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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IMP SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna avverso l'Avviso di accertamento n. THB01DE01467/2024, notificato in data 24.9.2024 - Tributi: IVA, IRPEF, Addizionali e Imposta sostitutiva (D.L. n. 167/90) - Periodo di imposta: anno 2018.
La pretesa erariale scaturisce da accertati maggiori redditi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta e non indicati dal contribuente in dichiarazione e da mancata indicazione di redditi di capitale connessi al deposito di somme presso istituti di credito in Austria e Irlanda da tassare ai sensi dell'art. 18 del Tuir.
Le doglianze espresse dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso attengono essenzialmente: 1) Alla nullità/inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento n.THB01DE01467/2024 – in relazione alla
“residenza estera” e all'iscrizione all'A.I.R.E. del contribuente;
2) All'omessa valutazione di costi, da parte dell'Ufficio, sostenuti per l'esercizio dell'attività professionale ed incidenti sui compensi professionali.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
L'Agenzia respinge in toto quanto espresso dalla parte ricorrente sottolineando come lo stesso si limiti a contestare la regolarità della notifica dell'atto impositivo e il mancato riconoscimento di maggiori costi senza dedurre alcunchè in merito al rilievo dei maggiori redditi accertati.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In primis la Corte, al proposito della validità della notifica a mezzo PEC, evidenzia come, in un'ottica di un uso generalizzato della PEC da parte dell'Amministrazione Finanziaria ai fini notificatori degli atti, domicilio digitaleè stato introdotto il e cioè l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il domicilio digitale è quindi l'indirizzo elettronico “ufficiale”, scelto dal cittadino (imprenditore, professionista o anche privato) presso cui ricevere comunicazioni e notifiche giuridicamente rilevanti. Peraltro la formulazione della disciplina in tema di notifiche telematiche, ter contenuta nell'articolo 60- , del D.P.R. n. 600 del 1973 (ri)conferma la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di eseguire la notifica al domicilio digitale dei contribuenti oltre alla notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni con le ulteriori tradizionali modalità, tra cui l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento o messo speciale.
Per cui l'eccezione avanzata da ricorrente è da respingere, anche alla luce del fatto che lo stesso svolge la professione di avvocato e possiede un indirizzo digitale inserito nel registro INI PEC utilizzato per le notifiche aventi pieno valore legale.
La caratteristica del sistema notificatorio implica altresì anche il superamento di limiti territoriali o comunque legati al luogo di residenza.
Per quanto riguarda la doglianza connessa al mancato riconoscimento di costi occorre rilevare che non sono dimostrati, neppure sotto il profilo del sostenimento, i requisiti essenziali rappresentati dall'inerenza dei medesimi e cioè il collegamento funzionale tra il costo e l'attività svolta. Manca l'onere della prova posto a carico del contribuente e non si apprezzano le dovute annotazioni dei documenti contabili di riferimento sui registri contabili.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida n Euro 6.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IMP SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01467 -2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna avverso l'Avviso di accertamento n. THB01DE01467/2024, notificato in data 24.9.2024 - Tributi: IVA, IRPEF, Addizionali e Imposta sostitutiva (D.L. n. 167/90) - Periodo di imposta: anno 2018.
La pretesa erariale scaturisce da accertati maggiori redditi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta e non indicati dal contribuente in dichiarazione e da mancata indicazione di redditi di capitale connessi al deposito di somme presso istituti di credito in Austria e Irlanda da tassare ai sensi dell'art. 18 del Tuir.
Le doglianze espresse dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso attengono essenzialmente: 1) Alla nullità/inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento n.THB01DE01467/2024 – in relazione alla
“residenza estera” e all'iscrizione all'A.I.R.E. del contribuente;
2) All'omessa valutazione di costi, da parte dell'Ufficio, sostenuti per l'esercizio dell'attività professionale ed incidenti sui compensi professionali.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
L'Agenzia respinge in toto quanto espresso dalla parte ricorrente sottolineando come lo stesso si limiti a contestare la regolarità della notifica dell'atto impositivo e il mancato riconoscimento di maggiori costi senza dedurre alcunchè in merito al rilievo dei maggiori redditi accertati.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In primis la Corte, al proposito della validità della notifica a mezzo PEC, evidenzia come, in un'ottica di un uso generalizzato della PEC da parte dell'Amministrazione Finanziaria ai fini notificatori degli atti, domicilio digitaleè stato introdotto il e cioè l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il domicilio digitale è quindi l'indirizzo elettronico “ufficiale”, scelto dal cittadino (imprenditore, professionista o anche privato) presso cui ricevere comunicazioni e notifiche giuridicamente rilevanti. Peraltro la formulazione della disciplina in tema di notifiche telematiche, ter contenuta nell'articolo 60- , del D.P.R. n. 600 del 1973 (ri)conferma la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di eseguire la notifica al domicilio digitale dei contribuenti oltre alla notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni con le ulteriori tradizionali modalità, tra cui l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento o messo speciale.
Per cui l'eccezione avanzata da ricorrente è da respingere, anche alla luce del fatto che lo stesso svolge la professione di avvocato e possiede un indirizzo digitale inserito nel registro INI PEC utilizzato per le notifiche aventi pieno valore legale.
La caratteristica del sistema notificatorio implica altresì anche il superamento di limiti territoriali o comunque legati al luogo di residenza.
Per quanto riguarda la doglianza connessa al mancato riconoscimento di costi occorre rilevare che non sono dimostrati, neppure sotto il profilo del sostenimento, i requisiti essenziali rappresentati dall'inerenza dei medesimi e cioè il collegamento funzionale tra il costo e l'attività svolta. Manca l'onere della prova posto a carico del contribuente e non si apprezzano le dovute annotazioni dei documenti contabili di riferimento sui registri contabili.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida n Euro 6.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.