Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leo Stilo e Giuseppe Manglaviti, con domicilio eletto presso lo studio Leo Stilo in Bianco, C.da Scoglio;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Bovalino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Borgia, NA Malara e Teresa Malavenda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento dei danni
a seguito dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS- e dell’ordine di chiusura dell’attività prot. n. -OMISSIS- emesso dal Comune di Bovalino, annullati con sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, del Comune di Bovalino e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ME TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 5.7.2024 e depositato il 18.7.2024 -OMISSIS-, in proprio e n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale, ha esposto:
-) in data -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2011 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria emetteva a carico della ditta individuale di cui egli è titolare il provvedimento interdittivo prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente;
-) in data -OMISSIS- gli veniva altresì notificato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Bovalino ordinava la chiusura dell’attività di allevamento zootecnico di cui il ricorrente è titolare e detto provvedimento veniva comunicato altresì alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CC) di Reggio Calabria;
-) i citati provvedimenti venivano avversati dinanzi a questa Sezione Staccata (ricorso R.G. n. -OMISSIS-) che, con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, accoglieva l’istanza cautelare sospendendone l’efficacia;
-) in data 2.11.2023, il ricorrente, previa reiterata sollecitazione per le vie brevi al Comune di Bovalino e alla CC di Reggio Calabria, diffidava detti enti all’ottemperanza della predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023;
-) in data il 3.11.2023 il Comune di Bovalino notiziava il ricorrente di aver informato la CC il 4.10.2023 e successivamente il 9.10.2023;
-) il 6.11.2023 la CC di Reggio Calabria, rilevata l’assenza di alcun provvedimento di revoca o sospensione adottato dal Comune di Bovalino, invitava il ricorrente a rivolgersi a tale ente per la richiesta ottemperanza;
-) in data 2.2.2024 veniva pubblicata la sentenza n. -OMISSIS- con cui questo T.A.R. accoglieva il ricorso R.G. n. -OMISSIS- annullando i provvedimenti impugnati in tale sede.
1.1- Tanto premesso, osservando che a causa dell’emissione dei provvedimenti illegittimi successivamente sospesi e annullati l’azienda del ricorrente ha subito gravi danni, come da allegata consulenza tecnica, se ne chiede il risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
A tal proposito, il ricorrente rappresenta che:
-) la sentenza n. -OMISSIS- è stata notificata ai resistenti in data 6.2.2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione in data 8.4.2024, da cui la tempestività dell’azione di condanna rispetto al termine decadenziale di 120 giorni;
-) sussisterebbero tutti i requisiti -in termini di elemento oggettivo, elemento soggettivo e nesso causale - richiesti dalla legge ai fini della condanna risarcitoria;
-) in particolare, dalla lettura delle motivazioni dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023 e dalla sentenza n. -OMISSIS- emergerebbe un’azione dell’amministrazione prefettizia connotata da profili di colpa, essendosi ravvisata la lacunosità dell’istruttoria per aver la Prefettura del tutto omesso di considerare l’epilogo favorevole della vicenda penale coinvolgente il padre del ricorrente, integrante l’elemento indiziario principale posto a fondamento del paventato pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa di quest’ultimo;
-) sussisterebbe il nesso causale con i danni subiti dal ricorrente, in quanto, in ragione di tale provvedimento, l’azienda di cui egli è titolare ha visto seriamente pregiudicata la propria esistenza per essere state ritirate le autorizzazioni amministrative dal Comune di Bovalino ed emessa la revoca, dalla Regione Calabria, delle agevolazioni dei fondi europei per lo sviluppo rurale dei quali era beneficiaria, con conseguente danno economico essendole precluso di operare regolarmente e generare ricavi soddisfacenti dalla normale gestione aziendale;
-) sussisterebbero danni derivanti dalla diminuzione dell’attività economica, dalla diminuzione media del volume di affari (fatturato), dalla perdita di guadagni (lucro cessante) e dalla determinazione della perdita di opportunità (perdita di chance ); in particolare, nella consulenza tecnica allegata i danni vengono quantificati nella somma complessiva di € 261.108,00, ripartita in [a] € 76.700,00 per danni economici, [b] € 89.560,00 per perdita di chance e [c] € 94.848,00 per danni da blocco dell’attività con conseguente perdita di contributi comunitari.
2- In data 23.7.2024 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale di Reggio Calabria per resistere al ricorso.
3- In data 27.8.2024 si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Bovalino, il quale ha evidenziato il carattere vincolato dell’ordinanza di chiusura dell’attività a seguito dell’interdittiva e, pertanto, l’assenza di alcun danno ad esso imputabile.
