Articolo 38 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 37Articolo 39
Versione
30 aprile 1952
Art. 38.
Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , il terzo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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