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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 480 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 11/10/2024 comunicata il 14/10/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fis. ) quale avente causa della società C.F._1 [...]
(cod. fis. ) giusta atto di scioglimento di Controparte_1 P.IVA_1
società in nome collettivo e assegnazione di azienda del 24/07/2013 ai rogiti del notaio di Mascali Rep n. 25923, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Billè e Per_1
Salvatore Cassaniti in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina, Via Luciano Manara n. 137
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Corrado Attennante e Maria Loredana Casablanca in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Furci Siculo (ME), Via IV novembre n.176 APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso la sentenza n. 853/2022 del Tribunale di Messina del 11/05/2022 nel procedimento R.G. n. 90000822/2010.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso innanzi al Tribunale di Messina, Sezione staccata di Taormina, CP_2
chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della società
[...] [...]
il ricorrente esponeva di avere svolto Controparte_1 prestazione d'opera professionale quale geologo in favore della suddetta società e di avere trasmesso regolare fattura per il pagamento delle sue spettanze, e poiché la società non provvedeva al pagamento, il ricorrente si rivolgeva all'Ordine professionale competente per richiedere la vidimazione della parcella professionale e quindi indicava il proprio credito in Euro 5.625,24 oltre oneri fiscali e contributivi.
Il Tribunale in data 06/10/2010 emetteva quindi decreto ingiuntivo n. 147 di Euro
5.625,24 oltre spese vidimazione parcella ed oltre spese legali.
Con atto di citazione notificato il 16/11/2010, la società Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo. La società
[...] deduceva che nel marzo 2010 aveva conferito al geologo l'incarico a CP_2
redigere la relazione tecnica descrittiva relativa al terreno demaniale di mq 1050, contraddistinta al Catasto del Comune di Sant'Alessio Siculo al Fg. 11 part. 1421, propedeutica al rilascio di una concessione da parte dell'Agenzia del Demanio di
Catania, ed in tale circostanza le parti concordavano un compenso pari ad Euro
2.000,00, del quale la società versava l'acconto pari ad Euro 1.000,00; esponeva inoltre che nell'espletamento dell'incarico il si era altresì avvalso dell'opera CP_2
professionale di altro professionista e cioè dell'architetto Redatta Persona_2
una prima bozza e, poi, la relazione finale i due professionisti non accettavano il pagamento a saldo della restante somma di Euro 1.000,00 ma chiedevano il maggiore pag. 2/8 importo pari ad Euro 6.000,00, come da consuntivo spese prodotto in atti, che la società si rifiutava di corrispondere, reputandolo ingiustificato.
L'opponente riteneva pertanto che l'importo ingiunto di Euro 5.625,24 (oltre accessori) sulla base della parcella emessa dal professionista e corredata dal parere di conformità dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia fosse ingiustificato e, comunque, sproporzionato all'entità della prestazione professionale effettivamente svolta, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nell'instaurato giudizio R.G. 853/2010 (poi R.G. 900000853/2010 innanzi al Tribunale di Messina per soppressione della sezione staccata di Taormina) si costituiva CP_2
che contrastava le deduzioni avversarie, argomentando che l'incarico
[...] originariamente conferito dalla società opponente aveva ad oggetto l'elaborazione di una relazione paesaggistica di compatibilità ambientale per l'assegnazione in concessione di un terreno demaniale ma che poi l'incarico si era rilevato più complesso tanto da richiedere competenze specifiche in materia ambientale e che pertanto, di comune accordo con la società, si faceva coadiuvare dall'Arch. Persona_2
nell'espletamento del mandato ricevuto i due professionisti stilavano una relazione paesaggistica completa, come richiesto della di Messina, che veniva CP_3
accettata dalla committente. Nel corso degli adempimenti burocratici emergeva, tuttavia, che con nota prot. 2010/3819 del 22/02/2010 l'Agenzia del Demanio invitava la ditta ai fini dell'ottenimento della citata concessione, ad ottemperare alla Parte_3 sentenza n. 642/08 del 21 luglio 2008 del C.G.A. resa all'esito di un pregresso contenzioso amministrativo, per il conseguimento del parere di competenza del Genio
Civile di Messina relativo al nulla osta idraulico e della Soprintendenza BB.CC.AA di
Messina e a tale fine la ditta avrebbe dovuto produrre un elaborato grafico comprensivo, oltre che della citata relazione paesaggistica, anche di “relazione descrittiva dell'opera; stralcio della carta I.G.M.; aerofotogramma;
planimetria in scala non inferiore al 200; profilo e sezione”. A tale fine la società conferiva ai professionisti l'incarico di portare a compimento quanto richiesto dall'amministrazione pubblica, incarico che veniva espletato anche mediante l'utilizzo di strumentazione satellitare avvalendosi dell'operato di altro professionista e cioè del geom. Il Controparte_4 CP_2
esponeva ancora che, al momento della presentazione del progetto ricevevano pag. 3/8 indicazione di predisporre due pratiche separate inerenti l'una al rilascio della concessione del terreno demaniale e l'altra relativa al rinnovo della concessione, dovendo quindi svolgere ulteriore attività.
Per tale ragione ed in considerazione dell'ingente lavoro svolto, il presentava CP_2
parcella poi formante oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e di prova testimoniale e quindi all'udienza del 11/05/2022, precisate le conclusioni, il Tribunale previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. emetteva sentenza con la quale così disponeva: “1. accoglie l'opposizione formulata dalla Parte_4
nei confronti di nei limiti di cui in parte motiva;
2.
[...] CP_2 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 147, emesso dal Tribunale di Messina- sezione distaccata di Taormina in data 6.10.2010; 3. condanna la
[...]
al pagamento, nei confronti di Parte_4
, della minor somma di € 4.625,24, oltre I.V.A. e c.p. se dovute come CP_2 per legge, oltre spese di liquidazione parcella dell'Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia ammontanti ad € 122,80 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4. compensa le spese del giudizio nella misura di 1/2 e condanna la alla rifusione delle Parte_4
residue spese in favore di che liquida in 54,75 per spese vive CP_2
documentate ed € 1.215,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il Tribunale sulla scorta della istruttoria e della documentazione in atti ha quindi ridotto l'importo da riconoscere al professionista, al netto dell'acconto di Euro 1.000,00 già versato, condannando la società opponente al relativo pagamento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello quale avente Controparte_1
causa della giusta atto di scioglimento Controparte_1
della suddetta società ed assegnazione di azienda del 24/07/2013 ai rogiti del notaio di Mascali Rep n. 25923; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito Per_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello CP_2
incidentale pag. 4/8 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/10/2024 comunicata il 14/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con la propria impugnazione l'appellante , quale avente causa della Controparte_1
società “ , contesta la decisione del Tribunale ed Controparte_1
evidenzia innanzi tutto come nella vicenda siano stati instaurati due distinti giudizi e cioè uno da parte del e l'altro dall'Arch. , e che pertanto, in sostanza, la società CP_2 Persona_2 si è trovata costretta ad un doppio pagamento per la medesima fattispecie;
evidenzia inoltre la conflittualità dei due giudicati atteso che con sentenza 1510/2020, conclusiva del giudizio con lo viene dato atto del conferimento di incarico a quest'ultimo come pure Per_2
dell'acconto da detrarre.
L'appellante evidenzia la rilevanza della nota spese di Euro 6.000,00 predisposta insieme dai due professionisti a dimostrazione dell'unico incarico ricevuto ed in particolare, nel proprio scritto conclusionale, richiama la sentenza 312 del 14/03/2024 emessa da questa Corte nel giudizio contro , invocando l'applicazione dei principi ivi ritenuti a Persona_2
fondamento della decisione.
Di contro l'appellato contesta le deduzioni avversarie ribadendo che l'originario incarico consistente all'inizio nella mera elaborazione e redazione di una semplicissima relazione paesaggistica, si è andato progressivamente ampliando a dismisura, con ulteriori impegni, relazioni, redazione di progetti, calcoli, rilievi e quant'altro originariamente non previsti;
per tale ragione l'importo di Euro 2.000,00 indicato inizialmente come presunto compenso pattuito non potrebbe in alcun modo considerarsi equo anche perché stabilito solo per l'iniziale relazione ambientale ma non già per tutta la successiva attività poi svolta.
Per il resto l'appellato contesta le motivazioni d'appello e chiede la conferma della decisione del Tribunale salvo quanto formante oggetto di appello incidentale di cui infra.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti ed in particolare dagli scritti difensivi del giudizio di primo grado e dai documenti ivi allegati, emerge senza dubbio che il , insieme CP_2
allo ha effettivamente svolto la propria attività in favore della committente società Per_2
“ ,”. Controparte_1
pag. 5/8 Risulta versata in atti la consistente documentazione afferente l'attività svolta e firmata dal
(ed anche dallo a dimostrazione dello svolgimento di prestazione CP_2 Per_2
professionale in favore della società committente che va certamente riconosciuta e che, peraltro, risulta esente da specifiche contestazioni in ordine ad errori od omissioni.
In mancanza di accordo scritto fra le parti con riferimento al compenso spettante si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare il disposto dell'art. 2233 cod. civ. per il quale se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice, e sul punto ha ritenuto congruo l'importo recato dalla parcella vidimata dall'Ordine professionale di appartenenza del geologo, alla stregua del tariffario legale previsto per la categoria professionale;
il giudice di prime cure ha ritenuto che l'importo ingiunto, dovesse essere decurtato dell'intero ammontare dell'acconto pari ad Euro
1.000,00 e non solo della metà, corrispondente ad Euro 500,00, ed ha quindi ricalcolato il compenso in Euro 4.625,24.
La Corte, però, così come fatto nella propria sentenza 312 del 14/03/2024 emessa nel giudizio contro e richiamata dall'appellante, ritiene di giungere ad una Persona_2
determinazione differente.
E' infatti versato in atti un “consuntivo spesa” redatto congiuntamente dai professionisti CP_2
e e nel quale l'ammontare dell'onorario è indicato complessivamente in Euro Per_2
6.000,00, da ritenersi, in mancanza di diversa indicazione, ripartito internamente metà per ciascuno di guisa che l'importo per ciascuno ammonta ad Euro 3.000.00; peraltro il CP_2 presenta fattura n. 6/2010 del 21/06/2010 avente importo di Euro 3.060,00, somma dalla quale detrarre il riconosciuto acconto di Euro 500,00, ed entrambi documenti, seppure redatti in momenti differenti, hanno il medesimo oggetto, non essendovi quindi alcun dubbio che si riferiscano sempre e solo alla stessa attività e cioè stesura della relazione paesaggistica completa di supporto alla documentazione richiesta dall'Agenzia del demanio”.
La superiore ricostruzione porta quindi a ritenere che la legittima rivendicazione del CP_2
possa essere limitata al solo importo della sua metà della nota spese e quindi al saldo di Euro
2.572,00 nascente da originario intero importo di Euro 6.000,00, dal quale detrarre l'acconto riconosciuto di Euro 1.000,00, oltre oneri fiscali e quindi cassa previdenziale, IVA ed al netto di pag. 6/8 eventuale ritenuta d'acconto, il tutto da dividere a metà e ripartire con lo al di là, Per_2 infatti, di ogni considerazione in ordine alla valenza fiscale della fattura emessa, considerato che il , insieme allo ha valutato equo e giusto un compenso spettante per CP_2 Per_2
entrambi pari ad Euro 6.000,00 oltre oneri, la maggiore richiesta appare ingiustificata.
In ragione di quanto sopra l'appello di va accolto e l'importo da ritenere Controparte_1
spettante al va di conseguenza ridotto. CP_2
Viene all'esame della Corte l'appello incidentale di il quale lamenta l'avvenuta CP_2
decurtazione, a titolo di acconto già ricevuto, dell'importo di Euro 1000,00 invece che di
500,00, stante che il suddetto acconto era in effetti da suddividere fra i due professionisti;
la domanda è fondata e la stessa è stata accolta avendo la Corte, per come sopra specificato, detratto Euro 1.000,00 dall'intero importo di entrambi i professionisti, e quindi in sostanza il solo importo di Euro 500,00 ciascuno a titolo di acconto già versato.
L'appellante incidentale si duole inoltre della disposta compensazione di metà delle spese del giudizio di primo grado e ciò stante il modesto parziale accoglimento della domanda di opposizione che avrebbe dovuto indurre il decidente a compensare in misura minore;
la domanda è infondata alla luce di quanto disposto nel presente giudizio laddove, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il suo credito è stato riconosciuto in maniera ancora minore, pari quasi alla metà dell'importo ingiunto, risultando pertanto equa e giusta la compensazione in misura pari alla metà a fronte di un accoglimento dell'opposizione che risulta ben più che modesto.
Va rigettata anche l'ulteriore domanda incidentale con la quale il invoca una CP_2 quantificazione maggiore di spese legali da calcolare sulla base dello scaglione superiore del tariffario, ritenendo di dover adottare quale valore di causa l'importo formante il decreto ingiuntivo che risulta ricompreso in scaglione superiore;
il riconoscimento del minore importo per come oggi rideterminato porta però al rigetto della domanda in quanto lo scaglione di riferimento utilizzato dal giudice di prime cure risulta di conseguenza quello corretto.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'appello e dell'appello incidentale, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della pag. 7/8 Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato, vanno posti quanto a metà a carico dell'appellante, compensandosi fra le parti la restante metà.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale avente causa della società “ Controparte_1 [...]
giusta atto di scioglimento della suddetta società ed assegnazione Controparte_1
di azienda del 24/07/2013 ai rogiti del notaio di Mascali Rep n. 25923, nonché Per_1
sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. 853/2022 del Tribunale di CP_2
Messina del 11/05/2022 nel procedimento R.G. 90000822/2010, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna quale avente causa della società “ Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 2.572,00 a
[...] CP_2
titolo di compenso per l'attività professionale prestata, compresi oneri fiscali se dovuti e quindi cassa previdenziale, IVA ed al netto di eventuale ritenuta d'acconto;
2) Condanna l'appellante quale avente causa della società “ Controparte_1 [...]
al rimborso in favore dell'appellato di Controparte_1 CP_2
metà di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida, già ridotti a metà, in complessivi Euro 1.400,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., compresa maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. Giustizia n. 37/2018, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; compensa fra le parti la rimanente metà;
3) Conferma per il resto l'Impugnata sentenza.
Messina, camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8