4- In data 2.12.2024 si è costituita, per resistere al ricorso, la CC di Reggio Calabria.
5- In vista della trattazione della controversia, il 20.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. ribadendo le proprie doglianze e conclusioni ed allegando altresì una comunicazione di recesso da parte della Banca -OMISSIS-.
6- In data 22.1.2026 la CC di Reggio Calabria ha depositato memoria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda risarcitoria, essendo l’annotazione oggetto di contestazione estranea alla genesi del danno lamentato, anche considerato che l'Ente camerale si sarebbe limitato ad esercitare -peraltro doverosamente- la funzione di mera pubblicità-notizia attribuitale dalla legge, annotando nel Repertorio Economico Amministrativo un atto riferibile all’azienda ed adottato da un’altra Autorità, da cui deriva l’estraneità della stessa al procedimento giurisdizionale e ai conseguenti danni paventati dal ricorrente.
7- All’udienza pubblica del 25.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Va preliminarmente delibata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della CC di Reggio Calabria, che è fondata.
8.1- Nel ricorso R.G. -OMISSIS-, sfociato nella pronuncia di annullamento n. -OMISSIS-, per quanto di interesse nell’odierno contenzioso il ricorrente aveva evocato in giudizio:
a) il Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria, relativamente ai quali veniva chiesto l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-;
b) la Regione Calabria, relativamente alla quale veniva chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-(Reg. Dip. n.-OMISSIS-), con il quale, rettificando il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, era stata disposta la revoca del contributo concesso all’azienda ricorrente con recupero somme erogate e decadenza della domanda di aiuto n. -OMISSIS-, notificato con atto prot. n. -OMISSIS-;
c) il Comune di Bovalino, relativamente al quale veniva chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- recante ordine di chiusura dell’attività di allevamento del ricorrente.
8.2- A prescindere dalla natura -vincolata o meno- dell’annotazione disposta dalla CC in conseguenza della comunicazione del provvedimento di chiusura da parte del Comune di Bovalino a seguito dell’interdittiva e della sua valenza con riferimento all’attività economica del ricorrente, risulta dirimente l’aspetto per cui, non avendo il ricorrente evocato nel giudizio di annullamento la CC, i danni da questi paventati nel presente giudizio e dei quali chiede il risarcimento non possono essere causalmente ricondotti all’annotazione disposta dalla CC, nel senso, cioè, che tale annotazione -in quanto estranea al perimetro del giudizio di legittimità sfociato nella sentenza n. -OMISSIS-- non può essere apprezzata quale causa di eventuali danni scrutinabili nel presente giudizio contenzioso, stante la funzione ancillare dell’azione risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a. rispetto all’azione di annullamento.
8.3- Né, si soggiunge per completezza d’analisi, si può prescindere dal previo annullamento, avendo espressamente il ricorrente presentato ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 30 c.p.a., che attiene alla proposizione dell’azione risarcitoria a seguito della proposizione dell’azione di annullamento.
Peraltro, si osserva altresì, anche ove si prescinda dalla previa azione di annullamento, si dovrebbe osservare che -in disparte dubbi sulla tempestività dell’azione alla luce delle previsioni del comma 3 dell’art. 30 c.p.a., avuto riguardo al lasso temporale intercorrente tra l’annotazione della CC e la notifica del presente ricorso- una controversia di tal fatta non apparterebbe comunque alla cognizione di questo plesso giudiziario bensì al Giudice Ordinario (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 474 del 19.6.2025),
8.4- In conclusione, va affermata la carenza di legittimazione passiva della CC di Reggio Calabria nel presente giudizio e conseguenzialmente la sua estromissione dallo stesso.
9- Nel merito il ricorso è infondato.
10- Si premette anzitutto la ricostruzione della cronologia delle vicende sottostanti al contenzioso risarcitorio, come risultanti dalle allegazioni versate in atti:
-) in data -OMISSIS- veniva notificata al ricorrente l’interdittiva antimafia oggetto del distinto gravame (R.G. n. -OMISSIS-);
-) il successivo -OMISSIS- veniva notificato al ricorrente il provvedimento -indirizzato anche alla CC di Reggio Calabria- con il quale il Comune di Bovalino ordinava al ricorrente la chiusura immediata dell’allevamento zootecnico di suini;
-) avversati dal ricorrente detti provvedimenti dinanzi a questo T.A.R., in data -OMISSIS- veniva pubblicata l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023 recante accoglimento dell’istanza cautelare con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
-) in data 2.11.2023 il ricorrente diffidava il Comune di Bovalino ad ottemperare all’ordinanza cautelare;
-) il successivo 3.11.2023 il Comune di Bovalino comunicava al ricorrente di aver informato la CC in data 4.10.2023 e 9.10.2023;
-) in data 6.11.2023 la CC invitava il ricorrente -stante la mancata revoca o sospensione, da parte del Comune di Bovalino, del provvedimento di chiusura da questi adottato- a rivolgersi al predetto Comune in merito alle asserzioni di mancata ottemperanza;
-) in data 2.2.2024 è stata pubblicata la sentenza n. -OMISSIS- con l’annullamento dei provvedimenti ivi gravati.
