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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
IO GI TI TT de' RO Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
Beatrice RR Consigliera relatrice
All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, con l'avv. Andrea Occhione Parte_1 appellante E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Michele Sordillo
appellato
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6489/2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e verbale di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato e ritualmente notificato , conveniva in Parte_1 giudizio l' davanti al Tribunale di Roma e, premesso di aver ottenuto con accertamento CP_2 tecnico preventivo il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 a decorrere da Maggio 2023 e che era successivamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis C.p.c. ai fini della corresponsione della prestazione, chiedeva che l' venisse condannato al CP_1
1 pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e spese di lite da distrarsi. L , pur ritualmente chiamato in causa, rimaneva contumace. CP_2
In udienza parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio dei ratei dovuti, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale, in CP_2 quanto la prestazione era stata corrisposta successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso stesso. Il Giudice adito dichiarava l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando per la metà le spese di lite considerato che l' aveva CP_2 provveduto al pagamento di quanto dovuto prima dell'udienza di discussione. Appella in data 24.9.2025, in relazione al capo sulle spese Parte_1 legali, adducendo due motivi di gravame. Resiste con memoria. CP_2
Quale primo motivo parte appellante lamenta una errata applicazione del principio della soccombenza virtuale. Dato che il pagamento di quanto dovuto da parte dell è CP_1 avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo della causa, in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente su criteri di verosimiglianza o di indagine sommaria nel merito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l al CP_2 pagamento delle spese di lite senza alcuna compensazione. Quale secondo motivo l'appellante lamenta erroneità della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge. Premette che l'art. 92 C.p.c. ha tipizzato i motivi per i quali è possibile compensare totalmente o parzialmente le spese di lite e, non sussistendo tali motivi nel caso di specie perché il pagamento della prestazione nelle more del giudizio non rientra fra i cassi tipizzati da detta norma, il Giudicante aveva l'obbligo di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio di soccombenza. Conclude l'appellante per la riforma parziale della sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle spese processuali per il restante 50%. fa notare che il primo giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del CP_2 contendere, ma l'estinzione del giudizio, cui consegue che le spese restano a carico della parte che le anticipa. La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è decisa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili. È incontestato che l' non abbia provveduto a liquidare la prestazione entro il CP_2 prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento è avvenuto nelle more del giudizio di primo grado con la conseguenza che, da una parte, non sussiste alcun ritardo irrisorio o giustificabile dell' nel liquidare la prestazione dovuta mentre, dall'altra, la CP_2 ricorrente ha dovuto adire la via giurisdizionale, sopportandone i relativi oneri, per vedersi corrispondere quanto spettante, pacificamente dovuto entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale e dall'invio della documentazione necessaria.
2 Giova osservare che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o precisi aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n. 14546/2015). La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con siffatte considerazioni, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente in ordine alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, ravvisandosi, di contro, un evidente inadempimento da ritardo dell'Ente erogatore. Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Sulla base di tali presupposti, stimato il valore della controversia ex art. 13, primo comma, c.p.c. ed applicando la tabella n. 4 relativa ai giudizi di previdenza, il compenso del primo giudizio può essere liquidato in complessivi € 1.500,00, come richiesto ed indicato da parte appellante. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura ivi CP_2 indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: CP_1
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
3 In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 750,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.500,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 750,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie, implicante la soluzione di questioni giuridiche elementari, ed escludendo gli onorari per la fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: -condanna l' al pagamento CP_2 delle spese del primo grado in favore del procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
-condanna l' alla refusione delle spese del presente grado in favore del procuratore CP_2 dell'appellante, che liquida in complessivi € 247,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Beatrice RR IO GI TI TT de'RO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
IO GI TI TT de' RO Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
Beatrice RR Consigliera relatrice
All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, con l'avv. Andrea Occhione Parte_1 appellante E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Michele Sordillo
appellato
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6489/2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e verbale di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato e ritualmente notificato , conveniva in Parte_1 giudizio l' davanti al Tribunale di Roma e, premesso di aver ottenuto con accertamento CP_2 tecnico preventivo il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 a decorrere da Maggio 2023 e che era successivamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis C.p.c. ai fini della corresponsione della prestazione, chiedeva che l' venisse condannato al CP_1
1 pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e spese di lite da distrarsi. L , pur ritualmente chiamato in causa, rimaneva contumace. CP_2
In udienza parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio dei ratei dovuti, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale, in CP_2 quanto la prestazione era stata corrisposta successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso stesso. Il Giudice adito dichiarava l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando per la metà le spese di lite considerato che l' aveva CP_2 provveduto al pagamento di quanto dovuto prima dell'udienza di discussione. Appella in data 24.9.2025, in relazione al capo sulle spese Parte_1 legali, adducendo due motivi di gravame. Resiste con memoria. CP_2
Quale primo motivo parte appellante lamenta una errata applicazione del principio della soccombenza virtuale. Dato che il pagamento di quanto dovuto da parte dell è CP_1 avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo della causa, in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente su criteri di verosimiglianza o di indagine sommaria nel merito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l al CP_2 pagamento delle spese di lite senza alcuna compensazione. Quale secondo motivo l'appellante lamenta erroneità della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge. Premette che l'art. 92 C.p.c. ha tipizzato i motivi per i quali è possibile compensare totalmente o parzialmente le spese di lite e, non sussistendo tali motivi nel caso di specie perché il pagamento della prestazione nelle more del giudizio non rientra fra i cassi tipizzati da detta norma, il Giudicante aveva l'obbligo di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio di soccombenza. Conclude l'appellante per la riforma parziale della sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle spese processuali per il restante 50%. fa notare che il primo giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del CP_2 contendere, ma l'estinzione del giudizio, cui consegue che le spese restano a carico della parte che le anticipa. La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è decisa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili. È incontestato che l' non abbia provveduto a liquidare la prestazione entro il CP_2 prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento è avvenuto nelle more del giudizio di primo grado con la conseguenza che, da una parte, non sussiste alcun ritardo irrisorio o giustificabile dell' nel liquidare la prestazione dovuta mentre, dall'altra, la CP_2 ricorrente ha dovuto adire la via giurisdizionale, sopportandone i relativi oneri, per vedersi corrispondere quanto spettante, pacificamente dovuto entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale e dall'invio della documentazione necessaria.
2 Giova osservare che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o precisi aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n. 14546/2015). La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con siffatte considerazioni, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente in ordine alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, ravvisandosi, di contro, un evidente inadempimento da ritardo dell'Ente erogatore. Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Sulla base di tali presupposti, stimato il valore della controversia ex art. 13, primo comma, c.p.c. ed applicando la tabella n. 4 relativa ai giudizi di previdenza, il compenso del primo giudizio può essere liquidato in complessivi € 1.500,00, come richiesto ed indicato da parte appellante. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura ivi CP_2 indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: CP_1
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
3 In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 750,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.500,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 750,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie, implicante la soluzione di questioni giuridiche elementari, ed escludendo gli onorari per la fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: -condanna l' al pagamento CP_2 delle spese del primo grado in favore del procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
-condanna l' alla refusione delle spese del presente grado in favore del procuratore CP_2 dell'appellante, che liquida in complessivi € 247,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Beatrice RR IO GI TI TT de'RO
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