Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto valida la notifica a mezzo PEC, evidenziando l'introduzione del domicilio digitale e la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di notificare atti anche tramite PEC, specialmente per professionisti come l'avvocato ricorrente. Il sistema notificatorio telematico supera i limiti territoriali legati alla residenza.

  • Rigettato
    Omissione valutazione costi

    La Corte ha rilevato che i costi non sono stati dimostrati né sotto il profilo del sostenimento né sotto quello dell'inerenza (collegamento funzionale con l'attività svolta). È mancato l'onere della prova a carico del contribuente e non sono state effettuate le dovute annotazioni contabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 9
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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