Ordinanza cautelare 24 maggio 2017
Sentenza 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04603/2025REG.PROV.COLL.
N. 03171/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3171 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 13893/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) l. 5 febbraio 1991, n. 91, emesso in data 7 marzo 2017 dal Ministro dell’Interno alla luce del precedente penale rilevato a carico della richiedente, cittadina nigeriana, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 1766 del 1° aprile 2008, divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2010, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p. e di lesione personale di cui all’art. 582 c.p..
Il T.A.R., con la sentenza reiettiva appellata dall’originaria ricorrente, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza ed ai limiti posti al relativo sindacato giurisdizionale, ha rilevato che l’Amministrazione ha valutato “ in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, risultando a carico di quest’ultimo un precedente penale che rappresenta chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano ”, aggiungendo che “ la dichiarazione non veritiera fatta dalla ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza del citato precedente penale, è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire ”.
Mediante i motivi di appello, richiamati i principi giurisprudenziali elaborati in materia – sostanzialmente coincidenti, nella loro astratta formulazione, con quelli menzionati nella sentenza appellata –, deduce la parte appellante che, non avendo commesso altri delitti della stessa indole, con provvedimento del Tribunale di Modena emesso il 22 dicembre 2016 è stata dichiarata l’estinzione del reato suindicato e che proprio l’interesse manifestato in ordine alla suddetta pronuncia è indice della sua volontà di redimersi e di integrarsi completamente nel tessuto nazionale.
Quanto alla falsa dichiarazione in ordine al precedente penale, sulla quale fa leva la sentenza appellata, rileva la parte appellante che da essa non è mai sorto alcun procedimento penale, in quanto ella poteva non sapere delle implicazioni amministrative che avrebbe avuto una sentenza di condanna risalente al 2008 e di cui probabilmente neppure si ricordava.
Allega altresì la parte appellante che essa è perfettamente integrata in Italia, dove da lunghissimo tempo vive e lavora regolarmente e dove risiede tutta la sua famiglia, aggiungendo che i fatti a lei imputabili riguardano un avvenimento occorso in data (8 aprile 2005) risalente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1875 dell’11 maggio 2023, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della appellante, con la seguente motivazione:
“ Rilevato preliminarmente che non sono evincibili elementi nuovi atti a modificare l’orientamento che la Sezione ha già espresso, quanto ai profili cautelari della controversia, con l’ordinanza n. 3675/2017, così condivisibilmente motivata:
“Considerato, quanto al fumus bonis juris, che la concessione della cittadinanza è atto ampiamente discrezionale, e che tutti i comportamenti del richiedente sono valutati globalmente, senza che possa aver effetto determinante un singolo fatto, come, nella fattispecie in esame, la estinzione di un reato commesso;
Ritenuto che la cittadinanza può essere concessa ove le autorità valutino che vi è un interesse dello Stato, e non certo perché il richiedente vi abbia diritto, giacchè alle condizioni sostanziali e procedurali fa riscontro non la automaticità, ma l’ampia discrezionalità valutativa, che nella fattispecie non appare esercitata irragionevolmente;
Ritenuto, inoltre, trattandosi di un interesse pretensivo ad ottenere uno status, che non possa sussistere periculum in mora, come l’ordinanza appellata ha correttamente ritenuto”;
Rilevato altresì che l’istanza cautelare in esame non è corroborata da specifiche allegazioni in ordine al presupposto cautelare del periculum in mora ”.
Quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Ciò premesso, l’appello non può essere accolto.
La sentenza appellata si fonda su un percorso argomentativo nell’ambito del quale assume rilievo autonomo il valore negativo assegnato dal Collegio decidente alla falsa dichiarazione contenuta nell’istanza di concessione della cittadinanza italiana in ordine alla insussistenza di condanne a carico della richiedente.
Si legge nella stessa, infatti, quanto segue:
“ Occorre infine considerare che la dichiarazione non veritiera fatta dalla ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza del citato precedente penale, è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289) ”.
Su analoga fattispecie questa Sezione, con la recentissima sentenza n. 2902 del 4 aprile 2025, ha peraltro affermato:
“ Il diniego impugnato è motivato dalla condanna subita dall’istante con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
A ciò si aggiunga che l’interessato ha omesso ogni riferimento alla condanna subita al momento della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, dimostrando uno scarso rispetto delle regole che governano l’istituto, improntato alla fiducia reciproca tra lo Stato e il soggetto straniero che chiede di essere ammesso ad essere titolare della capacità giuridica speciale connessa allo status di cittadino e che comporta l’assunzione non solo di diritti (elettorato attivo e passivo) e di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.
Il provvedimento impugnato e la sentenza del Tar che ne ha dichiarato la legittimità risultano immuni dalle censure dedotte.
Condivisibilmente il primo giudice ha stabilito che il provvedimento impugnato è atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampli profili di discrezionalità, censurabile dinanzi al giudice amministrativo soltanto per evidenti vizi di travisamento dei fatti o macroscopico difetto di istruttoria o motivazione, “avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, risultando a carico di quest’ultimo precedenti penali che rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, non soltanto penali.”
E ciò anche in considerazione del fatto, largamente contestato nell’appello, secondo cui “il comportamento delittuoso dell’istante, nonostante l’intervenuta estinzione dei reati contestati, rimane valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana.”
A ciò si aggiunga che, al momento della presentazione della domanda, l’interessato ha omesso di dichiarare la condanna subita, non dimostrando anche da questo punto di vista la consapevolezza della necessità di rispettare le regole dell’ordinamento ”.
Come si è visto, al fine di minare la - si ribadisce, autonoma - valenza che il T.A.R. ha attribuito alla suddetta falsa dichiarazione ai fini giustificativi della valutazione dell’Amministrazione di non avvenuta completa integrazione della ricorrente nella comunità nazionale, intesa quale gruppo organizzato di individui uniti dalla condivisione di valori comuni e da un sistema di regole atte ad assicurarne la coesione e la pacifica convivenza dei suoi componenti, la parte appellante deduce che, tenuto conto del lasso temporale trascorso dalla sentenza di condanna (emessa nel 2008), la richiedente poteva anche non sapere delle implicazioni amministrative che essa avrebbe avuto, tanto che la suddetta dichiarazione non ha nemmeno costituito oggetto di alcun procedimento penale.
Le deduzioni svolte sul punto dalla parte appellante non possono essere condivise.
In primo luogo, il fatto che il modulo utilizzato per la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana richiedesse di dichiarare se il richiedente avesse riportato condanne in Italia non poteva non rendere avvertita la ricorrente della rilevanza che la suddetta dichiarazione avrebbe assunto ai fini dell’esercizio da parte dell’Amministrazione della sua discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza: peraltro, la sua presentazione in data 15 giugno 2012, ovvero dopo appena quattro anni dalla sentenza di condanna, rende del tutto inverosimile che la ricorrente non se ne ricordasse, come sostenuto in appello, ciò senza trascurare che la stessa presentazione in data 29 novembre 2016 della domanda di declaratoria della estinzione del reato, oltre a testimoniare che la ricorrente non aveva affatto perso memoria di quel precedente, è altresì indice del fatto che la stessa era ben consapevole della rilevanza da esso assunta, se non ai fini specifici del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, sul piano più generale dei rapporti tra consociati e tra questi e la P.A..
Irrilevante infine, al fine di privare la suddetta falsa dichiarazione della sua valenza giustificativa del provvedimento di diniego, ad essa attribuita dalla sentenza appellata, è la dedotta mancata instaurazione di alcun procedimento penale, attesa la notoria autonomia tra le valutazioni che il giudice penale e la P.A. esprimono in ordine al medesimo fatto storico, ribadita anche con il precedente della Sezione innanzi richiamato.
L’autosufficienza giustificativa riconosciuta dalla sentenza appellata alla suddetta falsa dichiarazione ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego consente di prescindere dalle censure formulate con riguardo all’ulteriore caposaldo motivazionale della sentenza impugnata, relativo alla sentenza di condanna emessa a carico della appellante ed alla successiva declaratoria di estinzione dei reati.
Infine, inidonee a condurre all’accoglimento del gravame sono le deduzioni della appellante intese a sostenere la sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana, in presenza del giudizio di disfavore espresso dall’Amministrazione in punto di piena integrazione della stessa nella comunità nazionale.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre l’entità dell’attività difensiva esplicata dall’Amministrazione nel presente grado di giudizio giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.