TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12064/2024, promossa da:
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Randazzo Benito e Bonomo Pasquale;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2024 parte ricorrente ha contestato il provvedimento dell' di indebito relativo alla pensione INVCIV n. 07085988 nonché CP_1 lamentando il mancato conguaglio delle somme dovute a seguito della riliquidazione della prestazione assistenziale a lei spettante, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “I.
Rispetto alla contestazione dell'indebito: ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
alla corresponsione in suo favore, per l'annualità 2012 e 2013, dell'assegno
[...] mensile ex art. 13 L. n. 118/1971; ritenere e dichiarare non dovuto quanto richiesto dall
[...]
a titolo del recupero delle somme asseritamente Controparte_1 indebitamente percepite in ordine alla pensione cat. INVCIV n. 07085988 pari a € 5.205,05; condannare, conseguentemente, l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di quanto allo
1 stesso spettante a titolo di assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07243532 in ragione di quanto effettivamente erogato e di quanto nel frattempo, per il medesimo titolo, dalla controparte posto in compensazione. II. Rispetto alla riliquidazione del conguaglio: ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra alla corresponsione in suo Parte_1 favore, a titolo di riliquidazione, dell'importo di € 1.559,23 così come prospettato dall
[...]
con nota del 30.10.2020; condannare, conseguentemente, Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente di quanto allo stesso spettante a titolo di riliquidazione
e ammontante a € 1.559.23. condannare l'l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per averli anticipati e non riscossi”.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si è costituito in giudizio l deducendo che, a CP_1 seguito di verifica amministrativa, l'indebito risultava non dovuto e che si era proceduto alla quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente, in fase di liquidazione, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con deposito del 11.9.2025 l' ha documentato l'avvenuta liquidazione delle somme CP_1 dovute alla ricorrente.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 429 c.p.c. CP_
2. Sulla base di quanto allegato dall' nella memoria difensiva e di quanto riconosciuto da parte ricorrente a verbale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
2 Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla non debenza dell'indebito e alla spettanza degli importi a CP_ conguaglio (come sostanzialmente riconosciuto dall' previdenziale) e, dall'altro lato, la condotta processuale di parte resistente, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, stante la liquidazione integrale delle somme dovute nelle more del giudizio.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico di parte resistente e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 931,75, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. antistatario.
Catania, 15/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12064/2024, promossa da:
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Randazzo Benito e Bonomo Pasquale;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2024 parte ricorrente ha contestato il provvedimento dell' di indebito relativo alla pensione INVCIV n. 07085988 nonché CP_1 lamentando il mancato conguaglio delle somme dovute a seguito della riliquidazione della prestazione assistenziale a lei spettante, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “I.
Rispetto alla contestazione dell'indebito: ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
alla corresponsione in suo favore, per l'annualità 2012 e 2013, dell'assegno
[...] mensile ex art. 13 L. n. 118/1971; ritenere e dichiarare non dovuto quanto richiesto dall
[...]
a titolo del recupero delle somme asseritamente Controparte_1 indebitamente percepite in ordine alla pensione cat. INVCIV n. 07085988 pari a € 5.205,05; condannare, conseguentemente, l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di quanto allo
1 stesso spettante a titolo di assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07243532 in ragione di quanto effettivamente erogato e di quanto nel frattempo, per il medesimo titolo, dalla controparte posto in compensazione. II. Rispetto alla riliquidazione del conguaglio: ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra alla corresponsione in suo Parte_1 favore, a titolo di riliquidazione, dell'importo di € 1.559,23 così come prospettato dall
[...]
con nota del 30.10.2020; condannare, conseguentemente, Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente di quanto allo stesso spettante a titolo di riliquidazione
e ammontante a € 1.559.23. condannare l'l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per averli anticipati e non riscossi”.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si è costituito in giudizio l deducendo che, a CP_1 seguito di verifica amministrativa, l'indebito risultava non dovuto e che si era proceduto alla quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente, in fase di liquidazione, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con deposito del 11.9.2025 l' ha documentato l'avvenuta liquidazione delle somme CP_1 dovute alla ricorrente.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 429 c.p.c. CP_
2. Sulla base di quanto allegato dall' nella memoria difensiva e di quanto riconosciuto da parte ricorrente a verbale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
2 Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla non debenza dell'indebito e alla spettanza degli importi a CP_ conguaglio (come sostanzialmente riconosciuto dall' previdenziale) e, dall'altro lato, la condotta processuale di parte resistente, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, stante la liquidazione integrale delle somme dovute nelle more del giudizio.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico di parte resistente e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 931,75, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. antistatario.
Catania, 15/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3