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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5549/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11060/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 27.07.2020, proposto con atto di appello notificato in data 21.09.2020, da: (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), entrambi in proprio e n.q. di procuratori speciali di
[...] C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), e (C.F. ), tutti in C.F._6 Parte_7 C.F._7
proprio ed anche nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Elettra Bruno (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il C.F._8
suo studio a Formia (LT) in via Remigio Paone 10, giusta procura in atti.
Appellanti
Contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi di Castelvetere (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in CodiceFiscale_9
atti.
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_8 C.F._10
Giuseppe Giuliano (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._11
Costantino Morin 45, presso lo studio dell'Avv. Michele Arditi di Castelvetere, giusta procura in atti.
Appellato
All'udienza cartolare del 30.01.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado e in proprio e n.q. di procuratori Parte_1 Parte_2
speciali di , , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio – avanti il Tribunale di Roma – Parte_7 [...]
e , per sentire accogliere nei loro confronti le Controparte_1 Parte_8
seguenti conclusioni: “- accertare la responsabilità esclusiva del conducente e
proprietario del veicolo targato BV107DE sig. , nella causazione del Parte_8
sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare il sig. , in solido con Parte_8
la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da
parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella
misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo. - con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese generali”.
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere, , fratello di Parte_7 Parte_9
mentre , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 , nipoti della stessa, in quanto a loro volta figli di Parte_6 Parte_3
unica figlia ed erede legittima di , deceduta in data 30.11.2013, in seguito Parte_9
al sinistro stradale avvenuto il 22.11.2013; -in particolare, nella predetta data, alle ore
18.30 circa, , dopo aver parcheggiato il suo veicolo sul margine della strada Parte_9
SS 287, nel Comune di Palazzolo DE (SR), e dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli, aveva iniziato l'attraversamento della strada per raggiungere da un venditore di ortofrutta, sull'altro lato della strada;
-che mentre attraversava detta strada, veniva investita dal veicolo Peugeot 206 targato BV107DE, condotto dal sig.
e di proprietà del medesimo, assicurato per la dalla società Parte_8 CP_2 [...]
e riportava lesioni personali tali che ne provocavano la morte dopo Controparte_1
otto giorni dall'incidente.
Contr
§1.1-Si è costituita , e ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1
prospettata dagli attori, deducendo l'anomalia e la conseguente imprevedibilità del comportamento di quale unica causa del sinistro. Ha poi contestato il Parte_9
diritto degli attori, ed in particolare dei nipoti, non conviventi, di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell'investita, e ha dedotto di aver già corrisposto in via stragiudiziale la somma complessiva di euro 185.000,00 in favore degli attori. Ha
quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda.
§1.2-Si è costituito e ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto Parte_8
di citazione, per indeterminatezza della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa,
chiedendone quindi il rigetto.
§1.3-Il giudice, accertata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti con prova per testi;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale ha rigettato la domanda attrice perché infondata. In particolare, il tribunale ha affermato: “ritiene il giudicante che nel caso in esame la
condotta della de cuius, sig.ra , configuri una ipotesi di causa eccezionale, Parte_9
atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento”; con compensazione delle spese di lite.
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “
1. Erronea valutazione delle prove”: la decisione impugnata è affetta da “(A) Errori commessi nella ricostruzione fattuale della
condotta del responsabile” e da “(B) Errori commessi nella ricostruzione fattuale della
condotta della vittima”; in quanto, il primo giudice non ha valutato o ha valutato erroneamente la documentazione allegata, recependo acriticamente, oltre che irritualmente, la perizia acquisita nell'ambito del procedimento penale, gravemente carente sul piano scientifico, e ne ha mutuato i vizi, giungendo ad una conclusione non coerente con le prove raccolte. Il tribunale ha trascurato la valutazione complessiva degli elementi raccolti, così incorrendo nella violazione del principio della c.d. universalità
nella valutazione degli indizi.
“
2. Violazione dell'art. 2054 cod. strad.”: il primo giudice è caduto in una insanabile contraddizione, affermando che non è possibile sapere come si sia comportato il conducente nei momenti precedenti l'impatto, ed in particolare a che velocità andasse, se avesse frenato o quando abbia iniziato a frenare, e giungendo poi alla conclusione che il medesimo conducente ha comunque fornito la prova di “avere fatto tutto il possibile” per evitare il sinistro, addossando conseguentemente l'intera responsabilità alla vittima.
In effetti, ove il primo giudicante avesse tenuto conto dei criteri scientifici descritti nell'atto di appello e della confessione resa dal responsabile dell'incidente, che viaggiava a 70 Km/h prima di investire la vittima, avrebbe dovuto concludere per la sicura responsabilità di quest'ultimo, per non aver rispettato il limite di velocità, chiaramente indicato nella segnaletica stradale come di 50 Km/h e per aver violato le norme del codice della strada di seguito indicate.
“
3. Violazione degli artt. 140 e 141 cod. strad.”: il primo giudice non ha considerato che il conducente della vettura investitrice ha violato gli artt. 140 e 141 del c.d.s. poiché, pur potendo avvistare la presenza del pedone sulla sede stradale, in quanto per sua stessa ammissione si trovava proprio dinanzi alla sua autovettura, non ha adottato alcuna misura prudenziale per evitare il sinistro.
“
4. Violazione - sotto altro profilo rispetto al motivo precedente - dell'art. 141, comma
secondo, cod. strad.”: il tribunale ha violato l'articolo 141, comma secondo, codice della strada, perché ha escluso la responsabilità dell'automobilista, senza avere previamente accertato (ed anzi, pur non essendo stato possibile accertarlo) a che distanza reciproca si trovassero il pedone e l'autoveicolo, quando il primo entrò nel cono di luce proiettato dai fari del veicolo condotto dal secondo e, dunque, senza aver accertato se Parte_8
avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
“
5. Violazione dell'art. 143 cod. strad.”: il primo giudice ha omesso di considerare che ha violato anche l'art. 143 cod. strad., escludendo la colpa del Parte_8
conducente e l'incidenza causale della sua condotta nell'investimento, nonostante l'automobilista non marciasse in prossimità del margine destro della carreggiata, come accertato nel verbale redatto dai C.C. intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
“
6. Violazione dell'art. 1227 c.c.”: il tribunale ha erroneamente ritenuto che la vittima fosse l'unica responsabile del sinistro, sulla scorta di valutazioni non corrette in fatto e/o in diritto, non essendo stati acquisiti elementi oggettivi che consentano di ricostruire con esattezza la condotta della stessa. E, pertanto, è stato azzardato concludere, non solo che detta condotta sia stata “colposa”, ma anche che lo sia stata in modo così grave, da assorbire e rendere giuridicamente irrilevante qualsiasi eventuale condotta imprudente tenuta da Parte_8 Il primo giudice ha poi violato l'articolo 1227 c.c. non solo per aver mancato di accertare una effettiva e reale condotta colposa da parte del pedone, diversa dal mero fatto di trovarsi sulla sede stradale, ma anche per aver mancato di accertare quali sarebbero stati gli effetti salvifici di una condotta alternativa e corretta da parte dell'automobilista.
“
7. Violazione dell'art. 2735 c.c.”: il tribunale ha omesso di valutare la lettera inviata ad essi istanti dalla compagnia assicurativa convenuta, che equivalente ad una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. nonché ad una confessione stragiudiziale. Il primo giudice ha quindi violato l'articolo 2735 c.c., per non essersi avveduto che nel caso di specie la responsabilità almeno concorsuale dell'automobilista investitore aveva formato oggetto, se non di una confessione, quanto meno d'una ricognizione di debito da parte dell'assicuratore convenuto.
Gli appellanti, reiterate le domande svolte in primo grado, anche quelle assorbite dalla pronuncia di rigetto, hanno così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa
riforma integrale della sentenza n. 11060/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma, -
accertare la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo targato BV107DE
sig. , nella causazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto Parte_8
condannare il sig. , in solido con la in Parte_8 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti non
patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza
del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
giorno del sinistro sino all'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto;
- con vittoria di
spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da
distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
§2.1-Si è costituita e ha contestato specificamente i singoli Controparte_1
motivi di gravame, perché infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. §2.2-Si è costituito contestando parimenti l'appello spiegato e Parte_8
chiedendone l'integrale rigetto.
§2.3-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del 23.03.2023. Successivamente, precisate le conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
§3-L'appello merita le considerazioni che seguono, siccome dirimenti rispetto ad ognuno dei rilievi esposti a suo fondamento riguardo alla responsabilità nella causazione del dedotto sinistro stradale.
Si deve anzitutto considerare che non vi è contestazione quanto alla verificazione del dedotto evento lesivo e, in particolare, all'investimento di da parte di Parte_9
nelle circostanze di tempo e di luogo in atti descritte;
né in merito allo Parte_8
stato dei luoghi in cui il ridetto sinistro si è verificato, precisamente la SS 287, nel comune di Palazzolo DE (SR), strada priva di illuminazione, di esercizi commerciali o abitazioni, delimitata da guard-rail su entrambi i lati, priva di attraversamenti pedonali, a doppio senso di marcia, con doppio striscia continua di mezzeria (cfr. verbale redatto dai
C.C. intervenuti sui luoghi di causa e foto allegati all'atto di citazione di primo grado).
Ciò premesso, è incontestabile che la condotta di – che, vestita di nero, in Parte_9
un tardo pomeriggio invernale, alle ore 18,30, quindi al buio, si trovava ad attraversare la strada extra urbana innanzi descritta, in un punto lontano alcuni chilometri dal centro abitato, priva di attraversamento pedonale e dove, pertanto, non era ragionevole presagire l'attraversamento improvviso di pedone – sia stata assolutamente inusuale e imprevedibile. Ciò nondimeno, le rimostranze mosse dagli appellanti sono meritevoli di attenzione alla luce di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. e degli elementi probatori acquisiti in atti. In particolare, gli appellanti contestano, con il primo motivo di appello, relativo all'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, che questi non ha tenuto conto della documentazione dalla quale si evince che procedeva ad Parte_8
una velocità di circa 70 km/h, velocità superiore al limite di 50 km/h vigente nel tratto stradale teatro del sinistro. Difatti, le dichiarazioni rilasciate dal conducente del veicolo investitore, odierno appellato, nell'immediatezza dei fatti, ai C.C. intervenuti nonché
quelle rilasciate dal testimone, , trovano riscontro nella consulenza Testimone_1
tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento penale, a firma dell'ing. Per_2
, il quale ha avuto modo di riferire: “si è potuto accertare che la velocità al
[...]
momento dell'investimento era di circa 41 km/h. Con una stima indicativa, derivante dal
fatto che essendo buio il pedone non poteva essere avvistato prima che si trovasse nel
campo d'illuminazione dei fari dell'autovettura (circa 40 metri), si è ottenuto che al
massimo la velocità con la quale la vettura poteva procedere al momento della percezione
del pericolo era di circa 74 km/h. Tale velocità corrisponde approssimativamente a quella
con la quale, sia il sig. che il sig. , dichiararono di procedere pochi Pt_8 Tes_1
istanti prima il verificarsi del sinistro”, il che consente di affermare che Pt_8
come eccepito dagli appellanti con il terzo e quarto motivo di appello, ha
[...]
violato gli artt. 141 e 142 del c.d.s..
