CA
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2024, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 814 dell'anno 2016
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nonché e tutti rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Giuseppe Cuppone e Andrea Ciccarese, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Nardò alla via Due Aie, 104, presso lo studio del primo;
APPELLANTI
E
già (già , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv.
Alessandro Garofalo in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Trevisan, 153, presso il suo studio;
1 APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 12 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 14 ottobre 2010, la quale Parte_1
correntista, nonché i sigg.ri e in proprio e quali Parte_2 Parte_3
cessionari del credito, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la onde ottenere l'accertamento del saldo del conto corrente Controparte_3
ordinario n. 101001014 e del conto anticipi n.61046, acceso il 20 ottobre 1993, presso la filiale di Fragagnano, e la ripetizione delle somme risultanti a credito della società correntista, per effetto delle denunciate nullità, relativamente agli interessi debitori c.d. “uso piazza”, capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, nonché per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, prive di causa negoziale, nonché in riferimento agli addebiti ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
In conseguenza di tanto, quindi, chiedevano determinare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in ragione del saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca, tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta, determinare il Tasso Effettivo Globale
(TEG) degli indicati rapporti bancari;
accertare la nullità di qualsivoglia pretesa
2 della banca convenuta per interessi, spese commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia;
condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, prospettavano una serie di nullità che inficiavano i contratti di conto corrente citati.
La banca convenuta si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a e qualificatisi cessionari, nonché la Parte_2 Parte_3
prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di conto corrente e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. Persona_1
il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1189/2016 del 2 marzo 2016,
[...]
ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione e, dichiarata la nullità parziale dei contratti in contestazione, ha condannato la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori e della somma di Parte_3 Parte_2
€. 2.898,96, oltre interessi dalla domanda;
il tutto con condanna alle spese processuali, quantificate in €. 2.430,00, oltre accessori ed oltre alle spese di ctu.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2016, la nonché i sigg.ri Parte_1 [...]
e , nella qualità in atti, chiedendo, per i motivi di seguito Pt_2 Parte_3 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda di ripetizione, nella misura indicata dal ctu di €. 23.502,63, oltre alla domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, dichiararsi CP_3
il difetto di legittimazione attiva di , e, nel merito, il Parte_1 rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Costituitasi la nella quale si era fusa per incorporazione la CP_2
la causa è stata riservata una prima volta per la decisione CP_3 all'udienza del 20 dicembre 2019.
Con ordinanza del 12 – 15 maggio 2020, questa Sezione della Corte d'Appello rimetteva la causa sul ruolo, affinchè venisse investito il ctu del primo grado, dott. di un quesito integrativo, concernente l'eliminazione degli effetti Per_1 dell'anatocismo.
Assegnati i quesiti al ctu, la Corte, preso atto della intervenuta fusione per incorporazione di in , invitava il difensore a CP_2 Controparte_4
produrre il mandato conferitogli da . Controparte_4
Verificata la regolarità del mandato difensivo in favore del soggetto incorporante e sostituito il consulente con il dott. stante Persona_2
l'inerzia ingiustificata del precedente ctu, all'udienza del 12 aprile 2024, dopo il deposito della relazione integrativa in data 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione degli ordinari termini ex art. 190
c.p.c.
Con primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Bari nella parte in cui ha limitato l'accoglimento della domanda di ripetizione, accogliendo erroneamente l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in primo grado.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, sarebbe stato onere della banca, che aveva sollevato la relativa eccezione, allegare in modo analitico e dimostrare la natura solutoria delle rimesse sul conto corrente, di modo che, in assenza di allegazioni contrarie, il limite del fido sarebbe quello “ricavabile dai numeri debitori riportati sul conto scalare allegato all'estratto conto trimestralmente elaborato dalla banca”.
In sintesi, a detta degli appellanti, il conto sarebbe stato affidato nei limiti dell'apertura di credito effettiva e le rimesse tutte ripristinatorie e non soggette a prescrizione.
4 Orbene, è noto che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), mentre, con riferimento alla dimostrazione della natura solutoria (cui è ancorata la decorrenza del termine prescrizionale), una volta allegata dalla banca la natura solutoria e, quindi, l'assenza di un fido – entro il quale le rimesse rimarrebbero ripristinatorie – è onere del correntista dimostrare l'esistenza – anche in via presuntiva, in assenza di un contratto scritto – di un affidamento ed i suoi limiti1.
Ciò posto, il primo giudice ha posto a base della propria decisione gli esiti di una prima consulenza tecnica d'ufficio che, disposta il 16 gennaio 2012 su quesiti che, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, invitavano l'esperto a computare soltanto “i versamenti eseguiti dal cliente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente
“scoperto”, ovvero su conto corrente in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente”, secondo le indicazioni della recente (all'epoca) Cass. Civ. Sez. Un. n. 24418/2010); esiti, poi, integrati – a seguito di osservazioni della banca convenuta – con ulteriore relazione, nella quale il ctu aveva tenuto conto degli effetti della prescrizione.
In particolare, la banca all'udienza dell'11 marzo 2015, aveva osservato CP_3 che “il conto è stato estinto nel 2006 e che agli atti sono stati depositati due contratti di affidamento, del 10.5.2001 e del 16.10.2003, si chiede che
5 l'ulteriore ipotesi di ricalcolo venga eseguita secondo i seguenti criteri : a) avendo il CTU considerato prescritte e non ripetibili le competenze sino a tutto il 22.07.98, ricalcolare il saldo del c/c partendo dal primo saldo successivo a tale data;
b) applicare tutte le pattuizioni previste prima della sottoscrizione del
10.5.2001 e poi da quella del 16.10.2003, sino alla chiusura del c/c”, ed il
Tribunale, all'udienza del 17 giugno 2015, aveva incaricato il ctu di “depositare relazione integrativa in risposta ai chiarimenti richiesti a verbale dell'udienza dell'11/3/2015”.
Ciò significa che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha tenuto ben presente i chiarimenti integrativi depositati telematicamente in data antecedente all'udienza del 21 ottobre 2015 – e rispetto ai quali gli odierni appellanti non hanno osservato alcunché – e, quindi, la valutazione dell'eccezione di prescrizione secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, tanto da farne diffusa spiegazione in motivazione (v. pagg. 8 - 10 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale ricostruzione, la censura di cui al primo motivo di appello non coglie nel segno, dal momento che – oltre a riproporre pedissequamente le prospettazioni del primo grado senza un ragionamento contro fattuale che infici la ratio decidendi del primo giudice (in tal senso, sussisterebbero anche profili di inammissibilità del motivo di appello) – individua l'errore del Tribunale nell'avere accolto l'eccezione di prescrizione nonostante l'onere di dimostrazione della natura solutoria, ricadente sulla banca, non fosse stato assolto, mentre, come detto la natura solutoria si presume e l'onere di dimostrare il contrario (natura ripristinatoria) grava su chi agisce in ripetizione, onde sottrarre le rimesse alla prescrizione.
Tanto comporta il rigetto dell'appello sul punto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il consulente avesse
6 correttamente applicato i criteri di diritto indicati dal giudicante e riportati in sentenza.
Il motivo è parzialmente inammissibile e parzialmente fondato.
Infatti, mentre per tutti gli altri aspetti del chiesto ricalcolo, il Tribunale ha dato piena contezza, nella ratio decidendi delle motivazioni per le quali il conteggio del ctu appare corretto e tale ragionamento, pienamente condivisibile, non è stato inficiato da un altrettanto chiaro ed esaustivo ragionamento contro fattuale, con riferimento alla sola esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intero periodo e non limitatamente al periodo antecedente la delibera CICR 9/2/2000, le doglianze degli appellanti appaiono meritevoli di accoglimento, tanto da giustificare una integrazione di ctu in appello.
Infatti, il primo giudice aveva escluso la capitalizzazione trimestrale sino alla citata delibera CICR, riconoscendo la legittimità di quella applicata dalla banca nel periodo successivo e sino alla chiusura del rapporto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, in quel momento, secondo cui “è valido
l'adeguamento del contratto entro il 30 dicembre 2000 eseguito semplicemente procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità; essendo reciproca la capitalizzazione trimestrale, la clausola non sarebbe peggiorativa per il cliente e rispetterebbe, quindi (come nella specie), l'art. 7 comma 2 della delibera CICR”.
Al contrario, ritiene l'appellante che manchi in atti “un documento contrattuale che legittimi l'ingresso della capitalizzazione nella presente controversia” (id est, manchi l'approvazione scritta da parte del correntista della modificazione soltanto comunicata dalla banca).
La Corte, condividendo l'assunto dell'appellante – sulla scorta della giurisprudenza della suprema corte (v. Cass. Civ., Sez. I, ord. 3861 del 17
7 febbraio 2020) – ha disposto un approfondimento istruttorio che ha condotto alla rideterminazione dell'importo in ripetizione in €. 3.073,32.
In particolare, il consulente d'ufficio ha tenuto conto – così come rappresentato dalla Corte (v. ord. del 6 novembre 2020) – della circostanza che, pur non essendo sufficiente la mera comunicazione di adeguamento alla delibera CICR del 2000, in epoca antecedente al 1° luglio 2001 (ed esattamente il 10 maggio
2001) era intervenuto un accordo sulla capitalizzazione contenuto nella contratto di apertura di credito, confermato poi dall'ulteriore apertura di credito del 16 ottobre 2003.
Segue, in conclusione, che l'appello va accolto, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato in €. 3.073,32
l'importo dovuto dalla banca in favore degli appellanti, a titolo di ripetizione di indebito.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che si è concluso con il riconoscimento di una somma a credito degli appellanti, maggiore di quella accertata in primo grado, le stesse vanno poste a carico dell'appellata, e quantificate secondo lo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 6 maggio
2016, da , nonché dai sigg.ri e Pt_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 1189/2016 del 2 marzo 2016, del Tribunale di
[...]
Bari, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il credito degli appellanti per la ripetizione dell'indebito in €. 3.073,32, in luogo di €. 2.898,96 e condanna la banca appellata al pagamento del detto importo in favore dei cessionari
[...]
e , oltre interessi dalla domanda;
Pt_2 Parte_3
8 2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, spese che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 2.552,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge e, quanto al secondo grado, in €. 2.915,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
oltre alle spese per la ctu in appello.
Così decisa il 19 luglio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le più recenti, App. Catania, sez. I, 16 aprile 2019, n. 876.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 814 dell'anno 2016
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nonché e tutti rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Giuseppe Cuppone e Andrea Ciccarese, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Nardò alla via Due Aie, 104, presso lo studio del primo;
APPELLANTI
E
già (già , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv.
Alessandro Garofalo in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Trevisan, 153, presso il suo studio;
1 APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 12 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 14 ottobre 2010, la quale Parte_1
correntista, nonché i sigg.ri e in proprio e quali Parte_2 Parte_3
cessionari del credito, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la onde ottenere l'accertamento del saldo del conto corrente Controparte_3
ordinario n. 101001014 e del conto anticipi n.61046, acceso il 20 ottobre 1993, presso la filiale di Fragagnano, e la ripetizione delle somme risultanti a credito della società correntista, per effetto delle denunciate nullità, relativamente agli interessi debitori c.d. “uso piazza”, capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, nonché per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, prive di causa negoziale, nonché in riferimento agli addebiti ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
In conseguenza di tanto, quindi, chiedevano determinare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in ragione del saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca, tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta, determinare il Tasso Effettivo Globale
(TEG) degli indicati rapporti bancari;
accertare la nullità di qualsivoglia pretesa
2 della banca convenuta per interessi, spese commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia;
condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, prospettavano una serie di nullità che inficiavano i contratti di conto corrente citati.
La banca convenuta si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a e qualificatisi cessionari, nonché la Parte_2 Parte_3
prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di conto corrente e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. Persona_1
il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1189/2016 del 2 marzo 2016,
[...]
ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione e, dichiarata la nullità parziale dei contratti in contestazione, ha condannato la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori e della somma di Parte_3 Parte_2
€. 2.898,96, oltre interessi dalla domanda;
il tutto con condanna alle spese processuali, quantificate in €. 2.430,00, oltre accessori ed oltre alle spese di ctu.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2016, la nonché i sigg.ri Parte_1 [...]
e , nella qualità in atti, chiedendo, per i motivi di seguito Pt_2 Parte_3 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda di ripetizione, nella misura indicata dal ctu di €. 23.502,63, oltre alla domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, dichiararsi CP_3
il difetto di legittimazione attiva di , e, nel merito, il Parte_1 rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Costituitasi la nella quale si era fusa per incorporazione la CP_2
la causa è stata riservata una prima volta per la decisione CP_3 all'udienza del 20 dicembre 2019.
Con ordinanza del 12 – 15 maggio 2020, questa Sezione della Corte d'Appello rimetteva la causa sul ruolo, affinchè venisse investito il ctu del primo grado, dott. di un quesito integrativo, concernente l'eliminazione degli effetti Per_1 dell'anatocismo.
Assegnati i quesiti al ctu, la Corte, preso atto della intervenuta fusione per incorporazione di in , invitava il difensore a CP_2 Controparte_4
produrre il mandato conferitogli da . Controparte_4
Verificata la regolarità del mandato difensivo in favore del soggetto incorporante e sostituito il consulente con il dott. stante Persona_2
l'inerzia ingiustificata del precedente ctu, all'udienza del 12 aprile 2024, dopo il deposito della relazione integrativa in data 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione degli ordinari termini ex art. 190
c.p.c.
Con primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Bari nella parte in cui ha limitato l'accoglimento della domanda di ripetizione, accogliendo erroneamente l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in primo grado.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, sarebbe stato onere della banca, che aveva sollevato la relativa eccezione, allegare in modo analitico e dimostrare la natura solutoria delle rimesse sul conto corrente, di modo che, in assenza di allegazioni contrarie, il limite del fido sarebbe quello “ricavabile dai numeri debitori riportati sul conto scalare allegato all'estratto conto trimestralmente elaborato dalla banca”.
In sintesi, a detta degli appellanti, il conto sarebbe stato affidato nei limiti dell'apertura di credito effettiva e le rimesse tutte ripristinatorie e non soggette a prescrizione.
4 Orbene, è noto che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), mentre, con riferimento alla dimostrazione della natura solutoria (cui è ancorata la decorrenza del termine prescrizionale), una volta allegata dalla banca la natura solutoria e, quindi, l'assenza di un fido – entro il quale le rimesse rimarrebbero ripristinatorie – è onere del correntista dimostrare l'esistenza – anche in via presuntiva, in assenza di un contratto scritto – di un affidamento ed i suoi limiti1.
Ciò posto, il primo giudice ha posto a base della propria decisione gli esiti di una prima consulenza tecnica d'ufficio che, disposta il 16 gennaio 2012 su quesiti che, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, invitavano l'esperto a computare soltanto “i versamenti eseguiti dal cliente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente
“scoperto”, ovvero su conto corrente in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente”, secondo le indicazioni della recente (all'epoca) Cass. Civ. Sez. Un. n. 24418/2010); esiti, poi, integrati – a seguito di osservazioni della banca convenuta – con ulteriore relazione, nella quale il ctu aveva tenuto conto degli effetti della prescrizione.
In particolare, la banca all'udienza dell'11 marzo 2015, aveva osservato CP_3 che “il conto è stato estinto nel 2006 e che agli atti sono stati depositati due contratti di affidamento, del 10.5.2001 e del 16.10.2003, si chiede che
5 l'ulteriore ipotesi di ricalcolo venga eseguita secondo i seguenti criteri : a) avendo il CTU considerato prescritte e non ripetibili le competenze sino a tutto il 22.07.98, ricalcolare il saldo del c/c partendo dal primo saldo successivo a tale data;
b) applicare tutte le pattuizioni previste prima della sottoscrizione del
10.5.2001 e poi da quella del 16.10.2003, sino alla chiusura del c/c”, ed il
Tribunale, all'udienza del 17 giugno 2015, aveva incaricato il ctu di “depositare relazione integrativa in risposta ai chiarimenti richiesti a verbale dell'udienza dell'11/3/2015”.
Ciò significa che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha tenuto ben presente i chiarimenti integrativi depositati telematicamente in data antecedente all'udienza del 21 ottobre 2015 – e rispetto ai quali gli odierni appellanti non hanno osservato alcunché – e, quindi, la valutazione dell'eccezione di prescrizione secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, tanto da farne diffusa spiegazione in motivazione (v. pagg. 8 - 10 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale ricostruzione, la censura di cui al primo motivo di appello non coglie nel segno, dal momento che – oltre a riproporre pedissequamente le prospettazioni del primo grado senza un ragionamento contro fattuale che infici la ratio decidendi del primo giudice (in tal senso, sussisterebbero anche profili di inammissibilità del motivo di appello) – individua l'errore del Tribunale nell'avere accolto l'eccezione di prescrizione nonostante l'onere di dimostrazione della natura solutoria, ricadente sulla banca, non fosse stato assolto, mentre, come detto la natura solutoria si presume e l'onere di dimostrare il contrario (natura ripristinatoria) grava su chi agisce in ripetizione, onde sottrarre le rimesse alla prescrizione.
Tanto comporta il rigetto dell'appello sul punto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il consulente avesse
6 correttamente applicato i criteri di diritto indicati dal giudicante e riportati in sentenza.
Il motivo è parzialmente inammissibile e parzialmente fondato.
Infatti, mentre per tutti gli altri aspetti del chiesto ricalcolo, il Tribunale ha dato piena contezza, nella ratio decidendi delle motivazioni per le quali il conteggio del ctu appare corretto e tale ragionamento, pienamente condivisibile, non è stato inficiato da un altrettanto chiaro ed esaustivo ragionamento contro fattuale, con riferimento alla sola esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intero periodo e non limitatamente al periodo antecedente la delibera CICR 9/2/2000, le doglianze degli appellanti appaiono meritevoli di accoglimento, tanto da giustificare una integrazione di ctu in appello.
Infatti, il primo giudice aveva escluso la capitalizzazione trimestrale sino alla citata delibera CICR, riconoscendo la legittimità di quella applicata dalla banca nel periodo successivo e sino alla chiusura del rapporto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, in quel momento, secondo cui “è valido
l'adeguamento del contratto entro il 30 dicembre 2000 eseguito semplicemente procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità; essendo reciproca la capitalizzazione trimestrale, la clausola non sarebbe peggiorativa per il cliente e rispetterebbe, quindi (come nella specie), l'art. 7 comma 2 della delibera CICR”.
Al contrario, ritiene l'appellante che manchi in atti “un documento contrattuale che legittimi l'ingresso della capitalizzazione nella presente controversia” (id est, manchi l'approvazione scritta da parte del correntista della modificazione soltanto comunicata dalla banca).
La Corte, condividendo l'assunto dell'appellante – sulla scorta della giurisprudenza della suprema corte (v. Cass. Civ., Sez. I, ord. 3861 del 17
7 febbraio 2020) – ha disposto un approfondimento istruttorio che ha condotto alla rideterminazione dell'importo in ripetizione in €. 3.073,32.
In particolare, il consulente d'ufficio ha tenuto conto – così come rappresentato dalla Corte (v. ord. del 6 novembre 2020) – della circostanza che, pur non essendo sufficiente la mera comunicazione di adeguamento alla delibera CICR del 2000, in epoca antecedente al 1° luglio 2001 (ed esattamente il 10 maggio
2001) era intervenuto un accordo sulla capitalizzazione contenuto nella contratto di apertura di credito, confermato poi dall'ulteriore apertura di credito del 16 ottobre 2003.
Segue, in conclusione, che l'appello va accolto, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato in €. 3.073,32
l'importo dovuto dalla banca in favore degli appellanti, a titolo di ripetizione di indebito.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che si è concluso con il riconoscimento di una somma a credito degli appellanti, maggiore di quella accertata in primo grado, le stesse vanno poste a carico dell'appellata, e quantificate secondo lo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 6 maggio
2016, da , nonché dai sigg.ri e Pt_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 1189/2016 del 2 marzo 2016, del Tribunale di
[...]
Bari, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il credito degli appellanti per la ripetizione dell'indebito in €. 3.073,32, in luogo di €. 2.898,96 e condanna la banca appellata al pagamento del detto importo in favore dei cessionari
[...]
e , oltre interessi dalla domanda;
Pt_2 Parte_3
8 2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, spese che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 2.552,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge e, quanto al secondo grado, in €. 2.915,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
oltre alle spese per la ctu in appello.
Così decisa il 19 luglio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le più recenti, App. Catania, sez. I, 16 aprile 2019, n. 876.