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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA MAURIZI,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROC. CIVILE N.910/2024
PROMOSSO DA . , nata a Santa Vittoria in [...] il Parte_1
30/10/1950 ed ivi residente a[...] CF
C.F._1
, nato a Santa Vittoria in [...] il [...], Parte_2 residente in [...] inter.3
CF. ; C.F._2
, nato in Santa Vittoria in [...] il [...], Parte_3 residente in [...], CF:
, rappresentati e difesi Avv. Enrico di Bonaventura C.F._3 giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fermo, largo Fogliani n.8
CONTRO
: , nato a [...] ( Albania) il 27/05/1981 CF Parte_4
residente in [...]
Settembre,28, rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Dionisi, del Foro di Macerata, in virtù di procura allegata in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio ai sensi dell'art.83 cpc ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Macerata C.so Cavour,n.33
OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE USO
ABITATATIVO
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri , Parte_1
e , convenivano innanzi a Codesto Tribunale il sig. Pt_2 Pt_3 Pt_4
per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione,
[...] che qui, per brevità sono da intendersi tutte interamente riportate e trascritte in ogni loro parte.. Assumevano gli odierni attori, che in data
1/12/2018 concedevano in locazione al convenuto l'immobile di loro proprietà sito in Santa Vittoria in Matenano alla via XX Settembre, 28, per la durata di anni 4, poi tacitamente rinnovato allo stesso per altri 4 anni con scadenza naturale il 30/11/2026 e ad un prezzo di Euro 280, 00 mensili (doc.1) . Inoltre, la convivenza è stata sempre pacifica fino all'Agosto 2023 anno in cui, sono iniziati i primi screzi con i proprietari in particolare con la Sig.ra che abita nel suo stesso stabile. (diffida Pt_1 in atti) Tale lamentele, da parte dei proprietari, sono iniziate, allorchè il conduttore iniziò a stoccare materiale edile, altri prodotti , anche pericolosi come bombole di gas ,all' interno di una capanna, non facente parte del contratto di locazione, ma di cui lo stesso si era arbitrariamente occupato ed utilizzato ( v. doc. fotografica) Tali comportamenti poi, assunsero il carattere di vere e proprie molestie tali da creare preoccupazioni e problemi alla Sig. talchè la stessa fu costretta a Pt_1 sporgere alla Procura in sede numerose querele Tra le tante: violenza privata, danneggiamento;
ingiuria, atti osceni in luogo pubblico di cui vie
è un CD allegato in pratica tutti atti contrari alla correttezza del buon padre di famiglia (Doc.n.6) e altri simili per cui la Procura evidenziando evidentemente indizi di reità ha chiesto il rinvio a giudizio del conduttore.
Tutta la situazione all'esponente uno stato continuo di paura tanto che la donna non esce più dal proprio appartamento al fine di evitare di incontrare il Si costituiva in giudizio a mezzo proprio procuratore il Pt_4 convenuto eccependo l'erronea introduzione del giudizio con l'atto di citazione anziché con ricorso. Si sottolinea brevemente che l'oggetto di tal giudizio è l'inadempimento contrattuale del conduttore per condotte illecite ai sensi dell'art.1587 cc ovvero per illeciti perpetuati ai danni della proprietaria. Costante giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che un giudizio per la violazione da parte del conduttore possa essere anche introdotto con un atto di citazione, in quanto atto complesso che , deve contenere tutti gli elementi necessari di tale atto, pena la nullità.. Pertanto la domanda proposta dal convenuto va respinta in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi qui di seguito dedotti. Infatti, tra le obbligazioni del conduttore vi è l'art. 1587
CC vi è quella di servirsi dell'immobile locato “ con la diligenza del buon padre di famiglia” Per la Cassazione che si è espressa con la sentenza n.228060/2020 e sulla scia di essa Sent. 25187 sez. III 2024, la violazione di tale norma e quindi della relativa pattuizione contrattuale, espressa in continui rumori molesti e danni del vicinato e del condominio può comportare la risoluzione del contratto. Orbene nel caso di cui si si occupa, come già detto, si è reso responsabile di condotte illecite che di certo non rientrato in una civile convivenza e, come tali, rientranti nell'art. 1587 cc. Tali condotte pertanto integrano inadempimento contrattuale. Ciò è tale da consentire ai locatori, in quanto provate, lo sfratto dell'immobile per cui è causa ed una impossibilità di proseguire il rapporto locatizio.
Tanto premesso,
PQM
Il GOP del Tribunale di fermo, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attore Accerta e dichiara che il Sig. per tutti i Parte_4 motivi esposti in narrativa , ha violato l'art 1587 CC con molestie arrecate sui beni di proprietà degli esponenti e in particolare della sig.ra Parte_1
Riconosce e dichiara che le condotte del convenuto sono
[...] contrarie alla obbligazione contrattuale del Buon padre di famiglia e, della diligenza media, nonché in violazione degli obblighi contrattuali di cui all'art. 1587 cc disponendo pertanto la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dello stesso conduttore e, di conseguenza lo sfratto dell'immobile di proprietà degli esponenti
Condanna infine, parte convenuta al pagamento in favore delle parti attrici delle spese e competenze di lite che si quantificano Euro 2.000,00 oltre accessori di Legge che dovranno essere pagati all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Fermo, li 23/09/2025
Il GOP dr. Rossella maurizi
CONTRO
:
, Parte_4