Al proposito è anche opportuno osservare che, diversamente dal caso deciso dalla sesta sezione di questa medesima Corte di Appello di Roma e che l'appellata compagnia assicurativa cita quale precedente identico al caso che ci occupa, nella concreta fattispecie in esame non è stata acquisita nessuna prova del fatto che se avesse Parte_8
rispettato il limite di velocità prescritto per il tratto stradale dove è avvenuto il sinistro,
l'incidente si sarebbe verificato lo stesso. Anzi, si deve ritenere che, considerata la distanza di 40 metri dalla quale il pedone avrebbe potuto essere avvistato, nonostante l'abbigliamento scuro e tutte le altre circostante di tempo e di luogo ampiamente discusse, se non avesse violato il limite di velocità, avrebbe ben potuto evitare Parte_8
il sinistro, o comunque questo avrebbe avuto un esito differente e ben più lieve.
Per questo motivo, è pertinente la doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 2054 c.c.,
oggetto del motivo di appello di cui al n. 2, poiché, nonostante la condotta estremamente inusuale di , non può attribuirsi alla stessa valore assorbente rispetto alla CP_3
violazione del Codice della strada commessa da il quale non ha dato Parte_8
prova di aver fatto tutto quanto possibile e pretendibile per evitare il sinistro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è sempre stata costante nell'affermare:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma
occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”
(Cass. civ. sez. III, n. 20140/2023). Ed ancora: In caso di investimento pedonale, il
conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire
ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo
del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto,
pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa
all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia
dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto
catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il
quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima,
aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità
adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura
entro la mezzeria di pertinenza) (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
In buona sostanza, secondo le direttrici ermeneutiche del giudice di legittimità, la constatata anomalia del comportamento della vittima, non esime il giudicante dalla verifica dell'eventuale concorso di colpa anche del conducente del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendosi escludere siffatto concorso solo ove, nella valutazione comparativa, il comportamento di quest'ultimo possa ritenersi integralmente osservante delle norme prudenziali del codice della strada, sì da poter affermare la preponderanza e l'efficienza causa esclusiva di quello dell'investito.
È quindi evidente che la responsabilità del conducente può essere esclusa solo ove risulti provato che non vi era, da parte di questi, possibilità alcuna di prevenire l'evento in ragione della condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale da rendere oggettivamente impossibile il suo avvistamento o, comunque, l'osservazione tempestiva dei suoi movimenti. Il che si verifica quando il pedone viene a trovarsi all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, nel rispetto di tutte le
norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. la già citata
Cass. civ., ord. 28 marzo 2022, n. 9856; nonché Cass. civ., ord. 22 febbraio 2017, n. 4551).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti prospettata tanto dagli appellanti quanto dagli appellati, induce a ritenere che non ha adempiuto all'onere probatorio Parte_8
su di lui incombente, relativo alla puntuale osservanza di tutte le regole prudenziali e di comportamento che il cod. della strada agli artt. 140 e 141 pongono, essendo stati acquisiti elementi univoci e concordanti che inducono a ritenere che egli viaggiasse a velocità
superiore al limite consentito nella strada tetro del dedotto evento. Ciò anzitutto perché è stato lui stesso a dichiararlo, al pari del teste e poi perché l'assunto è confortato Tes_1
dalle valutazioni del CTU del P.M., richiamate dall'appellante, congruamente argomentate dal punto di vista logico e tecnico e, comunque, non contraddette da nessun dato oggettivo in senso contrario.
Tuttavia, appurata per quanto sin qui detto la responsabilità dell'investitore, a seguito della valutazione comparativa del comportamento dello stesso e di quello della vittima,
deve riscontrarsi come evidente il ruolo preminente di quest'ultima nella causazione del dedotto sinistro, in quanto assolutamente anomala;
tal che, la responsabilità deve essere ascritta per il 30% a e per il restante 70% a . Parte_8 CP_3
Devono quindi trovare disamina le domande risarcitorie avanzate dagli attori/appellanti,
che sono solo parzialmente fondate, nei limiti del sopra indicato concorso di colpa e della prova offerta in merito all'effettiva sussistenza di un significativo rapporto familiare rispetto a tutti i congiunti istanti, i quali, fatta eccezione per la figlia, avevano un vicolo parentale tale da non potersi presumere nessuna significativa circostanza al riguardo. Così
inducendo ad opinare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“l'orientamento di questa Corte - che pure ha riconosciuto la legittimazione dei congiunti
del c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale",
inteso come danno morale - ha, però, precisato che occorre "di volta in volta verificare
in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima
primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (Cassazione
civile sez. III, n.16594/2025).
E, pertanto, l'unica domanda che risulta fondata e meritevole di accoglimento è quella avanzata da e in qualità di procuratori speciali di Parte_1 Parte_2
figlia della de cuius, rispetto a cui, sebbene nulla di particolarmente Parte_3
significativo sia stato allegato nell'atto di appello, neppure in punto di mera deduzione difensiva, soccorre la presunzione – secondo l'id quoad plaerumque accidit – dell'intensità del legame familiare, derivante dal primo grado del rapporto di parentela sussistente tra madre e figlia (ex multis, Cass. s.u. 26792/2008 nonchè Cassazione civile sez. III, 07/09/2023: “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore,
figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di
parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del
familiare superstite, giacché tale conseguenza e', per comune esperienza, connaturale
all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre
possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del
2018). (….) spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle
evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo,
o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della
sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui
la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che
eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita
quotidiana del soggetto che l'ha subita)”).
Discorso diverso è a farsi per la richiesta risarcitoria avanzata dai nipoti della de cuius,
dal fratello e dagli eredi della sorella, siccome nell'atto di appello non vi è menzione alcuna degli oggettivi elementi da cui dedurre la sussistenza e l'intensità del legale affettivo che li avrebbe legati alla congiunta, pur essendo questo presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di risarcimento per la sua lesione.
Invero, nulla è stato dedotto circa la frequenza con cui i congiunti si vedevano, le loro abitudini familiari, quanto tempo trascorrevano insieme, in quali occasioni. Insomma, non risulta acquisito nessun elemento che induca a ritenere che effettivamente fossero coltivati dalle parti in lite abitudini di comunanza affettiva familiare di intensità tale da poter desumere un concreto danno per la perdita di . E ciò anche riguardo ai Parte_9
nipoti, figli della figlia della de cuius, poiché, sebbene non rilevi l'insussistenza del rapporto di convivenza, nulla è stato allegato, prima ancora che provato, per dare fondamento alla pretesa in esame, apparendo con tutta evidenza generiche e inconsistenti le deduzioni contenute nell'atto d'appello, per altro riferite solo ad alcuni di essi, quali:
<<15.3.2. Un secondo fattore di personalizzazione riguarda la sig.na , Parte_6
nipote ex filia della vittima, di soli 15 anni all'epoca del fatto.
E' infatti notorio che la giovane età costituisce un evidente fattore di aggravamento del danno in esame, per la ovvia ed evidente ragione che fanciulli ed adolescenti sono più
vulnerabili psicologicamente degli adulti;
hanno affetti più naturali e spontanei, e soffrono perciò maggiormente il danno da lutto>>.
Deve, pertanto, ritenersi fondata solo la domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale proposta da , unica figlia di , per Parte_3 CP_3
la presunzione di cui si è detto, pur non essendo stati compiutamente specificati nell'atto di appello gli oggettivi elementi di prova in ordine all'intensità e natura del rapporto intrattenuto con la defunta madre. Il che, sotto altro profilo, induce ad escludere il diritto della stessa al riconoscimento della personalizzazione del ridetto risarcimento, a ciò non essendo sufficiente la deduzione contenuta nell'atto di appello: < Parte_3
infatti, ammalata di SLA, aveva una frequentazione assidua e quotidiana con la
[...]
defunta madre, dalla quale era altresì aiutata nelle incombenze quotidiane del ménage
domestico.
Tale circostanza è idonea a giustificare un aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in virtù della massima di esperienza secondo cui la stretta frequentazione con la vittima rende più profondo, e quindi più lacerante, il forzoso mutamento delle abitudini di vita>>, poiché generica e non accompagnata da nessuna specificazione relativa agli oggettivi elementi di prova;
anzi, essendo poco probabile che un'anziana ottantaquattrenne potesse prendersi materialmente cura della figlia, sebbene in condizioni fisiche non ottimali.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda per il risarcimento del danno morale jure
hereditario, avanzata dall'erede, chiesto per il danno tanatologico Parte_3
patito dalla vittima nell'arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso. Infatti, risulta dagli atti che non abbia mai recuperato coscienza dopo il sinistro e Parte_9
presupponendo tale tipo di danno un intervallo di lucida agonia; nemmeno avendo l'istante altrimenti esplicitato le sue richieste (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 26727
del 23/10/2018 nonché Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024: In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno
morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno
da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito
dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza
dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza
medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche
se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della
permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa
all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la
morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo).
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, in favore di si applicherà il principio di diritto affermato Parte_3
dalla Corte di Cassazione, in base al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte
di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come
indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo
finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ. n. 10579 del 2021).
Quanto al criterio tabellare per la liquidazione, la corte ritiene di dover procedere al calcolo di dette somme secondo le più aggiornate “Tabelle Calcolo Danno Non
Patrimoniale da Perdita Parentale del Tribunale di Roma” dell'anno 2025, considerando l'età della vittima, in base alla quale viene riconosciuto 1 punto;
l'età di Parte_3
per la quale sono attribuiti 2,5 punti;
18 punti per il grado di parentela, 3 punti
[...]
per l'assenza di altri familiari conviventi;
tal che, il risarcimento complessivo calcolato all'attualità ammonta ad euro 282.955,40. Tuttavia, considerato che la responsabilità
attribuita a pari al 30%, la somma risarcibile è pari ad euro 84.886,62. Parte_8
Si deve poi considerare che, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di
un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla
data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il
periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale
rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione
definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
annualmente” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). L'importo finale dovuto in favore di dovrà quindi essere calcolato Parte_3
effettuando i richiamati calcoli, con devalutazione della somma liquidata alla data del sinistro e applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente via via rivalutata sino al pagamento del primo acconto, anch'esso devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, il tutto secondo i criteri innanzi indicati.
Nemmeno può essere accolta la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale, per l'asserita perdita del contributo economico e nello svolgimento alle faccende domestiche,
asseritamente apportato dalla de cuius, perché priva di qualsivoglia prova e, anzi,
apparendo l'allegazione alquanto inverosimile per una ottantaquattrenne.
Analogamente, quanto alle spese funerarie, gli appellanti non hanno specificato nell'atto di appello, neppure in via di mera deduzione difensiva, da quale oggettivo elemento di prova, ritualmente acquisito in primo grado, questo collegio possa trarre riscontro dei chiesti importi.
§3.1-Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, nei termini anzidetti, rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado e, considerato l'accoglimento parziale della domanda, in misura inferiore rispetto a quanto chiesto, le stesse devono essere compensate nella misura di ½, mentre per la rimanente parte devono porsi a carico dei convenuti in via solidale, per entrambi i gradi di giudizio, previa liquidazione come da dispositivo, in misura intermedia fra i medi e i minimi tariffari vigenti per cause di valore pari al decisum di questo giudizio, di corrispondente complessità, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria” quanto al giudizio appello, siccome non effettivamente svoltasi.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede: 1)Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: A) accerta e dichiara che la responsabilità nella causazione del dedotto sinistro va ascritta per il 70% a e per il restante 30% a CP_3 Pt_8
B) Condanna e in solido fra loro,
[...] Parte_8 Controparte_1
a risarcire il danno per la perdita del rapporto parentale in favore di Parte_3
liquidandolo, all'attualità, in €. 84.886,62, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale,
da calcolarsi previa devalutazione alla data del sinistro e con detrazione degli acconti già
versati, secondo le modalità di cui in parte motiva. Sulla somma risultante dovuta quale differenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi nella misura della metà e pone la rimante parte a carico delle parti appellate in via solidale, liquidandole, per tale residua parte dovuta, quanto al primo grado, in €. 6.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA
come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto secondo grado, in
€. 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11060/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 27.07.2020, proposto con atto di appello notificato in data 21.09.2020, da: (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), entrambi in proprio e n.q. di procuratori speciali di
[...] C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), e (C.F. ), tutti in C.F._6 Parte_7 C.F._7
proprio ed anche nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Elettra Bruno (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il C.F._8
suo studio a Formia (LT) in via Remigio Paone 10, giusta procura in atti.
Appellanti
Contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi di Castelvetere (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in CodiceFiscale_9
atti.
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_8 C.F._10
Giuseppe Giuliano (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._11
Costantino Morin 45, presso lo studio dell'Avv. Michele Arditi di Castelvetere, giusta procura in atti.
Appellato
All'udienza cartolare del 30.01.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado e in proprio e n.q. di procuratori Parte_1 Parte_2
speciali di , , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio – avanti il Tribunale di Roma – Parte_7 [...]
e , per sentire accogliere nei loro confronti le Controparte_1 Parte_8
seguenti conclusioni: “- accertare la responsabilità esclusiva del conducente e
proprietario del veicolo targato BV107DE sig. , nella causazione del Parte_8
sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare il sig. , in solido con Parte_8
la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da
parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella
misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo. - con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese generali”.
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere, , fratello di Parte_7 Parte_9
mentre , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 , nipoti della stessa, in quanto a loro volta figli di Parte_6 Parte_3
unica figlia ed erede legittima di , deceduta in data 30.11.2013, in seguito Parte_9
al sinistro stradale avvenuto il 22.11.2013; -in particolare, nella predetta data, alle ore
18.30 circa, , dopo aver parcheggiato il suo veicolo sul margine della strada Parte_9
SS 287, nel Comune di Palazzolo DE (SR), e dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli, aveva iniziato l'attraversamento della strada per raggiungere da un venditore di ortofrutta, sull'altro lato della strada;
-che mentre attraversava detta strada, veniva investita dal veicolo Peugeot 206 targato BV107DE, condotto dal sig.
e di proprietà del medesimo, assicurato per la dalla società Parte_8 CP_2 [...]
e riportava lesioni personali tali che ne provocavano la morte dopo Controparte_1
otto giorni dall'incidente.
Contr
§1.1-Si è costituita , e ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1
prospettata dagli attori, deducendo l'anomalia e la conseguente imprevedibilità del comportamento di quale unica causa del sinistro. Ha poi contestato il Parte_9
diritto degli attori, ed in particolare dei nipoti, non conviventi, di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell'investita, e ha dedotto di aver già corrisposto in via stragiudiziale la somma complessiva di euro 185.000,00 in favore degli attori. Ha
quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda.
§1.2-Si è costituito e ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto Parte_8
di citazione, per indeterminatezza della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa,
chiedendone quindi il rigetto.
§1.3-Il giudice, accertata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti con prova per testi;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale ha rigettato la domanda attrice perché infondata. In particolare, il tribunale ha affermato: “ritiene il giudicante che nel caso in esame la
condotta della de cuius, sig.ra , configuri una ipotesi di causa eccezionale, Parte_9
atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento”; con compensazione delle spese di lite.
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “
1. Erronea valutazione delle prove”: la decisione impugnata è affetta da “(A) Errori commessi nella ricostruzione fattuale della
condotta del responsabile” e da “(B) Errori commessi nella ricostruzione fattuale della
condotta della vittima”; in quanto, il primo giudice non ha valutato o ha valutato erroneamente la documentazione allegata, recependo acriticamente, oltre che irritualmente, la perizia acquisita nell'ambito del procedimento penale, gravemente carente sul piano scientifico, e ne ha mutuato i vizi, giungendo ad una conclusione non coerente con le prove raccolte. Il tribunale ha trascurato la valutazione complessiva degli elementi raccolti, così incorrendo nella violazione del principio della c.d. universalità
nella valutazione degli indizi.
“
2. Violazione dell'art. 2054 cod. strad.”: il primo giudice è caduto in una insanabile contraddizione, affermando che non è possibile sapere come si sia comportato il conducente nei momenti precedenti l'impatto, ed in particolare a che velocità andasse, se avesse frenato o quando abbia iniziato a frenare, e giungendo poi alla conclusione che il medesimo conducente ha comunque fornito la prova di “avere fatto tutto il possibile” per evitare il sinistro, addossando conseguentemente l'intera responsabilità alla vittima.
In effetti, ove il primo giudicante avesse tenuto conto dei criteri scientifici descritti nell'atto di appello e della confessione resa dal responsabile dell'incidente, che viaggiava a 70 Km/h prima di investire la vittima, avrebbe dovuto concludere per la sicura responsabilità di quest'ultimo, per non aver rispettato il limite di velocità, chiaramente indicato nella segnaletica stradale come di 50 Km/h e per aver violato le norme del codice della strada di seguito indicate.
“
3. Violazione degli artt. 140 e 141 cod. strad.”: il primo giudice non ha considerato che il conducente della vettura investitrice ha violato gli artt. 140 e 141 del c.d.s. poiché, pur potendo avvistare la presenza del pedone sulla sede stradale, in quanto per sua stessa ammissione si trovava proprio dinanzi alla sua autovettura, non ha adottato alcuna misura prudenziale per evitare il sinistro.
