TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 706/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Modica (RG) il
19/08/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 2000.
Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Modica (RG) il 19/08/2000, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi e sono autorizzati a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. l'abitazione coniugale è sita in Stroppiana, Via Roma ed è in proprietà di entrambi i coniugi al 50%. Si dà atto che il signor corrisponderà alla signora la somma di euro Pt_1 Pt_2
12.587,00 a fronte dell'acquisizione del 50% di proprietà della signora acquisendo Pt_2 così l'intera proprietà della casa coniugale sita in Stroppiana, Via Roma mediante redazione di atto notarile;
il signor si accollerà per intero la rata mensile del mutuo liberando Pt_1 così la signora della propria quota;
il signor che ha già versato alla signora Pt_2 Pt_1 la somma di euro 5.500,00, corrisponderà alla signora la somma di euro 250,00 Pt_2 Pt_2 mensili mediante bonifico a far data da gennaio 2025 fino al saldo della quota pattuita;
3. si dà atto che le autovetture già in uso alle parti e di cui le parti sono rispettivamente proprietarie resteranno nella disponibilità degli stessi senza alcuna modifica;
4. il figlio , ormai maggiorenne, abiterà in Stroppiana Via Roma con il padre ove Per_1 terrà la residenza;
5. si dà atto che i coniugi danno il più ampio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio; 6. con le pratiche relative al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di Stroppiana della signora al signor i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto Pt_2 Pt_1
e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 706/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Modica (RG) il
19/08/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 2000.
Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Modica (RG) il 19/08/2000, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi e sono autorizzati a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. l'abitazione coniugale è sita in Stroppiana, Via Roma ed è in proprietà di entrambi i coniugi al 50%. Si dà atto che il signor corrisponderà alla signora la somma di euro Pt_1 Pt_2
12.587,00 a fronte dell'acquisizione del 50% di proprietà della signora acquisendo Pt_2 così l'intera proprietà della casa coniugale sita in Stroppiana, Via Roma mediante redazione di atto notarile;
il signor si accollerà per intero la rata mensile del mutuo liberando Pt_1 così la signora della propria quota;
il signor che ha già versato alla signora Pt_2 Pt_1 la somma di euro 5.500,00, corrisponderà alla signora la somma di euro 250,00 Pt_2 Pt_2 mensili mediante bonifico a far data da gennaio 2025 fino al saldo della quota pattuita;
3. si dà atto che le autovetture già in uso alle parti e di cui le parti sono rispettivamente proprietarie resteranno nella disponibilità degli stessi senza alcuna modifica;
4. il figlio , ormai maggiorenne, abiterà in Stroppiana Via Roma con il padre ove Per_1 terrà la residenza;
5. si dà atto che i coniugi danno il più ampio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio; 6. con le pratiche relative al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di Stroppiana della signora al signor i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto Pt_2 Pt_1
e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3