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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3442/2024
tra
Parte_1
, cod. fisc.
[...] P.IVA_1
Parte_2
[...]
, in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
- Opponenti -
contro
1 , cod. fisc. , cod. CP_1 C.F._1 Controparte_2
fisc. , cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
cod. fisc. , rappresentati Parte_4 C.F._4
e difesi dall'avv. LAZZARO SERENA, giusta procura in atti
- Opposti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 2 settembre 2024, l'Assessorato
ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 734/2024 del
22/7/2024, emesso nel procedimento R.G.L. 2875/2024 dal Tribunale di Siracusa,
notificato a mezzo PEC il 24.7.2024 per la somma complessiva di € 6.663,64, e precisamente della somma di Euro 900,55 in favore di;
di Euro CP_1
1.672,45 in favore di;
di Euro 3.190,09 in favore di Controparte_2 Pt_3
e della somma di Euro 900,55 in favore di oltre
[...] Parte_4
interessi e rivalutazione monetaria nonché spese della procedura monitoria ed accessori di legge.
L'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana ha affermato:
che l'azione monitoria non aveva per oggetto una remunerazione del lavoro straordinario del dipendente, ma un compenso di incentivazione per lavoro ordinario prestato in turnazione nei giorni festivi con superamento del limite di
1/3 dei giorni festivi dell'anno stabilito dall'art. 28, co. 2, lett. d) del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per il comparto non dirigenziale;
che l'accordo definitivo non era stato sottoscritto per cui l'Amministrazione non poteva essere
2 tenuta alla corresponsione delle somme oggetto dell'ingiunzione, non potendo l'obbligazione sorgere da una mera ipotesi di accordo;
che non era prospettabile né una lesione dell'affidamento né un arricchimento ingiustificato della P.A..
L'amministrazione opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestato ed il rigetto delle pretese di cui al ricorso monitorio, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Parte_3
contestando l'opposizione, della quale hanno chiesto il Parte_4
rigetto; in particolare, hanno eccepito: di essere dipendenti del dipartimento della
Sopraintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Siracusa presso l'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia;
di aver prestato nel corso del 2020 attività di lavoro straordinario presso i siti di pertinenza della oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi;
che la CP_3 [...]
in accordo con il dei Culturali aveva Parte_1 Parte_2 Pt_1
stabilito, con il progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogato nei siti della cultura del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, di destinare somme vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei siti culturali al pagamento nei confronti dei dipendenti delle ore di straordinario oltre i limiti contrattuali di 1/3; che non era stato corrisposto alcun pagamento e l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta. Hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n. 734/2024 e condanna dell'Assessorato
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3 All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022); tale regola, tuttavia,
non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126
c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass. sez. lav., 03/10/2023, n. 27848;
Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nel caso in esame, è incontestato tra le parti che , , CP_1 Controparte_2
e nel corso dell'anno 2020 hanno prestato Parte_3 Parte_4
attività lavorativa presso i siti di pertinenza della Soprintendenza oltre il limite contrattuale di 1/3 dei festivi per un totale di 7 turni festivi;
13 CP_1
turni festivi;
17 turni festivi;
7 turni festivi Controparte_2 Parte_3
e che tale attività lavorativa è stata resa in adempimento Parte_4
del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente; si è trattato, dunque, di una prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria, resa su incarico datoriale con riferimento alla quale l'Amministrazione
ricorrente ha percepito delle entrate.
4 Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese;
al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed oltre i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dall'accordo sindacale posto a fondamento della maggiore richiesta lavorativa eccedente i limiti della contrattazione collettiva nazionale o integrativa.
Non può essere di ostacolo a siffatto esito la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione dell'ipotesi di accordo sindacale sottoscritto il 14.10.2020
per carenza della copertura economica. Per autorizzazione allo svolgimento di lavoro festivo eccedente i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva si intende che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente
domino ma con il suo consenso che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro in base agli specifici incentivi posti alla base della maggiore richiesta lavorativa;
nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'incentivo eccedente il lavoro ordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione oltre il normale rapporto di lavoro anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo,
atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e
40, e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per il lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 5 Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se eccedente l'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella sentenza n. 8 del 2023 della Corte
costituzionale che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta;
l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35
e 36 Cost. in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto (o in assenza di specifiche) previsioni della contrattazione collettiva od integrativa e senza il rispetto delle regole autorizzatorie per esso previste o oltre i vincoli di spesa, con riguardo alle prestazioni la cui esecuzione non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Al pari del lavoro straordinario, l'attività lavorativa oltre il debito orario ed oltre i limite dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva fa sorgere il diritto allo specifico incentivo purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23
giugno 2023).
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso
6 incentivante ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 (nel testo all'epoca vigente),
tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro,
corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (Cass.
Sezione Lavoro Ord. n. 25696 del 4/9/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti risulta resa da parte della resistente una prestazione eccedente il normale debito orario derivante dal rapporto di lavoro e non risulta che essa sia stata posta in essere insciente o
prohibente domino; al contrario, l'Amministrazione ricorrente ha organizzato e disposto le turnazioni di servizio, con ciò rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'incentivo posto alla base della richiesta della prestazione lavorativa oltre i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto anche conto che
7 non stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa iscritta al n. 3442/2024 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 734/2024 del 22/7/2024, emesso nel procedimento R.G.L.
2875/2024 dal Tribunale di Siracusa;
condanna l'Assessorato ricorrente/opponente al rimborso in favore dei resistenti/opposti delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2126 c.c.. (Cass. sez. lav., 03/10/2023, n. 27848 cit.).
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3442/2024
tra
Parte_1
, cod. fisc.
[...] P.IVA_1
Parte_2
[...]
, in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
- Opponenti -
contro
1 , cod. fisc. , cod. CP_1 C.F._1 Controparte_2
fisc. , cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
cod. fisc. , rappresentati Parte_4 C.F._4
e difesi dall'avv. LAZZARO SERENA, giusta procura in atti
- Opposti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 2 settembre 2024, l'Assessorato
ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 734/2024 del
22/7/2024, emesso nel procedimento R.G.L. 2875/2024 dal Tribunale di Siracusa,
notificato a mezzo PEC il 24.7.2024 per la somma complessiva di € 6.663,64, e precisamente della somma di Euro 900,55 in favore di;
di Euro CP_1
1.672,45 in favore di;
di Euro 3.190,09 in favore di Controparte_2 Pt_3
e della somma di Euro 900,55 in favore di oltre
[...] Parte_4
interessi e rivalutazione monetaria nonché spese della procedura monitoria ed accessori di legge.
L'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana ha affermato:
che l'azione monitoria non aveva per oggetto una remunerazione del lavoro straordinario del dipendente, ma un compenso di incentivazione per lavoro ordinario prestato in turnazione nei giorni festivi con superamento del limite di
1/3 dei giorni festivi dell'anno stabilito dall'art. 28, co. 2, lett. d) del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per il comparto non dirigenziale;
che l'accordo definitivo non era stato sottoscritto per cui l'Amministrazione non poteva essere
2 tenuta alla corresponsione delle somme oggetto dell'ingiunzione, non potendo l'obbligazione sorgere da una mera ipotesi di accordo;
che non era prospettabile né una lesione dell'affidamento né un arricchimento ingiustificato della P.A..
L'amministrazione opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestato ed il rigetto delle pretese di cui al ricorso monitorio, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Parte_3
contestando l'opposizione, della quale hanno chiesto il Parte_4
rigetto; in particolare, hanno eccepito: di essere dipendenti del dipartimento della
Sopraintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Siracusa presso l'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia;
di aver prestato nel corso del 2020 attività di lavoro straordinario presso i siti di pertinenza della oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi;
che la CP_3 [...]
in accordo con il dei Culturali aveva Parte_1 Parte_2 Pt_1
stabilito, con il progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogato nei siti della cultura del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, di destinare somme vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei siti culturali al pagamento nei confronti dei dipendenti delle ore di straordinario oltre i limiti contrattuali di 1/3; che non era stato corrisposto alcun pagamento e l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta. Hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n. 734/2024 e condanna dell'Assessorato
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3 All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022); tale regola, tuttavia,
non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126
c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass. sez. lav., 03/10/2023, n. 27848;
Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nel caso in esame, è incontestato tra le parti che , , CP_1 Controparte_2
e nel corso dell'anno 2020 hanno prestato Parte_3 Parte_4
attività lavorativa presso i siti di pertinenza della Soprintendenza oltre il limite contrattuale di 1/3 dei festivi per un totale di 7 turni festivi;
13 CP_1
turni festivi;
17 turni festivi;
7 turni festivi Controparte_2 Parte_3
e che tale attività lavorativa è stata resa in adempimento Parte_4
del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente; si è trattato, dunque, di una prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria, resa su incarico datoriale con riferimento alla quale l'Amministrazione
ricorrente ha percepito delle entrate.
4 Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese;
al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed oltre i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dall'accordo sindacale posto a fondamento della maggiore richiesta lavorativa eccedente i limiti della contrattazione collettiva nazionale o integrativa.
Non può essere di ostacolo a siffatto esito la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione dell'ipotesi di accordo sindacale sottoscritto il 14.10.2020
per carenza della copertura economica. Per autorizzazione allo svolgimento di lavoro festivo eccedente i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva si intende che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente
domino ma con il suo consenso che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro in base agli specifici incentivi posti alla base della maggiore richiesta lavorativa;
nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'incentivo eccedente il lavoro ordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione oltre il normale rapporto di lavoro anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo,
atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e
40, e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per il lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 5 Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se eccedente l'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella sentenza n. 8 del 2023 della Corte
costituzionale che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta;
l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35
e 36 Cost. in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto (o in assenza di specifiche) previsioni della contrattazione collettiva od integrativa e senza il rispetto delle regole autorizzatorie per esso previste o oltre i vincoli di spesa, con riguardo alle prestazioni la cui esecuzione non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Al pari del lavoro straordinario, l'attività lavorativa oltre il debito orario ed oltre i limite dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva fa sorgere il diritto allo specifico incentivo purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23
giugno 2023).
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso
6 incentivante ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 (nel testo all'epoca vigente),
tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro,
corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (Cass.
Sezione Lavoro Ord. n. 25696 del 4/9/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti risulta resa da parte della resistente una prestazione eccedente il normale debito orario derivante dal rapporto di lavoro e non risulta che essa sia stata posta in essere insciente o
prohibente domino; al contrario, l'Amministrazione ricorrente ha organizzato e disposto le turnazioni di servizio, con ciò rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'incentivo posto alla base della richiesta della prestazione lavorativa oltre i limiti dei turni festivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto anche conto che
7 non stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa iscritta al n. 3442/2024 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 734/2024 del 22/7/2024, emesso nel procedimento R.G.L.
2875/2024 dal Tribunale di Siracusa;
condanna l'Assessorato ricorrente/opponente al rimborso in favore dei resistenti/opposti delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2126 c.c.. (Cass. sez. lav., 03/10/2023, n. 27848 cit.).