“
4. Violazione - sotto altro profilo rispetto al motivo precedente - dell'art. 141, comma
secondo, cod. strad.”: il tribunale ha violato l'articolo 141, comma secondo, codice della strada, perché ha escluso la responsabilità dell'automobilista, senza avere previamente accertato (ed anzi, pur non essendo stato possibile accertarlo) a che distanza reciproca si trovassero il pedone e l'autoveicolo, quando il primo entrò nel cono di luce proiettato dai fari del veicolo condotto dal secondo e, dunque, senza aver accertato se Parte_8
avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
“
5. Violazione dell'art. 143 cod. strad.”: il primo giudice ha omesso di considerare che ha violato anche l'art. 143 cod. strad., escludendo la colpa del Parte_8
conducente e l'incidenza causale della sua condotta nell'investimento, nonostante l'automobilista non marciasse in prossimità del margine destro della carreggiata, come accertato nel verbale redatto dai C.C. intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
“
6. Violazione dell'art. 1227 c.c.”: il tribunale ha erroneamente ritenuto che la vittima fosse l'unica responsabile del sinistro, sulla scorta di valutazioni non corrette in fatto e/o in diritto, non essendo stati acquisiti elementi oggettivi che consentano di ricostruire con esattezza la condotta della stessa. E, pertanto, è stato azzardato concludere, non solo che detta condotta sia stata “colposa”, ma anche che lo sia stata in modo così grave, da assorbire e rendere giuridicamente irrilevante qualsiasi eventuale condotta imprudente tenuta da Parte_8 Il primo giudice ha poi violato l'articolo 1227 c.c. non solo per aver mancato di accertare una effettiva e reale condotta colposa da parte del pedone, diversa dal mero fatto di trovarsi sulla sede stradale, ma anche per aver mancato di accertare quali sarebbero stati gli effetti salvifici di una condotta alternativa e corretta da parte dell'automobilista.
“
7. Violazione dell'art. 2735 c.c.”: il tribunale ha omesso di valutare la lettera inviata ad essi istanti dalla compagnia assicurativa convenuta, che equivalente ad una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. nonché ad una confessione stragiudiziale. Il primo giudice ha quindi violato l'articolo 2735 c.c., per non essersi avveduto che nel caso di specie la responsabilità almeno concorsuale dell'automobilista investitore aveva formato oggetto, se non di una confessione, quanto meno d'una ricognizione di debito da parte dell'assicuratore convenuto.
Gli appellanti, reiterate le domande svolte in primo grado, anche quelle assorbite dalla pronuncia di rigetto, hanno così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa
riforma integrale della sentenza n. 11060/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma, -
accertare la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo targato BV107DE
sig. , nella causazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto Parte_8
condannare il sig. , in solido con la in Parte_8 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti non
patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza
del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
giorno del sinistro sino all'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto;
- con vittoria di
spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da
distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
§2.1-Si è costituita e ha contestato specificamente i singoli Controparte_1
motivi di gravame, perché infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. §2.2-Si è costituito contestando parimenti l'appello spiegato e Parte_8
chiedendone l'integrale rigetto.
§2.3-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del 23.03.2023. Successivamente, precisate le conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
§3-L'appello merita le considerazioni che seguono, siccome dirimenti rispetto ad ognuno dei rilievi esposti a suo fondamento riguardo alla responsabilità nella causazione del dedotto sinistro stradale.
Si deve anzitutto considerare che non vi è contestazione quanto alla verificazione del dedotto evento lesivo e, in particolare, all'investimento di da parte di Parte_9
nelle circostanze di tempo e di luogo in atti descritte;
né in merito allo Parte_8
stato dei luoghi in cui il ridetto sinistro si è verificato, precisamente la SS 287, nel comune di Palazzolo DE (SR), strada priva di illuminazione, di esercizi commerciali o abitazioni, delimitata da guard-rail su entrambi i lati, priva di attraversamenti pedonali, a doppio senso di marcia, con doppio striscia continua di mezzeria (cfr. verbale redatto dai
C.C. intervenuti sui luoghi di causa e foto allegati all'atto di citazione di primo grado).
Ciò premesso, è incontestabile che la condotta di – che, vestita di nero, in Parte_9
un tardo pomeriggio invernale, alle ore 18,30, quindi al buio, si trovava ad attraversare la strada extra urbana innanzi descritta, in un punto lontano alcuni chilometri dal centro abitato, priva di attraversamento pedonale e dove, pertanto, non era ragionevole presagire l'attraversamento improvviso di pedone – sia stata assolutamente inusuale e imprevedibile. Ciò nondimeno, le rimostranze mosse dagli appellanti sono meritevoli di attenzione alla luce di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. e degli elementi probatori acquisiti in atti. In particolare, gli appellanti contestano, con il primo motivo di appello, relativo all'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, che questi non ha tenuto conto della documentazione dalla quale si evince che procedeva ad Parte_8
una velocità di circa 70 km/h, velocità superiore al limite di 50 km/h vigente nel tratto stradale teatro del sinistro. Difatti, le dichiarazioni rilasciate dal conducente del veicolo investitore, odierno appellato, nell'immediatezza dei fatti, ai C.C. intervenuti nonché
quelle rilasciate dal testimone, , trovano riscontro nella consulenza Testimone_1
tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento penale, a firma dell'ing. Per_2
, il quale ha avuto modo di riferire: “si è potuto accertare che la velocità al
[...]
momento dell'investimento era di circa 41 km/h. Con una stima indicativa, derivante dal
fatto che essendo buio il pedone non poteva essere avvistato prima che si trovasse nel
campo d'illuminazione dei fari dell'autovettura (circa 40 metri), si è ottenuto che al
massimo la velocità con la quale la vettura poteva procedere al momento della percezione
del pericolo era di circa 74 km/h. Tale velocità corrisponde approssimativamente a quella
con la quale, sia il sig. che il sig. , dichiararono di procedere pochi Pt_8 Tes_1
istanti prima il verificarsi del sinistro”, il che consente di affermare che Pt_8
come eccepito dagli appellanti con il terzo e quarto motivo di appello, ha
[...]
violato gli artt. 141 e 142 del c.d.s..
Al proposito è anche opportuno osservare che, diversamente dal caso deciso dalla sesta sezione di questa medesima Corte di Appello di Roma e che l'appellata compagnia assicurativa cita quale precedente identico al caso che ci occupa, nella concreta fattispecie in esame non è stata acquisita nessuna prova del fatto che se avesse Parte_8
rispettato il limite di velocità prescritto per il tratto stradale dove è avvenuto il sinistro,
l'incidente si sarebbe verificato lo stesso. Anzi, si deve ritenere che, considerata la distanza di 40 metri dalla quale il pedone avrebbe potuto essere avvistato, nonostante l'abbigliamento scuro e tutte le altre circostante di tempo e di luogo ampiamente discusse, se non avesse violato il limite di velocità, avrebbe ben potuto evitare Parte_8
il sinistro, o comunque questo avrebbe avuto un esito differente e ben più lieve.
