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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14086 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 721/25 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f.: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Filomena Guerrieri;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato- QUESTURA DI LATINA;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Latina in data 3.11.23 e notificato il 13.12.24. Si legge nel provvedimento impugnato che la Questura rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 7.08.23.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
pagina 1 di 4 politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che le dichiarazioni scritte e la documentazione allegata non fanno emergere un livello di integrazione sul territorio italiano, considerando che il richiedente, seppur presenta la documentazione di una soluzione abitativa stabile, dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non seguire alcun percorso professionale sul territorio italiano;
inoltre, non allega alcuna documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana ”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega l'avvenuta integrazione lavorativa sul territorio nazionale e chiede “annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Latina e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 286/1998 nella versione ratione temporis applicabile ed al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, estratto conto previdenziale certificato storico occupazionale, contratto di lavoro 2023, buste paga 2023, contratto di lavoro 2024, buste paga 2024, contratto di lavoro 2025, distinte di pagamento accredito stipendio, documenti di identità, verbale delle dichiarazioni, istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 16.01.25, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note autorizzate, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, e chiede di intimare alla Questura di Latina di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio. Deposita, inoltre, la seguente documentazione: contratto di lavoro 2025, buste paga aprile/ agosto 2025, certificazione unica 2025, ricevute di notifica, istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nota spese.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del pagina 2 di 4 riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LI c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_2 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e ME Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che, giunto sul territorio italiano nel 2018, veniva ospitato da un centro di accoglienza in Sicilia. Tuttavia, soltanto dal 2023- in seguito alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale- riusciva a trovare lavoro;
il ricorrente veniva assunto con regolare contratto di lavoro dal 08.04.23 e, sebbene con contratti a tempo determinato, ha lavorato continuativamente (Unilav al 27.09.23al 31.10.23 e dal 13.10.23 al 30.12.23, buste paga da aprile 2023
a agosto 2023, novembre e dicembre 2023, estratto conto previdenziale, certificato storico occupazionale, CUD 2024). pagina 3 di 4 Il ricorrente ha documentato anche l'attività lavorativa svolta nell'anno 2024 (Unilav dal 16.04.24 al
30.06.24, buste paga da aprile a agosto 2024) e nell'anno 2025. Più precisamente, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.25 (Unilav dal 02.01.25,
Unilav dal 02.04.25 al 31.12.25, buste paga da aprile a agosto 2025). Con il lavoro svolto questi invia aiuti economici al Paese di origine (rimesse in denaro).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma, 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 721/25 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f.: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Filomena Guerrieri;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato- QUESTURA DI LATINA;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Latina in data 3.11.23 e notificato il 13.12.24. Si legge nel provvedimento impugnato che la Questura rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 7.08.23.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
pagina 1 di 4 politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che le dichiarazioni scritte e la documentazione allegata non fanno emergere un livello di integrazione sul territorio italiano, considerando che il richiedente, seppur presenta la documentazione di una soluzione abitativa stabile, dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non seguire alcun percorso professionale sul territorio italiano;
inoltre, non allega alcuna documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana ”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega l'avvenuta integrazione lavorativa sul territorio nazionale e chiede “annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Latina e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 286/1998 nella versione ratione temporis applicabile ed al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, estratto conto previdenziale certificato storico occupazionale, contratto di lavoro 2023, buste paga 2023, contratto di lavoro 2024, buste paga 2024, contratto di lavoro 2025, distinte di pagamento accredito stipendio, documenti di identità, verbale delle dichiarazioni, istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 16.01.25, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note autorizzate, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, e chiede di intimare alla Questura di Latina di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio. Deposita, inoltre, la seguente documentazione: contratto di lavoro 2025, buste paga aprile/ agosto 2025, certificazione unica 2025, ricevute di notifica, istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nota spese.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del pagina 2 di 4 riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LI c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_2 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e ME Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che, giunto sul territorio italiano nel 2018, veniva ospitato da un centro di accoglienza in Sicilia. Tuttavia, soltanto dal 2023- in seguito alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale- riusciva a trovare lavoro;
il ricorrente veniva assunto con regolare contratto di lavoro dal 08.04.23 e, sebbene con contratti a tempo determinato, ha lavorato continuativamente (Unilav al 27.09.23al 31.10.23 e dal 13.10.23 al 30.12.23, buste paga da aprile 2023
a agosto 2023, novembre e dicembre 2023, estratto conto previdenziale, certificato storico occupazionale, CUD 2024). pagina 3 di 4 Il ricorrente ha documentato anche l'attività lavorativa svolta nell'anno 2024 (Unilav dal 16.04.24 al
30.06.24, buste paga da aprile a agosto 2024) e nell'anno 2025. Più precisamente, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.25 (Unilav dal 02.01.25,
Unilav dal 02.04.25 al 31.12.25, buste paga da aprile a agosto 2025). Con il lavoro svolto questi invia aiuti economici al Paese di origine (rimesse in denaro).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma, 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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