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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAM n. 02820249007404532000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato alla Corte Tributaria Provinciale venivano proposti ricorsi avverso intimazioni di pagamento, limitatamente ai soli avvisi di accertamento nn. 250TEGM001424 e 250TEGM001067, relativi ad omesso versamento IRPEF per gli anni 2015/2016.
I ricorrenti lamentavano in sostanza l'inesistenza dei titoli esecutivo per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica di alcun avviso di accertamento, e parimenti per omessa ricezione delle stesse relative cartelle di pagamento, e conseguente decadenza della pretesa tributaria;
l'assenza di alcun regolare o tempestivo atto presupposto avrebbe determinato la estinzione della pretesa creditoria.
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto, infatti, alla eccezione di parte ricorrente riferita alla omessa ricezione degli avvisi o cartelle presupposte pure richiamati nell'atto di ingiunzione impugnato, si osserva sul punto che le parti convenute avrebbero dovuto diligentemente attestare la regolare consegna di detti atti presupposti, ovvero avvisi di accertamento nn. 250TEGM001424 e 250TEGM001067.
Si aggiunge poi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca prova completa ed idonea per sostenere che la intimazione sia stata preceduta da regolare atto prodromico riferibili alle annualità in contestazione, notificato tempestivamente e ritualmente, anzi dalla documentazione utilizzabile per la decisione e prodotta dal ricorrente emerge la omessa rituale consegna al contribuente della cartella ed avvisi solo richiamati nell'ingiunzione.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato non è pertanto il presente ricorso deve essere accolto avendo l'ente impositore non correttamente operato richiedendo il pagamento di tributi estinti e comunque non dovuti.
Per quanto sopra esposto,il Giudice , ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Appaiono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAM n. 02820249007404532000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato alla Corte Tributaria Provinciale venivano proposti ricorsi avverso intimazioni di pagamento, limitatamente ai soli avvisi di accertamento nn. 250TEGM001424 e 250TEGM001067, relativi ad omesso versamento IRPEF per gli anni 2015/2016.
I ricorrenti lamentavano in sostanza l'inesistenza dei titoli esecutivo per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica di alcun avviso di accertamento, e parimenti per omessa ricezione delle stesse relative cartelle di pagamento, e conseguente decadenza della pretesa tributaria;
l'assenza di alcun regolare o tempestivo atto presupposto avrebbe determinato la estinzione della pretesa creditoria.
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto, infatti, alla eccezione di parte ricorrente riferita alla omessa ricezione degli avvisi o cartelle presupposte pure richiamati nell'atto di ingiunzione impugnato, si osserva sul punto che le parti convenute avrebbero dovuto diligentemente attestare la regolare consegna di detti atti presupposti, ovvero avvisi di accertamento nn. 250TEGM001424 e 250TEGM001067.
Si aggiunge poi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca prova completa ed idonea per sostenere che la intimazione sia stata preceduta da regolare atto prodromico riferibili alle annualità in contestazione, notificato tempestivamente e ritualmente, anzi dalla documentazione utilizzabile per la decisione e prodotta dal ricorrente emerge la omessa rituale consegna al contribuente della cartella ed avvisi solo richiamati nell'ingiunzione.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato non è pertanto il presente ricorso deve essere accolto avendo l'ente impositore non correttamente operato richiedendo il pagamento di tributi estinti e comunque non dovuti.
Per quanto sopra esposto,il Giudice , ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Appaiono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate