CASS
Sentenza 8 novembre 2022
Sentenza 8 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2022, n. 42055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42055 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AE RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 42055 Anno 2022 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per diverse condotte di rapina sia tentata che consumata, e di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tentata rapina contestata al capo 2): mancherebbero gli elementi costitutivi del reato contestato, considerato che mancherebbe la prova della minaccia, non essendo la stessa identificabile nella mera richiesta di consegnare dei soldi. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa entro il perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte territoriale, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia, rilevando che dalle prove raccolte e, segnatamente, dalle dichiarazioni della vittima emergeva che il ricorrente, dopo averla indotta ad appartarsi in un vicoletto, con tono aggressivo le chiedeva del denaro;
l'efficacia intimidatoria della condotta veniva rafforzata due giorni dopo quando, secondo quanto riferito dall'offeso, il ricorrente incontrava nuovamente la persona offesa e le diceva, sempre con tono aggressivo "mi ricordo che sei scappato": si tratta di una motivazione che evidenzia con chiarezza la sussistenza di una condotta minatoria, che non si presta a nessuna rivisitazione in sede di legittimità, essendo fondata su una accurata valutazione delle prove, priva di vizi logici. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle rapine contestate ai capi 3) e 9), che avrebbero dovuto essere inquadrate nella fattispecie del furto "con strappo", tenuto conto che la violenza emersa sarebbe diretta nei confronti delle cose e non delle persone. 2.2.1. Si tratta di motivo non consentito, in quanto reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione, senza confrontarsi con l'accurata motivazione offerta sul tema contestato dalla Corte di appello, che ribadiva la legittimità dell'inquadramento della condotta nella fattispecie della rapina in ragione della emersione di prove che indicavano univocamente la sussistenza di una grave minaccia alla persona (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione resiste alle censure proposte dal ricorrente. I. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte di appello non avrebbe dato conto delle ragioni poste a sostegno della quantificazione degli aumenti disposti per la continuazione. 2.3.1. Si tratta di motivo non consentito in quanto la censura è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'estensore Il Presitlenete
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 42055 Anno 2022 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per diverse condotte di rapina sia tentata che consumata, e di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tentata rapina contestata al capo 2): mancherebbero gli elementi costitutivi del reato contestato, considerato che mancherebbe la prova della minaccia, non essendo la stessa identificabile nella mera richiesta di consegnare dei soldi. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa entro il perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte territoriale, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia, rilevando che dalle prove raccolte e, segnatamente, dalle dichiarazioni della vittima emergeva che il ricorrente, dopo averla indotta ad appartarsi in un vicoletto, con tono aggressivo le chiedeva del denaro;
l'efficacia intimidatoria della condotta veniva rafforzata due giorni dopo quando, secondo quanto riferito dall'offeso, il ricorrente incontrava nuovamente la persona offesa e le diceva, sempre con tono aggressivo "mi ricordo che sei scappato": si tratta di una motivazione che evidenzia con chiarezza la sussistenza di una condotta minatoria, che non si presta a nessuna rivisitazione in sede di legittimità, essendo fondata su una accurata valutazione delle prove, priva di vizi logici. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle rapine contestate ai capi 3) e 9), che avrebbero dovuto essere inquadrate nella fattispecie del furto "con strappo", tenuto conto che la violenza emersa sarebbe diretta nei confronti delle cose e non delle persone. 2.2.1. Si tratta di motivo non consentito, in quanto reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione, senza confrontarsi con l'accurata motivazione offerta sul tema contestato dalla Corte di appello, che ribadiva la legittimità dell'inquadramento della condotta nella fattispecie della rapina in ragione della emersione di prove che indicavano univocamente la sussistenza di una grave minaccia alla persona (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione resiste alle censure proposte dal ricorrente. I. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte di appello non avrebbe dato conto delle ragioni poste a sostegno della quantificazione degli aumenti disposti per la continuazione. 2.3.1. Si tratta di motivo non consentito in quanto la censura è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'estensore Il Presitlenete