11- Da quanto ora esposto possono essere svolte alcune considerazioni:
-) in primo luogo, i provvedimenti gravati dal ricorso R.G. -OMISSIS- avevano cessato di produrre effetti giuridici, sia pure nell’ambito della fase cautelare del giudizio, una volta adottata l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e detti effetti si sarebbero saldati senza soluzione di continuità con la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 2.2.2024, per poi consolidarsi con il passaggio in giudicato di quest’ultima;
-) in secondo luogo, tenuto conto della natura degli atti impugnati e dei correlati interessi del ricorrente di carattere precipuamente oppositivo, il provvedimento cautelare risultava sostanzialmente auto-esecutivo, nel senso che, a seguito della sospensione degli effetti giuridici dei provvedimenti a seguito dell’ordinanza cautelare non era necessaria, al fine di ripristinare lo status quo ante del ricorrente, alcuna ulteriore attività provvedimentale da parte della Prefettura ovvero dal Comune di Bovalino;
-) in terzo luogo, eventuali danni derivanti dai provvedimenti impugnati, annullati in quanto illegittimi con la predetta sentenza n. -OMISSIS-, non possono che essere perimetrati al periodo in cui gli stessi hanno dispiegato i propri effetti, ossia dal momento della relativa notifica (il -OMISSIS- per l’interdittiva prefettizia e il successivo -OMISSIS- per l’ordine comunale di chiusura) fino al -OMISSIS-, quando cioè, adottata l’ordinanza cautelare, i provvedimenti ivi gravati non erano più suscettibili di produrre effetti giuridici;
-) di contro, tutte le vicissitudini verificatesi successivamente -attinenti eminentemente alle interlocuzioni intercorse tra il ricorrente, il Comune di Bovalino e la AA sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio contenzioso, non solo perché incentrate sulla permanenza dell’annotazione apposta nell’apposito repertorio dalla CC (e dunque estranee all’odierno giudizio per le ragioni dianzi affermate, v. § 8.3) ma anche in quanto ultronee rispetto all’arco temporale da apprezzare a fini di individuazione di eventuali danni risarcibili.
12- Così ricostruita la vicenda fattuale nel suo complesso, il Collegio richiama l’assetto normativo -imperniato sugli artt. 2043 c.c., quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, e 2967 c.c., recepito dall’art. 64 c.p.a., quanto al regime probatorio- su cui si regge la questione controversa, osservando che:
-) in primo luogo, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito, ossia la condotta, l’evento dannoso, la colpa e il nesso di causalità, mentre la mancanza anche di uno solo degli stessi comporta l’infondatezza della domanda (in argomento, v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 3.6.2022, n. 4536);
-) in secondo luogo, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c. e recepito dall'art. 64 c.p.a., chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ragion per cui, qualora il privato agisca per il risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, esso deve fornire la prova rigorosa e circostanziata di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con particolare riferimento all'esistenza del nesso di causalità tra l'attività illegittima ed al danno (in argomento, v. anche Consiglio di Stato, Sez. II, 24.7.2020 n. 4732 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.6.2022, n. 7374).
13- Letta la vicenda controversa alla luce delle predette coordinate normative -e anche a prescindere dalla questione dell’elemento soggettivo, la cui integrazione è stata contestata dalla difesa erariale in sede di udienza di discussione e dal Comune di Bovalino nelle difese versate in atti- risulta dirimente l’assenza, nelle allegazioni di parte ricorrente, di alcun elemento -corredato da idonea prova- idoneo ad inferire la sussistenza di danni risarcibili che siano conseguenti all’operato illegittimo delle predette amministrazioni, per di più riconducibili al periodo temporale in cui i provvedimenti illegittimi hanno spiegato i loro effetti.
