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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3426/2025, promossa con ricorso depositato in data 12/11/2025 da
[...]
con avv. PAOLA VALLE, ed con avv. LARA LAKIC;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 3/10/1998 a Trieste, Atto N. 337 parte II serie A - anno 1998 - Comune di
TRIESTE (TS), opzionando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- con i seguenti figli: , nato il [...], e nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c., contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale nei termini concordati e riportati nel ricorso e quindi, successivamente, rimettere la causa nel ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta, compreso il ricorso personalmente sottoscritto.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo in particolare accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati – essendosi peraltro il signor già spontaneamente Pt_1 allontanato dalla casa familiare dal mese di giugno 2025 – con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. STATUS: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3. CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in Trieste, alla Via della Pietà N. 37 Comune TRIESTE (TS), rimane nell'esclusivo godimento di , sua esclusiva proprietaria;
dà atto di Parte_2 Parte_1 averla già rilasciata il 09/06/2025; si impegna a prelevare ogni suo bene ed effetto personale ivi presente entro pagina 1 di 4 30 giorni dal deposito del ricorso e a cambiare la propria residenza entro il 31/12/2025. Entro tale data le parti si impegnano altresì a collaborare per consentire la modifica della domiciliazione bancaria delle bollette di luce e gas attualmente domiciliate su un conto corrente intestato al signor Pt_1
La signora concede in comodato d'uso al signor il posto macchina sito in Trieste, al Pt_2 Pt_1 secondo piano seminterrato della casa di via Chiabrera n 2-4 (censito all'Ufficio Tavolare di Trieste alla P.T.
62461 nel Comune Censuario di Trieste, c.t. 1°, unità condominiale costituita dal posto macchina sito al secondo piano seminterrato della casa civici n. 5, 5/1, 7, 7/1, 9 e 9/1 di via Piccardi, 5 di via dei Leo, 2 e 2/a di via Chiabrera, marcato 195 in azzurro nel piano in atti tavolari sub G.N. 8695/1193 fino al mese di emissione della sentenza di divorzio laddove la stessa venga emessa prima dei dodici mesi dal deposito del ricorso e in ogni caso al massimo per 12 mesi decorrenti da novembre 2025 e quindi con termine massimo a ottobre 2026, impegnandosi il a restituire il predetto posto auto entro il 4/11/2026 alla signora Il signor Pt_1 Pt_2 si accollerà le spese condominiali ordinarie per il periodo in cui godrà del posto auto che sarà Pt_1 cura della signora conteggiare e trasmettere al marito non appena riceverà il bilancio annuale da parte Pt_2 dell'Amministrazione Il Tetto.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE:
si impegna a contribuire al mantenimento di con mensili 2000,00€ da Parte_1 Parte_2 corrispondersi dal mese di gennaio 2026 e fino al mese di emissione della sentenza di divorzio laddove la stessa venga emessa prima dei dodici mesi dal deposito del ricorso e in ogni caso al massimo per 10 mesi decorrenti da gennaio 2026 e quindi con termine massimo a ottobre 2026; importo da versarsi entro il 29 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente bancario lei intestato. Le parti danno atto di aver valutato nell'individuare l'importo del mantenimento la circostanza che possa dover assumere una collaboratrice Parte_2 domestica.
Le Parti si obbligano a cooperare lealmente alla celere definizione del presente procedimento e, in particolare,
a comparire alle udienze.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
a) RIMBORSI: , attese le spese familiari sostenute da da giugno 2025 ad Parte_1 Parte_2 oggi, si impegna a rimborsarle 12.000,00€ a titolo di rimborso spese entro il 25/11/2025; importo che Pt_2
accetta a satisfazione di ogni sua pretesa verso il marito per sue assunte spettanze dal di lui rilascio
[...] dell'alloggio coniugale b) CESSIONE SCOOTER: cede a accetta, con la sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 presente atto, la proprietà del motociclo Honda targato EM25062, n. telaio m005908ud21, che pertanto diviene di esclusiva proprietà di a titolo gratuito, nell'ambito della complessiva regolazione Parte_2 patrimoniale della separazione.
Uso pregresso e oneri. Le parti danno atto che lo Scooter è da sempre in uso a , che si accolla Parte_2 tutti gli oneri di manutenzione, tasse /bollo, assicurazione e pagamento delle sanzioni amministrative riferite all'uso del mezzo.
pagina 2 di 4 Rischi e responsabilità. Da oggi e fino alla trascrizione del passaggio di proprietà, si assume Parte_2 integralmente i rischi connessi alla detenzione e all'uso dello Scooter e manleva da ogni Parte_1 pretesa di terzi derivante dalla circolazione del mezzo successiva alla sottoscrizione del presente atto ferma la circostanza per cui fino a quando la signora non avrà volturato l'assicurazione a suo nome, resta valida Pt_2 ed efficace quella sottoscritta dal signor che denuncerà eventuali sinistri la signora dovesse Pt_1 Pt_2 causare/subire;
Stato d'uso. La cessione avviene “vista e piaciuta”, nello stato di fatto e di diritto in cui lo Scooter si trova alla data odierna, con esonero del cedente da garanzie per vizi e mancanza di qualità.
e assicurazione. si impegna a intestare a suo nome lo Scooter presso gli uffici CP_1 Parte_2 competenti e a volturarne la copertura assicurativa entro il 30/11/2025, restando in capo alla medesima ogni onere e spesa connessi anche pregressi.
c) Le parti danno atto che il figlio è divenuto economicamente indipendente essendo Persona_2 impiegato a tempo indeterminato da agosto 2025; egli risiede con la madre nell'abitazione familiare sita a
Trieste in via della Pietà 37 ed il padre si rende disponibile a contribuire al 100% ad ogni Parte_1 sua spesa straordinaria concordata o comunque a sostenerlo – sempre previo accordo – in eventuali necessità economiche cui non riuscisse a sopperire con il proprio stipendio, fermo il sostegno economico dalla signora al figlio che continuerà a garantirgli vitto e alloggio fino a quando non deciderà di spostare Pt_2 Per_2 altrove la propria residenza”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 14/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3426/2025, promossa con ricorso depositato in data 12/11/2025 da
[...]
con avv. PAOLA VALLE, ed con avv. LARA LAKIC;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 3/10/1998 a Trieste, Atto N. 337 parte II serie A - anno 1998 - Comune di
TRIESTE (TS), opzionando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- con i seguenti figli: , nato il [...], e nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c., contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale nei termini concordati e riportati nel ricorso e quindi, successivamente, rimettere la causa nel ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta, compreso il ricorso personalmente sottoscritto.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo in particolare accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati – essendosi peraltro il signor già spontaneamente Pt_1 allontanato dalla casa familiare dal mese di giugno 2025 – con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. STATUS: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3. CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in Trieste, alla Via della Pietà N. 37 Comune TRIESTE (TS), rimane nell'esclusivo godimento di , sua esclusiva proprietaria;
dà atto di Parte_2 Parte_1 averla già rilasciata il 09/06/2025; si impegna a prelevare ogni suo bene ed effetto personale ivi presente entro pagina 1 di 4 30 giorni dal deposito del ricorso e a cambiare la propria residenza entro il 31/12/2025. Entro tale data le parti si impegnano altresì a collaborare per consentire la modifica della domiciliazione bancaria delle bollette di luce e gas attualmente domiciliate su un conto corrente intestato al signor Pt_1
La signora concede in comodato d'uso al signor il posto macchina sito in Trieste, al Pt_2 Pt_1 secondo piano seminterrato della casa di via Chiabrera n 2-4 (censito all'Ufficio Tavolare di Trieste alla P.T.
62461 nel Comune Censuario di Trieste, c.t. 1°, unità condominiale costituita dal posto macchina sito al secondo piano seminterrato della casa civici n. 5, 5/1, 7, 7/1, 9 e 9/1 di via Piccardi, 5 di via dei Leo, 2 e 2/a di via Chiabrera, marcato 195 in azzurro nel piano in atti tavolari sub G.N. 8695/1193 fino al mese di emissione della sentenza di divorzio laddove la stessa venga emessa prima dei dodici mesi dal deposito del ricorso e in ogni caso al massimo per 12 mesi decorrenti da novembre 2025 e quindi con termine massimo a ottobre 2026, impegnandosi il a restituire il predetto posto auto entro il 4/11/2026 alla signora Il signor Pt_1 Pt_2 si accollerà le spese condominiali ordinarie per il periodo in cui godrà del posto auto che sarà Pt_1 cura della signora conteggiare e trasmettere al marito non appena riceverà il bilancio annuale da parte Pt_2 dell'Amministrazione Il Tetto.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE:
si impegna a contribuire al mantenimento di con mensili 2000,00€ da Parte_1 Parte_2 corrispondersi dal mese di gennaio 2026 e fino al mese di emissione della sentenza di divorzio laddove la stessa venga emessa prima dei dodici mesi dal deposito del ricorso e in ogni caso al massimo per 10 mesi decorrenti da gennaio 2026 e quindi con termine massimo a ottobre 2026; importo da versarsi entro il 29 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente bancario lei intestato. Le parti danno atto di aver valutato nell'individuare l'importo del mantenimento la circostanza che possa dover assumere una collaboratrice Parte_2 domestica.
Le Parti si obbligano a cooperare lealmente alla celere definizione del presente procedimento e, in particolare,
a comparire alle udienze.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
a) RIMBORSI: , attese le spese familiari sostenute da da giugno 2025 ad Parte_1 Parte_2 oggi, si impegna a rimborsarle 12.000,00€ a titolo di rimborso spese entro il 25/11/2025; importo che Pt_2
accetta a satisfazione di ogni sua pretesa verso il marito per sue assunte spettanze dal di lui rilascio
[...] dell'alloggio coniugale b) CESSIONE SCOOTER: cede a accetta, con la sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 presente atto, la proprietà del motociclo Honda targato EM25062, n. telaio m005908ud21, che pertanto diviene di esclusiva proprietà di a titolo gratuito, nell'ambito della complessiva regolazione Parte_2 patrimoniale della separazione.
Uso pregresso e oneri. Le parti danno atto che lo Scooter è da sempre in uso a , che si accolla Parte_2 tutti gli oneri di manutenzione, tasse /bollo, assicurazione e pagamento delle sanzioni amministrative riferite all'uso del mezzo.
pagina 2 di 4 Rischi e responsabilità. Da oggi e fino alla trascrizione del passaggio di proprietà, si assume Parte_2 integralmente i rischi connessi alla detenzione e all'uso dello Scooter e manleva da ogni Parte_1 pretesa di terzi derivante dalla circolazione del mezzo successiva alla sottoscrizione del presente atto ferma la circostanza per cui fino a quando la signora non avrà volturato l'assicurazione a suo nome, resta valida Pt_2 ed efficace quella sottoscritta dal signor che denuncerà eventuali sinistri la signora dovesse Pt_1 Pt_2 causare/subire;
Stato d'uso. La cessione avviene “vista e piaciuta”, nello stato di fatto e di diritto in cui lo Scooter si trova alla data odierna, con esonero del cedente da garanzie per vizi e mancanza di qualità.
e assicurazione. si impegna a intestare a suo nome lo Scooter presso gli uffici CP_1 Parte_2 competenti e a volturarne la copertura assicurativa entro il 30/11/2025, restando in capo alla medesima ogni onere e spesa connessi anche pregressi.
c) Le parti danno atto che il figlio è divenuto economicamente indipendente essendo Persona_2 impiegato a tempo indeterminato da agosto 2025; egli risiede con la madre nell'abitazione familiare sita a
Trieste in via della Pietà 37 ed il padre si rende disponibile a contribuire al 100% ad ogni Parte_1 sua spesa straordinaria concordata o comunque a sostenerlo – sempre previo accordo – in eventuali necessità economiche cui non riuscisse a sopperire con il proprio stipendio, fermo il sostegno economico dalla signora al figlio che continuerà a garantirgli vitto e alloggio fino a quando non deciderà di spostare Pt_2 Per_2 altrove la propria residenza”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 14/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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