Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da
IO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato IO Maragoni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 06 febbraio 2018 emessa dal Comune di Terracina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa RO LI ST BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Terracina ha ingiunto la demolizione di opere realizzate con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire n. 5971/2010 rilasciato in favore del ricorrente.
2. Il Sig. IO RE è proprietario di un immobile sito in Via Lungolinea Pio VI n. 85, distinto in Catasto al Foglio 115 Mappale 595.
Dall'accertamento della Regione Carabinieri Lazio-Corpo Forestale dello Stato del 18/10/2017, conseguente alla Relazione dell'Ufficio Tecnico comunale del 21/09/2017, è stata rilevata sulla proprietà del ricorrente la presenza delle seguenti opere, realizzate in variazione essenziale rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire n. 5971/2010: “ manufatto delle dimensioni di m 7,20 x 6,90 (mq 49,70), altezza m 2,60/3,00 volumetria pari a mc 139,00 circa, con copertura a tetto del tipo a capanno mediante travi di legno e sovrastante tavolato, con all'interno un locale wc delle dimensioni di m 2,00x1,90 circa ed una scala a chiocciola di collegamento alla sottostante unità immobiliare residenziale: la costruzione in esame risulta completa di intonaci interni ed esterni, pavimentazioni, infissi per porte e finestre, impiantistica elettrica ed idraulica, ultimata ed arredata con mobilio da cucina e soggiorno, prefigurandone un uso residenziale;
- tettoia in legno delle dimensioni di m 7,20 x3,40 altezza m 2,40/2,50, poggiante su pilastri in legno da un lato ed alla parete del suddetto manufatto all'altro lato, coperta con travi di legno e tavolato”.
- Con l’ordinanza 6 febbraio 2018 n. 4, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento di demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 a mezzo di nota prot. n. 54898/15 datata 30/10/2017, il Comune di Terracina ha ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione, a propria totale cura e spese, delle opere abusivamente realizzate, come sopra indicate, e di quant'altro fosse stato eventualmente realizzato abusivamente in prosieguo, con ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni novanta giorni, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza entro il predetto termine i beni e l’area di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
3. Nel ricorso il ricorrente lamenta:
I. Illegittimità del provvedimento per omesso avvertimento nella comunicazione dell'avvio del procedimento della facoltà di produrre controdeduzioni. carenza dei requisiti essenziali. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima poiché nella comunicazione di avvio del procedimento di demolizione non sarebbe stato dato avviso al ricorrente della possibilità di presentare osservazioni e documenti;
II. Eccesso di potere per motivazione insufficiente. Secondo il ricorrente l’ordinanza avversata con il presente ricorso sarebbe illegittima, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto: a) della risalenza degli abusi contestati, tale da ingenerare nel privato una situazione di affidamento sul mantenimento delle opere; b) della perfetta compatibilità sostanziale delle opere realizzate con i parametri edilizi ed urbanistici previsti per la zona;
III. Eccesso di potere per assenza dei pareri presupposti da parte degli organi tecnici - violazione dell’art. 32 della legge n. 1150/1942. A dire del ricorrente l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe illegittima in quanto non preceduta dai pareri preventivi degli organi tecnici competenti.
4. Il Comune di Terracina, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella sua complessità e, pertanto, va rigettato.
Il Collegio osserva preliminarmente che tutte le censure svolte in ricorso attengono a presunti vizi di natura formale dell’ordinanza di demolizione, non essendo messa in dubbio dalla parte ricorrente la realizzazione delle opere contestate in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire rilasciato in favore del ricorrente.
6.1. Non coglie nel segno la censura relativa alla mancanza dell’avviso, nell’atto di comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione, della possibilità per il ricorrente di presentare osservazioni scritte e documenti.
In primis, poiché gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722; Ta Lazio, Roma, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118).
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
A ciò si aggiunge che, nella fattispecie, ad abundantiam, l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di demolizione con nota prot. 54898/U del 30 ottobre 2017.
In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di demolizione, nessuna osservazione ha formulato il ricorrente. L’art. 10 l. 1990 n. 241 prevede espressamente il diritto del destinatario della comunicazione di avvio del provvedimento di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, mentre nessun obbligo di notiziare l’interessato della superiore facoltà è previsto a carico dell’amministrazione.
Qualora il ricorrente avessero inteso presentare memorie e/o documenti ben avrebbe potuto esercitare tale facoltà espressamente prevista dalla legge.
6.2. Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata, che non avrebbe tenuto conto della risalenza delle opere eseguite e della compatibilità delle stesse con i parametri urbanistici ed edilizi previsti per la zona.
Per costante giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023).
6.3. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancanza del preventivo parere dell’Ufficio Tecnico sull’ordinanza di demolizione. Infatti risulta dal testo dell’ordinanza impugnata che essa è stata preceduta da apposita relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 47493/U del 21 settembre 2017.
7. Alla luce delle considerazioni superiormente esposte, il ricorso va respinto.
8. Nulla è dovuto per le spese di lite non essendo il Comune vittorioso costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
RO LI ST BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI ST BE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO