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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8750/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale procuratrice di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), quali eredi della signora Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), con l'avv. EMANUELE CURTI. Persona_1 C.F._3
Appellante
E
(C.F.: , rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._4 da sé medesima e dall'avv. CLAUDIO PETRUCCI.
Appellata- Appellante incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 22773/2018 Persona_1 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la propria domanda;
in accoglimento della prima delle domande avanzate dalla convenuta ha condannato l'attrice a rilasciare, in favore della convenuta, la cantina di proprietà di quest' ultima sita in Roma nel fabbricato in via Savastano 22 e segnatamente la cantina in catasto sub 501, ubicata al piano interrato, priva di pareti divisorie con la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà confinante con la Per_1 cantina pertinente l'int, 5, con la cantina anche se non materialmente delimitata e Per_1 corridoi (spazi) condominiali di accesso a dette cantine ed indi alle cantine dello stabile, meglio decritta ed identificata nell'elaborato peritale suindicato redatto dall'ing. con particolare Per_2 riferimento alle planimetrie vergate alle pagg. 4 e ss (ed in particolare la prima laddove il locale comprendente entrambe le cantine e la parte comune è diviso in tre zone diversamente campite e quella successiva in allegato laddove sono indicate anche le misure) di detto elaborato ed a
1 consegnare a controparte le chiavi del lucchetto di accesso all'immobile di proprietà di quest'ultima come sopra individuato. Ha compensato per la metà le spese di lite e condannato l'attrice alla refusione, in favore della convenuta, della restante metà che ha liquidato, già in tale misura, in complessivi €3800,00 per compensi oltre iva, ca e spese generali.
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono state attribuite a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «L'attrice, con atto di citazione notificato, esponeva quanto segue:
1- di avere acquistato, in data 23-10-1967, l'immobile sito in Roma via
Savastano 22 int. 8 unitamente ad un vano ad uso cantina confinante con corridoio d'accesso e terrapieno da due lati, 2- che detta cantina, sin dall'acquisto, era stata accorpata alla cantina confinante di pertinenza dell'int. 6 ma priva di pareti divisorie con la propria e priva di autonomo accesso posto che ivi si poteva entrare solo dalla porta della cantina di essa attrice le cui chiavi erano nel suo esclusivo possesso, 3- che, in data 27-2-1996, la convenuta aveva acquistato con decreto del giudice del fallimento della un appartamento unitamente a cantina al piano CP_2 interrato priva di pareti divisorie la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà confinante con la cantina pertinente l'int. 5, con la cantina anche se non Per_1 Per_1 materialmente delimitata e corridoio di accesso alle cantine dello stabile, 4- che la non era CP_3 mai entrata nel possesso della cantina acquistata e, 5- che aveva esercitato il possesso esclusivo sulla cantina acquistata dalla convenuta sin dal 1967 quindi per un tempo utile per l'acquisto della proprietà per usucapione. Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'acquisto, in suo favore, per usucapione della proprietà della cantina sita al piano interrato del fabbricato in
Roma, via Savastano 22, in catasto al foglio 546, part. 192 sub 501, con vittoria di spese.
Parte convenuta si costituiva affermando di avere posseduto ed utilizzato la cantina acquistata
(e meglio descritta nel doc. 5 di controparte) sino all'anno 2013 quando, nelle more di altro giudizio, l'attrice aveva apposto un lucchetto con serratura alla porta d'accesso al corridoio che conduce alle cantine delle parti così impedendole di entrare nel proprio immobile che in precedenza era stato utilizzato quale deposito dalla propria "dante causa e poi dal Pt_3 fallimento di quest'ultima che in epoca successiva aveva rimosso i propri beni.
Contestava l'avversa domanda e concludeva chiudendone il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva che l'attrice fosse condannata al rilascio della cantina di proprietà di essa convenuta, alla rimozione del lucchetto, al rimborso della metà del costo del muro divisorio fra le cantine
*da realizzare' ed al ristoro dei danni per il mancato utilizzo del bene dal momento dell'apposizione del lucchetto al rilascio in ragione di €400,00 al mese. La causa, istruita sulla base dei documenti depositati in atti, di prove testimoniali e di Ctu (la seconda più volte integrata), veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11-7-2018 sulle conclusioni come da verbale e con i richiesti termini ex art. 190 cpc».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto non provati tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cod. civ. e segnatamente del possesso esclusivo, inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus, e continuato per oltre venti anni del bene di proprietà della convenuta come sopra identificato. «Invero la prova per testi, i quali hanno puntualmente deposto in ordine luoghi di causa senza confusione alcuna con altre aree, non ha consentito di acquisire elementi di riscontro sufficienti per ritenere dimostrato l'assunto attoreo ed irrilevanti allo scopo sono risultati gli accertamenti in fatto del Ctu in quanto i sopralluoghi sono stati effettuati quando pacificamente l'intero locale era già detenuto dall'attrice mentre risulta pacifico altresì che le cantine di proprietà delle parti non sono mai state fisicamente divise
2 fra loro come risulta finanche dai rispettivi atti di acquisto. Anzi, se il teste di parte attrice ha in parte confermato la tesi della predetta, ha tuttavia riferito di fatti accaduti per un periodo di tempo
(dall'anno 2002 al 2013) non sufficiente all'acquisto (venti anni) e non riguardante il lasso di tempo immediatamente successivo al 1996, i testimoni di parte convenuta (sulla cui inattendibilità, affermata dalla difesa dell'attrice, nulla è emerso) hanno invece riferito circostanze (in particolare circa l'inizio del possesso esclusivo da parte della che hanno Per_1 smentito la tesi di quest'ultima posto che hanno dichiarato, sotto il vincolo del giuramento, di avere acceduto più volte alla cantina della (oggetto di causa), dopo che quest'ultima CP_1
l'aveva acquistata, taluno (il anche nell'ambito dell'effettuazione di lavori per la Per_3 CP_1
e per ivi ricoverare materiali senza dover dapprima aprire alcuna serratura (non trovando, quindi, impedimenti all'accesso) e ciò sino alla fine dell'anno 2012 quando l'attrice ha chiuso con lucchetto la porta di accesso ai luoghi. Tali emergenze consentono di concludere, comunque, nel senso che l'attrice, onerata della prova, non ha fornito i riscontri idonei del possesso ventennale del bene. Mentre la convenuta ha dimostrato di avere goduto concretamente del bene acquistato prima dell'allocazione del lucchetto alla porta d'ingresso, circostanza verificatasi nell'anno 2012.
- La difesa della si è doluta del fatto che non sarebbe stata ammessa la prova per Per_1 testi come articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc per provare l'esistenza di un possesso ultraventennale in epoca antecedente l'acquisto del bene da parte della convenuta, peraltro da opporre alla sola dante causa della convenuta.
La doglianza non coglie nel segno. Ed invero, per effetto dell'accertata acquisizione nel possesso mediante apprensione (alla luce delle concordi dichiarazioni dei testi indicati dalla non contraddette da altre emergenze) della cantina oggetto di causa da parte della CP_1 convenuta sin dall'epoca dell'acquisto (1996) fino al momento dello spoglio (avvenuto, ad opera dell'attrice, nell'anno 2012), il termine - per usucapire è rimasto interrotto (v. art. 1165 cc) ed è cominciato, dal 2012, un nuovo termine (art. 2945 cc) con la conseguenza che, quando il soggetto
(nel caso in esame la ) che dovrebbe subire 'usucapione (che è una forma di prescrizione CP_1 acquisitiva) riacquista il possesso del bene, si interrompe il termine di cui all'art. 1158 cc e viene tolto ogni valore al tempo anteriormente trascorso (posto che nell'interruzione, a differenza che nella sospensione, il tempo successivo non si somma a quello precedente).
Donde l'irrilevanza del tempo trascorso in epoca anteriore all'atto interruttivo tenendo anche conto del momento nel quale è stata avanzata la domanda.
Ma in ogni caso anche a prescindere da tale rilievo e che dalla documentazione prodotta emerge che l'immobile oggetto di causa è stato compreso fra i beni del fallimento (donde se ne deve desumere l'accertata libertà da emergenze pregiudizievoli pena l'impossibilità di dare attuazione al decreto di trasferimento), si osserva che la prova per testi avanzata dall'attrice inerente tale periodo, per come articolata, non avrebbe potuto comunque far emergere -ove anche i testi avessero reso dichiarazioni conformi al capitolato- i riscontri necessari anche per superare le emergenze di cui sopra considerato che le domande o sono generiche laddove non recano indicazioni temporali (capitolo a), ovvero non recano indicazione alcuna in ordine alla decisiva circostanza se il locale oggetto di causa fosse o meno chiuso a chiave sì da impedire l'accesso a soggetti diversi dalla (peraltro, l'ivi affermato utilizzo della cantina da parte di terzi d Per_1 oggetto di quesito senza che sia domandato altresì se era necessaria la previa consegna di una chiave, sembrerebbe far ritenere di per sé il libero accesso all'immobile o comunque l'inesistenza di impedimenti fisici all'accesso stesso tenuto anche conto di quanto affermato dai testi della convenuta in ordine alla recente apposizione di un lucchetto sulla porta di accesso: considerato inoltre che la 'concessione' dell'utilizzo a taluno non esclude ulteriori utilizzi non richiesti tenuto conto anche del fatto che, come detto, la ha utilizzato il bene oggetto di causa in epoca più Pt_3
3 risalente;
emergenze incompatibili con l'esclusività del possesso), o infine sono inammissibili quando avrebbe dovuto essere chiesto ai testi: 'vero.. se dal 1970 l'ha vista sempre comportarsi come unica proprietaria esclusiva.' implicando, la domanda, un non consentito giudizio di valore sulla condotta di una delle parti (v. capitolo c).
Senza considerare infine che nessun capitolo è stato formulato in ordine alle circostanze relative alle modalità con le quali l'attrice avrebbe cominciato a possedere, contro la volontà della proprietaria originaria di tutto il locale, la parte successivamente acquistata dalla . Pt_3 CP_1
Al rigetto della domanda ex art. 1158 cc segue la condanna dell'attrice a consentire alla controparte di accedere alla propria cantina (come meglio individuata nel sopra citato elaborato peritale ed in particolare nelle piante ivi allegate e sopra richiamate) mediante la consegna della chiave del lucchetto "apposto sulla porta di accesso al locale comprendente le due cantine e lo spazio di accesso condominiale».
Deve essere invece dichiara inammissibile, per carenza di interesse ad agire in astratto quale presupposto per entrare nel merito (v. art 100 cpc), la domanda della convenuta volta a conseguire il rimborso della metà delle spese di un erigendo muro divisorio posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di futuri effetti pregiudizievoli per la parte senza che alcuna lesione concreta di un diritto sia stata finanche prospettata (ed invero il riparto della spesa presuppone fra l'altro che sia. dapprima realizzato un muro 'comune' ai sensi delle norme di cui agli artt. 874 e ss cc, che possa cioè essere considerato tale in forza di una delle previsioni di legge).
La domanda avanzata dalla , volta a conseguire il risarcimento del danno per CP_1
l'occupazione senza titolo della propria cantina da pate dell'attrice, non merita positivo scrutinio in quanto l'accertata mancanza di un muro divisorio fra le cantine, il riscontrato stato fatiscente delle stesse e l'assenza di impedimenti all'accesso da parte di estranei (prima dell'apposizione del lucchetto apposto dall'attrice) inducono a ritenere che la cantina della convenuta non avrebbe potuto essere messa concretamente a reddito in favore di soggetto terzo in quanto quest'ultimo non ne avrebbe potuto avere una detenzione in via esclusiva né la possibilità di custodire in sicurezza i beni da depositare (emergenze che costituiscono il presupposto per locare fruttuosamente un bene quale quello in oggetto).
Il rigetto della domanda attorea, unita alla fondatezza di solo alcuni dei capi di domanda avanzati da parte convenuta, legittimano, a mente dell'art.92 cpc, la compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna della a rifondere, a controparte, la restante metà. Per_1
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono da attribuire a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta».
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Persona_1
I MOTIVO – La pronuncia di primo grado è innanzitutto errata nella parte in cui ha ritenuto che l'asserito esercizio del possesso sul bene da parte della appellata a decorrere dal suo acquisto (1996) abbia “interrotto” il termine utile ai fini dell'usucapione sul bene stesso in favore dell'appellante.
II MOTIVO – L'impugnata sentenza è inoltre errata nella parte in cui non ha ritenuto provata la domanda di usucapione della porzione di cantina acquistata dalla appellata dal CP_1
Fallimento S.I.C.A.L.F. S.p.A. ma tuttavia rientrante nell'unico locale in parte di acclarata proprietà della Sig.ra e dalla stessa posseduta in modo pacifico, continuo Persona_1
e ininterrotto a decorrere dal 23.10.967 e sino al 1996; e, viceversa, nella parte in cui ha ritenuto invece provate le avverse allegazioni, secondo cui la suddetta sarebbe entrata in possesso CP_1
4 della predetta porzione di cantina al momento dell'acquisto del bene, nel 1996, e lo avrebbe continuato ad esercitare sino alla asserita apposizione, nell'anno 2012, di un lucchetto sulla porta di accesso.
4.- , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 principale, ha proposto appello incidentale, denunciando, in ordine alla rigetto della riconvenzionale volta al rimborso della metà del costo del muro divisorio da realizzare sulla mezzeria del confine tra le due cantine, la violazione dell'art. 886 c.c., secondo cui «ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili ed i giardini posti negli abitati»; quanto alla domanda volta al risarcimento dei danni per l'abusiva utilizzazione della cantina dal momento dell'apposizione del lucchetto sino al rilascio, la sussistenza di un danno in re ipsa per il periodo successivo all'apposizione del lucchetto (avvenuta tra la fine del 2012 e Inizio del 2013).
5.- Nel corso del giudizio, a seguito del decesso della e della conseguente Per_1 interruzione del giudizio, si è costituita anche per in qualità di Parte_1 Parte_2 successori universali che hanno concluso per l'accoglimento dell'appello.
6.- In via preliminare devono essere vagliate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellata/appellante incidentale.
Ella assume che non sia stato espressamente impugnata la ratio principale della decisione, vale a dire della prova del possesso esclusivo dell'immobile in questione.
L'eccezione va disattesa dal momento che la doglianza relativa alla prova (II motivo) comprende anche quella relativa al possesso esclusivo.
6.- E' questo il motivo che per ragioni logico-giuridiche si esamina per primo.
7.- In effetti, la sentenza di primo grado si fonda sull'assenza della prova che il compossesso della sulla cantina, già di proprietà della Società costruttrice poi fallita, non Per_1 materialmente distinta dalla propria, si sia poi tradotto in un possesso esclusivo, non essendo stato specificamente dedotto - e dunque provato – un fatto idoneo a manifestare la volontà della di possedere non più uti condominus bensi uti dominus. Per_1
Nell'odierno giudizio difatti l'appellante non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver posto in essere atti di possesso univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
È noto difatti che l'orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (Cass. n. 3493 del 2024), per cui lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a farlo ritenere funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Alla stregua di questo principio, la Corte di Cassazione ha, ad esempio, escluso l'usucapione con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione
5 esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (per tutte, Cass., Sez. 2,
20/9/2007, n. 19478; Cass., Sez. 2, 18/2/1999, n. 1367; Cass., Sez. 2, 27/7/1983, n. 5159).
La Suprema Corte ha dunque compendiato i principi in materia «nel senso che la valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, che la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune» (Cass. n. 3493 del 2024).
Sulla base di queste premesse, le prove articolate dall'appellante – volte ad affermare che la sola utilizzatrice della cantina di cui è causa fosse la o comunque soggetti da lei Per_1 autorizzati (vedi in particolare lettere a, b, e c delle istanze istruttorie ribadite nell'atto di appello)
e che si comportasse come “unica proprietaria in via esclusiva”- senza verificare in che modo quest'ultima avesse manifestato in modo inequivoco di volere possedere in via esclusiva il bene, sì da trasformare il possesso uti condominus in possesso esclusivo, non sono idonee a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione nel peculiare caso che ci occupa.
In particolare, la circostanza, riportata nell'atto di appello, per cui la porta della cantina sarebbe stata chiusa a chiave e che questa sarebbe stata posseduta dalla sola attrice, odierna appellante, è stata smentita dalle concordi dichiarazioni dei testi indicati dalla che hanno CP_1 affermato di aver più volte acceduto alla cantina della senza trovare impedimenti CP_1 all'accesso, dal momento che la porta non era serrata.
Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte condivide la valutazione operata dal Giudice di prime cure (pag. 6) circa la genericità, irrilevanza e sulla portata valutativa delle richieste di prova dell'attrice.
8.- Le argomentazioni che precedono superano anche il primo motivo di appello, per l'assorbente considerazione per cui – per quanto sin ora detto – non v'è prova di un atto idoneo a manifestare la possibilità di possedere non più uti condominus ma uti dominus nel periodo che precede l'acquisto della . CP_1
9.- É parimenti infondato l'appello incidentale, dal momento che l'evocato art. 886 cod. civ.
– in base al quale il vicino deve contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati - non si applica al di fuori delle ipotesi di “case, giardini e cortili”, in quanto ipotesi tassative (arg ex Cass
n. 7675 del 1986), dal momento che viene “in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietà individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietà” (Cass. ordinanza n. 33192 del 2023). Tale ratio non si riviene nel caso della separazione delle cantine.
6 In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione, in assunto ravvisabile in re ipsa, essa è da rigettare alla luce delle recenti pronunce della Cassazione a sezioni unite nn. 33645 e 33659 del 2022 sul danno da abusiva occupazione e sull'impossibilità di ritenere il danno da essa derivante in re ipsa, dovendo al contrario, essere allegata e provata
(anche mediante presunzioni) la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. In assenza di allegazione e prova detta voce di danno non può, in definitiva, essere riconosciuta.
10- In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. sentenza n. 22773/2018 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello proposto da , in proprio e quale procuratrice di Parte_1
), quali eredi di;
Parte_2 Persona_1
- Respinge l'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1
la medesima sentenza;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8750/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale procuratrice di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), quali eredi della signora Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), con l'avv. EMANUELE CURTI. Persona_1 C.F._3
Appellante
E
(C.F.: , rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._4 da sé medesima e dall'avv. CLAUDIO PETRUCCI.
Appellata- Appellante incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 22773/2018 Persona_1 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la propria domanda;
in accoglimento della prima delle domande avanzate dalla convenuta ha condannato l'attrice a rilasciare, in favore della convenuta, la cantina di proprietà di quest' ultima sita in Roma nel fabbricato in via Savastano 22 e segnatamente la cantina in catasto sub 501, ubicata al piano interrato, priva di pareti divisorie con la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà confinante con la Per_1 cantina pertinente l'int, 5, con la cantina anche se non materialmente delimitata e Per_1 corridoi (spazi) condominiali di accesso a dette cantine ed indi alle cantine dello stabile, meglio decritta ed identificata nell'elaborato peritale suindicato redatto dall'ing. con particolare Per_2 riferimento alle planimetrie vergate alle pagg. 4 e ss (ed in particolare la prima laddove il locale comprendente entrambe le cantine e la parte comune è diviso in tre zone diversamente campite e quella successiva in allegato laddove sono indicate anche le misure) di detto elaborato ed a
1 consegnare a controparte le chiavi del lucchetto di accesso all'immobile di proprietà di quest'ultima come sopra individuato. Ha compensato per la metà le spese di lite e condannato l'attrice alla refusione, in favore della convenuta, della restante metà che ha liquidato, già in tale misura, in complessivi €3800,00 per compensi oltre iva, ca e spese generali.
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono state attribuite a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «L'attrice, con atto di citazione notificato, esponeva quanto segue:
1- di avere acquistato, in data 23-10-1967, l'immobile sito in Roma via
Savastano 22 int. 8 unitamente ad un vano ad uso cantina confinante con corridoio d'accesso e terrapieno da due lati, 2- che detta cantina, sin dall'acquisto, era stata accorpata alla cantina confinante di pertinenza dell'int. 6 ma priva di pareti divisorie con la propria e priva di autonomo accesso posto che ivi si poteva entrare solo dalla porta della cantina di essa attrice le cui chiavi erano nel suo esclusivo possesso, 3- che, in data 27-2-1996, la convenuta aveva acquistato con decreto del giudice del fallimento della un appartamento unitamente a cantina al piano CP_2 interrato priva di pareti divisorie la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà confinante con la cantina pertinente l'int. 5, con la cantina anche se non Per_1 Per_1 materialmente delimitata e corridoio di accesso alle cantine dello stabile, 4- che la non era CP_3 mai entrata nel possesso della cantina acquistata e, 5- che aveva esercitato il possesso esclusivo sulla cantina acquistata dalla convenuta sin dal 1967 quindi per un tempo utile per l'acquisto della proprietà per usucapione. Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'acquisto, in suo favore, per usucapione della proprietà della cantina sita al piano interrato del fabbricato in
Roma, via Savastano 22, in catasto al foglio 546, part. 192 sub 501, con vittoria di spese.
Parte convenuta si costituiva affermando di avere posseduto ed utilizzato la cantina acquistata
(e meglio descritta nel doc. 5 di controparte) sino all'anno 2013 quando, nelle more di altro giudizio, l'attrice aveva apposto un lucchetto con serratura alla porta d'accesso al corridoio che conduce alle cantine delle parti così impedendole di entrare nel proprio immobile che in precedenza era stato utilizzato quale deposito dalla propria "dante causa e poi dal Pt_3 fallimento di quest'ultima che in epoca successiva aveva rimosso i propri beni.
Contestava l'avversa domanda e concludeva chiudendone il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva che l'attrice fosse condannata al rilascio della cantina di proprietà di essa convenuta, alla rimozione del lucchetto, al rimborso della metà del costo del muro divisorio fra le cantine
*da realizzare' ed al ristoro dei danni per il mancato utilizzo del bene dal momento dell'apposizione del lucchetto al rilascio in ragione di €400,00 al mese. La causa, istruita sulla base dei documenti depositati in atti, di prove testimoniali e di Ctu (la seconda più volte integrata), veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11-7-2018 sulle conclusioni come da verbale e con i richiesti termini ex art. 190 cpc».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto non provati tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cod. civ. e segnatamente del possesso esclusivo, inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus, e continuato per oltre venti anni del bene di proprietà della convenuta come sopra identificato. «Invero la prova per testi, i quali hanno puntualmente deposto in ordine luoghi di causa senza confusione alcuna con altre aree, non ha consentito di acquisire elementi di riscontro sufficienti per ritenere dimostrato l'assunto attoreo ed irrilevanti allo scopo sono risultati gli accertamenti in fatto del Ctu in quanto i sopralluoghi sono stati effettuati quando pacificamente l'intero locale era già detenuto dall'attrice mentre risulta pacifico altresì che le cantine di proprietà delle parti non sono mai state fisicamente divise
2 fra loro come risulta finanche dai rispettivi atti di acquisto. Anzi, se il teste di parte attrice ha in parte confermato la tesi della predetta, ha tuttavia riferito di fatti accaduti per un periodo di tempo
(dall'anno 2002 al 2013) non sufficiente all'acquisto (venti anni) e non riguardante il lasso di tempo immediatamente successivo al 1996, i testimoni di parte convenuta (sulla cui inattendibilità, affermata dalla difesa dell'attrice, nulla è emerso) hanno invece riferito circostanze (in particolare circa l'inizio del possesso esclusivo da parte della che hanno Per_1 smentito la tesi di quest'ultima posto che hanno dichiarato, sotto il vincolo del giuramento, di avere acceduto più volte alla cantina della (oggetto di causa), dopo che quest'ultima CP_1
l'aveva acquistata, taluno (il anche nell'ambito dell'effettuazione di lavori per la Per_3 CP_1
e per ivi ricoverare materiali senza dover dapprima aprire alcuna serratura (non trovando, quindi, impedimenti all'accesso) e ciò sino alla fine dell'anno 2012 quando l'attrice ha chiuso con lucchetto la porta di accesso ai luoghi. Tali emergenze consentono di concludere, comunque, nel senso che l'attrice, onerata della prova, non ha fornito i riscontri idonei del possesso ventennale del bene. Mentre la convenuta ha dimostrato di avere goduto concretamente del bene acquistato prima dell'allocazione del lucchetto alla porta d'ingresso, circostanza verificatasi nell'anno 2012.
- La difesa della si è doluta del fatto che non sarebbe stata ammessa la prova per Per_1 testi come articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc per provare l'esistenza di un possesso ultraventennale in epoca antecedente l'acquisto del bene da parte della convenuta, peraltro da opporre alla sola dante causa della convenuta.
La doglianza non coglie nel segno. Ed invero, per effetto dell'accertata acquisizione nel possesso mediante apprensione (alla luce delle concordi dichiarazioni dei testi indicati dalla non contraddette da altre emergenze) della cantina oggetto di causa da parte della CP_1 convenuta sin dall'epoca dell'acquisto (1996) fino al momento dello spoglio (avvenuto, ad opera dell'attrice, nell'anno 2012), il termine - per usucapire è rimasto interrotto (v. art. 1165 cc) ed è cominciato, dal 2012, un nuovo termine (art. 2945 cc) con la conseguenza che, quando il soggetto
(nel caso in esame la ) che dovrebbe subire 'usucapione (che è una forma di prescrizione CP_1 acquisitiva) riacquista il possesso del bene, si interrompe il termine di cui all'art. 1158 cc e viene tolto ogni valore al tempo anteriormente trascorso (posto che nell'interruzione, a differenza che nella sospensione, il tempo successivo non si somma a quello precedente).
Donde l'irrilevanza del tempo trascorso in epoca anteriore all'atto interruttivo tenendo anche conto del momento nel quale è stata avanzata la domanda.
Ma in ogni caso anche a prescindere da tale rilievo e che dalla documentazione prodotta emerge che l'immobile oggetto di causa è stato compreso fra i beni del fallimento (donde se ne deve desumere l'accertata libertà da emergenze pregiudizievoli pena l'impossibilità di dare attuazione al decreto di trasferimento), si osserva che la prova per testi avanzata dall'attrice inerente tale periodo, per come articolata, non avrebbe potuto comunque far emergere -ove anche i testi avessero reso dichiarazioni conformi al capitolato- i riscontri necessari anche per superare le emergenze di cui sopra considerato che le domande o sono generiche laddove non recano indicazioni temporali (capitolo a), ovvero non recano indicazione alcuna in ordine alla decisiva circostanza se il locale oggetto di causa fosse o meno chiuso a chiave sì da impedire l'accesso a soggetti diversi dalla (peraltro, l'ivi affermato utilizzo della cantina da parte di terzi d Per_1 oggetto di quesito senza che sia domandato altresì se era necessaria la previa consegna di una chiave, sembrerebbe far ritenere di per sé il libero accesso all'immobile o comunque l'inesistenza di impedimenti fisici all'accesso stesso tenuto anche conto di quanto affermato dai testi della convenuta in ordine alla recente apposizione di un lucchetto sulla porta di accesso: considerato inoltre che la 'concessione' dell'utilizzo a taluno non esclude ulteriori utilizzi non richiesti tenuto conto anche del fatto che, come detto, la ha utilizzato il bene oggetto di causa in epoca più Pt_3
3 risalente;
emergenze incompatibili con l'esclusività del possesso), o infine sono inammissibili quando avrebbe dovuto essere chiesto ai testi: 'vero.. se dal 1970 l'ha vista sempre comportarsi come unica proprietaria esclusiva.' implicando, la domanda, un non consentito giudizio di valore sulla condotta di una delle parti (v. capitolo c).
Senza considerare infine che nessun capitolo è stato formulato in ordine alle circostanze relative alle modalità con le quali l'attrice avrebbe cominciato a possedere, contro la volontà della proprietaria originaria di tutto il locale, la parte successivamente acquistata dalla . Pt_3 CP_1
Al rigetto della domanda ex art. 1158 cc segue la condanna dell'attrice a consentire alla controparte di accedere alla propria cantina (come meglio individuata nel sopra citato elaborato peritale ed in particolare nelle piante ivi allegate e sopra richiamate) mediante la consegna della chiave del lucchetto "apposto sulla porta di accesso al locale comprendente le due cantine e lo spazio di accesso condominiale».
Deve essere invece dichiara inammissibile, per carenza di interesse ad agire in astratto quale presupposto per entrare nel merito (v. art 100 cpc), la domanda della convenuta volta a conseguire il rimborso della metà delle spese di un erigendo muro divisorio posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di futuri effetti pregiudizievoli per la parte senza che alcuna lesione concreta di un diritto sia stata finanche prospettata (ed invero il riparto della spesa presuppone fra l'altro che sia. dapprima realizzato un muro 'comune' ai sensi delle norme di cui agli artt. 874 e ss cc, che possa cioè essere considerato tale in forza di una delle previsioni di legge).
La domanda avanzata dalla , volta a conseguire il risarcimento del danno per CP_1
l'occupazione senza titolo della propria cantina da pate dell'attrice, non merita positivo scrutinio in quanto l'accertata mancanza di un muro divisorio fra le cantine, il riscontrato stato fatiscente delle stesse e l'assenza di impedimenti all'accesso da parte di estranei (prima dell'apposizione del lucchetto apposto dall'attrice) inducono a ritenere che la cantina della convenuta non avrebbe potuto essere messa concretamente a reddito in favore di soggetto terzo in quanto quest'ultimo non ne avrebbe potuto avere una detenzione in via esclusiva né la possibilità di custodire in sicurezza i beni da depositare (emergenze che costituiscono il presupposto per locare fruttuosamente un bene quale quello in oggetto).
Il rigetto della domanda attorea, unita alla fondatezza di solo alcuni dei capi di domanda avanzati da parte convenuta, legittimano, a mente dell'art.92 cpc, la compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna della a rifondere, a controparte, la restante metà. Per_1
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono da attribuire a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta».
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Persona_1
I MOTIVO – La pronuncia di primo grado è innanzitutto errata nella parte in cui ha ritenuto che l'asserito esercizio del possesso sul bene da parte della appellata a decorrere dal suo acquisto (1996) abbia “interrotto” il termine utile ai fini dell'usucapione sul bene stesso in favore dell'appellante.
II MOTIVO – L'impugnata sentenza è inoltre errata nella parte in cui non ha ritenuto provata la domanda di usucapione della porzione di cantina acquistata dalla appellata dal CP_1
Fallimento S.I.C.A.L.F. S.p.A. ma tuttavia rientrante nell'unico locale in parte di acclarata proprietà della Sig.ra e dalla stessa posseduta in modo pacifico, continuo Persona_1
e ininterrotto a decorrere dal 23.10.967 e sino al 1996; e, viceversa, nella parte in cui ha ritenuto invece provate le avverse allegazioni, secondo cui la suddetta sarebbe entrata in possesso CP_1
4 della predetta porzione di cantina al momento dell'acquisto del bene, nel 1996, e lo avrebbe continuato ad esercitare sino alla asserita apposizione, nell'anno 2012, di un lucchetto sulla porta di accesso.
4.- , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 principale, ha proposto appello incidentale, denunciando, in ordine alla rigetto della riconvenzionale volta al rimborso della metà del costo del muro divisorio da realizzare sulla mezzeria del confine tra le due cantine, la violazione dell'art. 886 c.c., secondo cui «ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili ed i giardini posti negli abitati»; quanto alla domanda volta al risarcimento dei danni per l'abusiva utilizzazione della cantina dal momento dell'apposizione del lucchetto sino al rilascio, la sussistenza di un danno in re ipsa per il periodo successivo all'apposizione del lucchetto (avvenuta tra la fine del 2012 e Inizio del 2013).
5.- Nel corso del giudizio, a seguito del decesso della e della conseguente Per_1 interruzione del giudizio, si è costituita anche per in qualità di Parte_1 Parte_2 successori universali che hanno concluso per l'accoglimento dell'appello.
6.- In via preliminare devono essere vagliate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellata/appellante incidentale.
Ella assume che non sia stato espressamente impugnata la ratio principale della decisione, vale a dire della prova del possesso esclusivo dell'immobile in questione.
L'eccezione va disattesa dal momento che la doglianza relativa alla prova (II motivo) comprende anche quella relativa al possesso esclusivo.
6.- E' questo il motivo che per ragioni logico-giuridiche si esamina per primo.
7.- In effetti, la sentenza di primo grado si fonda sull'assenza della prova che il compossesso della sulla cantina, già di proprietà della Società costruttrice poi fallita, non Per_1 materialmente distinta dalla propria, si sia poi tradotto in un possesso esclusivo, non essendo stato specificamente dedotto - e dunque provato – un fatto idoneo a manifestare la volontà della di possedere non più uti condominus bensi uti dominus. Per_1
Nell'odierno giudizio difatti l'appellante non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver posto in essere atti di possesso univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
È noto difatti che l'orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (Cass. n. 3493 del 2024), per cui lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a farlo ritenere funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Alla stregua di questo principio, la Corte di Cassazione ha, ad esempio, escluso l'usucapione con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione
5 esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (per tutte, Cass., Sez. 2,
20/9/2007, n. 19478; Cass., Sez. 2, 18/2/1999, n. 1367; Cass., Sez. 2, 27/7/1983, n. 5159).
La Suprema Corte ha dunque compendiato i principi in materia «nel senso che la valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, che la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune» (Cass. n. 3493 del 2024).
Sulla base di queste premesse, le prove articolate dall'appellante – volte ad affermare che la sola utilizzatrice della cantina di cui è causa fosse la o comunque soggetti da lei Per_1 autorizzati (vedi in particolare lettere a, b, e c delle istanze istruttorie ribadite nell'atto di appello)
e che si comportasse come “unica proprietaria in via esclusiva”- senza verificare in che modo quest'ultima avesse manifestato in modo inequivoco di volere possedere in via esclusiva il bene, sì da trasformare il possesso uti condominus in possesso esclusivo, non sono idonee a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione nel peculiare caso che ci occupa.
In particolare, la circostanza, riportata nell'atto di appello, per cui la porta della cantina sarebbe stata chiusa a chiave e che questa sarebbe stata posseduta dalla sola attrice, odierna appellante, è stata smentita dalle concordi dichiarazioni dei testi indicati dalla che hanno CP_1 affermato di aver più volte acceduto alla cantina della senza trovare impedimenti CP_1 all'accesso, dal momento che la porta non era serrata.
Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte condivide la valutazione operata dal Giudice di prime cure (pag. 6) circa la genericità, irrilevanza e sulla portata valutativa delle richieste di prova dell'attrice.
8.- Le argomentazioni che precedono superano anche il primo motivo di appello, per l'assorbente considerazione per cui – per quanto sin ora detto – non v'è prova di un atto idoneo a manifestare la possibilità di possedere non più uti condominus ma uti dominus nel periodo che precede l'acquisto della . CP_1
9.- É parimenti infondato l'appello incidentale, dal momento che l'evocato art. 886 cod. civ.
– in base al quale il vicino deve contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati - non si applica al di fuori delle ipotesi di “case, giardini e cortili”, in quanto ipotesi tassative (arg ex Cass
n. 7675 del 1986), dal momento che viene “in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietà individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietà” (Cass. ordinanza n. 33192 del 2023). Tale ratio non si riviene nel caso della separazione delle cantine.
6 In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione, in assunto ravvisabile in re ipsa, essa è da rigettare alla luce delle recenti pronunce della Cassazione a sezioni unite nn. 33645 e 33659 del 2022 sul danno da abusiva occupazione e sull'impossibilità di ritenere il danno da essa derivante in re ipsa, dovendo al contrario, essere allegata e provata
(anche mediante presunzioni) la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. In assenza di allegazione e prova detta voce di danno non può, in definitiva, essere riconosciuta.
10- In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. sentenza n. 22773/2018 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello proposto da , in proprio e quale procuratrice di Parte_1
), quali eredi di;
Parte_2 Persona_1
- Respinge l'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1
la medesima sentenza;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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