Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8919/2022 promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi residenti in [...]
Libertà n. 3 ed elettivamente domiciliati in Monza, via San Gottardo n. 91 presso lo studio dell'Avv.ssa
Rosa Alba Nunziata che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede legale in Cermenate, via Don Luigi Guanella n. 3, E_ P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., , elettivamente domiciliata in Monza, via Controparte_2
Prina n. 22 presso lo studio dell'Avv.ssa Alessandra Cesano che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E DI
ING. C.F. , residente in [...] C.F._3
Lario n. 1, elettivamente domiciliato presso in Como, via Leoni n. 10 presso lo studio dell'Avv.ssa
Patrizia Maesani come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
[...]
, C.F. C.F. e C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
, entrambi residenti in [...], nella C.F._5
qualità di eredi di elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo PEC Persona_1 dell'avvocato Chiara Della Berta: che li rappresenta e difende, Email_1 anche disgiuntamente con l'Avv. Elena M.L. Della Berta, come da procura posta in calce alla comparsa pagina 1 di 23
CONVENUTA
E DI
C.F. e P.I. , con sede legale in Bologna, via Controparte_6 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia, dott. come da procura Controparte_7
speciale autenticata in data 17.2.2023 dal notaio di Bologna, rep. n. 97407, racc. n. Persona_2
12542, elettivamente domiciliata in Monza, via Parravicini n. 30 presso lo studio dell'avv. Carlo Zucca che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. e P.I. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_8 P.IVA_3
Marocchesa n. 14, ed elettivamente domiciliata in Como, via Mugiasca n. 10 presso lo studio dell'avv.
Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti autenticata dal notaio di Treviso in data 18.12.2014, rep. 186905, racc. 30367; Persona_3
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. e P.I. , con sede in Milano, via Ignazio Controparte_9 P.IVA_4
Gardella n. 2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente dmiciliata in Monza, via Modorati
n. 1 presso lo studio dell'Avv.ssa Francesca Scioscia che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti autenticata dal notaio di Milano in data 6.7.2011, rep. n. 28321, racc. Persona_4
n. 8245;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.4.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte:
In via preliminare:
• acquisire al presente giudizio il fascicolo del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.
696bis c.p.c., promosso dagli attori avanti al Tribunale di Monza – R.G. n. 8956/2019;
Nel merito:
pagina 2 di 23 • per i motivi esposti, accertare e dichiarare che i convenuti Ing. e E_ Controparte_3
e (questi ultimi due quali eredi del signor sono Controparte_4 CP_5 Persona_1
responsabili ex art. 1669 c.c.. o, in via subordinata, ex art. 1667 c.c., in solido tra loro, per tutti i danni subiti e subendi dagli attori come descritti in atti e
• condannare, in solido tra loro, l'Ing. e i signori E_ Controparte_3 CP_4
e (questi ultimi due quali eredi del signor al pagamento a
[...] CP_5 Persona_1
favore degli attori della complessiva somma di euro 32.890,04, di cui euro 22.586,32, quale somma sostenuta per il ripristino dei danni, ritenuta congrua dal CTU, euro 4.282,03 per spese legali della procedura di consulenza tecnica preventiva, euro 2.722,81 per spese di CTU ed euro 3.298,88 per spese di CTP, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
• rigettare le domande formulate dai convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il tutto con vittoria di spese legali.
In via istruttoria:
• Ad ogni effetto, si chiede l'ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in data 15.03.2018 si è verificato un dissesto statico di elementi costruttivi del tetto del
in OG SE che ha richiesto l'intervento Parte_3
dei Vigili del Fuoco (cfr. doc.3);
2. vero che, giunti sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno constatato il “dissesto statico di elementi costruttivi” localizzato sui cornicioni dell'immobile, appurando che sulla strada pubblica si trovavano dei calcinacci caduti dal cornicione dell'appartamento di proprietà dei signori
e nonchè delimitato la zona e messo in sicurezza tutto il cornicione lato strada Pt_1 Pt_2
(cfr. doc. 3);
3. vero che al suddetto intervento ha presenziato il legale rappresentante di sig. E_
, oltre al sig. all'amministratrice del CP_10 Parte_1 Parte_3 [...]
e ad alcuni condomini, tra cui la sig.ra ; CP_11 Persona_5
4. vero che all'assemblea straordinaria del 08.05.2018 del Condominio è stato deliberato all'unanimità che il Dott. prendesse contatti con affinchè presenziasse Pt_1 E_
al sopralluogo da svolgersi con il consulente di parte del Condominio, Arch. Persona_6
al fine di verificare le opere da eseguirsi per risolvere le problematiche riscontrate sul tetto ove erano stati effettuati i lavori commissionati dagli attori ad (cfr. doc. 4); E_
5. vero che, vista l'urgenza dell'intervento e della messa in sicurezza dello stabile, il Parte_3 ha incaricato l'impresa di effettuare i lavori di ripristino dei danni (cfr. doc. 5); CP_12
pagina 3 di 23
6. vero che in data 18.06.2018 l'impresa ha effettuato con l'ausilio di un'autoscala il CP_12 sopralluogo di indagine preliminare in gronda deliberato durante l'assemblea del 08.05.2018;
7. vero che durante tale sopralluogo è stato rilevato lo stato cedevole della gronda e dei suoi elementi posti in equilibrio precario;
8. vero che, atteso lo stato dei luoghi rilevato al sopralluogo del 18.06.2018, il Condominio ha indetto un nuovo incontro presso l'immobile di OG SE, Via Martiri della Libertà n.
3 in data 11.07.2018, a cui hanno partecipato il Perito industriale edile e l'Ing. Persona_1
(cfr. docc. 8-9); Controparte_3
9. vero che al predetto incontro i Direttori Lavori e si sono impegnati a Per_1 CP_3
procedere con la chiusura della pratica strutturale, ancora aperta, relativa ai lavori eseguiti nell'interesse dei ricorrenti, reperendo gli elaborati di progetto, la relazione di calcolo e dei materiali e gli elaborati esecutivi della nuova copertura, di modo da trasmettere ai committenti ed all'amministratore del Condominio la dichiarazione di fine lavori ed il certificato di collaudo statico, come da sollecito del Comune di OG SE (cfr. doc. 9, doc. 23 e doc.
24);
10. vero che, atteso lo stato cedevole della gronda posta sopra la proprietà degli attori, si è reso necessario modificare il contratto stipulato con l'impresa aggiungendo le seguenti CP_12 opere integrative: “sistemazione del cornicione di gronda previa scopertura e successiva ricopertura tegole, controllo delle legature e ripristino allo stato originale, sigillatura e verniciatura del sottogronda;
il tutto per ml. 36 circa” (cfr. doc. 10);
11. vero che nei giorni 23.07.2018 e 24.07.2018 l'impresa ha eseguito presso il CP_12
i lavori di ripristino dei danni alla gronda e in Parte_3
particolare le seguenti opere:
- scoperchiamento dell'intera fascia di tegole sopra la gronda a sbalzo corrispondente alla proprietà del Dott. rinvenendo scollegate tutte le grappe originarie che Pt_1
costituivano la tirantatura delle cornici cementizie;
- posa sul perimetro della gronda corrispondente alla sola proprietà del Dott. dei Pt_1
nuovi dispositivi di ancoraggio costituiti da brache di fune di acciaio lucido con radancia ad un estremo e terminale ad occhiello all'estremo opposto;
- inserimento nel terminale ad occhiello di una vite in acciaio che è stata ancorata nel falso puntone di legno della nuova copertura (posata nel 2014);
- agganciamento alla radancia di un tenditore a forcella munito di due ganci, uno dei quali è stato ancorato al golfare esistente già presente nelle cornici cementizie della gronda;
pagina 4 di 23 - installazione di due nuovi tiranti per ciascuna cornice cementizia della gronda;
- pulizia del canale di gronda e rimozione di pozioni di intonaco e di gronda ammalorate e in fase di distacco, sigillatura con idoneo silicone delle parti;
- ritinteggiatura delle porzioni sanate sia all'intradosso sia quelle sui frontalini;
- riposizionamento di tutte le tegole e ricostruzione delle linee di displuvio sigillandole con malta;
- la porzione d'angolo del canale di gronda sul lato Ovest del cortile interno è stata integrata con uno sfogo sfioratore di troppo pieno;
- pulizia del canale di gronda e della copertura oggetto dei lavori da qualsiasi residuo (cfr. doc. 7) per il costo complessivo di euro 9.350,00, come da fattura n. 388/2018 del
30.07.2018 (cfr. doc. 10);
12. vero che l'Ing. ha eseguito le prestazioni professionali relative al coordinamento CP_13
della sicurezza in fase esecutiva per opere di ripristino gronda del Parte_3
in OG SE, come da fatture n. 63/18 del 25.06.2018 e n. 81/18 del Parte_3
30.07.2018 (cfr. doc. 12);
13. vero che l'impresa individuale ha eseguito i lavori di transennatura e di E_4 messa in sicurezza delle gronde del tetto presso l'abitazione di proprietà degli attori, come da fattura n. 32/2018 del 15.10.2018 (cfr. doc. 13);
14. vero che l'Arch. ha eseguito l'attività professionale di consulenza tecnica di Persona_6 parte inerente le opere di messa in pristino per danni subiti alla gronda presso l'immobile di proprietà degli attori, meglio descritta nella fattura n. 011-18 del 21.09.2018 (cfr. doc. 14);
15. vero che al termine dei lavori eseguiti da l'Ing. e il Perito Edile CP_12 CP_3 Per_1
hanno effettuato la chiusura dei lavori, il deposito del collaudo statico e della SCIA per
l'agibilità (cfr. doc. 2).
Si indicano quali testi: (…)
• Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte convenuta eventualmente ammessi dal Tribunale adito indicando come teste (…)”.
PER E_
“NEL MERITO: DICHIARARE gli attori decaduti dall'azione di garanzia ex art. 1667 II comma C.C.;
DICHIARARE l'azione di garanzia proposta dagli attori prescritta ai sensi dell'art. 1667 III comma
C.C.; Nella denegata ipotesi che la fattispecie in esame venga considerata nell'ambito dell'art. 1669
C.C., DICHIARARE l'azione proposta dagli attori prescritta ai sensi dell'art. 1669 II comma C.C.
pagina 5 di 23 Nella denegata ipotesi che vengano rigettate le eccezioni di cui sopra, accertato e dichiarato che
ha eseguito correttamente le opere oggetto del contratto di appalto stipulato fra le CP_1
parti e che, dunque, nessuna responsabilità le può essere attribuita in merito ai danni lamentati dagli attori, RIGETTARE qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti dagli attori.
Nella denegata ipotesi che venga considerata responsabile dei danni lamentati dagli CP_1
attori, DICHIARARE la C.F. , P.IVA in persona del legale CP_6 P.IVA_2 P.IVA_5
rappresentante pro tempore con sede legale in 40128 BOLOGNA via Stalingrado n. 45 a manlevare e tenere indenne la in virtù della polizza n. 61/124489039 in corso di validità fino al CP_1
28 marzo 2016, cioè valida ed operante al momento dei fatti di causa.
RIGETTARE, per i motivi esposti, la richiesta di acquisizione agli atti della perizia svolta nella
Consulenza Tecnica Preventiva
IN VIA ISTRUTTORIA: senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio, AMMETTERE le prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare e citare testimoni.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre a favore della procuratrice che si dichiara antistataria”.
PER ING. RI AM
“Previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni ex adverso formulate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale/preliminare: dichiarare inammissibile la presente causa per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi, in particolar modo in relazione alla tardività della denuncia dei vizi svolta dagli attori nei confronti dell'Ing. e dalla proposizione dell'azione oltre il termine Controparte_3
biennale di decadenza ex art. 1667, 3^ comma, c.c..
IN VIA SUBORDINATA E DI GARANZIA
Nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto responsabile l'Ing. per i danni Controparte_3
richiesti dagli attori, dichiarare la in persona del legale rappresentante E_5
pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, pec
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a Email_2
garantire gli stessi da ogni pretesa di parte attrice e conseguentemente condannare la stessa a tenere sollevato manlevato ed indenne l'Ing. dalle domande proposte dagli attori nei Controparte_3
confronti dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
pagina 6 di 23 PER E Controparte_4 CP_5
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare le domande di parte attrice nei confronti dei sig.ri e nella loro qualità di eredi del sig. Controparte_4 CP_5 Per_1
erché́ infondate sia in fatto che in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA SUBORDINATA E DI GARANZIA
Nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto responsabile la sig.ri e il sig. Controparte_4
in qualità di eredi del p.i. per i danni richiesti dagli attori, dichiarare la CP_5 Persona_1
, con sede in Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano, Part. IVA Controparte_9
PEC in persona del legale P.IVA_4 Email_3
rappresentante pro tempore, obbligata a garantire gli stessi da ogni pretesa di parte attrice e conseguentemente condannare la stessa a tenere sollevati, manlevati ed indenni i sig.ri CP_4
e dalle domande proposte dagli attori nei confronti degli stessi Con vittoria di
[...] CP_5 spese e compensi professionali del giudizio”.
PER Controparte_6
“Previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni ex adverso formulate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: in via preliminare:
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inoperatività della polizza assicurativa n°
1/2410/61/124489039 richiamata da e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia e CP_1
manleva proposta da nei confronti di in quanto infondata in CP_1 Controparte_6
fatto ed in diritto;
in via principale: rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in CP_1
diritto e, comunque, poiché oggetto di decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. e prescritte ex art. 1667, comma 3, c.c. nonché ex art. 1669, comma 2, c.c e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da Artigiana nei confronti dell'esponente; rigettare, in ogni caso, qualsiasi domanda da chicchessia proposta nei confronti di in CP_6
quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande degli attori, con conseguente condanna di Artigiana e nella denegata e non creduta ipotesi di
pagina 7 di 23 accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di CP_1 CP_6
sulla base della polizza assicurativa n° 1/2410/61/124489039, liquidare il danno a favore degli attori secondo il giusto, il provato e il legittimamente richiesto, ponendo, a carico di il relativo CP_6
onere di manleva nei limiti della quota di responsabilità accertata a carico di , con CP_1
applicazione di tutti i limiti, anche di franchigia e di scoperto, e con applicazione delle condizioni previste nella polizza e nei relativi allegati.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
PER Controparte_8
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_8
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare tenuta a mantenere indenne l'ing. Controparte_8
da quanto questi sarà condannato a risarcire, esclusivamente nella misura corrispondente CP_3 al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
PER Controparte_9
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dell'azione dei ricorrenti e la prescrizione dell'asserito diritto degli stessi ex art. 1667 commi II e III c.c., rigettare la domanda di parte attrice, per tutti i motivi dedotti in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via preliminare rigettare tutte le domande formulate nei confronti della in Controparte_9
quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
IN FATTO
Gli attori in epigrafe, proprietari dell'appartamento sito in OG SE, via Martiri della Libertà
n. 3, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 1, mappale 144, subalterno 504,
pagina 8 di 23 premettendo che con contratto d'appalto stipulato nel mese di febbraio 2014 avevano commissionato ad i lavori di rifacimento del tetto e del manto di copertura, comprensivi della E_
demolizione completa della copertura esistente, nonché il suo successivo riposizionamento mediante demolizione e ricostruzione di una nuova soletta ad una diversa quota altimetrica, e che per l'esecuzione di tali opere erano stati anche incaricati il perito edile nella qualità di Persona_1
progettista e direttore dei lavori, quantunque il relativo contratto fosse stato firmato con
[...]
società di proprietà di quest'ultimo, e l'ing. nella qualità di E_6 Controparte_3
strutturista e direttore delle opere strutturali, deducendo che in data 15.03.2018 l'amministratore del aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, giunti in loco, avevano constatato Parte_3 un “dissesto statico di elementi costruttivi” localizzato sui cornicioni dell'immobile, appurando la presenza sulla strada pubblica di calcinacci caduti dal cornicione dell'appartamento di loro esclusiva proprietà, nell'imputare tale crollo a responsabilità solidale dell'appaltatrice e dei progettisti/direttori dei lavori, anche di colui che si era occupato delle opere strutturali, li hanno convenuti in questa sede,
e più precisamente nella loro qualità di eredi di al Controparte_4 CP_5 Persona_1
fine di sentirli condannare, in solido tra loro, alla corresponsione in loro favore della complessiva somma di € 32.890,04, di cui 22.586,32 sostenuti per il ripristino dei danni la cui congruità era stata anche accertata nell'ambito del procedimento per A.T.P. espletato ante causam, 4.282,03 per spese legali sostenute nel medesimo procedimento, 2.722,81 per spese liquidate in favore del CTU e 3.298,88 quale compenso spettante in favore del proprio CTP.
Si sono costituiti in tutti i soggetti evocati in giudizio e, nell'ordine:
- ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'azione proposta nei propri confronti, E_ sia qualora inquadrabile ex art. 1667 c.c. sia se sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 1669 c.c., e, comunque, l'avvenuta prescrizione della prima;
l'infondatezza nel merito della responsabilità imputatale, avendo correttamente eseguito i lavori appaltatile e non essendo mai stata coinvolta nei sopralluoghi effettuati, se non tardivamente, nel mese di agosto 2018
a seguito dell'avvenuto espletamento dei lavori di ripristino a cura di un'altra impresa.
- ha eccepito anch'egli la tardività della denuncia dei vizi e della Controparte_3 proposizione dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.p.c., e, nel merito,
l'infondatezza della stessa, non avendo mai svolto alcun ruolo né avendo ricevuto alcun incarico con riferimento al tetto.
- e nella qualità di eredi di nell'associarsi Controparte_4 CP_5 Persona_1
alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia proposta ai sensi dell'art. 1667 c.c., hanno eccepito l'assenza di qualsivoglia responsabilità del de cuius, progettista e pagina 9 di 23 direttore dei lavori delle sole opere architettoniche, non essendo stato in alcun modo dimostrato nella relazione di ATP espletata ante causam per quale ragione i tiranti in acciaio posati sul tetto fossero inidonei a sorreggere la gronda mentre l'unica causa idonea a giustificare il crollo, così come evidenziato nella relazione espletata dai Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti, era rappresentata da un'infiltrazione d'acqua che giammai avrebbe potuto essere imputata ad Persona_1
Ciascuno di tali soggetti, nell'ipotesi di accertamento di una qualsivoglia corresponsabilità, ha chiesto ed ottenuto di estendere il contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa ovverosia, rispettivamente, e tutte Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
regolarmente convenute e ritualmente costituitesi in giudizio.
La prima, nell'aderire alle eccezioni, sia preliminari che di merito, sollevate da ha E_ contestato l'operatività della garanzia assicurativa sia in quanto già scaduta alla data di verificazione del sinistro sia ai sensi dell'art. 5.1, lettera i) delle condizioni di polizza, secondo cui l'assicurazione
R.C.T. non comprende i danni “alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”, insistendo, in subordine, per l'applicazione della franchigia e dello scoperto e per l'operatività della polizza nei limiti della quota di corresponsabilità del proprio assicurato.
La seconda ha contestato la responsabilità imputata al proprio assicurato e la quota indicata a suo carico nella relazione di A.T.P., eccependo che lo stato di dissesto in cui si trovava il cornicione, in quanto costituente una concausa della verificazione dell'evento del 15.3.2018, avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione con conseguente contrazione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'ammontare del danno spettante agli attori.
La terza, nell'aderite anch'essa alle eccezioni preliminari sollevate dall'assicurato, ne ha contestato nel merito la responsabilità, del tutto smentita dal CTU nominato in sede di ATP, escludendo, in ogni caso,
l'operatività della polizza n. 148.014.0000900890 non avendo l'assicurato denunciato l'evento dannoso nei termini previsti dal contratto e dagli artt. 1913 c.c. e 1915 c.c. e non valendo la copertura, ai sensi dell'art. 25 delle condizioni di polizza, “per i danni subiti dalle opere in costruzione e dalle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori” né “per i danni subiti dalle opere costruite o prodotte, in parte
o totalmente, tramite opere, o parti di esse, progettate dall'Assicurato” e per quelli “avvenuti dopo il compimento dell'opera”.
Ha eccepito, infine, la sussistenza di uno scoperto obbligatorio del “10% di ciascun danno con il minimo pari all' 1 per mille ed il massimo pari all' 1 per cento del massimale assicurato” e, nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità dell'assicurato nella pagina 10 di 23 causazione dei danni, ha chiesto limitarsene l'apporto nei limiti indicati dal CTU, ovverosia di un terzo di quanto accertato.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze di integrazione della relazione di
A.T.P. rispettivamente articolate, all'udienza del 22.4.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Giunge al proprio epilogo una controversia, quella instaurata dai coniugi e Parte_1
che il Tribunale ha vivamente provato a conciliare effettuando più d'una Parte_2 proposta transattiva che, alla luce dell'importo, tutto sommato piuttosto contenuto, oggetto della domanda risarcitoria azionata da questi ultimi e con un po' più di buon senso reciproco avrebbe agevolmente potuto essere conciliata, a maggior ragione in considerazione delle spese di lite rispettivamente sostenute che superano di gran lunga, fatte salve rarissime eccezioni, i reciproci
“svantaggi” di una transazione tutto sommato equa e piuttosto vantaggiosa per tutti.
Dovendosi, pertanto, necessariamente analizzare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, i quali hanno ritenuto opportuno proporla ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti di tutti i soggetti - appaltatrice, progettista e direttori dei lavori - che hanno svolto un ruolo determinante nell'attività di rifacimento del tetto, come esposto nella superiore premessa, della loro abitazione e volendola anzitutto contestualizzare, dalla relazione tecnico-descrittiva espletata dal P.I. Per_1
n data 15.2.2014 e dalle successive denunce e comunicazione di inizio attività datate 19.2.2014
[...]
(cfr. in tal senso i documenti n. 1a, 1b e 1c prodotti dagli attori) emerge come, nello specifico,
[...]
e avessero appaltato ad i lavori di rifacimento Parte_1 Parte_2 E_
del tetto e del manto di copertura del proprio appartamento sito in OG SE, via Martiri della
Libertà n. 3, al NCEU del medesimo Comune identificato al foglio 1, mappale 144, subalterno 504, i quali avrebbero dovuto consistere nella demolizione completa della copertura esistente e nel successivo riposizionamento, mediante demolizione e ricostruzione, di una nuova soletta ad una diversa quota altimetrica.
I lavori, iniziati nell'anno 2014, progettati dal perito industriale che ha pacificamente svolto Per_1
anche il ruolo di direttore dei lavori delle opere architettoniche, fatta salva quindi la direzione di quelle strutturali che, a prescindere dal formale incarico, non è contestato siano state affidate di fatto all'ing.
come pure di qui a breve sarà chiarito, si sono formalmente conclusi solo nel mese Controparte_3
di ottobre 2018, come da certificato di collaudo statico rilasciato in data 25.7.2018, comunicazione di pagina 11 di 23 fine lavori del 17.10.2018 e segnalazione certificata di agibilità recante la successiva data del
22.10.2018 (cfr. in tal senso il successivo documento n. 2).
Prima, però, della formale chiusura, precisamente in data 15.3.2018, i Vigili del Fuoco, Comando di
Milano, intervenuti in via d'urgenza su segnalazione dell'amministratore del Condominio sito in
OG SE, via Martiri della Libertà n. 3 a seguito del distacco di alcuni calcinacci caduti sulla pubblica via, avevano accertato essersi verificato un “dissesto statico di elementi costruttivi” proveniente, per l'appunto, dall'immobile di proprietà degli attori (cfr. in tal senso il documento n. 3) con conseguente necessità di mettere in sicurezza l'intera area.
A seguito di tale sinistro e delle successive iniziative inizialmente assunte dal previa Parte_3
effettuazione di ben due sopralluoghi, uno in data 18.6.2018 e l'altro il 11.7.2018, entrambi peraltro alla presenza dell'appaltatrice, del P.I. e dell'ing. in data 20.7.2018 è stata Per_1 CP_3
sottoscritta un'integrazione al contratto stipulato con in data 12.6.2018, quest'ultimo volto CP_12
semplicemente a verificare e a controllare, a seguito del sinistro, lo stato della gronda con l'ausilio di una scala aerea, il quale prevedeva le seguenti ulteriori opere ed attività di ripristino da espletarsi stavolta, non già in favore del come avvenuto in precedenza nella fase per così dire Parte_3
urgente, bensì direttamente in favore del come si evince dall'intestazione della fattura n. Pt_1
388/2018 emessa in data 30.7.2018 avente ad oggetto le seguenti attività: “sistemazione del cornicione di gronda previa scopertura e successiva ricopertura tegole, controllo delle legature e ripristino allo stato originale, sigillatura e verniciatura del sottogronda;
il tutto per ml. 36 circa” (cfr. in tal senso il documento n. 10 prodotto dagli attori).
Al fine di accertare la responsabilità dei danni verificatisi, consistiti sia nelle opere di ripristino a regola d'arte sia in tutte le ulteriori spese eziologicamente riconducibili all'erronea esecuzione dell'opera appaltata ad in quanto funzionali anche all'accertamento della responsabilità, prima E_ dell'instaurazione del presente giudizio è stato espletato un procedimento per A.T.P. all'interno del quale sono state coinvolte tutte le parti in contesa (peraltro, al momento dell'instaurazione Per_1
era ancora in vita sicché, citato direttamente, è stato quest'ultimo a coinvolgere la propria
[...]
compagnia assicurativa) e disposta una C.T.U. a cura dell'ing. la quale, prodotta dagli Persona_7
attori al documento n. 18 e pienamente utilizzabile ai fini del decidere stante la correttezza del metodo seguito, l'approfondimento tecnico e l'adeguata argomentazione dell'esito degli accertamenti effettuati, ha messo chiaramente in luce le (cor)responsabilità di ciascuno dei soggettivi, come sopra citati, evocati in giudizio.
Iniziando dall'appaltatrice, ferma restando la posposizione di tutte le eccezioni preliminari sollevate sia da quest'ultima che da entrambi i direttori dei lavori e che, come si spiegherà di qui a breve, sono pagina 12 di 23 tutt'altro che dirimenti ai fini del decidere, il C.T.U. nominato ha tenuto a rimarcare che al fine di eseguire le opere commissionatile “ha dovuto necessariamente rimuovere la copertura E_
esistente (struttura e manto di copertura), quindi svincolando e rimuovendo gli arcarecci (Fig.1 – elemento 6) esistenti dalla muratura (Fig.1 – elemento 1) e obbligatoriamente rimuovere le “grappe”
(Fig.1 – elemento 4 e 5) originarie che tenevano vincolato il cornicione in cls (Fig.1 – elemento 4) allo stesso arcareccio (Fig.1 – elemento 6)”. Il cornicione, in tal modo svincolato, “è stato puntellato con elementi aventi come base il piano del ponteggio, in quanto il solo appoggio sul tavellone (Fig.1 – elemento 2) non avrebbe garantito idonea stabilità durante le fasi di lavorazione”. Ciò non di meno, una volta posta in opera la struttura della nuova copertura e, quindi, anche degli arcarecci, “aveva
l'onere di ripristinare il vincolo rimosso”, così come arguibile, d'altronde, sia al punto n. 4 del contratto stipulato, ove è scritto che “(…) l'impresa dichiara – di avere ricevuto il progetto delle opere da realizzare per l'esecuzione della Ristrutturazione oggetto del presente contratto d'appalto, corredato dai relativi disegni;
- di avere esaminato detto progetto, di considerarlo idoneo in ogni sua parte e di farlo proprio;
- di essere perfettamente consapevole della consistenza della Ristrutturazione
e degli oneri che l'esecuzione della stessa comporta (…)” sia al successivo punto n. 5, secondo cui
“(…) il predetto corrispettivo comprende, senza eccezione alcuna, ogni spesa ed onere, ancorché non esplicitamente e dettagliatamente previsti nel presente contratto, che l'impresa dovrà sostenere per eseguire la Ristrutturazione alla regola d'arte con impiego di materiai, di manufatti ed impianti della migliore qualità in commercio, completi di ogni e qualunque accessorio, comunque necessario per garantire piena rispondenza di quanto fornito, installato e somministrato all'uso al quale ogni cosa è stata destinata e, ancora, in conformità alle disposizioni di legge e alle prescrizioni amministrative vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ancorché non esplicitamente e dettagliatamente previsto nel presente contratto e relativi allegati”.
Una formulazione ampia, in gran parte anche ridondante se si considera che è principio pacifico in giurisprudenza che l'appaltatore, da considerarsi egli stesso un “tecnico” della materia perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, peraltro non ricorrenti nel casi di specie, debba garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire e ha il dovere di rispettare le regole dell'arte in tutte le diverse fasi in cui si articola la sua attività, prospettando eventuali obiezioni tecniche e rendendo edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni eventualmente impartitegli da quest'ultimo e/o dal direttore dei lavori.
Ebbene, nel caso di specie, manifestando un'estrema superficialità nell'esecuzione dei lavori affidatile,
anziché provvedere al ripristino del suddetto vincolo (le “grappe”) a cui avrebbe dovuto E_
pagina 13 di 23 essere ancorata anche la nuova struttura, si è limitata alla posa in opera di legature con filo di ferro sui listelli porta tegola, omissione, la prima, che ha portato alla caduta dei calcinacci dal cornicione dell'immobile di proprietà degli attori con il rischio, serio e concreto e solo accidentalmente non verificatosi, di procurare danni gravi a cose ed a terzi passanti sicché gli attori hanno necessariamente dovuto procedere al rifacimento del medesimo lavoro a regola d'arte, come pure di qui a breve si darà conto.
E se è vero, volendosi sin da subito smentire una delle eccezioni di merito sollevate dagli eredi del che nella relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti v'era un velato Per_1 riferimento ad una possibile infiltrazione d'acqua dal tetto, la quale avrebbe a loro dire (e, di conseguenza, anche a dire degli eredi del potuto causare la caduta, di tale potenziale concausa, Per_1
meramente accennata ma a ben vedere priva di un adeguato supporto probatorio, non v'è in atti la ben che minima parvenza, essendo stata per di più categoricamente esclusa dal C.T.U. nominato in sede di
A.T.P. a dire del quale, pur considerando la vetustà degli elementi del cornicione, proprio il mancato aggancio di questi ultimi agli arcarecci ha provocato “sfregamenti” tra gli elementi causando il distacco di alcune parti.
Ma anche volendo ritenere che eventuali infiltrazioni d'acqua avrebbero potuto in qualche modo velocizzare la caduta di tali porzioni atteso che, come confermato anche dal consulente, “gli agenti atmosferici e la vetustà degli elementi possono (…) aver accelerato un processo già in atto”, è opinione del Tribunale che ciò avrebbe a maggior ragione meritato di essere rilevato dall'appaltatrice quale ulteriore concausa di presumibile inidoneità statica della soluzione tecnica adottata in concreto, nel silenzio peraltro di entrambi i direttori dei lavori che non hanno obiettato alcunché non esercitando un minimo di vigilanza, sicché aveva ancor di più l'onere di ripristinare gli elementi inopportunamente rimossi.
Indiscutibile essendo la responsabilità della società appaltatrice, peraltro flebilmente contestata in giudizio, ugualmente è a dirsi, come appena accennato, della figura del direttore dei lavori, nel caso di specie sia di quello relativo alle opere architettoniche che di quello nominato con riferimento alle opere strutturali, in quanto, essendo chiamati entrambi a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari e specifiche competenze tecniche, avrebbero dovuto utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il loro comportamento va necessariamente valutato alla stregua della “diligentia quam in concreto”, rientrando nelle specifiche competenze di enrambi l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione pagina 14 di 23 di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire che l'opera sia realizzata senza difetti costruttivi sicché non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II,
24.4.2008 n. 10728).
Ciò che può essere in questa sede imputato sia al P.I. che all'ing. Persona_1 Controparte_3
non è tanto il mancato accertamento della conformità al progetto della progressiva realizzazione dell'opera appaltata ad quanto, piuttosto, l'omessa vigilanza, il mancato controllo e la E_
mancata comunicazione a seguito dell'intervenuta modifica dello stato dei luoghi (ovverosia l'avvenuta rimozione delle “grappe” ad opera di quest'ultima) atteso che, come riferito dal C.T.U. nella relazione in atti, il dettaglio relativo all'aggancio degli elementi al cornicione avrebbe tendenzialmente potuto evidenziarsi solo una volta che le opere fossero state iniziate, ovverosia con la rimozione della copertura e non prima, sicché la soluzione tecnica di appoggio predisposta dall'appaltatrice, evidentemente meno costosa e più veloce di quella precedente (il che, nella normalità dei casi, è un'aggravante), avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata, adeguatamente approfondita nella sua efficacia tecnica e, a seguito di ciò, indiscutibilmente scartata laddove, al contrario, nessuno dei due ha ritenuto opportuno obiettare alcunché in ordine alle modalità esecutive dei lavori posti in essere da essendo tutt'altro che meno grave l'eventuale disinteresse manifestato alla vigilanza E_ dell'opera ed alle sue varie fasi, trattandosi in tal caso della fase certamente più importante dell'intervento in quanto incidente sulla concreta tenuta dell'opera.
Con particolare riferimento, poi, all'ing. il C.T.U. ha rimarcato la verifica necessaria che CP_3 avrebbe dovuto riguardare gli elementi “portati e non strutturali” (gli elementi in cls del cornicione), così come indicato nel cap.
7.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008 (norma in vigore all'epoca della ristrutturazione), secondo cui “(…) Per elementi costruttivi non strutturali s'intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza
e/o dell'incolumità delle persone (...)”.
Ma, a ben vedere, neppure può ritenersi che tale aspetto riguardasse in via esclusiva il direttore dei lavori delle opere strutturali, trattandosi di un particolare che il direttore dell'opera, peraltro anche progettista dei lavori, non avrebbe potuto trascurare. Fermo restando in ogni caso che la responsabilità di quest'ultimo è aggravata dalla superficialità del progetto che, a ben vedere, stante la particolarità di appoggio del tetto, avrebbe forse meritato un più adeguato approfondimento.
pagina 15 di 23 L'ing. al fine di andare esente da qualsivoglia corresponsabilità, ha anche eccepito che il CP_3
ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali sarebbe stato, in realtà, svolto dall'ing. CP_17
, non considerando, tuttavia, che nel frontespizio dei documenti n. 2a e 2b prodotti dalla difesa
[...]
attorea, costituiti dalla relazione finale del direttore lavori delle strutture e dal verbale di collaudo redatto dall'ing. è espressamente indicato che il progettista e direttore dei lavori CP_18
CP_1 delle opere strutturali era proprio l'ing. e non e non già l'ing. , mai neppure nominato CP_3
nei suddetti documenti, a differenza dello stesso del P.I progettista e CP_3 Persona_1 direttore dei lavori dell'opera, e dell'ing. quest'ultimo mero collaudatore (cfr. in tal CP_18
senso i documenti n. 3 e 4, pag. 1).
CP_1 Ne consegue che l'ing. si è limitato a predisporre la tavola esecutiva e la relazione di calcolo per le strutture in legno lamellare del tetto che l'ing. ha allegato alla relazione finale e che ha CP_3
successivamente provveduto a depositare presso il Comune di OG SE.
La responsabilità dell'appaltatrice e dei due direttori dei lavori (l'uno dei quali anche progettista) convenuti in giudizio nei confronti degli attori è inevitabilmente solidale in quanto, come noto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale e ferma restando la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c. evocata in questa sede dalla difesa attorea, si estende anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. tra le tante Cass. Civ., 6.12.2017, n.
29218).
Nei rispetti i rapporti interni - e lo si afferma sotto il profilo delle rispettive domande di regresso/rivalsa
– non paiono neppure sussistere valide ragioni per derogare al criterio presuntivo, previsto dall'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui le parti di ciascuno dei debitori solidali si presumono uguali, “se non risulta diversamente” e non è certamente questo il caso stante la pari gravità delle condotte, attive ed omissive, rispettivamente imputabili a ciascuno di essi.
Potendosi a questo punto esaminare le eccezioni di preliminari sollevate da tutti i convenuti/terzi chiamati, contrariamente a quanto eccepito da questi ultimi, con riferimento alla domanda attorea non è rilevabile alcuna decadenza o prescrizione, peraltro rilevabile ai soli sensi dell'art. 1669 c.c., tale essendo l'unica normativa applicabile al caso di specie ed avendo gli attori allegato in prima battuta tale tipologia di responsabilità.
Come, infatti, giustamente replicato dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e nei successivi scritti difensivi, nonché ripetutamente affermato dal presente Tribunale, la pagina 16 di 23 Suprema Corte di Cassazione ha progressivamente esteso l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche a quei fenomeni, per ciò solo intesi quali gravi vizi e difetti costruttivi, volti ad incidere ed a pregiudicare, non solo la sicurezza e la staticità dell'edifico, ma la struttura e la funzionalità globale dell'edificio, menomando, così, in modo apprezzabile il godimento dell'opera o la sua capacità a fornire l'utilità economica e pratica per cui è stata costruita.
In tal senso ed in linea generale è stata ricondotta alla macroarea dei gravi vizi e difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti e così via), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati.
La Suprema Corte ha fatto rientrare nel novero dei gravi difetti costruttivi di cui all'art. 1669 c.c. anche il distacco progressivo degli elementi della facciata esterna dello stabile con conseguente pericolo di crollo (cfr. in tal senso Cass. Civ., 11.11.1986, n. 6585) e il distacco dell'intonaco che alteri il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica (cfr. in tal senso Cass. Civ., 12.09.2019, n.
22788) sicché, alla luce di tale interpretazione piuttosto estensiva, è agevole ricondurvi la rimozione delle grappe originarie che tenevano vincolato il cornicione in cls, a maggior ragione se si considerano gli effetti, potenzialmente molto lesivi, di tale inopportuna attività.
Orbene, nel caso di specie il crollo di alcuni pezzi di cornicione è avvenuto nel mese di marzo 2018, allorquando i lavori non si erano neppure formalmente conclusi, come evincibile dal certificato di collaudo statico del 25.07.2018, dalla comunicazione di fine lavori del 17.10.2018 e dalla segnalazione certificata di agibilità del 22.10.2018 (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dagli attori).
Ma anche volendovi prescindere, la fine di tali lavori non può essere retrodatata prima del 20.5.2017, data quest'ultima di fine lavori indicata nella documentazione depositata al Comune di OG
SE dallo stesso ing. (cfr. i documento n. doc. 2b), così smentendosi quanto sostenuto CP_3
da secondo cui i lavori sarebbero terminati nel mese di febbraio 2015, e dagli eredi del E_
P.I. a dire dei quali si sarebbero conclusi tra il 2014 e il 2015 senza però contestualmente Per_1
indicare una data più precisa.
In ogni caso, se il crollo è pacificamente avvenuto in data 15.3.2018, è solo quest'ultima la data che potrebbe essere utilizzata per ancorarvi la decorrenza dell'anno dalla scoperta previsto dall'art. 1669
c.c. per la denuncia del vizio, non volendo ulteriormente considerare che solo una volta effettuata un'approfondita analisi tecnica della situazione del tetto la parte danneggiata avrebbe potuto acquisire pagina 17 di 23 quel sufficiente grado di consapevolezza anche in ordine al nesso eziologico (rectius le cause del crollo) idoneo a giustificare l'inizio di decorrenza del termine decadenziale annuale previsto dall'art. 1669 c.c..
Orbene, nel caso di specie con missiva del 19.12.2018 per il tramite Parte_1
dell'Avv.ssa Rosa Alba Nunziata, aveva invitato il P.I. e l'ing. E_ Persona_1 [...]
a rifondergli i costi sostenuti per le opere di ripristino del tetto (cfr. in tal senso il CP_3
documento n. 16 prodotto nel fascicolo di ATP) sicché nessuna decadenza può ritenersi essersi concretamente verificata.
E se si considera, poi, che il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., instaurato anche con finalità conciliative ma necessario per l'accertamento delle cause dei danni e la quantificazione dei costi sostenuti, si è protratto sino al mese di gennaio 2022, ne consegue che neppure può sostenersi essersi verificata alcuna prescrizione dell'azione, essendo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio stato notificato a tutti i soggetti convenuti tra il 27.10.2022 ed il 2.11.2022.
Il danno patrimoniale subito dagli attori riconducibile al sinistro in oggetto è pari a complessivi €
32.890,04, di cui 22.586,32 sostenuti per il ripristino dei danni la cui congruità era stata anche accertata nell'ambito del procedimento per A.T.P. espletato ante causam, 4.282,03 per spese legali sostenute nel medesimo procedimento, 2.722,81 per spese liquidate in favore del C.T.U. e 3.298,88 quale compenso spettante in favore del proprio C.T.P., a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legali maturati a decorrere, stante la mancata indicazione di una data diversa il cui onere probatorio incombeva sugli attori, dalla data di introduzione del presente giudizio sino a quella del saldo effettivo.
Possono a questo punto essere esaminate le rispettive domande di manleva svolte dai convenuti/responsabili nei confronti delle proprie rispettive compagnie assicurative.
Iniziando da l'ha chiamata in giudizio in forza della Parte_4
polizza n. 61/124489039 in corso di validità fino al 28 marzo 2016 non considerando, però, che il sinistro si è verificato ben due anni dopo con conseguente non operatività della polizza in oggetto, non avendo quest'ultima neppure preso posizione in ordine all'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicurativa in comparsa di risposta stante il mancato deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
Né il Tribunale è stato autonomamente in grado di evincere una diversa copertura.
Passando a così come d'altronde immediatamente dedotto in comparsa, Controparte_8 quest'ultima risponde, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza che si ritiene opportuno riportare il calce, dei soli danni direttamente riconducibili all'operato dell'assicurato con esclusione di pagina 18 di 23 quelli di cui lo stesso debba rispondere in forza del vincolo di solidarietà con altri soggetti non assicurati:
Ai sensi, inoltre, dell'art 5 delle medesime condizioni, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro e con una franchigia minima pari ad € 5.000,00.
Solo nei predetti limiti, pertanto, l'ing. può essere manlevato in ordine alla richiesta CP_3 risarcitoria avanzata dagli attori nell'ambito del presente giudizio.
Concludendo con quest'ultima ha, inizialmente, eccepito la decadenza Controparte_9 dell'assicurato dalla copertura assicurativa per non averle il p.i. denunciato “l'evento dannoso Per_1 nei termini statuiti dal contratto di polizza e dalla legge, in particolare, dall'art. 1913 c.c. e dall'art.
1915 c.c.” o, comunque, il proprio “diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Entrambe le eccezioni si fondano sul disposto di cui all'art. 1915 c.c., second cui: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se
l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Il Tribunale non ritiene, però, applicabile né il primo né il secondo comma della norma in esame.
Come, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 30 settembre 2019 n. 24210), “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”.
Nel caso di specie, non soltanto non è stato minimamente dimostrato l'elemento soggettivo del dolo, ma neppure la compagnia assicurativa, volendo fare applicazione del secondo comma dell'art. 1915
c.c., ha documentato o suffragato diversamente il pregiudizio concretamente subito a seguito della dedotta tardività, avendo regolarmente preso parte, unitamente a tutti gli altri soggetti evocati in causa, pagina 19 di 23 al procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam ai fini dell'accertamento del danno e del nesso eziologico con le condotte imputate al proprio assicurato ed avendo, quindi, già avuto modo di tutelare adeguatamente il proprio diritto di difesa, argomentando con dovizia di particolari, peraltro gli stessi riproposti in questa sede, l'assenza di responsabilità del proprio assicurato.
La compagnia ha anche aggiunto che la garanzia non sarebbe operante ai sensi dell'art. 25 “Esclusioni” lettera F - Sez. Norme specifiche che regolano la professione assicurata - che prevede che:
“l'assicurazione non vale inoltre: per i danni subiti dalle opere in costruzione e dalle opere sulle quali
o nelle quali si eseguono i lavori”, come avvenuto nella fattispecie in esame, dell'art. 25 “Esclusioni” lettera G, secondo cui: “l'assicurazione non vale inoltre: per i danni subiti dalle opere costruite o prodotte, in parte o totalmente, tramite opere, o parti di esse, progettate dall'Assicurato”, e, infine, ai sensi dell'art. 25 “Esclusioni” lettera J, per il quale: “l'assicurazione non vale inoltre: per i danni avvenuti dopo il compimento dell'opera”.
Neppure in tal caso il Tribunale è d'accordo con la testi sostenuta.
Quanto all'art. 25, lettera F, l'operatività di tale norma parrebbe essere limitata ai danni provocati alle cose oggetto di garanzia solo nel corso di espletamento dell'attività costruttiva, come si evince dall'inciso “dalle opere in costruzione” e da quello: “sulle quali si eseguono i lavori”.
Quanto alla successiva lettera G, nella sezione “oggetto dell'assicurazione” si legge testualmente che
“l'assicurazione è prestata per l'attività di:
- Progettista: si
- Direttore Lavori: si”
Ne consegue, stante l'apparente conflitto e la necessaria interpretazione più favorevole per l'assicurato,
l'effettiva copertura del sinistro.
Per di più, l'esclusione, espressamente e letteralmente limitata ai soli “danni subiti dalle opere costruite
(…), in parte o totalmente, tramite opere, o parti di esse, progettate dall' ”, parrebbe Parte_5 richiamare un danno secondario subito dall'opera costruita in conseguenza dell'opera progettata dall'assicurato laddove, nel caso di specie, il danno - o, per meglio dire, solo una parte di esso - ha interessato la stessa opera progettata.
D'altro canto, se così non fosse, l'assicurazione del progettista non opererebbe mai con totale assenza di alea.
Quanto, infine, all'art. 25, lettera J, la clausola, che è stata sopra richiamata solo nella prima parte, prosegue precisando che: “Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento dell'opera si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
pagina 20 di 23 • consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione”.
Orbene, posto che il relativo onere probatorio incombeva sulla compagnia assicurativa che ha dedotto l'esclusione della garanzia, dagli atti prodotti non emerge alcun verbale di consegna provvisorio né, tanto meno, la precedente sottoscrizione di un verbale di ultimazione dei lavori o del certificato di collaudo, essendo la formale chiusura del cantiere, come sopra esposto, di qualche mese successiva alla data di verificazione del sinistro.
Ma, anche volendosene prescindere e pur rimanendo solo da analizzare l'inciso “uso delle opere secondo destinazione”, è opinione del Tribunale che la clausola, per avere un senso e non contraddire la copertura assicurativa dell'attività svolta dall'assicurato nella qualità sia di progettista che di direttore dei lavori, posto che la stragrande maggioranza dei danni causati da tale attività si verifica (o, quantomeno, si manifesta) tendenzialmente dopo il compimento dell'opera, neutralizzi esclusivamente
- se non altro letteralmente - i danni “avvenuti” e non già quelli “causati” dagli errori progettuali e/o da quelli esecutivi commessi dal professionista assicurato nella qualità di direttore dei lavori.
Ciò che può ritenersi applicabile è unicamente uno scoperto obbligatorio del “10% di ciascun danno con il minimo pari all' 1 per mille ed il massimo pari all' 1 per cento del massimale assicurato” (cfr. in tal senso alle pagine 2 e 3 del documento n. 3 prodotto nel procedimento di ATP e nell'ambito del presente giudizio al documento n. 1), così come anche previsto dall'art. 23 “Scoperto obbligatorio” -
Sez. Norme specifiche che regolano la professione assicurata CG (cfr. in tal senso alle pagine 15/20 del documento n. 4 prodotto nel procedimento di ATP e nell'ambito del presente giudizio al documento n. 1), secondo cui: “Per tutte le garanzie prestate con la presente polizza, ivi comprese quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e/o Aggiuntive, sono sempre validi ed operanti lo scoperto e/o la franchigia indicati sul frontespizio di polizza”.
Pertanto, solo nei predetti limiti le domande rispettivamente proposte possono essere accolte.
In applicazione del criterio di soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori medi come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate, ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria di fatto limitata alla predisposizione delle sole memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., da maggiorarsi nella misura del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
Stante il rigetto della domanda di manleva proposta, va condannata a rifondere le spese E_
di lite sostenute da la cui liquidazione segue i medesimi criteri. Controparte_6
pagina 21 di 23 Da ultimo, e vanno condannate a tenere indenni i Controparte_8 Controparte_9
rispettivi assicurati delle spese di soccombenza e di quelle rispettivamente sostenute per difendersi nell'ambito del presente giudizio, da liquidarsi sulla scorta dei medesimi criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rapp.te p.t., l'ing. E_ Controparte_3 CP_4
ed gli ultimi due nella qualità di eredi di in solido tra
[...] CP_5 Persona_1
loro, a corrispondere in favore di e la Parte_1 Parte_2
complessiva somma di € 32.890,04, loro dovuta a titolo risarcitorio ex art. 1669 c.c. a seguito del sinistro verificatosi in data 15.3.20218, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
2. dispone che nei rapporti interni tra i condebitori solidali la somma complessivamente dovuta in favore degli attori sia ripartita nella misura di 1/3 a carico di di 1/3 a carico E_
dell'ing. e di 1/3 a carico di ed con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
diritto di ciascuno di essi di ripetere dagli altri l'eventuale maggior somma corrisposta in eccedenza rispetto alla propria quota e, in ogni caso, nei limiti della quota di corresponsabilità altrui;
3. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di E_ [...]
E_9
4. in accoglimento della domanda di manleva proposta, condanna a tenere Controparte_8
indenne l'ing. di quanto sarà costretto a corrispondere a titolo risarcitorio in Controparte_3
favore di parte attrice nei limiti della somma di € 10.963,33, oltre interessi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, previa applicazione dello scoperto nella misura contrattualmente prevista del 10% per ciascun sinistro e della franchigia minima pari ad €
5.000,00, ferma restando l'integrale manleva in ordine alle spese di lite che dovessero essere eventualmente corrisposte in favore dei medesimi soggetti;
5. in accoglimento della domanda di manleva proposta, condanna a Controparte_9
tenere indenni e di quanto sarà costretto a corrispondere a Controparte_4 CP_20
titolo risarcitorio in favore di parte attrice nei limiti della somma di € 10.963,33, oltre interessi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, previa applicazione dello scoperto pari al
10%, ferma restando l'integrale manleva in ordine alle spese di lite che dovessero essere eventualmente corrisposte in favore dei medesimi soggetti;
pagina 22 di 23 6. condanna in persona del legale rapp.te p.t., l'ing. E_ Controparte_3 CP_4
ed gli ultimi due nella qualità di eredi di in solido tra
[...] CP_5 Persona_1
loro, a rifondere in favore di e le spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.279,65, di cui
552,75 per spese esenti e 8.726,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
7. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere ad E_ [...]
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del Controparte_6 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.726,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
8. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere all'ing. Controparte_8 [...] le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in CP_3 complessivi € 9.252,65, di cui per 518,00 spese esenti e 8.726,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
9. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere ad Controparte_9
ed le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio Controparte_4 CP_5
che si liquidano in complessivi € 9.252,65, di cui per 518,00 spese esenti e 8.726,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
10. rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione rispettivamente proposta.
Così deciso in Monza in data 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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