Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 28.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19807/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione
n. OI-001629814, notificatale il 3.9.2024, con le quali l' le ha intimato, quale legale CP_1 rappresentante p.t. della Paninomacelleria Mario RA via Toledo S.r.l. in liquidazione, il pagamento della sanzione amministrativa di € 8.719,50 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- La “nullità della ordinanza ingiunzione per genericità del contenuto e carenza assoluta di motivazione”, nonché per omessa notifica dell'atto di accertamento n.
.5100.07/02/2019.0064547 del 07.02.2029 indicato nell'ordinanza ingiunzione;
CP_1
- di essere stata la legale rappresentante p.t. della Paninomacelleria Mario RA via
Toledo S.r.l. solo dal 29.9.2016 a. 3.4.2018;
- la prescrizione dei contributi;
- l'“incostituzionalità della sanzione”.
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia, la illegittimità e la infondatezza dello atto quivi impugnato e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi”, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, rappresentando che “l'ufficio competente, verificato il decorso dei termini di prescrizione, ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza impugnata”, ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
***
1
CP_ Dopo il deposito del ricorso, infatti, l ha annullato l'Ordinanza Ingiunzione opposta e all'udienza odierna il procuratore del ricorrente ha aderito alla richiesta dell'istituto di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Pertanto, come chiesto da entrambe le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_ Orbene, è assorbente osservare che l' non ha fornito prova della notifica al ricorrente del verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione e che, comunque, ha ammesso l'estinzione per prescrizione della sanzione per cui è causa.
Per tali motivi deve presumersi che la domanda sarebbe stata accolta.
CP_ Le spese di lite, pertanto, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in €
2.700,00 Oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 28.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
2