14- Come già osservato, nella perizia di parte il ricorrente ha individuato ( recte stimato) le seguenti voci:
i) danni economici per € 76.700,00, a loro volta derivanti dalla somma delle seguenti sotto-voci:
i.a) diminuzione media del volume di affari (fatturato) per € 18.824,00, desunta considerando la differenza tra il volume medio di affari desumibile dalle competenti dichiarazioni IVA per gli anni 2021 (€ 136.545,00), 2022 (€ 97.206,00) e 2023 (€ 88.640,00) e il volume ottenuto nell’anno 2023, anno di notifica del provvedimento (appunto € 88.640,00);
i.b) mancato guadagno (lucro cessante) in termini di calo degli utili realizzati e dunque di perdita della capacità di generare utili soddisfacenti per l’impresa pregiudicata dai provvedimenti illegittimi, quantificato in € 57.876,00, ossia in misura pari al fatturato emergente dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 e costituente il valore più alto nel triennio 2021 (€ 57.876,00), 2022 (€ 14.119,00) e 2023 (€ 16.021,00), con la precisazione relativa all’anno 2023 nel senso che, non essendo scaduto il termine di invio per i modelli dichiarativi per tale anno di imposta, veniva considerato il più alto valore nell’ambito del triennio, individuato appunto nel fatturato dell’anno 2021;
ii) perdita di opportunità (perdita di chance ) dovuta alla perdita dei requisiti di onorabilità dell’imprenditore a motivo della sopraggiunta interdittiva, con conseguente perdita di contratti attivi di collaborazione con altre aziende del settore zootecnico e danno di immagine; in particolare, viene evidenziata, quale principale perdita di affari, la risoluzione anticipata del contratto di soccida stipulato con la società agricola “-OMISSIS-” per l’allevamento di suini per la durata di 4 cicli, il cui compenso -da stabilire a fine ciclo in base al peso raggiunto dai capi idonei alla macellazione applicando i coefficienti previsti dalla tabella allegata al contratto- veniva stimato alla luce della liquidazione del primo ciclo (che riconosceva la somma di € 22.390,07) che, moltiplicata per i 3 cicli residui, comportava una perdita di € 89.560,00;
iii) revoca dei contributi regionali disposti dalla Regione Calabria tramite l’Agenzia Arcea, derivanti dal blocco della domanda di pagamento presentata dal ricorrente nell’anno 2021 e per la quale questi aveva ottenuto, nel primo dei 7 anni per cui era stata presentata la domanda, la somma di € 12.160,00, da cui, considerando i rimanenti 6 anni e sommando altresì, per ciascun anno, un’ulteriore quota del 30% per la perdita dell’occasione di ampliamento della domanda stessa, si otteneva un importo totale di € 94.848,00.
15- A prescindere da alcune improprietà sia nell’inquadramento delle singole voci nell’ambito del danno emergente o del lucro cessante (tenuto conto che almeno le voci sub i) e sub ii) vanno inquadrate quale lucro cessante) sia nella quantificazione della voce i.b) (dal momento che il ricorrente non defalca dalla somma di € 57.876,00 il fatturato comunque conseguito nell’anno 2023 di € 16.021,00) i dati ora esposti non costituiscono adeguata allegazione né sufficiente prova dell’esistenza di danni risarcibili da provvedimento illegittimo.
16- Quanto alla voce sub i.a) si osserva che l’incerta pregnanza del metodo utilizzato (sostanziandosi in una stima di fatturato medio, di per sé di dubbio peso in un’ottica probatoria in ambito risarcitorio) è resa ancora più labile dalla considerazione che i dati della tabella di cui alla consulenza in atti danno conto di un consistente decremento del fatturato già ben prima dell’adozione dell’interdittiva gravata (essendo questo diminuito da € 136.454,00 nel 2021 ad € 97.206 nel 2022 per attestarsi in € 88.640,00 nel 2023), con sostanziale (se non contraddittorietà quanto meno) evidente debolezza del giudizio inferenziale seguito dal ricorrente.
In ogni caso, anche a considerare il (ben più contenuto) differenziale tra l’anno 2022 e l’anno 2023, parte ricorrente considera unicamente l’aggregato annuale, non fornendo dunque alcun elemento di sorta da cui potersi effettivamente apprezzare e ritenere comprovato un decremento del fatturato nel periodo temporale in cui i provvedimenti spiegavano efficacia o comunque riferibile a tale arco temporale che peraltro, si soggiunge, risulta di per sé contenuto in pochi mesi.
17- Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla voce sub i.b) , con l’ulteriore aggiunta dei seguenti rilievi:
-) in primo luogo, non è pienamente comprensibile la ragione dell’omissione del dato reale relativo all’anno 2023, né è chiara la ragione posta a base del diverso metodo utilizzato, considerato che la mancata scadenza del termine di invio dei modelli dichiarativi per l’anno 2023 poteva, al più, essere apprezzata ove il calcolo dei danni fosse stato svolto prima di tale scadenza ma non anche successivamente a tale scadenza e comunque nella tempistica in cui sono state stimate le suddette voci;
-) in secondo luogo, anche a considerare il solo trend dal 2021 al 2023 enucleato nella tabella di cui alla consulenza di parte emergerebbe che già nell’anno 2022 – e dunque ben prima dell’interdittiva e dell’ordine di chiusura- l’utile dell’azienda del ricorrente era sensibilmente diminuito rispetto all’anno 2021, passando cioè da € 57.876,00 ad € 14.119,00;
-) in terzo luogo, anche solo a considerare i dati della tabella emergerebbe addirittura un aumento nell’anno 2023 (€ 16.021,00) rispetto all’anno 2022 (€ 14.119,00) e tale aumento risulterebbe ancora superiore ove venga seguito il percorso di stima sviluppato dal ricorrente (nel senso cioè di considerare per il 2023 il più alto dato dell’anno 2021).
18- Quanto alla voce ii) non risulta né allegato né adeguatamente comprovato da parte ricorrente che vi sia stata effettivamente la risoluzione del contratto di soccida stipulato con la società agricola “-OMISSIS-”, nulla avendo il ricorrente prodotto a tal proposito (risulta, in allegato alla perizia, il solo contratto di soccida e la comunicazione dell’interdittiva da Arcea alla predetta società “-OMISSIS-”), né risultando, per di più, che tale evenienza, anche ove verificatasi, fosse intervenuta nell’arco temporale di efficacia dell’interdittiva e dell’ordinanza comunale di chiusura dell’attività e a causa della stessa, né si soggiunge, si apprezza l’esistenza e che vi siano stati altri contratti -peraltro genericamente indicati- risolti nel medesimo arco temporale e causalmente basati sulla predetta interdittiva o sul provvedimento comunale di chiusura dell’attività.
Parimenti, del tutto generico è il riferimento al danno di immagine, in assenza di elementi di sorta tali da apprezzare la sussistenza di un minimo di strepitus fori a seguito dei provvedimenti oggetto di annullamento.
19- Infine, la voce sub iii) non è riconoscibile per più ordini di ragioni:
-) in primo luogo, la revoca è stata disposta dalla Regione Calabria e detto ente, parte nel giudizio R.G. n. -OMISSIS-, non risulta però essere stato evocato dal ricorrente nel presente giudizio, come sarebbe stato suo onere atteso che la sussistenza di distinti provvedimenti promananti da enti diversi autonomi costituiscono circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità rispetto all’interdittiva prefettizia (o anche, a tutto concedere, all’ordine di chiusura dell’attività);
-) in ogni caso, risulta dirimente che a seguito dell’ordinanza cautelare (prima) e della sentenza (poi) i provvedimenti regionali di revoca hanno cessato la loro efficacia giuridica, con ripristino della posizione del ricorrente quo ante , né, si soggiunge per completezza di analisi, a tutto concedere risultano prodotti ulteriori atti di recupero da parte della Regione Calabria causalmente riconducibili alla vicenda interdittiva (risultando allegato alla consulenza di parte unicamente una comunicazione di motivi ostativi, peraltro proveniente da Arcea -ente distinto dalla Regione- e comunque di carattere interlocutorio e dunque privo di valore provvedimentale).
20- Del tutto irrilevante è infine la raccomandata della Banca -OMISSIS- -ente peraltro estraneo al presente giudizio- versata in atti da parte ricorrente (deposito del 20.1.1026), stante che:
-) anzitutto, la comunicazione di chiusura dei conti intestati al ricorrente è datata 25.8.2023 e dunque al di fuori dell’arco temporale considerato a fini risarcitori;
-) in ogni caso, non vengono evidenziate le ragioni poste dalla Banca a base della chiusura (viene richiamato genericamente un preavviso che peraltro il ricorrente non deposita) e dunque non è inferibile la riconducibilità di tale decisione dell’Istituto bancario ai provvedimenti interdittivi e di chiusura già censurati;
-) ancora, non è dimostrato in che termini detta chiusura da parte della Banca -OMISSIS- si sia intersecata con i danni lamentati nel presente ricorso.
21- In conclusione, il ricorso è infondato.
22- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Comune di Bovalino, per essere liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate quanto al Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria alla luce delle difese di stile da questa presentate e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria alla luce dell’esito della controversia al suo riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e la estromette dal giudizio.
2) Rigetta il ricorso.
3) Condanna il ricorrente alle spese processuali nei confronti del Comune di Bovalino liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese quanto al Ministero dell’Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
ME TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME TI | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.