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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 25/02/2026, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2930/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3226/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505567 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444892 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Resistente: -.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte i seguenti atti datati 28.10.2024 e notificati entrambi in data 07.11.2024 da Roma Capitale:
-avviso di accertamento esecutivo n. 112401505567 per omessa dichiarazione Ta.Ri per un importo di
€ 2.577,00 relativo all'immobile di Roma, Indirizzo_1;
-avviso di accertamento esecutivo n. 112401444892 per omessa dichiarazione Ta.Ri per un importo di
€ 2.096,00. Relativo all'immobile di Roma Indirizzo_2.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
A sostegno del ricorso la parte ha prodotto la seguente documentazione: Cessazione utenza immobile
Indirizzo_1 a partire dal 01.07.2017; Contratto di locazione immobile Indirizzo_3; 5. Ricevute di pagamento Ta.Ri Indirizzo_3 ; Istanza in autotutela relativa ad accertamento n. 112401505567; Istanza in autotutela relativa ad accertamento n. 112401444892.
B) Si è costituita in giudizio RO IT solo in data 13.01.2026 depositando documentazione.
C) All'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al primo atto impugnato, la ricorrente deduce la inesistenza della obbligazione tributaria azionata, atteso che il contratto di locazione, concernente l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, è cessato in data 01.07.2017 e tale cessazione è stata regolarmente comunicata ad Ama S.p.A. in data
14.09.2018, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.
2. Con riferimento al secondo atto impugnato, la ricorrente deduce invece la non debenza della Ta.Ri richiesta, posto che la stessa, per gli anni in contestazione (2020-2022), ha provveduto regolarmente al pagamento della tassa in questione, come emerge dalle ricevute allegate al ricorso.
La ricorrente lamenta di aver tempestivamente provveduto a richiedere ad Ama S.p.A. l'annullamento in sede di autotutela degli avvisi di accertamento al fine di evitare il ricorso al giudice tributario.
Orbene, Roma Capitale si è costituita dolo tardivamente e ben oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 32 del D. Legvo 546/1992, ed in particolare si osserva che la documentazione prodotta in ordine all'autotutea non è utilizzabile in quanto depositata in violazione dell' Articolo 32 riguardante il “Deposito di documenti e di memorie” che prevede: “ -1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. -2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. -3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio”.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Quanto al carico delle spese, tenuto conto della non contestualità della comunicazione di cessazione dell'utenza di Indirizzo_1, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice monocratico (Margherita Mantini)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3226/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505567 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444892 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Resistente: -.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte i seguenti atti datati 28.10.2024 e notificati entrambi in data 07.11.2024 da Roma Capitale:
-avviso di accertamento esecutivo n. 112401505567 per omessa dichiarazione Ta.Ri per un importo di
€ 2.577,00 relativo all'immobile di Roma, Indirizzo_1;
-avviso di accertamento esecutivo n. 112401444892 per omessa dichiarazione Ta.Ri per un importo di
€ 2.096,00. Relativo all'immobile di Roma Indirizzo_2.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
A sostegno del ricorso la parte ha prodotto la seguente documentazione: Cessazione utenza immobile
Indirizzo_1 a partire dal 01.07.2017; Contratto di locazione immobile Indirizzo_3; 5. Ricevute di pagamento Ta.Ri Indirizzo_3 ; Istanza in autotutela relativa ad accertamento n. 112401505567; Istanza in autotutela relativa ad accertamento n. 112401444892.
B) Si è costituita in giudizio RO IT solo in data 13.01.2026 depositando documentazione.
C) All'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al primo atto impugnato, la ricorrente deduce la inesistenza della obbligazione tributaria azionata, atteso che il contratto di locazione, concernente l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, è cessato in data 01.07.2017 e tale cessazione è stata regolarmente comunicata ad Ama S.p.A. in data
14.09.2018, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.
2. Con riferimento al secondo atto impugnato, la ricorrente deduce invece la non debenza della Ta.Ri richiesta, posto che la stessa, per gli anni in contestazione (2020-2022), ha provveduto regolarmente al pagamento della tassa in questione, come emerge dalle ricevute allegate al ricorso.
La ricorrente lamenta di aver tempestivamente provveduto a richiedere ad Ama S.p.A. l'annullamento in sede di autotutela degli avvisi di accertamento al fine di evitare il ricorso al giudice tributario.
Orbene, Roma Capitale si è costituita dolo tardivamente e ben oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 32 del D. Legvo 546/1992, ed in particolare si osserva che la documentazione prodotta in ordine all'autotutea non è utilizzabile in quanto depositata in violazione dell' Articolo 32 riguardante il “Deposito di documenti e di memorie” che prevede: “ -1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. -2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. -3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio”.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Quanto al carico delle spese, tenuto conto della non contestualità della comunicazione di cessazione dell'utenza di Indirizzo_1, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice monocratico (Margherita Mantini)