TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 209
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per illegittimità provvedimenti

    Il Collegio ha ritenuto che il risarcimento del danno non sia una conseguenza automatica dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richieda la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, in particolare del nesso di causalità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza di danni risarcibili riconducibili all'operato illegittimo delle amministrazioni e al periodo di efficacia dei provvedimenti. In particolare, la diminuzione del fatturato era già in atto prima dei provvedimenti contestati, la quantificazione del lucro cessante presentava criticità, la risoluzione del contratto di soccida non è stata provata, il danno di immagine è generico e la revoca dei contributi regionali non è causalmente riconducibile ai provvedimenti censurati né è stata adeguatamente provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 209
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 209
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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