Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.".
Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.".