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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 431/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Naso Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo
-d'essere attualmente in servizio presso l'Istituto G. NI di Imperia
(doc.1);
-d'aver precedentemente prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 (doc.2); a.s. 2021/2022
(doc.3); a.s. 2022/2023 (doc.4);
107/2015, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte dai docenti a tempo determinato siano pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
-l'omissione in parola risulta frutto di un'interpretazione erronea della norma dettata dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit. volta a circoscriverne illegittimamente l'ambito di applicazione, atteso che gli artt.
63 e 64 del CCNL Scuola (doc. 12) avevano previsto espressamente l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali rientrava certamente la Carta del docente.
-pur tuttavia, l'art. 3 del DPCM del 28.11.2016, recante la “Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stabiliva l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus, così disponendo “La
Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
-il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ha dichiarato illegittimo il suddetto provvedimento nella parte in cui han escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduceva a danno dei docenti non di ruolo, discriminazione resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A:
-sul punto è anche intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (doc. 13);
Ciò premesso, l'attrice così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21
al 2022/23, e per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore CP_1
della docente della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ai sensi dell'1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della sentenza del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360° la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza
(Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché
i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza
Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi CP_1
non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimere il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Ebbene, la fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, avendo la prestato attività di docente di Parte_1
materie letterarie e religione per 3 anni consecutivi (peraltro, come puntualizzato dalla Cassazione, la continuità non è requisito necessario;
lo è, semmai, la permanenza nelle graduatorie): dal 22/10/2020 al 31/8/2021; dal
5/10/2021 al 31/8/2022; dal al 30/6/2023 e dal 20/9/2022 al 30/6/2023. Inoltre, è stata fornita prova della permanenza della nelle Parte_1
graduatorie tramite la produzione dei successivi contratti a termine conclusi per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Riguardo l'anno scolastico 2022/2023 deve poi prendersi che atto che l'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, prescriveva che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione per il solo l'anno 2023 esclusivamente ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, siano assunti a tempo indeterminato sino al
31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno, termine di cessazione delle attività didattiche, per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025), tale disciplina introduceva una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Sul punto di ritiene opportuno riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Ne consegue che l'artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 15, anche per il periodo in cui stato modificato dal d.l. n. 69 del 2023, convertito dalla L. n. 103/2023, deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999).
La domanda va, pertanto, accolta.
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza del CP_1
convenuto e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 1500,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 450,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 14-5-2024 Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli