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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.03.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3751/23 e n. 1002/22 R.G. vertenti
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.07.1963 e ivi residente in [...], elett.te dom.to in Spadafora (ME), Via Nazionale n.
207, presso e nello Studio dell'Avv. Santino Archimede del foro di ES, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI CP_1
OLIVIERO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del 21.7.2015, Persona_1 elettivamente domiciliato in ES via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità (l. 222/84);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 07.07.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 16.09.21 ai fini del riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta in data 04.10.21 e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva l' invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con l' odierno ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' assegno ordinario (l.222/84). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di ES si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 21.01.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e per contro fondate le argomentazioni avanzate dalla parte istante, in questa sede ribadite ed esplicate con l' atto introduttivo del presente giudizio.
Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e dell' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno ordinario invalidità, presentando il periziato una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini dalla data della revoca (4 ottobre 2021).
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 07.07.23 può in toto accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata;
- rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque a accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno ordinario di invalidità sussistendone le condizioni sanitarie. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 c.p.c. Pertanto, alla luce dei parametri di cui al D.M 147/22 dispone la condanna dell' , parte soccombente al CP_1 pagamento delle spese di giudizio che liquida per intero, in complessivi euro 1.528,00 oltre
Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, nel processo di ATP;
altresì, per intero, in euro 4.636,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario nel presente processo di merito;
CP_ si pongono definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 07.07.23 nei confronti dell' in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Contr
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' Parte_1
(assegno ordinario di invalidità, ex L. 222/84) dalla data della revoca (4 ottobre 2021);
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida (D.M. 147/22) per intero, in complessivi euro 1.528,00 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, nel processo di ATP
n. 1002/22 R.G e, per intero, in euro 4.636,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario nel presente processo di merito;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
ES, 21.03.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)