Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4736/2023 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4736/2023 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Foggia al viale Ofanto n. 137/P, presso lo studio dell'avv. Francesca Caputo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Foggia al corso Garibaldi n. 58, presso lo studio degli avv.ti Antonella Carlomagno e Renata Fiore, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 sin dall'anno 1988, fatto parte del nucleo familiare di suo padre, PE
, originario assegnatario dell'alloggio, in virtù di contratto del
[...]
- Seconda Sezione civile -
2.7.2001, ha convenuto in giudizio il , domandando di Controparte_1 accertare il suo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare, in qualità di discendente diretta dell'assegnatario deceduto.
Il , costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Formulata una proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. non accettata da parte attrice, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ..
In via preliminare, va superato l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito.
È noto che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di edilizia residenziale pubblica, è fondato sul riparto tra l'esercizio discrezionale del potere amministrativo che si manifesta nella fase iniziale di costituzione del rapporto mediante il provvedimento di assegnazione dell'alloggio, le cui controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, e la fase successiva di natura privatistica, in cui l'assegnatario assume posizioni di diritto soggettivo, in forza della diretta efficacia della regolamentazione del rapporto tra ente assegnante ed assegnatario (Cass. civ. Sez. Un. nn. 19858 del
2004; 13459 del 2005; 18828 del 12/07/2019).
Alla luce di tale principio, si è affermato che mentre il provvedimento di assegnazione originaria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, invece la richiesta di subentro, avanzata dai componenti del nucleo familiare dopo il decesso dell'assegnatario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché è connessa a presupposti predeterminati dalla legge (convivenza, appartenenza al nucleo familiare), tale per cui il potere della pubblica amministrazione risulta vincolato, siccome il subentro non determina la costituzione di un rapporto ex novo, trattandosi esclusivamente del subentro in un rapporto già esistente (cfr. in tal senso,
Cass. civ. n. 18828 del 12/07/2019).
Viceversa, la richiesta di assegnazione in sanatoria, promossa
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- Seconda Sezione civile -
dall'occupante senza titolo di un alloggio, concretandosi in un'assegnazione ex novo, con conseguente costituzione di un nuovo rapporto di assegnazione, nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l'assegnazione, da accertare discrezionalmente da parte della PA, con riferimento alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la PA procedere anche ad una valutazione comparativa rispetto agli ulteriori aspiranti che pure possiedono i requisiti (Cass. civ. Sez. Un. n.
9311 del 16/12/1987; 556 del 22/01/1991; 20589 del 09/09/2013).
Nel caso in esame, secondo il convenuto, l'attrice, pur domandando formalmente di accertare il suo diritto al subentro nel rapporto già esistente originariamente intestato al de cuius, avrebbe in realtà azionato in giudizio il suo diritto di assegnazione in sanatoria, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la regola della causa petendi.
Tale prospettazione non può essere condivisa perché non vi sono elementi per poter riqualificare la domanda esperita dall'attrice in termini di assegnazione in sanatoria.
L'attrice ha, difatti, menzionato sempre il suo diritto al subentro e ha sempre fatto riferimento ai presupposti di cui all'art. 13 L. 7 aprile 2014, n. 10, previsti appunto per il subentro e non già per l'assegnazione in sanatoria.
Non vi è, quindi, alcun elemento idoneo a riqualificare la domanda che, invece, è stata correttamente indicata dall'attrice come domanda di accertamento del suo diritto di subentro, rientrante nella giurisdizione del giudice adito per quanto già motivato.
Nel merito va osservato quanto segue.
L'attrice ha domandato il suo diritto al subentro ex art. 13 L. 7 aprile 2014,
n. 10 deducendo di aver sempre fatto parte del nucleo familiare del padre deceduto assegnatario dell'alloggio; di aver continuato a risiedere nell'immobile oggetto di assegnazione, anche dopo aver contratto matrimonio con , in data 7.7.1988; di aver cambiato, solo Persona_2 formalmente, residenza, dapprima in Foggia alla Via US RT n.
182, e, successivamente, nel Comune di Carapelle;
di avere, nonostante il
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cambio di residenza e nonostante il matrimonio, convissuto in modo duraturo ed ininterrotto con l'originario assegnatario dell'alloggio popolare e di aver, quindi, diritto al subentro ex art. 13 L. cit..
Il Tribunale osserva.
Ai sensi dell'art. 13 L. 7 aprile 2014, n. 10, hanno diritto al subentro nell'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario, “i componenti del nucleo familiare”, come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.
Risulta dagli atti che l'immobile è stato oggetto di assegnazione in data
2.7.2001, in favore di . Persona_1
Risulta anche dagli atti che l'attrice, diversamente da quanto da ella sostenuto, al momento dell'assegnazione non era parte del nucleo famigliare dell'assegnatario, per aver ella contratto matrimonio in data
7.7.1988 e per aver, quindi, formato un nuovo nucleo familiare con suo marito.
Tanto emerge, del resto, anche dallo stato di famiglia dell'attrice alla data di stipula del contratto di assegnazione dell'alloggio familiare, del 2.7.2001
(doc. 5 allegato alla costituzione).
Non risulta, infine, che alcun ampliamento del nucleo familiare sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 13 L. cit., norma in virtù della quale eventuali variazioni successive della composizione del nucleo familiare esistente al momento dell'assegnazione dell'alloggio devono essere autorizzate e verificate dall'ente gestore, perché potrebbero essere tali da incidere sui requisiti patrimoniali dell'avente diritto all'assegnazione dell'alloggio popolare.
Oltretutto, dagli atti di causa risulta anche relazione del 20 maggio 2021 della Polizia Locale, attestante che l'immobile, a quella data, era occupato, non solo dall'attrice ma anche da suo marito, , il cui reddito Persona_2
– in tesi – dovrebbe quindi concorrere ai fini della valutazione patrimoniale di cui all'art. 3 L. cit..
In definitiva, parte attrice non ha alcun diritto al subentro perché al momento dell'assegnazione dell'alloggio non faceva parte dello stato di
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famiglia dell'assegnatario, sicché il Comune, al momento dell'assegnazione, ha valutato il diritto all'assegnazione del de cuius, senza prendere in considerazione l'attrice nello stato di famiglia dell'assegnatario e, di conseguenza, al momento del decesso dell'assegnatario, non può configurarsi alcun diritto al subentro di chi non era parte del nucleo familiare dello stesso all'epoca dell'assegnazione, in assenza di variazioni del nucleo debitamente autorizzate ex art. 13 L. cit..
Alla luce della ragione preminente della presente decisione, afferente alla composizione del nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio, tutte le osservazioni in merito alla convivenza ed alla residenza restano assorbite.
Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attrice, siccome soccombente (Cass. Civ. Sez. Un. N. 32061/2022), al pagamento, in favore del convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, per tutte le fasi (sulla debenza della voce di compenso per la fase di trattazione/istruttoria anche in assenza dell'effettivo espletamento della fase istruttoria cfr. Cass. civ. n.
8561/2023), secondo i parametri minimi per l'esiguità delle questioni trattate (art. 4 D.M. 55/2014), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
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b) condanna l'attrice al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari all'importo di € 3.809,00, a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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