavoratori, deve rilevarsi che la resistente ha allegato e documentato di avere pagato il premio fino al mese di ottobre (non quindi di settembre), esponendo di non avere elargito nulla più successivamente per mancata ricorrenza DEle condizioni legittimanti un tale pagamento. Sotto questo
4 profilo, si ripete, nessun decisivo elemento probatorio sembra essere stato fornito dall'istruttoria testimoniale. Pertanto, in virtù DE principio DEl'onere DEla prova (gravante in capo ai ricorrenti), nulla può essere loro riconosciuto a titolo di premio
“giornaliero” di cui all'accordo sindacale DE 26 giugno 2020. Ad analoga conclusione, anche per ciò che concerne l'istruttoria testimoniale, si perviene riguardo il premio “bimestrale” di cui al predetto accordo. L'intesa prevedeva che il premio sarebbe stato corrisposto in maniera proporzionale sulla base di elementi che sarebbero stati condivisi in appositi verbali da stipulare in seguito, mentre restava a carico DEla resistente il compito di inviare una proposta da porre al centro DEle intese. Nulla di idoneo e sufficiente è stato allegato e dimostrato sul punto. Sulla base di questo quadro probatorio, non può che rigettarsi la pretesa dei ricorrenti, in assenza di alcuna prospettazione di responsabilità per risarcimento danni da addebitare al datore di lavoro in virtù DEla sua eventuale inerzia.
4) Da ultimo, va esaminato il quarto capo di domanda, relativo alle rivendicazioni per il mancato percepimento - nella misura dovuta - DE premio giornaliero, decorrente da marzo 2021, in conseguenza DEl'accordo sindacale DE 18/03/2021. La resistente ha risposto a tali pretese attoree affermando che il premio aveva una durata “sperimentale” solo semestrale e che, pertanto, sarebbe stato erogabile da marzo ad agosto 2021, visto che nessun successivo accordo era intervenuto tra le parti;
sempre sul punto, la convenuta ha sostenuto di aver accertato la mancata ricorrenza DEle condizioni di erogabilità DEl'emolumento nel mese di agosto e che il premio sarebbe stato regolarmente pagato da marzo a luglio, seppure nella misura dovuta in ragione DEle effettive giornate lavorative prestate dai dipendenti. E' vero che, secondo l'accordo DE 18 marzo 2021, per il moltiplicatore da usare si doveva prendere in considerazione non l'astratta durata DE mese di riferimento, ma le giornate di lavoro in concreto assicurate dal dipendente. In realtà, i ricorrenti hanno fatto riferimento ai parametri DE secondo accordo anche per il periodo successivo al mese di agosto 2021, muovendo dalla errata premessa DEla ultrattività DEle intese pattizie in difetto di disdetta, mentre, sarebbe stato necessario allegare e documentare un nuovo apposito patto per prolungare o rendere definitiva l'intesa DE 18 marzo 2021. Comunque, parte ricorrente nulla di idoneo ha contestato al rilievo aziendale inerente al mancato pagamento DE premio nel mese di agosto, per insussistenza dei presupposti di erogazione, portando in detrazione l'importo corrispondente a detta
5 mensilità, salvo, poi, a mantenere ferma la rivendicazione per il periodo successivo, senza alcuna idonea allegazione e dimostrazione sul punto. Riguardo al premio concordato nell'intesa DE 18 marzo 2021, relativo ai mesi da marzo a luglio di tale anno, è da osservare che la società resistente ha affermato che queste somme sono state conteggiate in busta paga, sotto la voce buoni pasti fig., con calcolo riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa;
ciò che manca, tuttavia, è la prova che tali somme portate in busta paga siano state realmente erogate ai destinatari. La società si è limitata a documentare di avere versato su una certa piattaforma asseritamente utilizzata dai suoi dipendenti determinati importi a causale, peraltro, diversa. I lavoratori hanno contestato la ricezione di quegli importi. Anche sotto questo profilo si deve rilevare che la prova testimoniale appare generica e non idonea a provare il pagamento in relazione ai singoli lavoratori odierni ricorrenti. Ciò comporta che il datore di lavoro è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare il c.d. “fatto estintivo” DEl'obbligazione retributiva al quale era tenuto sulla base DEle sue stesse ammissioni inerenti alla ricorrenza dei presupposti DEla relativa monetizzazione. E' evidente che il quantum dovuto va calcolato sulla base DEle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore 8. Tanto premesso, esaminate le buste paga dei ricorrenti relative alle predette mensilità, va rilevato che le effettive giornate di lavoro rispettivamente per: sono state 131, di conseguenza, applicato il Parte_1 moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo è pari ad € 1048,00;
sono state 130, di conseguenza, applicato il moltiplicatore Parte_2
8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo è pari ad € 1040,00; sono state 74 relative ai soli mesi di marzo, aprile, e Parte_3 maggio 2021, non essendo state depositate le buste paghe per i restanti mesi, di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo è pari ad € 592. Sulla base DEle considerazioni sinora esposte, la in persona DE CP_1 legale rapp. p.t., va condannata al pagamento DEla complessiva somma di euro 1048,00, in favore di euro 1040,00 in favore di Parte_1
ed euro 592,00 in favore di Parte_2 Parte_3
Le spese di lite, tenuto conto DE parziale accoglimento DE ricorso e DEla sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, possono essere
6 compensate nella misura di 2/3, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvedein parziale accoglimento DE ricorso:
1) condanna la al pagamento DEla somma di euro 2.438,06, in CP_1 favore di di euro 2.543,41 in favore di;
Parte_1 Parte_2 di euro 2.043,97 in favore di al lordo DEle ritenute Parte_3 di legge, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2) previa compensazione DEle spese di lite nella misura di 2/3, condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, DEla restante parte CP_1 liquidata in euro 1.440,00 (1/3 di euro 4.320,00) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
TO Annunziata, 24/03/2025
Il giudice
dott. Giovanni Favi
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