Per questo motivo, è pertinente la doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 2054 c.c.,
oggetto del motivo di appello di cui al n. 2, poiché, nonostante la condotta estremamente inusuale di , non può attribuirsi alla stessa valore assorbente rispetto alla CP_3
violazione del Codice della strada commessa da il quale non ha dato Parte_8
prova di aver fatto tutto quanto possibile e pretendibile per evitare il sinistro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è sempre stata costante nell'affermare:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma
occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”
(Cass. civ. sez. III, n. 20140/2023). Ed ancora: In caso di investimento pedonale, il
conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire
ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo
del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto,
pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa
all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia
dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto
catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il
quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima,
aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità
adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura
entro la mezzeria di pertinenza) (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
In buona sostanza, secondo le direttrici ermeneutiche del giudice di legittimità, la constatata anomalia del comportamento della vittima, non esime il giudicante dalla verifica dell'eventuale concorso di colpa anche del conducente del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendosi escludere siffatto concorso solo ove, nella valutazione comparativa, il comportamento di quest'ultimo possa ritenersi integralmente osservante delle norme prudenziali del codice della strada, sì da poter affermare la preponderanza e l'efficienza causa esclusiva di quello dell'investito.
È quindi evidente che la responsabilità del conducente può essere esclusa solo ove risulti provato che non vi era, da parte di questi, possibilità alcuna di prevenire l'evento in ragione della condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale da rendere oggettivamente impossibile il suo avvistamento o, comunque, l'osservazione tempestiva dei suoi movimenti. Il che si verifica quando il pedone viene a trovarsi all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, nel rispetto di tutte le
norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. la già citata
Cass. civ., ord. 28 marzo 2022, n. 9856; nonché Cass. civ., ord. 22 febbraio 2017, n. 4551).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti prospettata tanto dagli appellanti quanto dagli appellati, induce a ritenere che non ha adempiuto all'onere probatorio Parte_8
su di lui incombente, relativo alla puntuale osservanza di tutte le regole prudenziali e di comportamento che il cod. della strada agli artt. 140 e 141 pongono, essendo stati acquisiti elementi univoci e concordanti che inducono a ritenere che egli viaggiasse a velocità
superiore al limite consentito nella strada tetro del dedotto evento. Ciò anzitutto perché è stato lui stesso a dichiararlo, al pari del teste e poi perché l'assunto è confortato Tes_1
dalle valutazioni del CTU del P.M., richiamate dall'appellante, congruamente argomentate dal punto di vista logico e tecnico e, comunque, non contraddette da nessun dato oggettivo in senso contrario.
Tuttavia, appurata per quanto sin qui detto la responsabilità dell'investitore, a seguito della valutazione comparativa del comportamento dello stesso e di quello della vittima,
deve riscontrarsi come evidente il ruolo preminente di quest'ultima nella causazione del dedotto sinistro, in quanto assolutamente anomala;
tal che, la responsabilità deve essere ascritta per il 30% a e per il restante 70% a . Parte_8 CP_3
Devono quindi trovare disamina le domande risarcitorie avanzate dagli attori/appellanti,
che sono solo parzialmente fondate, nei limiti del sopra indicato concorso di colpa e della prova offerta in merito all'effettiva sussistenza di un significativo rapporto familiare rispetto a tutti i congiunti istanti, i quali, fatta eccezione per la figlia, avevano un vicolo parentale tale da non potersi presumere nessuna significativa circostanza al riguardo. Così
inducendo ad opinare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“l'orientamento di questa Corte - che pure ha riconosciuto la legittimazione dei congiunti
del c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale",
inteso come danno morale - ha, però, precisato che occorre "di volta in volta verificare
in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima
primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (Cassazione
civile sez. III, n.16594/2025).
E, pertanto, l'unica domanda che risulta fondata e meritevole di accoglimento è quella avanzata da e in qualità di procuratori speciali di Parte_1 Parte_2
figlia della de cuius, rispetto a cui, sebbene nulla di particolarmente Parte_3
significativo sia stato allegato nell'atto di appello, neppure in punto di mera deduzione difensiva, soccorre la presunzione – secondo l'id quoad plaerumque accidit – dell'intensità del legame familiare, derivante dal primo grado del rapporto di parentela sussistente tra madre e figlia (ex multis, Cass. s.u. 26792/2008 nonchè Cassazione civile sez. III, 07/09/2023: “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore,
figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di
parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del
familiare superstite, giacché tale conseguenza e', per comune esperienza, connaturale
all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre
possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del
2018). (….) spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle
evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo,
o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della
sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui
la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che
eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita
quotidiana del soggetto che l'ha subita)”).
Discorso diverso è a farsi per la richiesta risarcitoria avanzata dai nipoti della de cuius,
dal fratello e dagli eredi della sorella, siccome nell'atto di appello non vi è menzione alcuna degli oggettivi elementi da cui dedurre la sussistenza e l'intensità del legale affettivo che li avrebbe legati alla congiunta, pur essendo questo presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di risarcimento per la sua lesione.
Invero, nulla è stato dedotto circa la frequenza con cui i congiunti si vedevano, le loro abitudini familiari, quanto tempo trascorrevano insieme, in quali occasioni. Insomma, non risulta acquisito nessun elemento che induca a ritenere che effettivamente fossero coltivati dalle parti in lite abitudini di comunanza affettiva familiare di intensità tale da poter desumere un concreto danno per la perdita di . E ciò anche riguardo ai Parte_9
nipoti, figli della figlia della de cuius, poiché, sebbene non rilevi l'insussistenza del rapporto di convivenza, nulla è stato allegato, prima ancora che provato, per dare fondamento alla pretesa in esame, apparendo con tutta evidenza generiche e inconsistenti le deduzioni contenute nell'atto d'appello, per altro riferite solo ad alcuni di essi, quali:
<<15.3.2. Un secondo fattore di personalizzazione riguarda la sig.na , Parte_6
nipote ex filia della vittima, di soli 15 anni all'epoca del fatto.
E' infatti notorio che la giovane età costituisce un evidente fattore di aggravamento del danno in esame, per la ovvia ed evidente ragione che fanciulli ed adolescenti sono più
vulnerabili psicologicamente degli adulti;
hanno affetti più naturali e spontanei, e soffrono perciò maggiormente il danno da lutto>>.
Deve, pertanto, ritenersi fondata solo la domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale proposta da , unica figlia di , per Parte_3 CP_3
la presunzione di cui si è detto, pur non essendo stati compiutamente specificati nell'atto di appello gli oggettivi elementi di prova in ordine all'intensità e natura del rapporto intrattenuto con la defunta madre. Il che, sotto altro profilo, induce ad escludere il diritto della stessa al riconoscimento della personalizzazione del ridetto risarcimento, a ciò non essendo sufficiente la deduzione contenuta nell'atto di appello: < Parte_3
infatti, ammalata di SLA, aveva una frequentazione assidua e quotidiana con la
[...]
defunta madre, dalla quale era altresì aiutata nelle incombenze quotidiane del ménage
domestico.
Tale circostanza è idonea a giustificare un aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in virtù della massima di esperienza secondo cui la stretta frequentazione con la vittima rende più profondo, e quindi più lacerante, il forzoso mutamento delle abitudini di vita>>, poiché generica e non accompagnata da nessuna specificazione relativa agli oggettivi elementi di prova;
anzi, essendo poco probabile che un'anziana ottantaquattrenne potesse prendersi materialmente cura della figlia, sebbene in condizioni fisiche non ottimali.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda per il risarcimento del danno morale jure
hereditario, avanzata dall'erede, chiesto per il danno tanatologico Parte_3
patito dalla vittima nell'arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso. Infatti, risulta dagli atti che non abbia mai recuperato coscienza dopo il sinistro e Parte_9
presupponendo tale tipo di danno un intervallo di lucida agonia; nemmeno avendo l'istante altrimenti esplicitato le sue richieste (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 26727
del 23/10/2018 nonché Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024: In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno
morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno
da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito
dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza
dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza
medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche
se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della
permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa
all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la
morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo).
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, in favore di si applicherà il principio di diritto affermato Parte_3
dalla Corte di Cassazione, in base al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte
di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come
indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo
finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ. n. 10579 del 2021).
Quanto al criterio tabellare per la liquidazione, la corte ritiene di dover procedere al calcolo di dette somme secondo le più aggiornate “Tabelle Calcolo Danno Non
Patrimoniale da Perdita Parentale del Tribunale di Roma” dell'anno 2025, considerando l'età della vittima, in base alla quale viene riconosciuto 1 punto;
l'età di Parte_3
per la quale sono attribuiti 2,5 punti;
18 punti per il grado di parentela, 3 punti
[...]
per l'assenza di altri familiari conviventi;
tal che, il risarcimento complessivo calcolato all'attualità ammonta ad euro 282.955,40. Tuttavia, considerato che la responsabilità
attribuita a pari al 30%, la somma risarcibile è pari ad euro 84.886,62. Parte_8
Si deve poi considerare che, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di
un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla
data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il
periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale
rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione
definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
annualmente” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). L'importo finale dovuto in favore di dovrà quindi essere calcolato Parte_3
effettuando i richiamati calcoli, con devalutazione della somma liquidata alla data del sinistro e applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente via via rivalutata sino al pagamento del primo acconto, anch'esso devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, il tutto secondo i criteri innanzi indicati.
Nemmeno può essere accolta la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale, per l'asserita perdita del contributo economico e nello svolgimento alle faccende domestiche,
asseritamente apportato dalla de cuius, perché priva di qualsivoglia prova e, anzi,
apparendo l'allegazione alquanto inverosimile per una ottantaquattrenne.
Analogamente, quanto alle spese funerarie, gli appellanti non hanno specificato nell'atto di appello, neppure in via di mera deduzione difensiva, da quale oggettivo elemento di prova, ritualmente acquisito in primo grado, questo collegio possa trarre riscontro dei chiesti importi.
§3.1-Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, nei termini anzidetti, rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado e, considerato l'accoglimento parziale della domanda, in misura inferiore rispetto a quanto chiesto, le stesse devono essere compensate nella misura di ½, mentre per la rimanente parte devono porsi a carico dei convenuti in via solidale, per entrambi i gradi di giudizio, previa liquidazione come da dispositivo, in misura intermedia fra i medi e i minimi tariffari vigenti per cause di valore pari al decisum di questo giudizio, di corrispondente complessità, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria” quanto al giudizio appello, siccome non effettivamente svoltasi.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede: 1)Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: A) accerta e dichiara che la responsabilità nella causazione del dedotto sinistro va ascritta per il 70% a e per il restante 30% a CP_3 Pt_8
B) Condanna e in solido fra loro,
[...] Parte_8 Controparte_1
a risarcire il danno per la perdita del rapporto parentale in favore di Parte_3
liquidandolo, all'attualità, in €. 84.886,62, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale,
da calcolarsi previa devalutazione alla data del sinistro e con detrazione degli acconti già
versati, secondo le modalità di cui in parte motiva. Sulla somma risultante dovuta quale differenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi nella misura della metà e pone la rimante parte a carico delle parti appellate in via solidale, liquidandole, per tale residua parte dovuta, quanto al primo grado, in €. 6.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA
come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto secondo grado, in
€. 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino